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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/11/2025, n. 3161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3161 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8353/2024 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice, Dr.ssa Eleonora UI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 8353/2024 R.G.,
TRA
i Sigg: , C.F. nato l'[...] in [...] ed ivi Controparte_1 C.F._1 residente, , C.F. nato il [...] in [...] ed ivi Controparte_2 C.F._2 residente, , C.F. nato il [...] in Controparte_3 C.F._3
Brasile ed ivi residente, minorenne rappresentato dai genitori e Controparte_2 CP_4
, , C.F. nato il [...] in Controparte_3 Controparte_5 C.F._4
Brasile ed ivi residente, minorenne rappresentato dai genitori e Controparte_2 CP_4
, , C.F. nato il [...] Controparte_3 Controparte_6 C.F._5 in Brasile ed ivi residente, minorenne rappresentato dai genitori e Controparte_2 [...]
, , C.F. nata il [...] in Controparte_7 Controparte_8 C.F._6
Brasile ed ivi residente, minorenne rappresentata dai genitori e Controparte_2 [...]
, , C.F. nato il [...] in [...] ed Controparte_7 CP_9 C.F._7 ivi residente, RI SA da UN, C.F. nata il [...] in [...] C.F._8 ed ivi residente, , C.F. nato il [...] in [...] ed ivi CP_10 C.F._9 residente, , C.F. nato il [...] in [...] ed ivi Controparte_11 C.F._10 residente, , C.F. nata il [...] in Controparte_12 C.F._11
Brasile ed ivi residente, minorenne rappresentata dai genitori e Controparte_11 CP_13
, , C.F. nata il [...] in
[...] Controparte_14 C.F._12
Brasile ed ivi residente, minorenne rappresentata dai genitori e Controparte_11 CP_13
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni De Micco Padula, C.F.
[...]
giusta procura alle liti in atti rilasciata per atto pubblico debitamente C.F._13 tradotta e legalizzata
- ricorrenti -
CONTRO
1 , in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_15
e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
* * * * * * * * *
Con ricorso iscritto a ruolo il 13.12.2024, i ricorrenti come sopra identificati, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano, Sig , il quale, trasferitosi in Brasile, Persona_1 non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano
(cfr. docc. 1 e 2).
Il si è costituito con memoria del 28.04.2025 chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_15 ed in estremo subordine, in ipotesi di riconoscimento della cittadinanza, la compensazione delle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 70 c.p.c. è stato dato rituale avviso al Pubblico Ministero che non è comparso né ha svolto conclusioni.
All'udienza del 3.11.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato rimesso, dal Gop delegato per la trattazione, al Giudice assegnatario del procedimento.
FATTO
I ricorrenti, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano, , il quale, Persona_1 trasferitosi in Brasile, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano (cfr. docc. 1 e 2). Il Sig. nasceva a Muro Leccese Persona_1
(LE) il 03/03/1879 da e nel 1898 sposava Persona_2 Per_3 Persona_4
e successivamente decedeva (cfr. doc. 1). Da e Persona_1 Persona_4 nascono: A) nel 190 , che nel 1929 sposa con cui genera:
[...] Persona_5 Persona_6 nel 1933 , che nel 1955 sposa (cfr. doc. 3) con la quale ha CP_16 Persona_7 due figli: 1. , nato il [...], che nel 1979 sposa (cfr. CP_10 Persona_8 doc. 4) con cui ha un figlio: ■ , nato il [...] (cfr. doc. 5), che dalla Controparte_11 relazione con ha due figlie: ● nata il Controparte_13 Controparte_14
17/11/2019; ● nata il [...] (cfr.doc. 6). 2. Controparte_12 Persona_9
, nato il [...], che nel 1987 sposa (cfr. doc. 7). Dal matrimonio
[...] Persona_10
2 genera , nato il [...], che nel 2011 sposa (cfr. doc. 8) Controparte_2 Controparte_7 con la quale ha i seguenti figli: ● , nato il [...]; ● Controparte_5 [...]
, nato il [...]; ● , nata il [...]; ● Controparte_3 Controparte_8 [...]
, nato il [...] (cfr. docc. 9 e 10). , che in vita sposa Controparte_6 Controparte_17 con cui genera: i. il 26/02/1963 che nel 1991 sposa Persona_11 CP_9 [...]
(cfr. doc. 11): con la quale genera: nato Persona_12 Controparte_1
l'11/08/1993 (cfr. doc. 12); ii. il 20/10/1955 , che nel 1975 sposa Persona_13 Persona_14 da UN dal quale in seguito divorzia (doc. 13), ma con il quale genera: RI SA da UN, nata il [...], che nel 2021 sposa (cfr. doc. 14). Per_15 Persona_16
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio,
è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari Tribunali (tra cui Bologna, Roma,
Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo
2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
3 MOTIVAZIONE IN DIRITTO
Sul tema della c.d. “grande naturalizzazione” avvenuta in base alla legislazione brasiliana (a seguito di provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa emanati dal governo brasiliano tra il 1889 ed il 1891), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta con due recenti sentenze (n.
25317/2022 e n. 25318/2022), risolvendo la questione relativa alla idoneità dell'acquisto della cittadinanza brasiliana (in base a tale specifica legislazione) da parte di cittadini italiani a interrompere la trasmissione “jure sanguinis” della cittadinanza italiana e quindi eventualmente ad a impedire agli eredi dei "naturalizzati", di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il punto focalizzato nelle predette decisioni attiene alla configurabilità o meno della rinuncia tacita dei ricorrenti alla cittadinanza italiana a seguito della stabilizzazione in Brasile degli avi e dei loro discendenti, provenienti dall'Italia, dopo il decreto della cd “grande naturalizzazione” (risalente al
1889), che aveva concesso loro la cittadinanza brasiliana: a tale circostanza, a parere del
[...]
era conseguita una rinuncia tacita a quella italiana. CP_18
La questione oggetto di approfondimento della Suprema Corte, dunque, pone il quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione di rinunciarvi debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto.
La Suprema Corte, ha, dunque, statuito il seguente principio di diritto: “(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla
4 mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n.
25318/2022).
Orbene, il sig. nato a [...] il [...], trasmetteva Persona_1 la cittadinanza italiana ai figli che la trasmettevano ai rispettivi figli, nati tutti in epoca successiva al
01.01.1948, che a loro volta la trasmettevano ai rispettivi figli.
La linea di discendenza, infatti, è stata documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza riconduce senza dubbio all'avo italiano;
né l'avo, né nessuno dei suoi discendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né si sono naturalizzati brasiliani (cfr doc in atti). Inoltre, il certificato negativo di naturalizzazione riporta tutte le possibili variazioni letterali e fonetiche, ma anche data di nascita, paternità e maternità al fine di individuare con certezza il dante causa (cfr documentazione in atti).
Per di più, dall'esame della produzione documentale emerge, altresì, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale. La circostanza è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – al mantenimento e/o trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis sulla base della legge vigente sino agli odierni ricorrenti. La trasmissione è avvenuta indipendentemente dai portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ed esclusivamente in base all'applicazione della normativa vigente.
Del resto, il Ministero competente costituitosi, nulla ha eccepito nel merito della vicenda de quo.
5 Se dunque, da una lettura giurisprudenziale in applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, i ricorrenti hanno tentato invano di contattare il in Brasile ai Parte_1 fini della richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano, tramite il Portale “Prenotami” sul sito ufficiale del
Consolato competente (cfr. doc. 16). Il Portale Prenot@mi, infatti, ha l'obiettivo di consentire al cittadino italiano o straniero la prenotazione gratuita di alcuni dei servizi consolari erogati dal
Consolato, tra cui quello per il riconoscimento della cittadinanza (cfr. ad esempio: https://conssanpaolo.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/passaporti/modalita- di-prenotazione-tramite-il-portale- prenotmi/;https://conscuritiba.esteri.it/it/news/dal_consolato/in-linea- con-utente/prenota-lappuntamento/).
Pertanto, si può senz'altro osservare che l'assoluta certezza in ordine alla impossibilità di ottenere, da parte dell'Autorità consolare, riscontro alla richiesta presentata dagli odierni ricorrenti, in tempi compatibili con la necessaria effettività della tutela richiesta, comporterebbe, con altrettanta assoluta certezza, il diniego del diritto vantato dei richiedenti. Pertanto, in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza sulla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, unitamente al decorso di un tempo irragionevole, determina una lesione della posizione giuridica azionata, giustificando il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Del resto, la giurisprudenza di merito ha chiarito che il decorso del termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana al non Parte_1
è configurabile come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, difettando di un'espressa previsione legislativa (Trib. Roma, 23 aprile 2020, su DeJure).
