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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 4547 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 24/04/2024 e vertente
TRA
(c.f. ) (già ), in persona del l.r. pt, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Castallo (c.f. ), ed elettivamente C.F._1 domiciliata in Roma alla Via Enrico Glori 30 presso lo studio dell'Avv. Cristiana Spadaro, giusta procura in atti;
Appellante-appellata incidentale
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Ermes Controparte_1 C.F._2
Tommasino (c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sessa C.F._3
Aurunca (CE) alla Via Corbara Marzuli snc, giusta procura in atti;
Appellato / Appellante in via incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 171/2020 del Tribunale di Cassino, pubblicata in data
11/02/2020.
Conclusioni
Per l'appellante “In via istruttoria ammettere la prova per testi sui capi articolati al precedente capo
D) del presente atto con i testi ivi indicati, già chiesta con la memoria istruttoria del 08/09/2014 ed insistita in sede di precisazione delle conclusioni, immotivatamente disattesa dal Giudice di primo grado con l'ordinanza del 02/09/2017, intesa a confermare definitivamente, senza alcuna incertezza
1 di giudizio, la presenza nell'anno 1974 dell'elettrodotto sul fondo di parte attrice individuato in
Catasto agricolo del Comune di AL al foglio 9, particella 142, al fine di raggiungere la confinante particella 143, volontariamente asservita con atto per Notar del 26/09/1974; Per_1
- Nel merito, in virtù anche delle risultanze dell'incontestata documentazione planimetrica in atti, confermare la presenza dell'elettrodotto MT 20 Kv “ sul fondo di parte attrice già nell'anno Pt_3
1974 e per l'effetto dichiarare che alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio (12/08/2013) doveva ritenersi costituita a carico del fondo di parte attrice, per usucapione ultraventennale, servitù volontaria di elettrodotto con conseguente infondatezza della chiesta rimozione dell'impianto;
- Vorrà ancora l'Ecc.ma Corte di Appello adita condannare il Sig. alla Controparte_1 restituzione in favore dell'appellante di tutti gli importi eventualmente Parte_1 corrisposti in esecuzione dell'impugnata sentenza, sia a titolo risarcitorio sia per spese e competenze di lite, oltre che di CTU;
- Vorrà infine condannare il Sig. al pagamento delle spese e competenze di lite Controparte_1 relative al doppio grado di giudizio, in favore dell'appellante . Parte_1
Per l'appellato “IN VIA PRELIMINARE • rigettare l'appello avverso la sentenza n. 171/2020 del
Tribunale di Cassino, G.U. dott.ssa Rossella Pezzella, depositata in data 11.2.2020, non notificata, proposto dalla siccome infondato nel merito, per tutti i motivi esposti nel Parte_1
presente atto;
IN ACCOGLIMENTO DEL PROPOSTO APPELLO INCIDENTALE • nel merito, in via principale, riformare parzialmente la sentenza n. 171/2020 del Tribunale di Cassino, in accoglimento dei motivi d'appello incidentale rassegnati nella prima e seconda indicazione condannare l'appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma, che Parte_1
emergerà dalle risultanze istruttorie e sarà ritenuta di giustizia, anche eventualmente in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti nella vicenda per cui è causa, comprensivo di indennità di occupazione illegittima, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino al saldo;
• in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento al pagamento delle spese e compensi del doppio grado giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria. Si chiede che la Corte adita, qualora reputato necessario, ammetta la prova per testi articolata da parte appellata in primo grado nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c.
Inoltre, anche ai sensi dell'art.196 c.p.c., si insiste affinché si disponga eventualmente la rinnovazione delle indagini peritali mediante sostituzione del C.T.U. nominato dal Giudice di primo grado, atteso che i risultati dell'elaborato peritale sono risultati carenti ed insoddisfacenti in ordine all'individuazione e quantificazione dei danni subiti dall'attore per come lamentati ed allegati. In subordine, si chiede che la Corte d'Appello adita convochi per chiarimenti l'ing. Controparte_2
2
[...] in risposta alle specifiche controdeduzioni / osservazioni tempestivamente rassegnate in primo grado ed alle critiche innanzi riportate.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.08.2013, , premettendo di Controparte_1
essere proprietario di alcuni appezzamenti di terreno siti in AL (CE) (partita 4278, foglio 9, particelle nn. 141, 142 e 137), conveniva in giudizio l' esponendo che nel Parte_2
mese di marzo/aprile 2013 la società eseguiva dei lavori sulla linea elettrica collocata lungo la strada principale adiacente ai propri fondi;
che senza avviso alcuno, l procedeva a deviare tale linea elettrica disponendo l'attraversamento Pt_2 dell'elettrodotto all'interno dei suoi terreni, e che, per eseguire tali opere effettuava il taglio di alcuni alberi e di alcune piante da frutto ed a cespuglio ivi insistenti.
L'attore, inoltre, contestava la violazione delle norme in materia forestale ed ambientale, l'abbandono in loco del legname con il rischio di furti ed incendi, la violazione delle distanze tra i rami ed i conduttori, la riduzione dei valori dei terreni interessati dagli elettrodotti in conseguenza dei campi elettromagnetici generati, nonché la mancata corresponsione di qualsivoglia indennità di asservimento.
Sulla base di tali deduzioni, l'attore chiedeva la declaratoria di inesistenza di qualsivoglia diritto e/o servitù di elettrodotto della convenuta sui terreni di sua proprietà, la rimozione delle linee elettriche, dei pali e/o di ogni altra opera lesiva del diritto di proprietà illegittimamente realizzata e la condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di € 5.200,00 ovvero della minore o maggiore somma di denaro che sarebbe emersa dalle risultanze istruttorie, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti a seguito dei fatti per cui è causa per danno emergente, lucro cessante e deprezzamento degli immobili di sua proprietà, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'illecito.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, il difetto di Parte_2
giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Nel merito, deduceva che l'installazione da oltre un ventennio di una rete elettrica sui fondi di proprietà dell'attore, denominata alimentante la cabina di trasformazione denominata “GALLUCCIO”, adibita alla fornitura Pt_3
di energia elettrica alle utenze private del territorio circostante fino dall'anno 1974.
Domandava, pertanto, in via riconvenzionale, di dichiarare l'acquisto per usucapione del diritto reale di servitù gratuita ed inamovibile di elettrodotto ex artt. 1158 e 1160 c.c. con conseguente rigetto della richiesta di rimozione avanzata dall'attore.
3 Deduceva, in relazione al contestato taglio degli alberi, la libera facoltà della Società come prevista dall'art. 121 r.d. n. 1775/1933; nonché, in estremo subordine, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in garanzia, ex art. 106 cpc, della ditta esecutrice dei lavori di taglio degli alberi attorei.
All'udienza di prima comparizione il Giudice tratteneva la causa in decisione sulla sola eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla Società convenuta, concedendo i termini di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza non definitiva n. 381/2014, pubblicata in data 09.04.2014, il Giudice decideva la questione della giurisdizione dichiarando quella del Tribunale ordinario, inoltre, disponeva la prosecuzione del giudizio e concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma, cpc.
Nelle memorie in discorso l'attore produceva rilievi fotografici dei luoghi oggetto di causa, chiedeva l'ammissione di CTU e depositava consulenza tecnica di parte, ed infine chiedeva ammettersi interrogatorio formale e la prova per testi. La convenuta depositava la documentazione attestante la costituzione di servitù di elettrodotto in favore della linea MT 20 KV (allora denominata Pt_3
“Conca della Campania- AL”) nell'anno 1971 a carico di fondi agricoli contraddistinti dalle particelle 2, 3 e 6c (ora 5024), Foglio 33, Catasto Comune di AL, e nell'anno 1974 a carico di fondi contraddistinti dalle particelle 143 e 302 del foglio 9, Catasto Comune di AL, limitrofi a quelli dell'attore (particelle 137, 141 e 142, Foglio 9, Catasto Comune di AL). Depositava, inoltre, il contratto intercorrente con la ditta Alfa Servizi srl, esecutrice in appalto dei lavori di sfrascamento, chiedendo l'interrogatorio formale del Legale Rappresentante, ed infine chiedeva la prova per testi con l'escussione di e , dipendenti della stessa convenuta. Tes_1 Tes_2
Veniva disposta la CTU e l'espletamento dell'interrogatorio formale del Legale Rappresentante
(ovvero per esso) del Dirigente / Responsabile dei servizi operativi locali dell' Pt_2
Successivamente, il Giudice, ritenendo tardiva la richiesta della convenuta di chiamare in garanzia la
Ditta esecutrice dei lavori di “sfrascamento”, in quanto formalizzata solo nella sede delle memorie
183 cpc, e non accogliendo le ulteriori richieste istruttorie, rinviava la causa per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza dell'11.02.2020, concedendo termine per note fino a venti giorni prima.
Con sentenza incorporata al Verbale di udienza, il Giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedeva: “1) in accoglimento della domanda proposta dall'attore ex art. 949 c.p.c., accerta e dichiara l'inesistenza sui fondi di proprietà di
[...]
siti in AL (CE) (foglio 9 particelle nn. 141, 142, 137) del diritto di elettrodotto CP_1 rivendicato dalla convenuta e, per l'effetto, condanna la alla rimozione a Parte_2
proprie spese delle opere ivi realizzate;
2) rigetta la domanda di risarcimento proposta dall'attore;
3) compensa tra le parti le spese del presente giudizio nella misura di 1/2; 4) condanna la convenuta
4 alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento, nella misura di ½, in favore dell'attore che liquida in euro 93,00 per spese generali e in euro 2.418,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.; 5) pone le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 13.6.2017, definitivamente a carico delle parti in solido.”
Avverso tale sentenza la (già ) ha proposto appello con Parte_1 Parte_2
atto di citazione notificato in data 14.09.2020.
Si è costituito l'appellato che ha proposto appello incidentale, oltre a richiedere il rigetto del gravame.
Con il primo ed unico motivo di appello, parte appellante impugna la sentenza di primo grado censurandola per “Motivazione apparente per evidente contrasto con le risultanze documentali in atti” altresì, contestando la, a suo dire, rilevante mancata contestazione da parte dell'attore in relazione agli atti di asservimento volontario delle particelle catastali 302 e 143, foglio 9, Comune di
AL. Da ciò, facendone discendere la prova, non rilevata erratamente dal Giudicante, del
“necessario” attraversamento dell'elettrodotto sul fondo di proprietà attorea ubicato sulla confinante particella 142.
La censura è infondata.
Parte appellante, infatti, nel corso del giudizio ha fornito prova in relazione alle costituzioni di servitù di elettrodotto sulle particelle 143 e 302, foglio 9, (con atto notarile del 26.09.1974) e sulle particelle
2, 3 e 6c (ora 5024), foglio 33 (con atto notarile del 28.04.1971). Non ha fornito invece alcuna prova documentale circa la costituzione di servitù sulle particelle 141, 142 e 137, né tantomeno provato l'attraversamento delle stesse da parte della linea elettrica.
