Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 8407/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Domenico Pellegrini Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8407/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Corso Assereto n. 28/6 RAPALLO, presso lo studio dell''avv. , (C.F. Parte_2
che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._2
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. Controparte_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“CHIEDE che l'Ill.mo Giudicante Voglia:
• 1/3 dell'immobile sito in Pieve Ligure, Via Baralla n. 2, Piano S1-T1;
• 1/3 dell'immobile sito in Pieve Ligure, Via Baralla n. 3, Piano T;
• 1/1 dell'immobile sito in Rapallo (GE), Salita San Domenico n. 10 (C/6), Piano T-1;
• 1/1 dell'immobile sito in Rapallo (GE), Salita San Domenico n. 10 (A/3), Interno n. 38, Piano 5;
• Banche Generali S.p.a. – n. contratto: 1760294B- n. c/c: cc8500764317;
• Banche Generali S.p.a. – n. contratto: 1760294B – Deposito titoli n. c/c di appoggio:CC850076317;
Da intendersi tutti o solo alcuni a scelta dell'Imm. Tribunale nelle forme e nei limiti meglio ritenuti
2) Ordinare al competente Conservatore dei RR.II. la relativa trascrizione nei registri immobiliari;
3) Adottare, in ogni caso, i provvedimenti necessari per porre fine alle gravi inadempienze dell'altro genitore,
Sig. ed al fine di tutelare il diritto al mantenimento di ” Controparte_1 Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/08/2024 per sequestro ex art. 473-bis.36 c.p.c. – così meglio qualificato
- la signora evidenziava quanto segue: Pt_1
con Decreto del 30/11/2017 questo Tribunale di Genova aveva disposto l'affidamento condiviso della figlia minore nata il [...] dall'unione more uxorio con il Persona_2 signor ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso la madre, Controparte_1 regolamentava il diritto di visita paterno e prevedeva l'obbligo a carico del padre di versare, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, in favore della madre, la somma di euro 800,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie;
in data 20.10.2023 il Tribunale di Genova, in parziale modifica del precedente Decreto di cui sopra affidava la minore in via esclusiva alla made confermando quanto precedentemente stabilito, in punto contributo economico;
successivamente, la ricorrente depositava diverse denunce-querele, ai sensi degli artt. 570 e 388 c.p., per omesso versamento del contributo e mancata esecuzione dolosa del provvedimento del Tribunale, l'ultima delle quali risalente al 28.12.2023 nonché agiva in via esecutiva notificando al convenuto, in data 03.04.2023, atto di precetto;
al fine di giungere ad una soluzione transattiva delle vertenze, le parti concordavano, in via transattiva, che il signor vrebbe dovuto corrispondere alla ricorrente la somma di euro CP_1
23.011,51 a titolo di oneri di mantenimento arretrati e non pagati entro e non oltre il mese di maggio 2024; il signor provvedeva, tuttavia, unicamente al versamento di un acconto di euro CP_1
10.000,00;
a fronte dei mancati pagamenti quali: il residuo del pregresso;
la somma dovuta a titolo di mantenimento dei mesi di maggio;
giugno; luglio 2024 e delle spese straordinarie, la signora notificava, il 22.07.2024, al signor uovo atto di precetto. Pt_3 CP_1
Nelle more, il predetto, con atto di vendita ricevuto dal Notaio Avvocato Paolo Lizza di Genova in data 08/08/2024, Repertorio n. 111538, trascritto a Chiavari il 07/08/2024 al n.7017, cedeva e trasferiva l'unico cespite immobiliare di sua esclusiva proprietà.
*******
Ritiene questo Giudice che la domanda possa trovare accoglimento nei termini che ora verranno indicati.
Va anzitutto osservato, quando al requisito del “periculum in mora” lo stesso può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati da comportamenti del debitore che lascino presumere la possibilità di porre in essere atti depauperativi del patrimonio (cfr. Sent. Tribunale di Napoli 5 agosto 2015).
Il requisito del periculum in mora, in particolare deve intendersi alla stregua di un fondato timore di perdita della garanzia del proprio credito, nel senso di sussistenza di un concreto ed attuale rischio di depauperamento, alterazione o dispersione, quantitativa o qualitativa, della garanzia patrimoniale generica del potenziale debitore, nelle more del giudizio (Tribunale Milano 11 aprile 2014).
Il periculum in mora può essere desunto, anche alternativamente (Cass. civ. 2139/1998), sia da elementi obiettivi, attinenti alla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio, sia da elemento soggettivi che esprimono l'intenzione del debitore di sottrarsi all'adempimento dei propri obblighi, così da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la sua pretesa potrebbe non essere soddisfatta (Cass. civ. nn. 2081/2002, 6042/1998,6460/1996).
Nel caso in esame si ritiene che sussistano i presupposti richiesti dalla norma e che quindi la domanda possa essere accolta: l'esistenza del credito, anzitutto, risulta dal Decreto emesso da questo Tribunale nel 2023 e costituisce titolo sulla base del quale la parte ricorrente ha agito per il precetto.
Sussiste altresì il depauperamento del patrimonio del signor in quanto – ut supra visto - CP_1 egli ha alienato l'unico bene immobile di esclusiva proprietà, così riducendo, pertanto, la garanzia per la corresponsione dell'assegno di mantenimento: con tale atto il convenuto ha, di fatto, dissolto in buna parte il proprio patrimonio con il conseguente rischio, per la ricorrente, di vedere insoddisfatto il proprio credito.
La domanda va quindi accolta fino alla concorrenza della somma totale che viene calcolata in euro 800,00 mensili dalla data della domanda – 23.08.2024 - fino al compimento del diciottesimo anno di età della figlia (15.11.2028): 800,00 euro mensili x 39 mesi = euro 31.200,00. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del convenuto nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.36 c.p.c.
DISPONE il sequestro fino alla concorrenza della somma di euro 32.000,00 sui seguenti beni di proprietà dell'obbligato:
• 1/3 dell'immobile sito in Pieve Ligure, Via Baralla n. 2, Piano S1-T1;
• 1/3 dell'immobile sito in Pieve Ligure, Via Baralla n. 3, Piano T;
• 1/1 dell'immobile sito in Rapallo (GE), Salita San Domenico n. 10 (C/6), Piano T-1;
• 1/1 dell'immobile sito in Rapallo (GE), Salita San Domenico n. 10 (A/3), Interno n. 38, Piano 5;
• Banche Generali S.p.a. – n. contratto: 1760294B- n. c/c: cc8500764317;
• Banche Generali S.p.a. – n. contratto: 1760294B – Deposito titoli n. c/c di appoggio:CC850076317.
ORDINA al competente Conservatore dei RR.II. la relativa trascrizione nei registri immobiliari.
CONDANNA il signor al pagamento, in favore della signora Controparte_1 [...]
, delle spese di lite nella misura che viene liquidata in euro 1.452,50 oltre 15% per Parte_1 spese generali, oltre IVA, CPA e comunque oltre accessori come di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 27.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Domenico Pellegrini