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai Sig.ri: , C.F. ato l'11/08/1993 Controparte_1 C.F._1 in Brasile ed ivi residente, , C.F. nato il [...] in Controparte_2 C.F._2
6 Brasile ed ivi residente, , C.F. nato il Controparte_3 C.F._3
27/05/2014 in Brasile ed ivi residente, minorenne rappresentato dai genitori Controparte_2
e , C.F. nato il Controparte_7 Controparte_5 C.F._4
10/06/2017 in Brasile ed ivi residente, minorenne rappresentato dai genitori Controparte_2
e , C.F. nato il Controparte_7 Controparte_6 C.F._5
29/12/2021 in Brasile ed ivi residente, minorenne rappresentato dai genitori Controparte_2
e , C.F. nata il Controparte_7 Controparte_8 C.F._6
24/02/2023 in Brasile ed ivi residente, minorenne rappresentata dai genitori Controparte_2
e , , C.F. nato il [...] in Controparte_7 CP_9 C.F._7
Brasile ed ivi residente, RI SA da UN, C.F. nata il C.F._8
09/07/1985 in Brasile ed ivi residente, , C.F. nato il CP_10 C.F._9
10/05/1958 in Brasile ed ivi residente, , C.F. nato il Controparte_11 C.F._10
06/03/1987 in Brasile ed ivi residente, , C.F. Controparte_12
nata il [...] in [...] ed ivi residente, minorenne rappresentata C.F._11 dai genitori e , , C.F. Controparte_11 Controparte_13 Controparte_14 nata il [...] in [...] ed ivi residente, minorenne rappresentata dai C.F._12 CP_1 genitori e così provvede: CP_11 Controparte_13
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_15 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 6.11.2025. Il Giudice
Dr.ssa Eleonora UI
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP, dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
7
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice, Dr.ssa Eleonora UI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 8353/2024 R.G.,
TRA
i Sigg: , C.F. nato l'[...] in [...] ed ivi Controparte_1 C.F._1 residente, , C.F. nato il [...] in [...] ed ivi Controparte_2 C.F._2 residente, , C.F. nato il [...] in Controparte_3 C.F._3
Brasile ed ivi residente, minorenne rappresentato dai genitori e Controparte_2 CP_4
, , C.F. nato il [...] in Controparte_3 Controparte_5 C.F._4
Brasile ed ivi residente, minorenne rappresentato dai genitori e Controparte_2 CP_4
, , C.F. nato il [...] Controparte_3 Controparte_6 C.F._5 in Brasile ed ivi residente, minorenne rappresentato dai genitori e Controparte_2 [...]
, , C.F. nata il [...] in Controparte_7 Controparte_8 C.F._6
Brasile ed ivi residente, minorenne rappresentata dai genitori e Controparte_2 [...]
, , C.F. nato il [...] in [...] ed Controparte_7 CP_9 C.F._7 ivi residente, RI SA da UN, C.F. nata il [...] in [...] C.F._8 ed ivi residente, , C.F. nato il [...] in [...] ed ivi CP_10 C.F._9 residente, , C.F. nato il [...] in [...] ed ivi Controparte_11 C.F._10 residente, , C.F. nata il [...] in Controparte_12 C.F._11
Brasile ed ivi residente, minorenne rappresentata dai genitori e Controparte_11 CP_13
, , C.F. nata il [...] in
[...] Controparte_14 C.F._12
Brasile ed ivi residente, minorenne rappresentata dai genitori e Controparte_11 CP_13
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni De Micco Padula, C.F.
[...]
giusta procura alle liti in atti rilasciata per atto pubblico debitamente C.F._13 tradotta e legalizzata
- ricorrenti -
CONTRO
1 , in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_15
e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
* * * * * * * * *
Con ricorso iscritto a ruolo il 13.12.2024, i ricorrenti come sopra identificati, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano, Sig , il quale, trasferitosi in Brasile, Persona_1 non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano
(cfr. docc. 1 e 2).