Pertanto, sul punto, la sentenza gravata appare corretta e motivata.
Non condivisibile risulta anche la deduzione in base alla quale parte appellante vorrebbe ritenere sussistenti dei fatti (l'attraversamento dell'elettrodotto sui fondi attorei) sulla scorta della asserita mancata contestazione avversaria in applicazione del principio di cui all'art. 115 cpc.
Parte attrice, infatti, non ha contestato i documenti offerti dalla Società a mezzo dei quali risultano sussistenti le servitù su fondi diversi da quelli dell'attore ma ha invece da subito contrastato la documentazione prodotta in relazione ai fatti di causa. Si legge, infatti, chiaramente, nel primo atto difensivo successivo alla produzione avversaria in discorso ovvero nella memoria 183, VI comma, n.
3 cpc “Si rileva ed eccepisce la inconferenza e la ininfluenza della documentazione prodotta da controparte in allegato alla predetta seconda memoria istruttoria e riguardante il presunto asservimento volontario dei fondi oggetto di giudizio, in quanto relativa a circostanze non attinenti al presente giudizio e di certo non decisive. Invero, i fatti di causa riguardano i fondi di proprietà
[...]
siti sempre in AL ma non rientranti nella citata servitù di elettrodotto in CP_1 relazione alla quale è stata depositata copia della nota di trascrizione”. Peraltro, anche all'udienza
5 di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 06.03.2018, l'attore ha nuovamente rimarcato tale circostanza specificando a verbale “...Evidenzia, in particolare, che non sussiste alcun titolo legittimante la servitù di elettrodotto in capo ad , nonché che la dedotta Parte_2
servitù, in ogni caso, risulterebbe sussistente su un'altra particella ..diversa rispetto a quella oggetto di causa..”.
Inoltre, vi è a dire che parte appellante ha soltanto meramente asserito il “necessario” attraversamento dell'elettrodotto sulla particella 142 dell'attore, per giungere dalla particella 143 alla 302, queste ultime asservite, ma senza nulla provare o produrre in relazione all'effettivo transito / percorso della linea elettrica ovvero ritenendolo provato sul presupposto che “nessun altro percorso alternativo era comunque ipotizzabile”. Ma la tale affermazione non può ritenersi sufficiente.
Non solo. A non convincere in relazione alla tesi di parte appellante soccorrono ulteriori circostanze.
In primis, la mancanza di qualsivoglia documentazione interessante i fondi attorei, e dunque già
l'anomalia di un operare differente della Società nei confronti dell'attore rispetto a quanto effettuato con i proprietari dei fondi attigui attraverso la costituzione di servitù volontarie;
ed ancora, l'assenza di richiamo alcuno alle particelle cui insistono le proprietà dell'attore nella documentazione prodotta da (in particolare nell'atto notarile del '74 nel quale vengono citate le sole particelle 143 e 302). Pt_2
Con riferimento alle servitù, la giurisprudenza ha confermato che solo quelle apparenti, ovvero quelle che si concretizzano in opere visibili e permanenti, obiettivamente destinate al loro esercizio, sono costituibili per usucapione (Cassazione, ordinanza del 6 maggio 2021, n. 11834, sez. VI – 2 civile;
Cassazione, ordinanza del 1° agosto 2024 n. 21675). Da ciò deriva la possibilità di usucapire la servitù di elettrodotto laddove la stessa si concretizzi in strutture e impianti permanenti.
Nel caso che ci occupa, parte appellante nulla prova neanche in relazione alla sussistenza di opere visibili sui fondi attorei, che a suo dire sarebbero sussistenti dal '74, soltanto e meramente asserendo il “necessario” passaggio della linea elettrica ma senza nulla di utile offrire a supporto.
Per tali considerazioni non può ritenersi provata la sussistenza dell'elettrodotto sul fondo di parte attrice, e per l'effetto alcun acquisto di servitù può dirsi essersi perfezionato in favore della convenuta/ appellante.
Prive di pregio, inoltre, appaiono le censure proposte in relazione al mancato accoglimento della prova per testi dei dipendenti della stessa e del seguente tenore: Pt_2 Tes_1 Tes_2
-Vero che la diramazione della linea MT 20 KV “Piantoli” che attraversa i fronti a fondi a serviti con atto del notaio del 25/09/1974, riportati in catasto rustico del Comune di AL al foglio Per_1
9, particelle 143 e 302, colorate di verde sulle esibita planimetria catastale, attraversa anche i confinanti fondi della proprietà attorea riportati in catasto rustico del medesimo Comune di AL
6 al foglio 9 particelle 141 e 142, colorate in giallo sulla richiamata a planimetria catastale con una fascia asservita larga metri 7 ;
- Vero che il tratto di linea che attraversa i fondi di proprietà attoria era già esistente nell'anno 1974 ed è rimasta ininterrottamente in servizio sino alla data della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio per oltre 39 anni”
Sul punto deve osservarsi che le opere sono molto risalenti nel tempo e che per lavori strutturali di tale portata la mancanza di documentazione attestante il completo percorso della linea elettrica, in ipotesi interessante anche i fondi attorei, appare inusuale.
