Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/03/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott. Pietro Mastrorilli Presidente relatore
Dott. Ernesta Tarantino Consigliere
Dott. Luca Ariola Consigliere alla pubblica udienza del 04/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 834/2022 R.G. promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. TRAVI Parte_1
RAFFAELLA
APPELLANTE
contro
:
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e rappresentati e difesi dall'Avv. MERCURIO CARLO Controparte_4
APPELLATI
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza del 31.5.2022 il Tribunale di Bari, giudice del lavoro, accoglieva la domanda proposta da , , e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
, e, per l'effetto, accertata la sussistenza del diritto alla mensa e del Parte_2
suo mancato godimento (fino a tutto l'anno 2019) anche attraverso modalità
da luglio 2017 per e da gennaio 2016 per , condannava parte CP_3 CP_2 CP_4
resistente al risarcimento del danno derivante dalla mancata fruizione del servizio mediante il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 4,13 per ogni giorno di lavoro in cui spettava il diritto alla mensa (e dunque in ragione di complessivi € 1.751,12 per , di € 2.871,61 per di € 1.767,74 per CP_1 CP_3
e di € 3.138,80 per ) con interessi e rivalutazione monetaria. CP_2 CP_4
2. Avverso detta sentenza, con ricorso del 1.7.2022, interponeva gravame l
[...]
Parte_3
Gli appellati resistevano.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, in data odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3.In punto di fatto occorre premettere che, con ricorso del 29.1.2020, i lavoratori suddetti deducevano di essere dipendenti della convenuta in virtù di Pt_3
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di operatori tecnici - infermieri;
di aver prestato servizio presso il P.O. sito in alla CP_5 Pt_1
Via Amendola n.2017, con orario di lavoro articolato quale evincibile dai fogli di rilevazione prodotti in atti;
specificavano che, con Accordo Sindacale in sede decentrata del 29/3/2001, l convenuta si era obbligata a riconoscere, dall' Pt_3
1/5/2001, il diritto alla mensa a tutti i dipendenti non turnisti per ciascun giorno in cui effettuano il rientro pomeridiano, senza vincolo di fascia oraria;
che, alla data del
1/5/2001, non avendo ancora istituito la mensa aziendale, l' convenuta Pt_3
siglava una convenzione con l Controparte_6
(già per la fruizione da parte dei propri
[...] CP_7
dipendenti della mensa universitaria sita in alla Via Garrone n. 1, convenzione Pt_1
rinnovata di anno in anno;
che dall'1/10/2015 era tenuta ad osservare un orario di lavoro che li costringeva a prestare attività lavorativa nell'ambito delle fasce orarie che in base all'Accordo Sindacale del 29/3/2001 danno diritto alla mensa;
che, a
2 differenza dei colleghi che prestano servizio presso il P.O. ” sito alla Parte_1
Piazza Giulio Cesare n. 1, distante appena 400 m da Via Garrone n. 1, essi erano impossibilitati a fruire del servizio mensa convenzionato messo a disposizione dall convenuta, poiché la mensa A.DI.SU. si trovava a distanza di più di 3 Pt_3
km circa dal P.O. ove l'istante prestava servizio. CP_5
Pertanto, chiedevano il risarcimento del danno patito per non aver potuto usufruire del servizio mensa convenzionato, rinunciando al pasto e anticipando le relative spese.