Il si è costituito con memoria del 28.04.2025 chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_15 ed in estremo subordine, in ipotesi di riconoscimento della cittadinanza, la compensazione delle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 70 c.p.c. è stato dato rituale avviso al Pubblico Ministero che non è comparso né ha svolto conclusioni.
All'udienza del 3.11.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato rimesso, dal Gop delegato per la trattazione, al Giudice assegnatario del procedimento.
FATTO
I ricorrenti, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano, , il quale, Persona_1 trasferitosi in Brasile, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano (cfr. docc. 1 e 2). Il Sig. nasceva a Muro Leccese Persona_1
(LE) il 03/03/1879 da e nel 1898 sposava Persona_2 Per_3 Persona_4
e successivamente decedeva (cfr. doc. 1). Da e Persona_1 Persona_4 nascono: A) nel 190 , che nel 1929 sposa con cui genera:
[...] Persona_5 Persona_6 nel 1933 , che nel 1955 sposa (cfr. doc. 3) con la quale ha CP_16 Persona_7 due figli: 1. , nato il [...], che nel 1979 sposa (cfr. CP_10 Persona_8 doc. 4) con cui ha un figlio: ■ , nato il [...] (cfr. doc. 5), che dalla Controparte_11 relazione con ha due figlie: ● nata il Controparte_13 Controparte_14
17/11/2019; ● nata il [...] (cfr.doc. 6). 2. Controparte_12 Persona_9
, nato il [...], che nel 1987 sposa (cfr. doc. 7). Dal matrimonio
[...] Persona_10
2 genera , nato il [...], che nel 2011 sposa (cfr. doc. 8) Controparte_2 Controparte_7 con la quale ha i seguenti figli: ● , nato il [...]; ● Controparte_5 [...]
, nato il [...]; ● , nata il [...]; ● Controparte_3 Controparte_8 [...]
, nato il [...] (cfr. docc. 9 e 10). , che in vita sposa Controparte_6 Controparte_17 con cui genera: i. il 26/02/1963 che nel 1991 sposa Persona_11 CP_9 [...]
(cfr. doc. 11): con la quale genera: nato Persona_12 Controparte_1
l'11/08/1993 (cfr. doc. 12); ii. il 20/10/1955 , che nel 1975 sposa Persona_13 Persona_14 da UN dal quale in seguito divorzia (doc. 13), ma con il quale genera: RI SA da UN, nata il [...], che nel 2021 sposa (cfr. doc. 14). Per_15 Persona_16
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio,
è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari Tribunali (tra cui Bologna, Roma,
Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo
2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
3 MOTIVAZIONE IN DIRITTO
Sul tema della c.d. “grande naturalizzazione” avvenuta in base alla legislazione brasiliana (a seguito di provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa emanati dal governo brasiliano tra il 1889 ed il 1891), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta con due recenti sentenze (n.
25317/2022 e n. 25318/2022), risolvendo la questione relativa alla idoneità dell'acquisto della cittadinanza brasiliana (in base a tale specifica legislazione) da parte di cittadini italiani a interrompere la trasmissione “jure sanguinis” della cittadinanza italiana e quindi eventualmente ad a impedire agli eredi dei "naturalizzati", di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il punto focalizzato nelle predette decisioni attiene alla configurabilità o meno della rinuncia tacita dei ricorrenti alla cittadinanza italiana a seguito della stabilizzazione in Brasile degli avi e dei loro discendenti, provenienti dall'Italia, dopo il decreto della cd “grande naturalizzazione” (risalente al
1889), che aveva concesso loro la cittadinanza brasiliana: a tale circostanza, a parere del
[...]
era conseguita una rinuncia tacita a quella italiana. CP_18
La questione oggetto di approfondimento della Suprema Corte, dunque, pone il quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione di rinunciarvi debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto.
La Suprema Corte, ha, dunque, statuito il seguente principio di diritto: “(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla
4 mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n.
25318/2022).
Orbene, il sig. nato a [...] il [...], trasmetteva Persona_1 la cittadinanza italiana ai figli che la trasmettevano ai rispettivi figli, nati tutti in epoca successiva al
01.01.1948, che a loro volta la trasmettevano ai rispettivi figli.