Soprattutto, poi, va evidenziato che il teste indicato , è stato anche nominato ctp in sede di Tes_2
operazioni peritali, ma questi nulla ha controdedotto e/o osservato nonostante che al CTU fosse stato posto uno specifico quesito, su richiesta dell avente ad oggetto proprio la data di installazione Pt_2 dell'elettrodotto sui fondi di parte attrice. Pt_3
Infine, infondate appaiono le ulteriori asserzioni formulate dall'appellante secondo cui parte attrice non avrebbe provato una diversa data di installazione dell'elettrodotto sui propri fondi o Pt_3
una diversa percorrenza della linea elettrica che non interessasse le particelle attoree. Sul tema, infatti,
è pacifico come risulti a carico di chi rivendica l'acquisto per usucapione provarne gli elementi costitutivi ovvero il possesso pubblico e ultraventennale. Requisiti che nel caso esaminato non si ritengono dimostrati dall'appellante, come già chiarito e correttamente motivato dal Giudice di prime cure.
L'appellato ha proposto appello incidentale per ottenere il pagamento di una somma, anche da determinare in via equitativa, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti nella vicenda per cui è causa, comprensivo di indennità di occupazione illegittima, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino al saldo.
Sul punto, si ritengono condivisibili le motivazioni esposte dal Giudice di primo grado in relazione sia alla CTU espletata, che alla perizia di parte prodotta dall'attore allegata alla memoria 183, VI comma, n.
2. Quest'ultima, infatti, risulta datata agosto 2014 e dunque redatta a distanza di oltre un anno dai riferiti fatti di causa. La stessa, inoltre, appare priva di riscontri probatori atteso che vi sono riprodotti fotogrammi ritraenti lo stato dei luoghi datati 2009, ossia risalenti ad oltre quattro anni prima rispetto agli interventi operati dalla ditta incaricata da Non vi è pertanto prova che i danni Pt_2
lamentati dall'attore siano riconducibili ai lavori di taglio eseguiti per conto della Società. Inoltre, priva di pregio anche la richiesta di risarcimento avanzata in relazione ai mancati redditi e/o deprezzamento del terreno.
Depone in tal senso sia la mancata produzione da parte dell'attore della documentazione attestante l'esistenza della riferita attività agrituristica di ristorazione, connessa con la coltivazione del fondo,
7 con la silvicoltura, e con l'allevamento del bestiame. Di tali attività non si rinviene traccia neanche nella relazione tecnica di parte e nella CTU, nella quale, invece, viene descritta la presenza di rovi e fitta vegetazione tale da non consentire il passaggio sicuro dei consulenti durante le operazioni peritali. Parimenti la presenza nei terreni attigui a quelli dell'attore di campi magnetici generati dai numerosi impianti tecnologici aerei, sia elettrici che telefonici esclude il nesso dell'impianto con l'inquinamento elettromagnetico. Inoltre, l'eventuale deprezzamento del terreno per la presenza dell'elettrodotto non risulta rilevabile in quanto, come emerge dalla CTU, esso interessa solo marginalmente la proprietà dell'appellante incidentale ed il posizionamento delle palificazioni neanche interferiscono con le lavorazioni del terreno.
Il Ctu, a fronte della richiesta di risarcimento avanzata dall'attore in relazione a 3 piante di castagno, accertava l'esistenza di una sola pianta secca effettivamente ammalorata, rilevava la presenza di un'altra in buone condizioni, mentre la terza non veniva rintracciata;
mentre, in relazione alle 12 ceppaie danneggiate, come indicate dall'attore, 8 non venivano rinvenute e neanche l'attore ha saputo indicarne la localizzazione, mentre delle 4 presenti soltanto 2 apparivano molto compromesse.
Alla stregua di tali risultanze la sentenza impugnata dall'appellante in via incidentale appare corretta alla luce del quadro probatorio offerto dall'attore.
In relazione alla domanda di condanna al pagamento di una somma a titolo di indennità per occupazione illegittima, questa Corte si allinea a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte secondo le quali nell'ipotesi di occupazione sine titulo di un immobile, al proprietario spetta, in conseguenza della perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento – diretto o indiretto – sulla cosa, il risarcimento sia del danno da perdita subita (liquidato dal giudice, ove non dimostrabile nel suo preciso ammontare, con valutazione equitativa, anche mediante il parametro del canone locativo di mercato) che del danno da mancato guadagno, corrispondente a quanto lo stesso avrebbe ottenuto se avesse concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato ovvero lo avesse venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. (Cass. civ., Sez. Un., 13 dicembre 2022, n. 114).
Con la pronuncia richiamata le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel comporre un contrasto interno tra sezioni semplici, hanno fatto luce sulla questione della configurabilità di un danno c.d. in re ipsa (locuzione che nella linea evolutiva della giurisprudenza va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”) nell'ipotesi di occupazione sine titulo di un immobile , chiarendo che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento è dunque rappresentato dalla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento (diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo) che è andata perduta e, al contempo, specificando quali siano
8 i criteri da seguire per la liquidazione del relativo danno, nella duplice componente della perdita subita e del mancato guadagno.
In tale prospettiva, il danno suscettibile di risarcimento viene dunque saldato alla concreta possibilità di godimento persa, comportante pertanto la necessaria allegazione.
Poiché nel caso oggetto di odierno esame risulta mancante sia della prova in relazione al mancato guadagno, che di quella attinente alla perdita subita, questa Corte ritiene di non accogliere la richiesta indennità per occupazione illegittima.
