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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 21/10/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 21.10.2025 N. 407/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Cuoco e l'Avv. Sauro, elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Rivolta d'Adda, via Arte e Mestieri n. 7
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. Distrettuale di Brescia e con delega al Funzionario, dott.ssa Mesiti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- RESISTENTE -
Oggetto: carta docente
All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 giugno 2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il
, rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Previa dichiarazione di illegittimità e/o disapplicazione degli atti, dei decreti attuativi e delle norme disciplinanti la carta del docente e/o previa interpretazione adeguatrice delle disposizioni istitutive della carta docente, nella parte in cui non riconoscono la usufruibilità della “carta elettronica del docente” anche al personale assunto con contratto a tempo determinato;
a) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 e ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 per l'anno scolastico: 2021/2022, 2022/2023; 2023/2024 e 2024/2025 Per l'effetto, b) condannare la parte resistente ad erogare la prestazione oggetto di causa nelle forme di legge, e pertanto, previa emissione (ora per allora) della carta docente ed accredito della somma di € 2.000,00, in subordine e per l'ipotesi di fuoriuscita del ricorrente dal sistema scolastico al momento della pronuncia giudiziale, condannare il al risarcimento del danno nella CP_1 misura di €. 2.000, o nella diversa misura ritenuta a o equa;
c) Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16, comma 6 della l. 412/91, con decorrenza dall'inizio di ogni anno scolastico cosi come previsto dalla Corte di cassazione;
d) In ogni caso, con vittoria di spese di lite ed onorari di causa, oltre accessori e contributo unificato, tenendo conto dei minimi tabellari di legge inderogabili (cosi come chiarito dalla Cass. Civ. n. 10466/2023 del 19.04.2023), con distrazione nei confronti dei procuratori antistatari”. Si è costituito il , Controparte_1 eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza delle avversarie pretese e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. dichiarare il ricorso inammissibile e/o infondato per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo;
2. in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo;
3. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/15, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e compensare le spese;
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma, nonché la domanda di risarcimento del danno;
5. rigettare le istanze istruttorie;
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito. Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza”. All'udienza del 21 ottobre 2025, il Tribunale, ritenuta la natura documentale della causa ed esaurita la discussione, ha pronunciato la seguente sentenza.
*** * ***
1. è un'insegnante – attualmente in servizio con Parte_1 contratto dal 1.9.2025 al 30.6.2025, con orario completo, presso la Scuola primaria
“Invernizzi” di AN - che, per quanto rileva ai fini di causa, ha pacificamente
(doc. 1, res.) prestato i seguenti servizi alle dipendenze del convenuto: CP_1
2 - nell'a.s. 2021/2022, con contratto dal 6.10.2021 al 30.6.2022, oltre plurimi contratti di supplenza breve e saltuaria di completamento, presso la Scuola primaria “De Carlo” di Spino d'Adda;
- nell'a.s. 2022/2023, con contratto dal 20.10.2022 al 30.6.2024, per n. 12 ore di servizio settimanali, presso la Scuola primaria “Invernizzi” di AN;
- nell'a.s. 2023/2024, con contratto dal 22.9.2023 al 30.6.2024, con orario completo, presso la Scuola primaria “Invernizzi” di AN;
- nell'a.s. 2024/2025, con contratto dal 5.9.2024 al 30.6.2025, per n. 22 ore di servizio settimanali, presso la Scuola primaria “Invernizzi” di AN.
Ella si duole di essere state espressamente e illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratto di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n.
107/2015. Conclude, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
*** * ***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
*
2. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità della domanda sollevata dalla convenuta, sul presupposto della mancata produzione di documentazione in grado di attestare la “espressa e tempestiva richiesta e attivazione” e l'effettivo esborso di somme destinate alla formazione del docente.
A tal riguardo, infatti, è sufficiente evidenziare che la ricorrente neppure avrebbe potuto presentare la domanda in via amministrativa per le annualità richieste, essendo la relativa procedura prevista per i soli docenti di ruolo, e che nella stessa prospettiva legislativa la fruizione della carta del docente costituisce un mezzo di sostegno della formazione e aggiornamento e non un rimborso, di talché, avendo ella promosso, in via principale, l'azione di adempimento, neppure viene in considerazione l'onere di allegazione di un danno patrimoniale risarcibile.
