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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4429/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: appello - opposizione a sanzione amministrativa (Codice della
Strada);
TRA
, elettivamente domiciliato a Gallipoli in via Vicenza n. 13, presso Parte_1 lo studio legale dell'Avv. Andrea Cavalera in virtù di mandato alle liti in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
ESPOSIZIONE DEI FATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato a mezzo pec il 27/6/2024,
impugnava la sentenza n. 2959/2024, depositata telematicamente il Parte_1
12/6/2024, con cui il Giudice di Pace di Lecce aveva rigettato (con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore
1 costituito del il ricorso in opposizione ex art 204 bis del d.lgs. n Controparte_1
285/1992 (Codice della Strada) da egli stesso introdotto avverso il verbale di accertamento N.R.G. 28524/23 – verbale V027202 emesso dal Comando di Polizia
Locale del Comune di in data 8/6/2023 in cui era stata accertata, come CP_1 infrazione, la violazione della norma di cui all'art 142 comma 8 Codice cit. in relazione alla condotta di guida rilevata in base alle risultanze fotografiche prodotte dall'apparecchiatura PHOTORED F17Dr, installata a sulla S.S. 101 Salentina CP_1
di Gallipoli, km 14+940 (direzione nord) consistita nella circolazione su strada con autovettura FIAT targata EY532RC “ad una velocità di 123,8 km/h, che detratta la tolleranza di legge, superava di 27,61 km/h il limite massimo imposto dall'ente proprietario della strada di 90 km/h” e comminata la sanzione pecuniaria di € 137,10
(in misura ridotta) c oltre € 16,00 per spese postali ed amministrative, nonché la sanzione accessoria della decurtazione di n. 3 punti dalla patente;
nella specie, l'istante formulava i seguenti motivi di appello: 1) erroneità della sentenza resa dal Giudice di
Pace ove attesta che lo strumento di misurazione sarebbe munito di omologazione;
2) erroneità della suddetta sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado, in violazione dell'art 91 c.p.c., ha condannato parte opponente alla refusione delle spese di lite, anziché dichiarare compensate le spese di lite in considerazione della novità della questione di diritto alla base della decisione e della tesi minoritaria seguita;
chiedeva dunque la riforma della sentenza di primo grado con annullamento del verbale di accertamento e con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
Il nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva e veniva Controparte_1
dichiarato contumace.
All'udienza del 15/5/2025, l'appellante precisava le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione senza ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, il costituendosi in primo grado, non soddisfava l'onere, su Controparte_1
di sé gravante, di allegare il certificato di omologazione dello strumento di misurazione
2 della velocità utilizzato a fronte di un motivo di opposizione concernente anche un asserito non corretto funzionamento dell'apparecchiatura.
Più precisamente, il avrebbe dovuto dimostrare in giudizio che CP_1
l'apparecchiatura PHOTORED F17Dr, era stata non solo approvata ma anche omologata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Sul tema è di recente intervenuta la Corte di Cassazione (Cass., sez. II, ordinanza 18 aprile 2024 n. 10505), la quale, fornendo motivati chiarimenti interpretativi circa la vigente normativa di settore, convincenti e condivisibili, ha così statuito: “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo
l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”.
In motivazione, nella citata ordinanza, si sofferma, poi, più puntualmente sulla distinta natura dei due procedimenti e, testualmente, afferma: “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre
l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche
3 recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr.
Cass. n. 3335/2024)”.
Riguardo le spese processuali relative al primo e al secondo grado di giudizio, in virtù della novità della questione di diritto di cui innanzi, solo di recente trattata in Corte di Cassazione, ma finora oggetto di soluzioni non univoche dei giudici di merito, sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di in persona del Sindaco pro tempore, contumace, Controparte_1
avverso la sentenza n. 2959/2024, depositata telematicamente il 12/6/2024 dal Giudice di Pace di Lecce, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, riformando la sentenza impugnata, annulla il verbale di accertamento N.R.G. 28524/23 – verbale V027202 emesso dal
Comando di Polizia Locale del Comune di in data 8/6/2023 nei CP_1 confronti dell'opponente - appellante;
b) dichiara compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Lecce, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Cesi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Cristina Perrucci.
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PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4429/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: appello - opposizione a sanzione amministrativa (Codice della
Strada);
TRA
, elettivamente domiciliato a Gallipoli in via Vicenza n. 13, presso Parte_1 lo studio legale dell'Avv. Andrea Cavalera in virtù di mandato alle liti in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
ESPOSIZIONE DEI FATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato a mezzo pec il 27/6/2024,
impugnava la sentenza n. 2959/2024, depositata telematicamente il Parte_1
12/6/2024, con cui il Giudice di Pace di Lecce aveva rigettato (con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore
1 costituito del il ricorso in opposizione ex art 204 bis del d.lgs. n Controparte_1
285/1992 (Codice della Strada) da egli stesso introdotto avverso il verbale di accertamento N.R.G. 28524/23 – verbale V027202 emesso dal Comando di Polizia
Locale del Comune di in data 8/6/2023 in cui era stata accertata, come CP_1 infrazione, la violazione della norma di cui all'art 142 comma 8 Codice cit. in relazione alla condotta di guida rilevata in base alle risultanze fotografiche prodotte dall'apparecchiatura PHOTORED F17Dr, installata a sulla S.S. 101 Salentina CP_1
di Gallipoli, km 14+940 (direzione nord) consistita nella circolazione su strada con autovettura FIAT targata EY532RC “ad una velocità di 123,8 km/h, che detratta la tolleranza di legge, superava di 27,61 km/h il limite massimo imposto dall'ente proprietario della strada di 90 km/h” e comminata la sanzione pecuniaria di € 137,10
(in misura ridotta) c oltre € 16,00 per spese postali ed amministrative, nonché la sanzione accessoria della decurtazione di n. 3 punti dalla patente;
nella specie, l'istante formulava i seguenti motivi di appello: 1) erroneità della sentenza resa dal Giudice di
Pace ove attesta che lo strumento di misurazione sarebbe munito di omologazione;
2) erroneità della suddetta sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado, in violazione dell'art 91 c.p.c., ha condannato parte opponente alla refusione delle spese di lite, anziché dichiarare compensate le spese di lite in considerazione della novità della questione di diritto alla base della decisione e della tesi minoritaria seguita;
chiedeva dunque la riforma della sentenza di primo grado con annullamento del verbale di accertamento e con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
Il nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva e veniva Controparte_1
dichiarato contumace.
All'udienza del 15/5/2025, l'appellante precisava le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione senza ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, il costituendosi in primo grado, non soddisfava l'onere, su Controparte_1
di sé gravante, di allegare il certificato di omologazione dello strumento di misurazione
2 della velocità utilizzato a fronte di un motivo di opposizione concernente anche un asserito non corretto funzionamento dell'apparecchiatura.
Più precisamente, il avrebbe dovuto dimostrare in giudizio che CP_1
l'apparecchiatura PHOTORED F17Dr, era stata non solo approvata ma anche omologata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Sul tema è di recente intervenuta la Corte di Cassazione (Cass., sez. II, ordinanza 18 aprile 2024 n. 10505), la quale, fornendo motivati chiarimenti interpretativi circa la vigente normativa di settore, convincenti e condivisibili, ha così statuito: “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo
l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”.
In motivazione, nella citata ordinanza, si sofferma, poi, più puntualmente sulla distinta natura dei due procedimenti e, testualmente, afferma: “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre
l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche
3 recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr.
Cass. n. 3335/2024)”.
Riguardo le spese processuali relative al primo e al secondo grado di giudizio, in virtù della novità della questione di diritto di cui innanzi, solo di recente trattata in Corte di Cassazione, ma finora oggetto di soluzioni non univoche dei giudici di merito, sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di in persona del Sindaco pro tempore, contumace, Controparte_1
avverso la sentenza n. 2959/2024, depositata telematicamente il 12/6/2024 dal Giudice di Pace di Lecce, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, riformando la sentenza impugnata, annulla il verbale di accertamento N.R.G. 28524/23 – verbale V027202 emesso dal
Comando di Polizia Locale del Comune di in data 8/6/2023 nei CP_1 confronti dell'opponente - appellante;
b) dichiara compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Lecce, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Cesi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Cristina Perrucci.
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