La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite del grado.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1
incidentale proposto da avverso la sentenza n. 171 del Tribunale di Cassino, Controparte_1
pubblicata in data 10.02.2020, così provvede:
1- rigetta l'appello principale;
Co rigetta l'appello incidentale;
3- compensa fra le parti le spese di lite del grado;
4- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Roma, 26.02.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
9
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 4547 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 24/04/2024 e vertente
TRA
(c.f. ) (già ), in persona del l.r. pt, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Castallo (c.f. ), ed elettivamente C.F._1 domiciliata in Roma alla Via Enrico Glori 30 presso lo studio dell'Avv. Cristiana Spadaro, giusta procura in atti;
Appellante-appellata incidentale
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Ermes Controparte_1 C.F._2
Tommasino (c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sessa C.F._3
Aurunca (CE) alla Via Corbara Marzuli snc, giusta procura in atti;
Appellato / Appellante in via incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 171/2020 del Tribunale di Cassino, pubblicata in data
11/02/2020.
Conclusioni
Per l'appellante “In via istruttoria ammettere la prova per testi sui capi articolati al precedente capo
D) del presente atto con i testi ivi indicati, già chiesta con la memoria istruttoria del 08/09/2014 ed insistita in sede di precisazione delle conclusioni, immotivatamente disattesa dal Giudice di primo grado con l'ordinanza del 02/09/2017, intesa a confermare definitivamente, senza alcuna incertezza
1 di giudizio, la presenza nell'anno 1974 dell'elettrodotto sul fondo di parte attrice individuato in
Catasto agricolo del Comune di AL al foglio 9, particella 142, al fine di raggiungere la confinante particella 143, volontariamente asservita con atto per Notar del 26/09/1974; Per_1
- Nel merito, in virtù anche delle risultanze dell'incontestata documentazione planimetrica in atti, confermare la presenza dell'elettrodotto MT 20 Kv “ sul fondo di parte attrice già nell'anno Pt_3
1974 e per l'effetto dichiarare che alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio (12/08/2013) doveva ritenersi costituita a carico del fondo di parte attrice, per usucapione ultraventennale, servitù volontaria di elettrodotto con conseguente infondatezza della chiesta rimozione dell'impianto;
- Vorrà ancora l'Ecc.ma Corte di Appello adita condannare il Sig. alla Controparte_1 restituzione in favore dell'appellante di tutti gli importi eventualmente Parte_1 corrisposti in esecuzione dell'impugnata sentenza, sia a titolo risarcitorio sia per spese e competenze di lite, oltre che di CTU;
- Vorrà infine condannare il Sig. al pagamento delle spese e competenze di lite Controparte_1 relative al doppio grado di giudizio, in favore dell'appellante . Parte_1
Per l'appellato “IN VIA PRELIMINARE • rigettare l'appello avverso la sentenza n. 171/2020 del
Tribunale di Cassino, G.U. dott.ssa Rossella Pezzella, depositata in data 11.2.2020, non notificata, proposto dalla siccome infondato nel merito, per tutti i motivi esposti nel Parte_1
presente atto;
IN ACCOGLIMENTO DEL PROPOSTO APPELLO INCIDENTALE • nel merito, in via principale, riformare parzialmente la sentenza n. 171/2020 del Tribunale di Cassino, in accoglimento dei motivi d'appello incidentale rassegnati nella prima e seconda indicazione condannare l'appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma, che Parte_1
emergerà dalle risultanze istruttorie e sarà ritenuta di giustizia, anche eventualmente in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti nella vicenda per cui è causa, comprensivo di indennità di occupazione illegittima, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino al saldo;
• in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento al pagamento delle spese e compensi del doppio grado giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria. Si chiede che la Corte adita, qualora reputato necessario, ammetta la prova per testi articolata da parte appellata in primo grado nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c.
Inoltre, anche ai sensi dell'art.196 c.p.c., si insiste affinché si disponga eventualmente la rinnovazione delle indagini peritali mediante sostituzione del C.T.U. nominato dal Giudice di primo grado, atteso che i risultati dell'elaborato peritale sono risultati carenti ed insoddisfacenti in ordine all'individuazione e quantificazione dei danni subiti dall'attore per come lamentati ed allegati. In subordine, si chiede che la Corte d'Appello adita convochi per chiarimenti l'ing. Controparte_2
2
[...] in risposta alle specifiche controdeduzioni / osservazioni tempestivamente rassegnate in primo grado ed alle critiche innanzi riportate.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.08.2013, , premettendo di Controparte_1
essere proprietario di alcuni appezzamenti di terreno siti in AL (CE) (partita 4278, foglio 9, particelle nn. 141, 142 e 137), conveniva in giudizio l' esponendo che nel Parte_2
mese di marzo/aprile 2013 la società eseguiva dei lavori sulla linea elettrica collocata lungo la strada principale adiacente ai propri fondi;
che senza avviso alcuno, l procedeva a deviare tale linea elettrica disponendo l'attraversamento Pt_2 dell'elettrodotto all'interno dei suoi terreni, e che, per eseguire tali opere effettuava il taglio di alcuni alberi e di alcune piante da frutto ed a cespuglio ivi insistenti.
L'attore, inoltre, contestava la violazione delle norme in materia forestale ed ambientale, l'abbandono in loco del legname con il rischio di furti ed incendi, la violazione delle distanze tra i rami ed i conduttori, la riduzione dei valori dei terreni interessati dagli elettrodotti in conseguenza dei campi elettromagnetici generati, nonché la mancata corresponsione di qualsivoglia indennità di asservimento.