*
2.1 Tanto doverosamente premesso, e venendo al merito della questione, si osserva, sotto un profilo di ordine generale, che, ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge
107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
3 professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
*
2.2 Sulla questione si è, tuttavia, pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari
4 inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta decisione, la Corte ha evidenziato come “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che
l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
Di pari segno anche le conclusioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha sancito che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire
a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ha, inoltre, evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere (…) che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
5 Per tali ragioni, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha annullato il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il
D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
In tal senso, allora, non appaiono né fondate né condivisibili – perché già confutate da univoche pronunce interne e sovranazionali – le obiezioni sollevate dal in ordine alla presunta applicabilità della clausola 6 dell'Accordo Quadro CP_1 alle supplenze annuali (quali sono sempre state, di fatto, quelle prestate dali ricorrenti): non v'è dubbio, infatti, che nella materia in esame si ponga il problema del divieto di discriminazione tra lavoratori subordinati a termine e di ruolo.
*
2.3 Alla luce di tutto quanto premesso, si ritiene che i principi richiamati debbano trovare piena applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisano ragioni obiettive in grado di giustificare un differente trattamento dell'odierna ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento, come detto, attiene al livello qualitativo, che deve essere garantito da tutti i docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere ugualmente elevato, a prescindere dalla natura – indeterminata o precaria – del rapporto di servizio;
ciò, peraltro, è ancor più vero quando il docente – anche in forza di plurimi contratti in successione o in sovrapposizione – finisca per prestare servizio per l'intero anno scolastico o, comunque, per un arco temporale significativo e rilevante, tenuto conto della funzione propria del beneficio in oggetto.
*
2.4 D'altronde, in questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziata la
Corte di Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., con sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961.
Il Giudice di Legittimità, in particolare, ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti, per i quali la formazione è un diritto-dovere, confermando la necessità di rimuovere la discriminazione tra gli assunti a tempo determinato (nella specie, con didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) e i docenti di
6 ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente anche in favore dei primi.
La Suprema Corte, inoltre, ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica del contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza.
*** * ***
3. Alla luce di tutto quanto considerato, deve essere accertato il diritto della ricorrente di percepire la carta docente per gli anni rivendicati, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n.
29961/2023).
Considerato che la docente, come precisato nella ricostruzione in fatto, ha attualmente in essere un rapporto di lavoro con la convenuta, l'Amministrazione deve essere condannata a metterle a disposizione la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge e, quindi, con il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore proprio all'art. 1, co. 121,
Legge 107/2015.
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse, liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della domanda, alla natura seriale della controversia e alle fasi concretamente esperite (con esclusione, quindi, della fase istruttoria), con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente Parte_1 per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per l'importo di €
7 500,00 annui oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione come in parte motiva;
per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in €
1.030,00 per compensi oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 49,00 per contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 21 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Cuoco e l'Avv. Sauro, elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Rivolta d'Adda, via Arte e Mestieri n. 7
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. Distrettuale di Brescia e con delega al Funzionario, dott.ssa Mesiti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- RESISTENTE -
Oggetto: carta docente
All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 giugno 2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il
, rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Previa dichiarazione di illegittimità e/o disapplicazione degli atti, dei decreti attuativi e delle norme disciplinanti la carta del docente e/o previa interpretazione adeguatrice delle disposizioni istitutive della carta docente, nella parte in cui non riconoscono la usufruibilità della “carta elettronica del docente” anche al personale assunto con contratto a tempo determinato;
a) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 e ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 per l'anno scolastico: 2021/2022, 2022/2023; 2023/2024 e 2024/2025 Per l'effetto, b) condannare la parte resistente ad erogare la prestazione oggetto di causa nelle forme di legge, e pertanto, previa emissione (ora per allora) della carta docente ed accredito della somma di € 2.000,00, in subordine e per l'ipotesi di fuoriuscita del ricorrente dal sistema scolastico al momento della pronuncia giudiziale, condannare il al risarcimento del danno nella CP_1 misura di €. 2.000, o nella diversa misura ritenuta a o equa;
c) Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16, comma 6 della l. 412/91, con decorrenza dall'inizio di ogni anno scolastico cosi come previsto dalla Corte di cassazione;
d) In ogni caso, con vittoria di spese di lite ed onorari di causa, oltre accessori e contributo unificato, tenendo conto dei minimi tabellari di legge inderogabili (cosi come chiarito dalla Cass. Civ. n. 10466/2023 del 19.04.2023), con distrazione nei confronti dei procuratori antistatari”. Si è costituito il , Controparte_1 eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza delle avversarie pretese e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. dichiarare il ricorso inammissibile e/o infondato per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo;
2. in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo;
3. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/15, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e compensare le spese;
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma, nonché la domanda di risarcimento del danno;
5. rigettare le istanze istruttorie;
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito. Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza”. All'udienza del 21 ottobre 2025, il Tribunale, ritenuta la natura documentale della causa ed esaurita la discussione, ha pronunciato la seguente sentenza.
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1. è un'insegnante – attualmente in servizio con Parte_1 contratto dal 1.9.2025 al 30.6.2025, con orario completo, presso la Scuola primaria
“Invernizzi” di AN - che, per quanto rileva ai fini di causa, ha pacificamente
(doc. 1, res.) prestato i seguenti servizi alle dipendenze del convenuto: CP_1
2 - nell'a.s. 2021/2022, con contratto dal 6.10.2021 al 30.6.2022, oltre plurimi contratti di supplenza breve e saltuaria di completamento, presso la Scuola primaria “De Carlo” di Spino d'Adda;
- nell'a.s. 2022/2023, con contratto dal 20.10.2022 al 30.6.2024, per n. 12 ore di servizio settimanali, presso la Scuola primaria “Invernizzi” di AN;
- nell'a.s. 2023/2024, con contratto dal 22.9.2023 al 30.6.2024, con orario completo, presso la Scuola primaria “Invernizzi” di AN;
- nell'a.s. 2024/2025, con contratto dal 5.9.2024 al 30.6.2025, per n. 22 ore di servizio settimanali, presso la Scuola primaria “Invernizzi” di AN.
Ella si duole di essere state espressamente e illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratto di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n.
107/2015. Conclude, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
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La domanda è fondata e merita accoglimento.
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2. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità della domanda sollevata dalla convenuta, sul presupposto della mancata produzione di documentazione in grado di attestare la “espressa e tempestiva richiesta e attivazione” e l'effettivo esborso di somme destinate alla formazione del docente.
A tal riguardo, infatti, è sufficiente evidenziare che la ricorrente neppure avrebbe potuto presentare la domanda in via amministrativa per le annualità richieste, essendo la relativa procedura prevista per i soli docenti di ruolo, e che nella stessa prospettiva legislativa la fruizione della carta del docente costituisce un mezzo di sostegno della formazione e aggiornamento e non un rimborso, di talché, avendo ella promosso, in via principale, l'azione di adempimento, neppure viene in considerazione l'onere di allegazione di un danno patrimoniale risarcibile.
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2.1 Tanto doverosamente premesso, e venendo al merito della questione, si osserva, sotto un profilo di ordine generale, che, ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge
107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
3 professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
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2.2 Sulla questione si è, tuttavia, pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari
4 inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta decisione, la Corte ha evidenziato come “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che
l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
Di pari segno anche le conclusioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha sancito che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire
a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ha, inoltre, evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere (…) che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
5 Per tali ragioni, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha annullato il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il
D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
In tal senso, allora, non appaiono né fondate né condivisibili – perché già confutate da univoche pronunce interne e sovranazionali – le obiezioni sollevate dal in ordine alla presunta applicabilità della clausola 6 dell'Accordo Quadro CP_1 alle supplenze annuali (quali sono sempre state, di fatto, quelle prestate dali ricorrenti): non v'è dubbio, infatti, che nella materia in esame si ponga il problema del divieto di discriminazione tra lavoratori subordinati a termine e di ruolo.
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2.3 Alla luce di tutto quanto premesso, si ritiene che i principi richiamati debbano trovare piena applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisano ragioni obiettive in grado di giustificare un differente trattamento dell'odierna ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento, come detto, attiene al livello qualitativo, che deve essere garantito da tutti i docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere ugualmente elevato, a prescindere dalla natura – indeterminata o precaria – del rapporto di servizio;
ciò, peraltro, è ancor più vero quando il docente – anche in forza di plurimi contratti in successione o in sovrapposizione – finisca per prestare servizio per l'intero anno scolastico o, comunque, per un arco temporale significativo e rilevante, tenuto conto della funzione propria del beneficio in oggetto.
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2.4 D'altronde, in questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziata la
Corte di Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., con sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961.
Il Giudice di Legittimità, in particolare, ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti, per i quali la formazione è un diritto-dovere, confermando la necessità di rimuovere la discriminazione tra gli assunti a tempo determinato (nella specie, con didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) e i docenti di
6 ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente anche in favore dei primi.
La Suprema Corte, inoltre, ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica del contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza.
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3. Alla luce di tutto quanto considerato, deve essere accertato il diritto della ricorrente di percepire la carta docente per gli anni rivendicati, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n.
29961/2023).
Considerato che la docente, come precisato nella ricostruzione in fatto, ha attualmente in essere un rapporto di lavoro con la convenuta, l'Amministrazione deve essere condannata a metterle a disposizione la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge e, quindi, con il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore proprio all'art. 1, co. 121,
Legge 107/2015.
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4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse, liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della domanda, alla natura seriale della controversia e alle fasi concretamente esperite (con esclusione, quindi, della fase istruttoria), con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente Parte_1 per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per l'importo di €
7 500,00 annui oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione come in parte motiva;
per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in €
1.030,00 per compensi oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 49,00 per contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 21 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
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