La linea di discendenza, infatti, è stata documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza riconduce senza dubbio all'avo italiano;
né l'avo, né nessuno dei suoi discendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né si sono naturalizzati brasiliani (cfr doc in atti). Inoltre, il certificato negativo di naturalizzazione riporta tutte le possibili variazioni letterali e fonetiche, ma anche data di nascita, paternità e maternità al fine di individuare con certezza il dante causa (cfr documentazione in atti).
Per di più, dall'esame della produzione documentale emerge, altresì, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale. La circostanza è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – al mantenimento e/o trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis sulla base della legge vigente sino agli odierni ricorrenti. La trasmissione è avvenuta indipendentemente dai portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ed esclusivamente in base all'applicazione della normativa vigente.
Del resto, il Ministero competente costituitosi, nulla ha eccepito nel merito della vicenda de quo.
5 Se dunque, da una lettura giurisprudenziale in applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, i ricorrenti hanno tentato invano di contattare il in Brasile ai Parte_1 fini della richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano, tramite il Portale “Prenotami” sul sito ufficiale del
Consolato competente (cfr. doc. 16). Il Portale Prenot@mi, infatti, ha l'obiettivo di consentire al cittadino italiano o straniero la prenotazione gratuita di alcuni dei servizi consolari erogati dal
Consolato, tra cui quello per il riconoscimento della cittadinanza (cfr. ad esempio: https://conssanpaolo.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/passaporti/modalita- di-prenotazione-tramite-il-portale- prenotmi/;https://conscuritiba.esteri.it/it/news/dal_consolato/in-linea- con-utente/prenota-lappuntamento/).
Pertanto, si può senz'altro osservare che l'assoluta certezza in ordine alla impossibilità di ottenere, da parte dell'Autorità consolare, riscontro alla richiesta presentata dagli odierni ricorrenti, in tempi compatibili con la necessaria effettività della tutela richiesta, comporterebbe, con altrettanta assoluta certezza, il diniego del diritto vantato dei richiedenti. Pertanto, in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza sulla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, unitamente al decorso di un tempo irragionevole, determina una lesione della posizione giuridica azionata, giustificando il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Del resto, la giurisprudenza di merito ha chiarito che il decorso del termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana al non Parte_1
è configurabile come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, difettando di un'espressa previsione legislativa (Trib. Roma, 23 aprile 2020, su DeJure).
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai Sig.ri: , C.F. ato l'11/08/1993 Controparte_1 C.F._1 in Brasile ed ivi residente, , C.F. nato il [...] in Controparte_2 C.F._2
6 Brasile ed ivi residente, , C.F. nato il Controparte_3 C.F._3
27/05/2014 in Brasile ed ivi residente, minorenne rappresentato dai genitori Controparte_2
e , C.F. nato il Controparte_7 Controparte_5 C.F._4
10/06/2017 in Brasile ed ivi residente, minorenne rappresentato dai genitori Controparte_2
e , C.F. nato il Controparte_7 Controparte_6 C.F._5
29/12/2021 in Brasile ed ivi residente, minorenne rappresentato dai genitori Controparte_2
e , C.F. nata il Controparte_7 Controparte_8 C.F._6
24/02/2023 in Brasile ed ivi residente, minorenne rappresentata dai genitori Controparte_2
e , , C.F. nato il [...] in Controparte_7 CP_9 C.F._7
Brasile ed ivi residente, RI SA da UN, C.F. nata il C.F._8
09/07/1985 in Brasile ed ivi residente, , C.F. nato il CP_10 C.F._9
10/05/1958 in Brasile ed ivi residente, , C.F. nato il Controparte_11 C.F._10
06/03/1987 in Brasile ed ivi residente, , C.F. Controparte_12
nata il [...] in [...] ed ivi residente, minorenne rappresentata C.F._11 dai genitori e , , C.F. Controparte_11 Controparte_13 Controparte_14 nata il [...] in [...] ed ivi residente, minorenne rappresentata dai C.F._12 CP_1 genitori e così provvede: CP_11 Controparte_13
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_15 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 6.11.2025. Il Giudice
Dr.ssa Eleonora UI
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP, dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
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