Sulla base di tali deduzioni, l'attore chiedeva la declaratoria di inesistenza di qualsivoglia diritto e/o servitù di elettrodotto della convenuta sui terreni di sua proprietà, la rimozione delle linee elettriche, dei pali e/o di ogni altra opera lesiva del diritto di proprietà illegittimamente realizzata e la condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di € 5.200,00 ovvero della minore o maggiore somma di denaro che sarebbe emersa dalle risultanze istruttorie, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti a seguito dei fatti per cui è causa per danno emergente, lucro cessante e deprezzamento degli immobili di sua proprietà, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'illecito.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, il difetto di Parte_2
giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Nel merito, deduceva che l'installazione da oltre un ventennio di una rete elettrica sui fondi di proprietà dell'attore, denominata alimentante la cabina di trasformazione denominata “GALLUCCIO”, adibita alla fornitura Pt_3
di energia elettrica alle utenze private del territorio circostante fino dall'anno 1974.
Domandava, pertanto, in via riconvenzionale, di dichiarare l'acquisto per usucapione del diritto reale di servitù gratuita ed inamovibile di elettrodotto ex artt. 1158 e 1160 c.c. con conseguente rigetto della richiesta di rimozione avanzata dall'attore.
3 Deduceva, in relazione al contestato taglio degli alberi, la libera facoltà della Società come prevista dall'art. 121 r.d. n. 1775/1933; nonché, in estremo subordine, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in garanzia, ex art. 106 cpc, della ditta esecutrice dei lavori di taglio degli alberi attorei.
All'udienza di prima comparizione il Giudice tratteneva la causa in decisione sulla sola eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla Società convenuta, concedendo i termini di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza non definitiva n. 381/2014, pubblicata in data 09.04.2014, il Giudice decideva la questione della giurisdizione dichiarando quella del Tribunale ordinario, inoltre, disponeva la prosecuzione del giudizio e concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma, cpc.
Nelle memorie in discorso l'attore produceva rilievi fotografici dei luoghi oggetto di causa, chiedeva l'ammissione di CTU e depositava consulenza tecnica di parte, ed infine chiedeva ammettersi interrogatorio formale e la prova per testi. La convenuta depositava la documentazione attestante la costituzione di servitù di elettrodotto in favore della linea MT 20 KV (allora denominata Pt_3
“Conca della Campania- AL”) nell'anno 1971 a carico di fondi agricoli contraddistinti dalle particelle 2, 3 e 6c (ora 5024), Foglio 33, Catasto Comune di AL, e nell'anno 1974 a carico di fondi contraddistinti dalle particelle 143 e 302 del foglio 9, Catasto Comune di AL, limitrofi a quelli dell'attore (particelle 137, 141 e 142, Foglio 9, Catasto Comune di AL). Depositava, inoltre, il contratto intercorrente con la ditta Alfa Servizi srl, esecutrice in appalto dei lavori di sfrascamento, chiedendo l'interrogatorio formale del Legale Rappresentante, ed infine chiedeva la prova per testi con l'escussione di e , dipendenti della stessa convenuta. Tes_1 Tes_2
Veniva disposta la CTU e l'espletamento dell'interrogatorio formale del Legale Rappresentante
(ovvero per esso) del Dirigente / Responsabile dei servizi operativi locali dell' Pt_2
Successivamente, il Giudice, ritenendo tardiva la richiesta della convenuta di chiamare in garanzia la
Ditta esecutrice dei lavori di “sfrascamento”, in quanto formalizzata solo nella sede delle memorie
183 cpc, e non accogliendo le ulteriori richieste istruttorie, rinviava la causa per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza dell'11.02.2020, concedendo termine per note fino a venti giorni prima.
Con sentenza incorporata al Verbale di udienza, il Giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedeva: “1) in accoglimento della domanda proposta dall'attore ex art. 949 c.p.c., accerta e dichiara l'inesistenza sui fondi di proprietà di
[...]
siti in AL (CE) (foglio 9 particelle nn. 141, 142, 137) del diritto di elettrodotto CP_1 rivendicato dalla convenuta e, per l'effetto, condanna la alla rimozione a Parte_2
proprie spese delle opere ivi realizzate;
2) rigetta la domanda di risarcimento proposta dall'attore;
3) compensa tra le parti le spese del presente giudizio nella misura di 1/2; 4) condanna la convenuta
4 alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento, nella misura di ½, in favore dell'attore che liquida in euro 93,00 per spese generali e in euro 2.418,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.; 5) pone le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 13.6.2017, definitivamente a carico delle parti in solido.”
Avverso tale sentenza la (già ) ha proposto appello con Parte_1 Parte_2
atto di citazione notificato in data 14.09.2020.
Si è costituito l'appellato che ha proposto appello incidentale, oltre a richiedere il rigetto del gravame.
Con il primo ed unico motivo di appello, parte appellante impugna la sentenza di primo grado censurandola per “Motivazione apparente per evidente contrasto con le risultanze documentali in atti” altresì, contestando la, a suo dire, rilevante mancata contestazione da parte dell'attore in relazione agli atti di asservimento volontario delle particelle catastali 302 e 143, foglio 9, Comune di
AL. Da ciò, facendone discendere la prova, non rilevata erratamente dal Giudicante, del
“necessario” attraversamento dell'elettrodotto sul fondo di proprietà attorea ubicato sulla confinante particella 142.
La censura è infondata.
Parte appellante, infatti, nel corso del giudizio ha fornito prova in relazione alle costituzioni di servitù di elettrodotto sulle particelle 143 e 302, foglio 9, (con atto notarile del 26.09.1974) e sulle particelle
2, 3 e 6c (ora 5024), foglio 33 (con atto notarile del 28.04.1971). Non ha fornito invece alcuna prova documentale circa la costituzione di servitù sulle particelle 141, 142 e 137, né tantomeno provato l'attraversamento delle stesse da parte della linea elettrica.
Pertanto, sul punto, la sentenza gravata appare corretta e motivata.
Non condivisibile risulta anche la deduzione in base alla quale parte appellante vorrebbe ritenere sussistenti dei fatti (l'attraversamento dell'elettrodotto sui fondi attorei) sulla scorta della asserita mancata contestazione avversaria in applicazione del principio di cui all'art. 115 cpc.
Parte attrice, infatti, non ha contestato i documenti offerti dalla Società a mezzo dei quali risultano sussistenti le servitù su fondi diversi da quelli dell'attore ma ha invece da subito contrastato la documentazione prodotta in relazione ai fatti di causa. Si legge, infatti, chiaramente, nel primo atto difensivo successivo alla produzione avversaria in discorso ovvero nella memoria 183, VI comma, n.
3 cpc “Si rileva ed eccepisce la inconferenza e la ininfluenza della documentazione prodotta da controparte in allegato alla predetta seconda memoria istruttoria e riguardante il presunto asservimento volontario dei fondi oggetto di giudizio, in quanto relativa a circostanze non attinenti al presente giudizio e di certo non decisive. Invero, i fatti di causa riguardano i fondi di proprietà
[...]
siti sempre in AL ma non rientranti nella citata servitù di elettrodotto in CP_1 relazione alla quale è stata depositata copia della nota di trascrizione”. Peraltro, anche all'udienza
5 di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 06.03.2018, l'attore ha nuovamente rimarcato tale circostanza specificando a verbale “...Evidenzia, in particolare, che non sussiste alcun titolo legittimante la servitù di elettrodotto in capo ad , nonché che la dedotta Parte_2
servitù, in ogni caso, risulterebbe sussistente su un'altra particella ..diversa rispetto a quella oggetto di causa..”.
Inoltre, vi è a dire che parte appellante ha soltanto meramente asserito il “necessario” attraversamento dell'elettrodotto sulla particella 142 dell'attore, per giungere dalla particella 143 alla 302, queste ultime asservite, ma senza nulla provare o produrre in relazione all'effettivo transito / percorso della linea elettrica ovvero ritenendolo provato sul presupposto che “nessun altro percorso alternativo era comunque ipotizzabile”. Ma la tale affermazione non può ritenersi sufficiente.
Non solo. A non convincere in relazione alla tesi di parte appellante soccorrono ulteriori circostanze.
In primis, la mancanza di qualsivoglia documentazione interessante i fondi attorei, e dunque già
l'anomalia di un operare differente della Società nei confronti dell'attore rispetto a quanto effettuato con i proprietari dei fondi attigui attraverso la costituzione di servitù volontarie;
ed ancora, l'assenza di richiamo alcuno alle particelle cui insistono le proprietà dell'attore nella documentazione prodotta da (in particolare nell'atto notarile del '74 nel quale vengono citate le sole particelle 143 e 302). Pt_2
Con riferimento alle servitù, la giurisprudenza ha confermato che solo quelle apparenti, ovvero quelle che si concretizzano in opere visibili e permanenti, obiettivamente destinate al loro esercizio, sono costituibili per usucapione (Cassazione, ordinanza del 6 maggio 2021, n. 11834, sez. VI – 2 civile;
Cassazione, ordinanza del 1° agosto 2024 n. 21675). Da ciò deriva la possibilità di usucapire la servitù di elettrodotto laddove la stessa si concretizzi in strutture e impianti permanenti.
Nel caso che ci occupa, parte appellante nulla prova neanche in relazione alla sussistenza di opere visibili sui fondi attorei, che a suo dire sarebbero sussistenti dal '74, soltanto e meramente asserendo il “necessario” passaggio della linea elettrica ma senza nulla di utile offrire a supporto.
Per tali considerazioni non può ritenersi provata la sussistenza dell'elettrodotto sul fondo di parte attrice, e per l'effetto alcun acquisto di servitù può dirsi essersi perfezionato in favore della convenuta/ appellante.
Prive di pregio, inoltre, appaiono le censure proposte in relazione al mancato accoglimento della prova per testi dei dipendenti della stessa e del seguente tenore: Pt_2 Tes_1 Tes_2
-Vero che la diramazione della linea MT 20 KV “Piantoli” che attraversa i fronti a fondi a serviti con atto del notaio del 25/09/1974, riportati in catasto rustico del Comune di AL al foglio Per_1
9, particelle 143 e 302, colorate di verde sulle esibita planimetria catastale, attraversa anche i confinanti fondi della proprietà attorea riportati in catasto rustico del medesimo Comune di AL
6 al foglio 9 particelle 141 e 142, colorate in giallo sulla richiamata a planimetria catastale con una fascia asservita larga metri 7 ;
- Vero che il tratto di linea che attraversa i fondi di proprietà attoria era già esistente nell'anno 1974 ed è rimasta ininterrottamente in servizio sino alla data della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio per oltre 39 anni”
Sul punto deve osservarsi che le opere sono molto risalenti nel tempo e che per lavori strutturali di tale portata la mancanza di documentazione attestante il completo percorso della linea elettrica, in ipotesi interessante anche i fondi attorei, appare inusuale.
Soprattutto, poi, va evidenziato che il teste indicato , è stato anche nominato ctp in sede di Tes_2
operazioni peritali, ma questi nulla ha controdedotto e/o osservato nonostante che al CTU fosse stato posto uno specifico quesito, su richiesta dell avente ad oggetto proprio la data di installazione Pt_2 dell'elettrodotto sui fondi di parte attrice. Pt_3
Infine, infondate appaiono le ulteriori asserzioni formulate dall'appellante secondo cui parte attrice non avrebbe provato una diversa data di installazione dell'elettrodotto sui propri fondi o Pt_3
una diversa percorrenza della linea elettrica che non interessasse le particelle attoree. Sul tema, infatti,
è pacifico come risulti a carico di chi rivendica l'acquisto per usucapione provarne gli elementi costitutivi ovvero il possesso pubblico e ultraventennale. Requisiti che nel caso esaminato non si ritengono dimostrati dall'appellante, come già chiarito e correttamente motivato dal Giudice di prime cure.
L'appellato ha proposto appello incidentale per ottenere il pagamento di una somma, anche da determinare in via equitativa, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti nella vicenda per cui è causa, comprensivo di indennità di occupazione illegittima, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino al saldo.
Sul punto, si ritengono condivisibili le motivazioni esposte dal Giudice di primo grado in relazione sia alla CTU espletata, che alla perizia di parte prodotta dall'attore allegata alla memoria 183, VI comma, n.
2. Quest'ultima, infatti, risulta datata agosto 2014 e dunque redatta a distanza di oltre un anno dai riferiti fatti di causa. La stessa, inoltre, appare priva di riscontri probatori atteso che vi sono riprodotti fotogrammi ritraenti lo stato dei luoghi datati 2009, ossia risalenti ad oltre quattro anni prima rispetto agli interventi operati dalla ditta incaricata da Non vi è pertanto prova che i danni Pt_2
lamentati dall'attore siano riconducibili ai lavori di taglio eseguiti per conto della Società. Inoltre, priva di pregio anche la richiesta di risarcimento avanzata in relazione ai mancati redditi e/o deprezzamento del terreno.
Depone in tal senso sia la mancata produzione da parte dell'attore della documentazione attestante l'esistenza della riferita attività agrituristica di ristorazione, connessa con la coltivazione del fondo,
7 con la silvicoltura, e con l'allevamento del bestiame. Di tali attività non si rinviene traccia neanche nella relazione tecnica di parte e nella CTU, nella quale, invece, viene descritta la presenza di rovi e fitta vegetazione tale da non consentire il passaggio sicuro dei consulenti durante le operazioni peritali. Parimenti la presenza nei terreni attigui a quelli dell'attore di campi magnetici generati dai numerosi impianti tecnologici aerei, sia elettrici che telefonici esclude il nesso dell'impianto con l'inquinamento elettromagnetico. Inoltre, l'eventuale deprezzamento del terreno per la presenza dell'elettrodotto non risulta rilevabile in quanto, come emerge dalla CTU, esso interessa solo marginalmente la proprietà dell'appellante incidentale ed il posizionamento delle palificazioni neanche interferiscono con le lavorazioni del terreno.
Il Ctu, a fronte della richiesta di risarcimento avanzata dall'attore in relazione a 3 piante di castagno, accertava l'esistenza di una sola pianta secca effettivamente ammalorata, rilevava la presenza di un'altra in buone condizioni, mentre la terza non veniva rintracciata;
mentre, in relazione alle 12 ceppaie danneggiate, come indicate dall'attore, 8 non venivano rinvenute e neanche l'attore ha saputo indicarne la localizzazione, mentre delle 4 presenti soltanto 2 apparivano molto compromesse.
Alla stregua di tali risultanze la sentenza impugnata dall'appellante in via incidentale appare corretta alla luce del quadro probatorio offerto dall'attore.
In relazione alla domanda di condanna al pagamento di una somma a titolo di indennità per occupazione illegittima, questa Corte si allinea a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte secondo le quali nell'ipotesi di occupazione sine titulo di un immobile, al proprietario spetta, in conseguenza della perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento – diretto o indiretto – sulla cosa, il risarcimento sia del danno da perdita subita (liquidato dal giudice, ove non dimostrabile nel suo preciso ammontare, con valutazione equitativa, anche mediante il parametro del canone locativo di mercato) che del danno da mancato guadagno, corrispondente a quanto lo stesso avrebbe ottenuto se avesse concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato ovvero lo avesse venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. (Cass. civ., Sez. Un., 13 dicembre 2022, n. 114).
Con la pronuncia richiamata le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel comporre un contrasto interno tra sezioni semplici, hanno fatto luce sulla questione della configurabilità di un danno c.d. in re ipsa (locuzione che nella linea evolutiva della giurisprudenza va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”) nell'ipotesi di occupazione sine titulo di un immobile , chiarendo che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento è dunque rappresentato dalla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento (diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo) che è andata perduta e, al contempo, specificando quali siano
8 i criteri da seguire per la liquidazione del relativo danno, nella duplice componente della perdita subita e del mancato guadagno.
In tale prospettiva, il danno suscettibile di risarcimento viene dunque saldato alla concreta possibilità di godimento persa, comportante pertanto la necessaria allegazione.
Poiché nel caso oggetto di odierno esame risulta mancante sia della prova in relazione al mancato guadagno, che di quella attinente alla perdita subita, questa Corte ritiene di non accogliere la richiesta indennità per occupazione illegittima.
La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite del grado.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1
incidentale proposto da avverso la sentenza n. 171 del Tribunale di Cassino, Controparte_1
pubblicata in data 10.02.2020, così provvede:
1- rigetta l'appello principale;
Co rigetta l'appello incidentale;
3- compensa fra le parti le spese di lite del grado;
4- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Roma, 26.02.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
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