4.Il Tribunale, come detto, accoglieva il ricorso ritenendo, quanto al merito della vicenda:
a) non contestato il fatto che l convenuta avesse dato effettiva attuazione, nel Pt_3
periodo oggetto di causa, al disposto dell'art. 29 del C.C.N.L. del 20.9.2001 comparto sanità, integrativo del C.C.N.L. del 7 aprile 1999, e all'accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali in data 29.3.2001 (con il quale furono individuati i lavoratori aventi diritto a fruire del servizio mensa in rapporto all'articolazione della fascia oraria di servizio);
b) pacifico che nel periodo in contestazione parte resistente aveva consentito ai dipendenti del di fruire della mensa universitaria dell sita in Parte_1 CP_7
alla via Garrone, ubicata a circa 400 metri dal e raggiungibile a piedi Pt_1 Parte_1
nel giro di pochi minuti e che, pertanto perdevano di concreta consistenza le pur astrattamente condivisibili considerazioni della resistente in merito al fatto che l'articolo 29 cit. attribuisce all'azienda solo una facoltà e non un obbligo;
c) quanto alla dedotta insussistenza del diritto alla luce dell'articolo 7, comma 2, della legge Regione Puglia n. 1 del 2008, con particolare riguardo alla compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, riteneva che la istituzione del servizio in questione mediante ricorso all'uso della mensa di un altro ente dimostrava in modo incontrovertibile che l'azienda si trovava in condizioni finanziarie tali da permettere l'istituzione del servizio, sia pure non tramite la creazione di una struttura interna alla stessa.
3 Alla luce degli elementi indicati, il Tribunale considerava sussistente la disparità di trattamento tra i dipendenti dell'azienda che prestavano servizio nel plesso ubicato in alla Piazza Giulio Cesare, e quelli che la prestavano presso l'Ospedale Pt_1
Pediatrico Giovanni XXIII in quanto la suddetta mensa universitaria, ubicata nei pressi della sede centrale del Policlinico (via Garrone n. 64), si trovava a una distanza di circa 3,2 km dalla sede di lavoro, per cui si doveva concludere che il solo tempo di percorrenza del tragitto intermedio avrebbe ampiamente superato l'arco temporale
(30 minuti) contrattualmente a disposizione dei dipendenti per la consumazione del pasto. Senza contare le spese che i lavoratori avrebbero dovuto sostenere per gli spostamenti.
Concludeva quindi affermando che il diritto della dipendente a godere della pausa pranzo era stato di fatto violato, essendo stato il suo esercizio reso oltremodo difficoltoso, se non addirittura impossibile.
5.1 Con l'odierno appello, l imputa al primo Parte_3
giudice di aver erroneamente ritenuto che il diritto di parte ricorrente trovasse fondamento nell'Accordo sindacale del 29.3.2001 sottoscritto dall in base Pt_3
all'art. 29 del CCNL Comparto Sanità del 2001 (il quale prevede il diritto alla mensa secondo la particolare articolazione dell'orario di lavoro e nei giorni di effettiva presenza al lavoro), essendo detto accordo inidoneo a legittimare la richiesta risarcitoria dei dipendenti.
Invero, a detta dell'appellante, detto accordo sindacale non solo non era stato affatto sottoscritto dalla parte datoriale, ma neppure poteva oggettivamente esser stato siglato (come sostenuto dal primo giudice) in forza dell'art. 29 del Ccnl del Comparto
Sanità del 20.9.2001 perché era antecedente - e non successivo - all'entrata in vigore della normativa contrattuale nazionale.
Il Policlinico assume che l'inidoneità dell' “accordo” ad assurgere a fonte decentrata di riconoscimento del diritto alla mensa deriva non solo dal fatto che esso è antecedente alla entrata in vigore dell'art 29, comma 1, del CCNL integrativo del
20.9.2001, ma, altresì, ove si consideri che l'accordo richiamato nel ricorso è
4 addirittura anteriore rispetto alla costituzione dell'Ospedale Pediatrico Giovanni
XXIII quale stabilimento ospedaliero dell , che risale al 2005. Parte_3
Eccepisce la nullità e/o l'inefficacia dell'accordo del 29.03.2001 a costituire fonte del diritto al risarcimento dei danni invocato dalla lavoratrice.
