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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/06/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2350/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
16/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. MASCHIETTO MARCELLA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. MASCHIETTO MARCELLA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di omologare o
1 prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 6.6.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Per_ 1. Il figlio minore verrà affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con residenza e prevalente collocazione presso la madre in Casier (TV) nell'immobile condotto in locazione, o in ogni altro immobile in cui la signora intenderà Parte_1
trasferirsi in futuro.
Resta inteso che, qualora la signora intendesse lasciare la suindicata abitazione per trasferirsi con il minore in Parte_1
altro immobile, il signor dovrà essere previamente informato. Pt_2
2. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori nella consapevolezza che l'affido condiviso richiede la disponibilità a collaborare in modo continuativo, cercando il confronto costruttivo nelle diverse decisioni che saranno necessarie per la crescita del figlio.
I genitori stabiliscono quindi che, in conformità all'art. 337 ter C.C., essi assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo
Per_ conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di .
Per_ 3. Il padre, vedrà e terrà con sé i giorni lunedì, martedì e giovedì (il giovedì in caso di necessità e previo avviso da parte della madre), dall'uscita della scuola sino alle ore 14.30 circa allorquando rientrerà la madre presso l'abitazione;
Per_ Lo terrà inoltre i pomeriggi dei giorni mercoledì e venerdì, accompagnandolo a Roncade perché possa frequentare l'attività di Karate a cui è iscritto.
Per_ Il padre, inoltre, terrà con sé a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita della scuola sino al lunedì mattina quando
2 lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna, restando ferma la possibilità per i genitori di accordarsi – a seconda delle
Per_ esigenze di – per un eventuale rientro dello stesso presso l'abitazione della madre la domenica sera.
Per_ 4. Durante il periodo estivo, inteso come periodo di sospensione dell'attività scolare, potrà trascorrere con il padre la metà dell'intero periodo, a periodi alterni, con un calendario che il sig. comunicherà alla sig.ra entro il Pt_2 Parte_1
Per_ giorno 30.05 di ogni anno, calendario che terrà conto del fatto che dalla nascita è solito trascorrere quasi integralmente i mesi di luglio ed agosto in Puglia nel paese di origine della madre.
Per le vacanze Natalizie i ricorrenti concordano che:
Per_
- se la sig.ra si recherà in Puglia per trascorrere l'intero periodo delle vacanze scolastiche, potrà stare con Parte_1
la madre e trascorrere in Puglia dette vacanze natalizie, con facoltà per il sig. di recuperare trascorrendo con il figlio Pt_2
Per_ due fine settimana consecutivi al rientro di dalle vacanze, nonché il periodo scolastico di vacanza immediatamente successivo al Natale (Carnevale);
Per_
- se, invece, la sig.ra non si recherà in Puglia, trascorrerà ad anni alterni il periodo dal 25/12 al 31/12 Parte_1
con un genitore ed il periodo dal 01/01 al 06/01 con l'altro, restando inteso che la Vigilia di Natale starà con il genitore
Per_ con cui non trascorrerà il periodo 25/12-31/12; durante le vacanze Pasquali, trascorrerà in via alternata di anno in anno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo;
Per_ 5. Il sig. a titolo di contributo nel mantenimento di , verserà mensilmente alla madre un assegno di € Parte_2
800,00, entro il giorno 01 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dalla medesima indicato;
l'assegno verrà rivalutato automaticamente ogni anno in base agli indici ISTAT.
Per_ I genitori si faranno carico, inoltre, nella misura del 50 % ciascuno, delle spese straordinarie relative a;
per l'individuazione delle stesse ci si richiama all'allegato Protocollo in materia di famiglia in vigore presso l'intestato Tribunale;
6) Il Signor presta fin d'ora il suo consenso affinché l'assegno Unico Universale, venga percepito e trattenuto Pt_2
Per_ interamente dalla Signora per i bisogni di . Tutte le detrazioni fiscali non ricomprese all'interno dell'assegno Parte_1
Unico Universale verranno, invece, divise al 50% tra i ricorrenti.
8. I ricorrenti si danno il consenso per il rilascio del loro passaporto o di altro documento equipollente, e/o per il rilascio di autonomo passaporto intestato al minore e/o di ogni altro documento valido per il suo espatrio.
3 9 Il sig. dichiara di non avere nulla più a pretendere con riferimento ad ogni mobile o accessorio presente Pt_2
nell'immobile di Casier (TV);
10 I ricorrenti dichiarano di essere stati edotti della possibilità di procedere all'alternativa della rinunzia alla partecipazione all'udienza in presenza e di avervi aderito liberamente e coscientemente.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 06/06/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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