Ordinanza cautelare 1 ottobre 2019
Sentenza 14 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 14/08/2023, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/08/2023
N. 02041/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01787/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1787 del 2019, proposto da La Masseria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Ornaghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 28;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, AU Colombo, Elisabetta D'Auria, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Anna RI Moramarco, Sabrina RI Licciardo, Annalisa Pelucchi, RIrosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, Via della Guastalla, 6;
Arpa Lombardia - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
RT TI, VA SA, CA SA, NU RI RT, UA GI, RA LL, LE LL, AU Carlini, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
del provvedimento di Ordinanza PG 0310526/2019 ex L. n. 447/1995 avente ad oggetto « Procedimento amministrativo per inquinamento acustico causato dall'attività del Ristorante “La Peppa” ubicato in Milano in Via Tito Minniti 3 » dell'11 luglio 2019, adottato dal Comune di Milano – Area Ambiente ed Energia – Unità Tutela da Inquinamento Acustico Elettromagnetico e Luminoso, notificato a mezzo pec in data 12 luglio 2019, con il quale è stato inibito l'utilizzo di plateatico interno in area privata in periodo diurno e notturno e ordinata la predisposizione di un piano di bonifica acustica;
del precedente provvedimento di Ordinanza PG 0298774/2019 del 2 luglio 2019, notificato in data 5 luglio 2019 avente il medesimo oggetto, annullato e sostituito dal successivo provvedimento di Ordinanza dell'11 luglio 2019;
del Rapporto di ARPA Lombardia (Atti P.G. 291008/2019) dell’1° luglio 2019, notificato in data 5 luglio 2019, allegato e parte integrante del provvedimento di Ordinanza dell'11 luglio 2019, avente ad oggetto « Rilievi fonometrici a seguito di esposto per Ristorante “La Peppa” – La Masseria s.r.l. Piazza Tito Minniti – Milano » relativo all'accertato superamento dei valori limiti di immissione acustica differenziali di cui al D.p.c.m. 14 novembre 1997;
per quanto di occorrenza e nei soli limiti di competenza, del Verbale di accertamento di Illecito amministrativo n. 85/2019 MI, notificato in data 5 luglio 2019 unitamente al Rapporto ARPA Lombardia, avente ad oggetto «Notifica di violazione al D.p.c.m. 14 novembre 1997 soggetta a sanzione amministrativa ex art. 10 della Legge n. 447/1995 ai sensi della Legge n. 689/1981»; nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 luglio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente, con l’atto introduttivo del presente giudizio, impugnava i provvedimenti emarginati in epigrafe chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili.
Il Comune di Milano resisteva al ricorso.
La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio del 27 settembre 2019, era respinta con ordinanza n. 1276/2019.
Con proprio atto depositato nel fascicolo di causa il 5 giugno 2023 la parte ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso nel merito.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 5 luglio 2023 la causa era trattenuta in decisione.
Attesa la dichiarazione della società attrice, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a.
Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, vista la chiusura in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Katiuscia Papi | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO