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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/03/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dottoressa Caterina Passarelli Presidente
Dottor Enrico Schiavon Consigliere
Dottoressa Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello n. 181/24 R.G. promossa da:
(CF Parte_1 P.IVA_1
( ) in proprio e in veste di Trustee del Parte_2 CodiceFiscale_1 Parte_3 (CF ); P.IVA_2 rappresentati e difesi dall' Avv. Federica Parrozzani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vicenza, Viale Verona n. 98; appellanti;
contro
:
(CF ; Controparte_1 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Diego Novello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vicenza Piazza Pontelandolfo n. 114/3; appellato.
In punto a: appello avverso sentenza n. 1453/23 del Tribunale di Vicenza, pubblicata il 25 luglio 2023.
Conclusioni nell'interesse degli appellanti:
“accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per I' effetto, in totale riforma della sentenza n. 1453/2023 del Tribunale di Vicenza, dott.ssa Grassi, R.G. 4700/2019 pubbl. il 25/07/2023 e non notificata, accogliere le seguenti conclusioni:
1. dichiarare I' inesistenza della servitù di passaggio di acquedotto, di cui in narrativa, in favore del , contestualmente ordinando la cessazione di qualsivoglia turbativa Controparte_1 al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore con rimozione della tubazione;
2. condannare, altresì, il convenuto al risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa,
3. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio, con contestuale rimborso delle spese di CTU.”
Conclusioni nell'interesse dell'appellato:
Voglia L'Ilam Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, cosi decidere:
- dichiarare il difetto di legittimazione a proporre gravame in capo all'appellante Pt_2
in proprio per i motivi esposti in atti;
[...]
- in ogni caso, respingere l'appello proposto dai sig.ri (in proprio e quale Parte_2 Pt_ trustee del trust ) e (in veste di trustee del trust in quanto Controparte_2 Pt_1 inammissibile per le censure formali rilevate in atti e comunque infondato per i rilievi fattuali e giuridici evidenziati nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta in appello.
- e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 1453/2023 resa dal Tribunale di Vicenza nella persona del GI, dott.ssa Francesca Grassi, così come pubblicata in data 25.07.2023, con ogni conseguenza di legge.
- con vittoria integrale di spese e competenze del presente giudizio di secondo grado, oltre accessori di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Pt_ 1)Il sig. , in proprio e quale trustee del trust , ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_2 Tribunale di Vicenza il promuovendo nei suoi confronti azione negatoria Controparte_1 servitutis avente ad oggetto una tubazione interrata di acqua pubblica che sarebbe transitata sotto a due terreni di proprietà esclusiva degli attori, senza averne alcun diritto. Chiedeva pertanto, di accertare e dichiarare l'inesistenza di tale servitù di acquedotto e che si ordinasse al Comune di la rimozione della tubazione a cura e spese di parte convenuta. Interveniva in giudizio il CP_1 trust ex art. 111 cpc, quale successore a titolo particolare nella posizione giuridica del trust Pt_1 Pt_
.
2. Si costituiva in giudizio il eccependo, preliminarmente, la competenza funzionale del CP_1 Tribunale delle Acque Pubbliche e, nel merito, di avere regolarmente acquistato il diritto di servitù di acquedotto contestato da parte attrice.
3. Il Tribunale, dopo aver espletato CTU ed acquisita la documentazione prodotta dalle parti, respingeva l'eccezione preliminare di incompetenza funzionale dispiegata dal , Controparte_1 dichiarava il difetto di legittimazione attiva di in proprio e condannava gli attori e Parte_2 l'interveniente alla rifusione delle spese di lite e di CTU.
4. Contro la sentenza n. 1453/23 del Tribunale di Vicenza hanno promosso appello gli attori soccombenti in primo grado deducendo cinque motivi di impugnazione e precisamente:
1) Errata identificazione della condotta oggetto di servitù;
2) Errata qualificazione della strada vicinale pubblica;
3) Errata interpretazione della CTU;
4) Errata condanna alle spese;
5) Errata liquidazione CTU”.