5.2 In via subordinata l eccepisce l'inefficacia dell'accordo del Parte_3
29.3.2001 a costituire fonte del diritto al risarcimento del danno invocato dai dipendenti a) per violazione dell'art. 40, comma 3 quinquies del D.Lgs 165/2001, in quanto sull'Amministrazione incombe l'obbligo di non dar seguito e non applicare le clausole eventualmente contenute in contratti integrativi che contrastino con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
5.3 Inoltre, l'appellante rileva l'erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 7, L.R. n. 1/2008, il quale prevede per il riconoscimento del diritto alla mensa che vi sia 'compatibilità con le risorse finanziarie disponibili'; e tanto non solo al momento dell'istituzione del servizio mensa ma anche successivamente allo stesso.
5.4 L impugna la sentenza di cui sopra anche nella parte in cui ha disatteso Pt_3
l'eccezione di nullità del ricorso per genericità. Contesta all'uopo la mancata allegazione degli elementi costituenti tale presunta voce di danno de qua sia una ipotesi di omessa indicazione degli elementi di cui all'art. 414 c.p.c., comportando, ove questi non siano individuabili neppure dall'esame complessivo dell'atto, la nullità del ricorso.
6. L'appello dell' è fondato e va accolto, perché il diritto azionato non è Pt_3
configurabile alla stregua della disciplina che regola il rapporto di lavoro privatizzato del dipendente odierno appellato.
6.1 Occorre riscostruire la normativa di riferimento.
L'art. 29, rubricato “mensa”, del CCNL di comparto del 20.9.2001, integrativo del
CCNL del personale del comparto Sanità, stipulato il 7 aprile 1999, che analogamente disponeva, costituisce la fonte normativa pattizia che attualmente disciplina la possibilità per i dipendenti del comparto Sanità di beneficiare
5 dell'istituzione di una mensa aziendale, ovvero della predisposizione di un beneficio equivalente.
La norma prevede che:
«1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa no può superare L.
10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica
270/1987, e 68, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990».
Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e fa gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma fa competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alfa fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alfe aziende indicazioni in merito alfa valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora
6 prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
6.2 La normativa contrattuale testè esaminata espressamente dispone la disapplicazione degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 270/1987
e 68, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, i quali prevedevano il diritto alla mensa per tutti i dipendenti.
6.3 Da ciò consegue, come già affermato da questa Corte con sentenza n. 2289/2019 resa in fattispecie analoga, e in sintonia con i principi affermati dalla SA (con le sentenze del 2.10.2012, n. 16736, e del 8.11.2013, n. 25192, richiamate nel suddetto precedente) “che la normativa collettiva nazionale non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio mensa, né quanto alle possibili modalità sostitutive di fruizione, essendo rimessa ogni determinazione al riguardo alle aziende sanitarie datrici, compatibilmente con le risorse disponibili.
La Corte apicale, infatti, ha ritenuto che, con la formula adottata dall'art. 29 CCNL del 2001, le parti sociali abbiano optato per l'insussistenza di un diritto/dovere al servizio mensa, ovvero alla fruizione dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto), espressamente prevedendo, peraltro, l'abrogazione sia dell'art. 33, primo comma, d.p.r. n. 270 del 1987, sia del secondo comma dell'art. 68 d.p.r. n. 384 del
1990.
Cass. 16736/12 ha precisato: < comma 5) del d.p.r. n. 270 del 1987, art. 33, che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori. Sarebbe stato quindi necessario che il diritto venisse previsto in sede di contrattazione decentrata …>>.
Cass. 25192/13 ha ribadito che è <> l'< del CCNL 20.9.2001, in relazione al quale questa Corte ha avuto modo di precisare
7 che in tema di servizio sostitutivo di mensa, il detto articolo, nel prevedere il potere delle aziende, "in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili", di "istituire mense di servizio o, in alternativa, di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive", non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, nè quanto all'istituzione del servizio, nè alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili>>.
Le previgenti disposizioni di legge, quindi, nel concorso dei requisiti della effettività della prestazione lavorativa e della peculiare durata e dislocazione temporale della stessa, attribuivano a tutti i dipendenti un vero e proprio diritto soggettivo alla mensa, la cui mancata attuazione in concreto esponeva l'amministrazione al risarcimento;
tanto che la giurisprudenza di legittimità aveva più volte confermato le pronunce di accoglimento della domanda dei lavoratori avente come oggetto il ristoro economico previsto in alternativa.
Con la scelta letterale del termine “possono” e con la valida abrogazione delle suddette norme di legge, le parti sociali stipulanti i CCNL del 2001 e del 2004, nel regime sopravvenuto del lavoro pubblico contrattualizzato, hanno volontariamente imboccato la diversa via di lasciare all'amministrazione un ampio margine di valutazione, sia per i dirigenti che per gli altri dipendenti del comparto della sanità pubblica, senza la previsione di una posizione soggettiva tutelabile in capo agli addetti e con l'effetto di procurare una soluzione di continuità rispetto al passato”.
Tale ricostruzione, in termini di facoltà e non di obbligo a carico del datore di lavoro,
è stata confermata anche di recente (v. Cass. ordinanza n. 25622 del 2023, secondo cui “la disposizione contrattuale citata indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili (v. Cass. n. 16736/2012); lo conferma, del resto, la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del d.P.R. n. 270 del
8 1987, art. 33 che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori”).
Nell'ambito di tale ricostruzione normativa va letta la vicenda oggetto di causa.
6.4
Considerato che
la sentenza impugnata ha fondato l'accoglimento della domanda valorizzando quanto previsto dall' Accordo Sindacale in sede decentrata del
29/3/2001 (con il quale l' convenuta si era obbligata a riconoscere, Pt_3
dall'1/5/2001, il diritto alla mensa a tutti i dipendenti non turnisti per ciascun giorno in cui effettuano il rientro pomeridiano, senza vincolo di fascia oraria), si pone la questione della valenza giuridica di questo accordo e della sua applicabilità ai dipendenti del P.O. CP_5
Pur volendo prescindere dalle sia pur pregevoli argomentazioni sviluppate dall in merito alla invalidità dell'accordo e alla qualificazione del Parte_3
medesimo solamente quale “mera dichiarazione di intenti”, vi è che quell'accordo è stato stipulato in epoca nella quale i lavoratori del presidio pediatrico CP_5
non erano ancora dipendenti del . Parte_1
Esso è cronologicamente antecedente alla costituzione dell'Ospedale Pediatrico
Giovanni XXIII quale stabilimento ospedaliero dell , che risale al Parte_3
2005 (v. Delibera Regionale n. 957 del 29.06.2004, nonché Regolamento Regionale
23.12.2004, n. 9 avente ad oggetto “Trasferimento all'
[...]
” di dello Stabilimento di Parte_3 Pt_1 CP_5
Integrazione”). Pt_1
A parere della Corte, questa considerazione costituisce circostanza dirimente in senso sfavorevole al lavoratore, e ciò alla luce della stessa prospettazione attorea, atteso che nel ricorso introduttivo si sostiene, a fondamento della richiesta risarcitoria, che l'azienda sarebbe stata inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con l'accordo sindacale del 29.3.2001.
Non sembra affatto a questa Corte che si possa intravedere qualsiasi profilo di inadempienza rispetto a soggetti giuridici che non erano rappresentati dai sindacati
9 che hanno sottoscritto l'accordo del 29/03/2001; né è possibile parlare di inadempimento rispetto a soggetti contrattuali che non erano parte di quell'accordo.
6.4 A ciò aggiungasi un'ulteriore e fondamentale considerazione, oggetto di specifico ed articolato motivo di gravame da parte dell' Pt_3
L'articolo 29 del contratto collettivo del 20 settembre 2001 prevede che l'istituzione di mense di servizio o, in alternativa, l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, debba avvenire da parte delle aziende “in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili”.
Ciò significa che l'azienda non poteva --e non può-- prescindere dalla copertura finanziaria del servizio o delle modalità sostitutive;
tale aspetto, che limita fortemente la possibilità di riconoscere il servizio mensa, è di fondamentale importanza e si inserisce nell'ambito di ulteriori disposizioni normative aventi ad oggetto la copertura di spesa nel pubblico impiego.
Già con la sentenza di questa Corte del 2019 innanzi richiamata è stato affermato
(con motivazione condivisibile ed alla quale il Collegio intende dare continuità) che
“con particolare riguardo al canone della compatibilità con le risorse economiche disponibili – che nell'assetto della disciplina collettiva nazionale, come si è visto, concorre a condizionare vuoi l'istituzione della mensa vuoi le modalità sostitutive di erogazione del servizio – si rileva, inoltre, che un tale enunciato normativo non può considerarsi direttamente produttivo di un diritto soggettivo pieno e tutelabile in capo ai lavoratori.
Basta considerare al riguardo che, diversamente opinando, il sindacato da parte del giudice, adito dai dipendenti di un'azienda sanitaria locale che non avesse istituito il servizio mensa né avesse previsto i buoni pasto, dovrebbe estendersi ad aspetti di macrogestione e di impiego delle risorse economiche pubbliche, cioè a profili Parte immanenti al modo di essere del , sottratti per definizione al controllo giudiziario, siccome riservati alla potestà organizzativa”.
Come correttamente rilevato dall l'esigenza del rispetto dei vincoli di Pt_3
bilancio e la necessità della copertura finanziaria, è esplicitata anche nel d.lgs
10 n.165/01, che disciplina la contrattazione collettiva nel lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Il T.U. non solo prevede che la contrattazione integrativa debba muoversi entro le regole previste dalla contrattazione nazionale (artt. 40, 3° co., e 43, 5° co.), ma stabilisce, all'art. 40 bis introdotto dal d.lgs n. 150/09, che è la contrattazione nazionale a definire l'entità delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa, prevedendo, al fine di garantire anche in sede decentrata il contenimento della spesa pubblica nei limiti dei vincoli di bilancio, stringenti meccanismi di controllo, di pubblicità e di monitoraggio della contrattazione integrativa.
Infatti, l'art. 40, 3° co. quinquies – pure introdotto dal d.lgs 150/09 – risolve il conflitto tra contratto collettivo nazionale e contratto decentrato con la sanzione della nullità delle clausole difformi, sancendo l'inderogabilità, anche in melius, del contratto collettivo nazionale da parte del contratto integrativo, dovuta a ragioni di ordine pubblico inerenti al corretto uso delle risorse della parte pubblica nel suo complesso.
Si rammenta altresì che con la L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002),
è stato reso ancora più stringente il controllo sulle spese previste dalla contrattazione decentrata (cfr. Cass. ord. n. 25622/2023).
6.5 Come correttamente rilevato dall'appellante, osserva la Corte che anche la legislazione regionale con la legge numero 1 del 2008, all'articolo 7, risulta in linea con la normativa nazionale in tema di copertura della spesa nel pubblico impiego e si pone come condizione ostativa al riconoscimento del diritto vantato nell'odierna controversia.
L'art. 7 della Legge Regionale 1/2008 (successivo al 2001) e rubricato “Condizioni per il riconoscimento del diritto alla mensa”, prevede quanto segue:
«1. L'istituzione del servizio mensa o, in alternativa, l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive (buoni pasto è consentita esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)
11 integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001 e all'articolo 24 del CCNL integrativo di entrambe le aree dirigenziali dell'8 giugno 20000.
2. Il riconoscimento del diritto è sotteso, fra l'altro, alla sussistenza di due condizioni essenziali:
a) particolare articolazione dell'orario di lavoro;
b) compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, assicurate dall'equilibrio economico di bilancio.
3. In assenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è fatto assoluto divieto di attivare il servizio».
La norma non solo richiama espressamente i requisiti già contenuti nell'art. 29 dell'Accordo del 20.09.2000 integrativo del Ccnl del 07.04.1999 per l'eventuale istituzione del servizio mensa e, segnatamente, “la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili”, ma specifica che tali risorse devono essere assicurate dalla sussistenza dell'equilibrio economico di bilancio.
Da tanto consegue che solo le aziende sanitarie che non si trovino in situazioni di disavanzo possono prendere in considerazione la possibilità di istituire il servizio mensa, ovvero di forme succedanee di fruizione del relativo beneficio, giacché, in caso contrario, si porrebbe in essere la violazione della norma in esame, la quale esplicitamente pone il divieto di attivare il servizio in parola in assenza delle condizioni indicate nei punti a) e b) del comma 2 della medesima norma.
Trattasi di divieto assoluto, tant'è che l'ultimo comma dell'art. 7 cit. lo prevede espressamente (“In assenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è fatto assoluto divieto di attivare il servizio”).
Va evidenziato, inoltre, che “la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili” richiesta dalla norma regionale, debba sussistere non solo con riferimento al momento della istituzione del servizio mensa, ma anche successivamente allo stesso.
Di ciò danno atto le stesse parti contrattuali dell'accordo del 29.3.2001, atteso che lo stesso, a dimostrazione della assenza di uno studio sull'impatto economico del
12 fenomeno, espressamente prevede nella parte finale “la necessità di effettuare una serie di verifiche, anche dal punto di vista finanziario”.
Va da sè che, in relazione al periodo oggetto di causa, risulta documentato che l'Accordo Sindacale del 29.3.2001 non coinvolgeva in alcun modo i dipendenti dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII e non conteneva pacificamente alcuna previsione finanziaria di risorse eventualmente destinabili allo scopo. Nè risulta in ogni caso che i bilanci del relativi alle annualità per cui è causa Parte_1
risultavano compatibili con l'apertura di un ulteriore servizio mensa presso il diverso plesso dell'Ospedale Pediatrico.
Non vi è quindi prova che sia stato conseguito l'equilibrio economico di bilancio a cui il menzionato art. 7 della L.R. 1/2008 subordina la possibilità di istituire il servizio mensa.
L'art. 7 della legge della Regione Puglia 19.2.2008, n. 1, “àncora l'insorgenza del diritto all'indennità di mensa al concorso delle “due condizioni essenziali” (A) della
“particolare articolazione dell'orario di lavoro” e (B) della “compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, assicurate dall'equilibrio economico di bilancio”; sancisce coerentemente che, in assenza delle predette condizioni, “è fatto assoluto divieto di attivare il servizio”.
La legge regionale 1/08, in altre parole, non ha perimetrato in senso riduttivo il trattamento riveniente dalla contrattazione collettiva, che – come si è visto – non vale a fondare alcun diritto alla mensa – almeno per gli anni dedotti in questa controversia
– per cui non collide con i principi costituzionalizzati in materia di lavoro e, specificamente, di retribuzione”. (Cfr. il già citato precedente di questa Corte n. 2289 del 2019)
L'art. 29 dell'Accordo integrativo del Ccnl 7.4.1999 esige che il contratto decentrato istitutivo del beneficio mensa non possa e non debba comportare per il datore di lavoro soluzioni incompatibili con l'assetto organizzativo e/o idonee a determinare un dispendio di risorse non disponibili, né previste negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale della stessa.
13 La normativa nazionale e quella regionale hanno ribadito e rafforzato la suddetta necessità.
Dalla mancata previsione di copertura finanziaria consegue la nullità dell'accordo sindacale del 29 Marzo 2001 in quanto posto in essere in violazione di norme di legge.