5. Si costituiva nel giudizio di appello il chiedendo la reiezione dei motivi di Controparte_1 appello avversari e insistendo per la conferma dell'appellata sentenza del Tribunale di Vicenza.
6. La Corte esamina i motivi di appello, tenendo conto della CTU espletata in primo grado, elaborato analitico e rigoroso, idoneo a fondare il giudizio della Corte.
6.1. Il primo motivo di appello è infondato.
La CTU espletata in primo grado (pagg. 22,23 24 e 25 dell'Elaborato peritale) ha stabilito chiaramente che sui beni di proprietà di parte attrice “esiste una servitù di acquedotto per una conduttura posta su proprietà privata (proprietà attorea) che porta acqua al Castello Superiore”. Deve pertanto, essere respinta la domanda attorea di negatoria servitutis, in quanto dagli atti di causa (all. 3,4,7 e 8 fascicolo del in primo grado) si evince che, tra il 1956 e il Controparte_1
1961 il Comune di ha acquistato l'area su cui oggi insiste la cabina di pompaggio” CP_1 BONOMO” e costituito su proprietà privata (proprietà attorea in primo grado) la servitù di acquedotto per la posa di condutture per portare l'acqua al punto di ristoro del Castello Superiore. In particolare, risulta che con la delibera n. 7 Prot. 6039 del 13 ottobre 1956, il ha acquistato CP_1 diritto di servitù di acquedotto dal sig. (dante causa), corrispondendo l'indennizzo Persona_1 per la concessione perpetua dell'interramento delle tubazioni sul terreno di proprietà del Per_1 che ora è “porzione del map 326 e del map.301 (proprietà di parte attorea)”, come anche affermato dal CTU.
Il CTU ha esattamente individuato i tracciati delle condotte ricadenti in proprietà di parte attrice e sulla strada vicinale pubblica Valdibotte ed ha identificato le condotte oggetto di servitù e il loro percorso, mediante scavi e anche con riferimento al materiale di cui risultano fatte, indicativo del periodo della loro realizzazione e/o manutenzione. Nessuna errata valutazione ha pertanto effettuato il giudice di prime cure, dal momento che si è basato sull'elaborato del CTU, chiaro, accurato ed esaustivo.
6.2. Anche il secondo motivo di appello “errata qualificazione della strada vicinale pubblica”, che fra l'altro viola il principio del ius novorum, in quanto non è mai stato oggetto del giudizio di prime cure l'accertamento della natura o meno di strada vicinale ad uso pubblico della via Valdibotte e della sua estensione, deve essere rigettato.
Peraltro, la qualifica di strada vicinale ad uso pubblico risulta dalla sentenza n. 576/2012 resa dal Tribunale di Bassano del Grappa, divenuta definitiva in virtù della successiva sentenza n. 1584/2016 (doc. 6 fascicolo di primo grado convenuto) di questa Corte, successivamente confermata in Cassazione.
6.3. Anche il terzo motivo di appello deve essere respinto per le ragioni che hanno condotto alla reiezione dei precedenti due e deve considerarsi assorbito, riguardando esclusivamente un tratto di tubazione che è stato abbandonato per essere sostituito con il tratto attuale, di cui non è stato provato che aggravi la pattuita servitù.
Parte appellante si duole dello spostamento del tracciato della servitù di acquedotto intervenuto nel corso degli anni per esigenze manutentive, tuttavia, non prova, né chiede di provare che tale spostamento abbia costituito un aggravamento della pattuita servitù, sicchè il motivo di appello va respinto nel merito.
6.4. Il quarto motivo di appello va pure rigettato, dal momento che la quantificazione del compenso del CTU operata dal Giudice di primo grado doveva essere opposta in quella sede, cosa che non è avvenuta, e non tradursi in motivo di appello.
6.5. Il quinto motivo di appello deve essere rigettato stante la sostanziale e piena soccombenza degli attori in primo grado.
7) Alla reiezione dei motivi di appello consegue la conferma dell'appellata sentenza.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza come da motivazione.
Condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in € 6.000 oltre alle spese generali 15% CPA ed IVA di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 6 marzo 2025.
La Presidente Dottoressa Caterina Passarelli
Il Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dottoressa Caterina Passarelli Presidente
Dottor Enrico Schiavon Consigliere
Dottoressa Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello n. 181/24 R.G. promossa da:
(CF Parte_1 P.IVA_1
( ) in proprio e in veste di Trustee del Parte_2 CodiceFiscale_1 Parte_3 (CF ); P.IVA_2 rappresentati e difesi dall' Avv. Federica Parrozzani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vicenza, Viale Verona n. 98; appellanti;
contro
:
(CF ; Controparte_1 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Diego Novello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vicenza Piazza Pontelandolfo n. 114/3; appellato.
In punto a: appello avverso sentenza n. 1453/23 del Tribunale di Vicenza, pubblicata il 25 luglio 2023.
Conclusioni nell'interesse degli appellanti:
“accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per I' effetto, in totale riforma della sentenza n. 1453/2023 del Tribunale di Vicenza, dott.ssa Grassi, R.G. 4700/2019 pubbl. il 25/07/2023 e non notificata, accogliere le seguenti conclusioni:
1. dichiarare I' inesistenza della servitù di passaggio di acquedotto, di cui in narrativa, in favore del , contestualmente ordinando la cessazione di qualsivoglia turbativa Controparte_1 al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore con rimozione della tubazione;
2. condannare, altresì, il convenuto al risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa,
3. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio, con contestuale rimborso delle spese di CTU.”
Conclusioni nell'interesse dell'appellato:
Voglia L'Ilam Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, cosi decidere:
- dichiarare il difetto di legittimazione a proporre gravame in capo all'appellante Pt_2
in proprio per i motivi esposti in atti;
[...]
- in ogni caso, respingere l'appello proposto dai sig.ri (in proprio e quale Parte_2 Pt_ trustee del trust ) e (in veste di trustee del trust in quanto Controparte_2 Pt_1 inammissibile per le censure formali rilevate in atti e comunque infondato per i rilievi fattuali e giuridici evidenziati nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta in appello.
- e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 1453/2023 resa dal Tribunale di Vicenza nella persona del GI, dott.ssa Francesca Grassi, così come pubblicata in data 25.07.2023, con ogni conseguenza di legge.
- con vittoria integrale di spese e competenze del presente giudizio di secondo grado, oltre accessori di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Pt_ 1)Il sig. , in proprio e quale trustee del trust , ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_2 Tribunale di Vicenza il promuovendo nei suoi confronti azione negatoria Controparte_1 servitutis avente ad oggetto una tubazione interrata di acqua pubblica che sarebbe transitata sotto a due terreni di proprietà esclusiva degli attori, senza averne alcun diritto. Chiedeva pertanto, di accertare e dichiarare l'inesistenza di tale servitù di acquedotto e che si ordinasse al Comune di la rimozione della tubazione a cura e spese di parte convenuta. Interveniva in giudizio il CP_1 trust ex art. 111 cpc, quale successore a titolo particolare nella posizione giuridica del trust Pt_1 Pt_
.
2. Si costituiva in giudizio il eccependo, preliminarmente, la competenza funzionale del CP_1 Tribunale delle Acque Pubbliche e, nel merito, di avere regolarmente acquistato il diritto di servitù di acquedotto contestato da parte attrice.
3. Il Tribunale, dopo aver espletato CTU ed acquisita la documentazione prodotta dalle parti, respingeva l'eccezione preliminare di incompetenza funzionale dispiegata dal , Controparte_1 dichiarava il difetto di legittimazione attiva di in proprio e condannava gli attori e Parte_2 l'interveniente alla rifusione delle spese di lite e di CTU.
4. Contro la sentenza n. 1453/23 del Tribunale di Vicenza hanno promosso appello gli attori soccombenti in primo grado deducendo cinque motivi di impugnazione e precisamente:
1) Errata identificazione della condotta oggetto di servitù;
2) Errata qualificazione della strada vicinale pubblica;
3) Errata interpretazione della CTU;
4) Errata condanna alle spese;
5) Errata liquidazione CTU”.