La SA, nella recente sentenza sez. lav., 21/02/2022, n.5679, in ordine alle clausole dei contratti collettivi integrativi riconosciute incompatibili con i vincoli di bilancio in base al controllo annuale ha affermato che “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 3, 40 bis, comma 3, e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009, sono nulle le clausole dei contratti collettivi integrativi riconosciute incompatibili con i vincoli di bilancio in base al controllo annualmente demandato al collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del d.lgs. n.286 del 1999.”.
Secondo la SA “Tale impostazione normativa, riportando nell'insieme la compatibilità finanziaria ad un requisito di legittimazione della P.A. rispetto alla sottoscrizione del Contratto Integrativo impedisce di ritenere la mancanza della corrispondente verifica come mero vizio endoprocedimentale ed anzi comporta, ai sensi dell'art. 40, comma 3 ultimo inciso, l'invalidità per contrasto con centrali regole procedurali stabilite dal c.c.n.l., in una lettura congiunta delle disposizioni appena richiamate. Sostanzialmente in questo senso, con riferimento ad altro comparto ma al medesimo assetto normativo e ad analoga previsione del c.c.n.l., per quanto in un caso in cui il parere vi era stato ed era stato negativo, questa S.C. si è peraltro già espressa (Cass. 7 novembre 2018, n. 28452).
Se, quindi, la compatibilità rispetto agli strumenti di programmazione finanziari e di spesa è prevista dal legislatore come condizione per la stipula della contrattazione decentrata (a mente del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3), ne deriva la nullità
14 delle clausole difformi della contrattazione collettiva integrativa che prescindono da tale verifica di compatibilità.
E ciò vale anche nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia recepito in proprie delibere dette clausole (cfr. Cass. n. 5679 del 2022, secondo cui “Anche una delibera di recepimento di quell'Accordo “se fondata su un Accordo Integrativo invalido, sarebbe a propria volta illegittima e dovrebbe essere disapplicata … (tra le molte, v.
Cass. 4 maggio 2021, n. 11645; Cass. 15 giugno 2018, n. 15902)”.
Se è vero che eventuali provvedimenti di recepimento appaiono del tutto inidonei a superare la nullità della contrattazione decentrata, ne deriva l'assoluta irrilevanza delle delibere del Policlinico richiamate dai lavoratori (cfr. delibera del 28.5.2001 n,
6852 e delibera del 5.6.2022) e non ha fondamento la tesi secondo cui vi sarebbe stato un recepimento delle clausole contrattuali da parte della PA.
Quei provvedimenti, siccome fondati su accordi invalidi, sono a propria volta illegittimi e devono essere disapplicati.
Se l' reputando valido l'obbligo assunto in sede di contrattazione decentrata Pt_3
con l'Accordo del 29.03.2001, applicasse i contenuti e ritenesse il beneficio previsto esteso a chiunque presti servizio in determinate fasce orarie, in un arco temporale illimitato, fino al punto di garantire anche forme alternative e/o risarcitorie derivanti dall'asserita impossibilità di godere della mensa, si esporrebbe alla violazione degli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi, applicando clausole di un contratto decentrato in contrasto con quello nazionale o con norme imperative di legge che “sono nulle e devono essere disapplicate”.
Osta dunque all'accoglimento della domanda anche tale ulteriore impedimento, di tipo economico.
L'Accordo sindacale del 29.3.2001 risulta pertanto non idoneo a supportare la richiesta risarcitoria, trattandosi di un accordo anteriore all'accorpamento dell'ospedale pediatrico al Policlinico e in violazione della normativa nazionale e regionale alla luce della quale occorre la copertura di spesa.
15 Peraltro, trattandosi di un accorpamento che ha interessato numerosissimi dipendenti,
a maggior ragione risulta inapplicabile nei confronti del ricorrente.
Non ci si può dolere dell'avvenuta scelta di utilizzare per il servizio mensa un edificio situato in posizione svantaggiata per il ricorrente, se è vero, come è vero, che l'Azienda nel 2001 non poteva prevedere che nel 2005 quella scelta non avrebbe potuto essere soddisfare anche i bisogni dei dipendenti del P.O. CP_5
Ha quindi errato il primo giudice a ritenere irrilevante la questione relativa alla sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento del diritto indicati dall'articolo 7, comma 2, della legge regione Puglia numero 1 del 2008.
Sul punto il primo giudice ha ritenuto che “il solo fatto che l'azienda abbia istituito il servizio in questione ricorrendo all'uso di una mensa di un altro ente dimostra in modo incontrovertibile che l'azienda si trovava in condizioni finanziarie tali da permettere l'istituzione del servizio, sia pure non tramite la creazione di una struttura interna alla stessa”.
Appare evidente che l'eventuale sussistenza delle condizioni finanziarie che hanno determinato le parti sociali a istituire la mensa a quella data devono da un lato fare i conti con la circostanza --dirimente, a parere della Corte-- della non riconducibilità dell'odierno appellato alla platea dei dipendenti a cui era riferito il contenuto di quell'accordo ma, altresì, con la verifica anno per anno di situazioni finanziarie compatibili con il mantenimento del servizio.
Risulta infatti imprescindibile che la valutazione economica dei costi aziendali debba essere sempre rapportata ai vincoli di bilancio ed alle modifiche che detto bilancio subisce nel tempo.
La normativa in tema di oneri finanziari e di copertura delle spese nel pubblico impiego deve ovviamente correlarsi con il concreto accertamento della presenza o meno di risorse finanziarie, tenendo conto che detto accertamento va eseguito in concreto e verificato nel tempo.
A parere della Corte l'accertamento della compatibilità con le risorse finanziarie disponibili deve essere seguito non solo in sede di attivazione del servizio ma anche
16 successivamente, non potendosi escludere che possano sopraggiungere disavanzi di bilancio anche in un tempo successivo.
Da ciò deriva che non può in questa sede trovare ingresso la questione affrontata dal primo giudice --e risolta in senso favorevole ai lavoratori-- avente ad oggetto la dedotta disparità di trattamento fra i dipendenti dell'azienda che prestano servizio nel plesso ubicato in alla piazza Giulio Cesare e quelli, come l'odierna dipendente, Pt_1
che prestano la loro attività presso l'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII.
Peraltro, osserva la Corte che “In tema di pubblico impiego privatizzato, il principio di pari trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, dato che il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in funzione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate e delle diverse carriere professionali;
la disparità, infatti, trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l'applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete” (cfr. Cass. n. 6553/2019; Cass. 1037/2014; id., SS.UU. n. 10454 del 2008; v. nello stesso senso, anche la recente sentenza n.
24574 del 2024 della Suprema Corte che ha richiamato il suddetto principio di diritto in relazione all'accorpamento di unità amministrative assoggettate a distinti contratti collettivi integrativi).
Restano assorbite tutte le ulteriori questioni, ivi compresa quella – pure prospettata Parte dalla – afferente, in ogni caso, la “non praticabilità a partire dal 2020 della soluzione E.DI.SU stante il verificarsi di un evento eccezionale, quale quello della pandemia, che ne ha determinato la chiusura….. rendendo impossibile e/o eccessivamente onerosa la prestazione”.
17 7. L'appello del va quindi accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, Parte_1
deve essere rigettata la domanda attorea.
8. Le spese del doppio grado del giudizio possono essere compensate integralmente tra le parti, attesa la sussistenza di numerosi precedenti di merito favorevoli ai lavoratori e la controvertibilità della questione trattata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull' appello proposto dall'
[...]
con ricorso depositato in data 1.7.2022 Parte_3
avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 31.5.2022 nei confronti di , , , Controparte_1 Controparte_8 Controparte_2
, così provvede: Parte_2
accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell' impugnata sentenza rigetta integralmente la domanda proposta in primo grado dagli odierni appellati;
compensa tra le parti le spese processuali del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari il 04/03/2025
Il Presidente relatore Dott. Pietro Mastrorilli
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