5. Si costituiva nel giudizio di appello il chiedendo la reiezione dei motivi di Controparte_1 appello avversari e insistendo per la conferma dell'appellata sentenza del Tribunale di Vicenza.
6. La Corte esamina i motivi di appello, tenendo conto della CTU espletata in primo grado, elaborato analitico e rigoroso, idoneo a fondare il giudizio della Corte.
6.1. Il primo motivo di appello è infondato.
La CTU espletata in primo grado (pagg. 22,23 24 e 25 dell'Elaborato peritale) ha stabilito chiaramente che sui beni di proprietà di parte attrice “esiste una servitù di acquedotto per una conduttura posta su proprietà privata (proprietà attorea) che porta acqua al Castello Superiore”. Deve pertanto, essere respinta la domanda attorea di negatoria servitutis, in quanto dagli atti di causa (all. 3,4,7 e 8 fascicolo del in primo grado) si evince che, tra il 1956 e il Controparte_1
1961 il Comune di ha acquistato l'area su cui oggi insiste la cabina di pompaggio” CP_1 BONOMO” e costituito su proprietà privata (proprietà attorea in primo grado) la servitù di acquedotto per la posa di condutture per portare l'acqua al punto di ristoro del Castello Superiore. In particolare, risulta che con la delibera n. 7 Prot. 6039 del 13 ottobre 1956, il ha acquistato CP_1 diritto di servitù di acquedotto dal sig. (dante causa), corrispondendo l'indennizzo Persona_1 per la concessione perpetua dell'interramento delle tubazioni sul terreno di proprietà del Per_1 che ora è “porzione del map 326 e del map.301 (proprietà di parte attorea)”, come anche affermato dal CTU.
Il CTU ha esattamente individuato i tracciati delle condotte ricadenti in proprietà di parte attrice e sulla strada vicinale pubblica Valdibotte ed ha identificato le condotte oggetto di servitù e il loro percorso, mediante scavi e anche con riferimento al materiale di cui risultano fatte, indicativo del periodo della loro realizzazione e/o manutenzione. Nessuna errata valutazione ha pertanto effettuato il giudice di prime cure, dal momento che si è basato sull'elaborato del CTU, chiaro, accurato ed esaustivo.
6.2. Anche il secondo motivo di appello “errata qualificazione della strada vicinale pubblica”, che fra l'altro viola il principio del ius novorum, in quanto non è mai stato oggetto del giudizio di prime cure l'accertamento della natura o meno di strada vicinale ad uso pubblico della via Valdibotte e della sua estensione, deve essere rigettato.
Peraltro, la qualifica di strada vicinale ad uso pubblico risulta dalla sentenza n. 576/2012 resa dal Tribunale di Bassano del Grappa, divenuta definitiva in virtù della successiva sentenza n. 1584/2016 (doc. 6 fascicolo di primo grado convenuto) di questa Corte, successivamente confermata in Cassazione.
6.3. Anche il terzo motivo di appello deve essere respinto per le ragioni che hanno condotto alla reiezione dei precedenti due e deve considerarsi assorbito, riguardando esclusivamente un tratto di tubazione che è stato abbandonato per essere sostituito con il tratto attuale, di cui non è stato provato che aggravi la pattuita servitù.
Parte appellante si duole dello spostamento del tracciato della servitù di acquedotto intervenuto nel corso degli anni per esigenze manutentive, tuttavia, non prova, né chiede di provare che tale spostamento abbia costituito un aggravamento della pattuita servitù, sicchè il motivo di appello va respinto nel merito.
6.4. Il quarto motivo di appello va pure rigettato, dal momento che la quantificazione del compenso del CTU operata dal Giudice di primo grado doveva essere opposta in quella sede, cosa che non è avvenuta, e non tradursi in motivo di appello.
6.5. Il quinto motivo di appello deve essere rigettato stante la sostanziale e piena soccombenza degli attori in primo grado.
7) Alla reiezione dei motivi di appello consegue la conferma dell'appellata sentenza.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza come da motivazione.
Condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in € 6.000 oltre alle spese generali 15% CPA ed IVA di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 6 marzo 2025.
La Presidente Dottoressa Caterina Passarelli
Il Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi