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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1138/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in unico grado iscritta al n. 1138 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
attore rappresentato e difeso dagli avv.ti Valentino de Castello e Chiara Cacciavillani contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
convenuto rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Sartori e Umberto Poscoliero
Oggetto: indennità da reiterazione di vincolo preordinato all'espropriazione.
Conclusioni di parte attrice:
“Accertare il diritto del Sig. all'indennità per il vincolo espropriativo o Parte_1
sostanzialmente espropriativo posto dal di sulle sue proprietà descritte con P_ P_
1 provvedimento 15.03.2003 e reiterato nel tempo sino al 25.03.2019 e, per l'effetto, condannare il , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento a titolo di indennizzo a favore del Sig. dell'importo di €634.200,00, o di Pt_1
quello che sarà stabilito dal Giudice, anche secondo equità, entro lo scaglione di valore azionato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condannare il , in persona del legale rappresentante protempore, a tutte Controparte_1
le spese di giudizio, comprensive di esborsi e compensi, oltre a IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014”.
Conclusioni di parte convenuta:
“NEL MERITO
In via principale:
- Rigettarsi la domanda attorea siccome infondata in fatto e diritto perchè il diritto è prescritto e l'attore è decaduto dall'azione per decorso del termine;
- Rigettarsi la domanda attorea siccome infondata in fatto e diritto perché il Comune aveva inserito nella sua pianificazione urbanistica una destinazione a Standard pubblico su una porzione di proprietà attorea, con valenza solo conformativa e non espropriativa;
- Rigettarsi altresì la domanda attorea siccome infondata in fatto e diritto non avendo la stessa fornito alcuna prova del danno patito dal mancato utilizzo degli immobili a seguito della previsione urbanistica approvata dal Comune;
- In via subordinata: previo accertamento che il Comune aveva reiterato la previsione urbanistica a zona F (Standard pubblico) solo su una porzione della proprietà attorea e precisamente sulle unità immobiliari censite al catasto al fg.11 particella 840 sub 3 e sub.4, ma non sub. 5, rigettarsi la domanda attorea o comunque ridursi la pretesa solo sulla porzione di proprietà gravata dal vincolo ad uso pubblico ed in ogni caso limitatamente al quinquennio 2009- 2014.
Spese e competenze rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
davanti al Tribunale di Vicenza, chiedendone la condanna al pagamento Controparte_1
2 dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 327/2001 per la reiterazione ultraquinquennale di vincoli espropriativi, che quantificava in €634.200,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, adducendo a fondamento della domanda che:
- egli era proprietario degli immobili siti nel Comune di Schio (Vi), via Rovereto nr. 96 e catastalmente censiti al foglio 11, part. 840, sub. 4, sub. 5 e sub. 3;
- su una porzione di detti immobili - in parte adibita a magazzino destinato alla propria attività commerciale all'ingrosso di frutta e verdura, in parte locato a terzi per la vendita al minuto e in parte destinata a parcheggi e ad area verde - il aveva imposto Controparte_1
con il Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 130 del 04.07.2001 ed approvato ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 con D.G.R.V. n. 3703 del 28.11.2003, un vincolo preordinato all'esproprio o sostanzialmente espropriativo, al fine di realizzare la nuova palestra delle Scuole Rosmini, che era stato reiterato con delibera consiliare n. 24 del 23.02.2009 di adozione della variante parziale per la trasposizione del
P.R.G. su nuova base cartografica regionale, approvata con delibera consiliare n. 46 del
20.04.2009 (efficace dal 24.05.2009);
- il vincolo era stato rimosso solo con le delibere consiliari n. 69 del 29.10.2018 di adozione e n. 13 del 25.03.2019 di approvazione della Variante telematica finalizzata al recepimento delle indicazioni del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), all'aggiornamento delle aree a standard e delle opere pubbliche in programma
(immediatamente esecutiva), non essendo nel frattempo stato realizzato l'edificio scolastico.
Il Tribunale di Vicenza, con ordinanza emessa in data 17.03.2024, si dichiarava incompetente a pronunciare sulla domanda, per essere competente la Corte di Appello di
Venezia, e fissava termine di tre mesi per riassumere la causa dinanzi a quest'ultima.
riassumeva tempestivamente la causa dinanzi a questa Corte, insistendo per Parte_1
l'accoglimento della domanda.
Si costituiva il , il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, Controparte_1
eccependo che:
- il diritto all'indennizzo si era prescritto;
- l'attore era decaduto dall'azione, non avendo proposto opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto di stima effettuato dall'autorità;
3 - il vincolo imposto dal comune aveva natura conformativa e non espropriativa;
- dalla reiterazione del vincolo non era derivato alcun pregiudizio all'attore;
- l'indennizzo era in ogni caso astrattamente riconoscibile solo con riferimento al quinquennio 2009-2014;
- il subalterno 4 della particella 840 non era interessato dal vincolo.
Veniva disposta ctu affidando al perito nominato, prof. ing. , l'incarico di Persona_1 rispondere al seguente quesito: “Letti gli atti ed i documenti di causa, espletati i necessari sopralluoghi ed assunte le opportune informazioni anche presso la P.A.: a) verifichi il ctu se il vincolo imposto sugli immobili siti nel comune di di proprietà di P_ [...]
, dal Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione di Consiglio Pt_1
Comunale n. 130 del 04.07.2001 ed approvato ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 con
D.G.R.V. n. 3703 del 28.11.2003, che è stato reiterato con delibera consiliare n. 24 del
23.02.2009 di adozione della variante parziale per la trasposizione del P.R.G. su nuova base cartografica regionale, approvata con delibera consiliare n. 46 del 20.04.2009
(efficace dal 24.05.2009), abbia natura conformativa o espropriativa;
b) in quest'ultima ipotesi determini il ctu, con riferimento al provvedimento di reiterazione del vincolo sopramenzionato ed a quelli eventualmente intervenuti successivamente, l'indennità di espropriazione astrattamente liquidabile, considerando sia la superficie virtualmente espropriata, sia, nel caso di espropriazione parziale, la compromissione o l'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l'esecuzione dell'opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua, e commisurando la liquidazione alla differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'esproprio ed il giusto prezzo della parte residua dopo l'esproprio stesso”.
Quindi, essendo la controversia regolata dal rito semplificato di cognizione ex artt. 29 e 3
d.lvo 150/2011, la causa veniva discussa oralmente davanti al consigliere istruttore e trattenuta in decisione.
2. Va innanzitutto rilevato che le eccezioni preliminari di decadenza e di prescrizione dell'azione sollevate dal convenuto sono inammissibili in quanto tardive.
E' infatti solo nella memoria di costituzione depositata a seguito della riassunzione del
4 giudizio davanti a questa Corte, che il ha eccepito che in tema di Controparte_1
espropriazione per pubblica utilità l'azione volta ad ottenere l'indennizzo dovuto per la reiterazione dei vincoli espropriativi si prescrive nel termine ordinario decennale decorrente dalla reiterazione di ciascun vincolo, poiché la sua durata è analoga a quella di ogni altra obbligazione nata da vicende connesse alla procedura espropriativa o all'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio.
Secondo il poiché l'art. 9 del d.P.R. 327/2001 prevede che “un bene è sottoposto P_
al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità”, è dal 24.05.2009 - data in cui la reiterazione del vincolo espropriativo sarebbe, secondo la tesi della controparte, divenuta efficace - che dovrebbe farsi decorrere il termine di prescrizione decennale, con la conseguenza che il credito indennitario si sarebbe in ogni caso prescritto perché il primo atto interruttivo è rappresentato dall'intimazione di pagamento datata 14.10.2020 inviata dall'avv. Berto (doc.
6 del fascicolo dell'attore).
Sempre davanti a questa Corte il convenuto ha altresì eccepito che l'attore non ha osservato il termine di cui all'art. 39 del D.P.R. 327/2001, il quale prevede che qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennità negli atti di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo, l'autorità che lo ha disposto è tenuta a liquidare l'indennità, entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento, e che il proprietario può impugnare la stima effettuata dall'autorità con atto di citazione innanzi alla corte d'appello nel cui distretto si trova l'area, da notificare, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto di stima.
E' assorbente il rilievo che trattasi di eccezioni in senso stretto, le quali avrebbero dovuto essere sollevate nel termini indicati dall'art. 167 c.p.c. nel giudizio svoltosi presso il
Tribunale di Vicenza, davanti al quale aveva originariamente convenuto in Parte_1 giudizio l'ente comunale.
Va rammentato, infatti, che quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla
5 legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario (Cass.
n. 5542 del 01/03/2021), con la conseguenza che, quanto al convenuto, ai fini dell'apprezzamento nei suoi riguardi del regime delle preclusioni, non deve farsi riferimento alla sua costituzione nel giudizio riassunto, ma alla prima costituzione avanti al giudice che si dichiarò incompetente (v. Cass. n. 13924 del 09/11/2001).
Pertanto la proposizione di tali due eccezioni è tardiva, essendo avvenuta soltanto a seguito della riassunzione del giudizio.
Si osserva in via incidentale che la norma di cui all'art. 39 del D.P.R. 327/2001 invocata dal convenuto non opera nel caso in esame, perché il non ha mai Controparte_1 effettuato alcuna stima dell'indennità ed anzi ha sempre contestato il diritto reclamato dall'attore.
3. Quanto al merito della controversia, la domanda proposta da è fondata e, Parte_1
pertanto, merita accoglimento.
4. Il vincolo della cui reiterazione si discute è quello imposto dal Piano Regolatore
Generale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 04.07.2001 ed approvato ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 con D.G.R.V. n. 3703 del 28.11.2003, che
è stato reiterato con delibera consiliare n. 24 del 23.02.2009 di adozione della variante parziale per la trasposizione del P.R.G. su nuova base cartografica regionale, approvata con delibera consiliare n. 46 del 20.04.2009 (efficace dal 24.05.2009).
Prima della sua apposizione l'immobile di proprietà dell'attore era classificato sotto il profilo urbanistico come “Zona Territoriale Omogenea di tipo B – Struttura insediativa residenziale consolidata” (v. pag. 17 della relazione peritale).
Nel 2003, alla data di approvazione del P.R.G., l'immobile ricadeva in Zona Territoriale
Omogenea di tipo “FI/5 – Zona per l'istruzione”, mentre alla data di approvazione della
Variante parziale per la trasposizione del P.R.G. su nuova base cartografica regionale
(D.C.C. n. 46 del 20.04.2009), l'immobile in oggetto descritto al punto n. 1) ricadeva in
6 Zona Territoriale Omogenea di tipo “Fa/5 – Zona per l'istruzione”.
Come si evince dalla lettura della tavola di piano, l'immobile è ricompreso nelle “Zone per l'istruzione”, campite in retino azzurro, e riporta al suo interno la nomenclatura “I/5” entro un cerchio dove la lettera I indica la specifica destinazione per istruzione mentre il numero progressivo 5 consente di individuare l'area nell'elaborato di piano relativo alla verifica della capacità insediativa residenziale teorica.
Il numero 3 entro un cerchio trova riscontro invece nel manuale della Regione Veneto
“Grafia e simbologia regionali unificate” del 1983 e indica l'edilizia destinata specificamente a scuola elementare.
Le zone F per attrezzature e impianti di interesse generale sono disciplinate in termini generali dall'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione, il quale prevede al primo comma che: “Si tratta di zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. Sono ammessi interventi da parte degli enti competenti per la realizzazione delle diverse attrezzature previste. È altresì ammesso l'intervento di soggetti privati, che risulta subordinato alla stipula di una convenzione. Essa dovrà stabilire le forme ed i tempi di realizzazione delle strutture e le modalità di gestione e, in genere, gli aspetti di interesse pubblico. In tal modo potrà essere garantita la funzione pubblica delle stesse, anche prevedendo l'uso gratuito dell'immobile da parte del nel caso in cui il P_ proprietario non rispetti la convenzione”.
Le zone per l'istruzione I sono invece regolate dall'art. 8.3, a norma del quale “Sono ammesse le sole destinazioni d'uso inerenti l'istruzione: scuole, asili, centri culturali e simili” (comma1).
Come chiarito dal ctu, il vincolo ha interessato solo il bene immobile di proprietà dell'attore per la realizzazione di una specifica opera pubblica, vale a dire la palestra delle
Scuole Rosmini, localizzate nel lotto limitrofo (v. pag. 18 della relazione peritale).
Come si evince dal certificato di destinazione urbanistica storico, successivamente alla reiterazione avvenuta con la Variante Parziale del 2009:
a) è stato approvato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) P_
Valdagno con Decreto del Presidente della Provincia di Vicenza n. 2 del 19/01/2016 nel quale l'immobile in oggetto è classificato nell'Ambito di urbanizzazione consolidata residenziale;
7 b) è stata adottata, con D.C.C. n. 69 del 29.10.2018, approvata con D.C.C. n. 13 del
25.03.2019, la Variante tematica finalizzata al recepimento delle indicazioni del Piano di
Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), all'aggiornamento delle aree a standard e delle opere pubbliche in programma, che ricomprende l'immobile in questione nella Zona territoriale omogenea (Z.T.O.) residenziale di completamento, contraddistinta dalla sigla B
291, il quale dunque non è più classificato in zona F.
Ne discende che il vincolo di cui si discute è stato reiterato una sola volta con l'approvazione della variante parziale per la trasposizione del P.R.G. su nuova base cartografica regionale, con delibera consiliare n. 46 del 20.04.2009 (efficace dal
24.05.2009).
5. A questo punto occorre stabilire se il vincolo in questione abbia natura conformativa od espropriativa.
Va innanzitutto osservato che in giurisprudenza non esistono orientamenti assolutamente pacifici in merito ai criteri da utilizzare per stabilire se un determinato vincolo abbia natura espropriativa o conformativa e tale incertezza è in buona parte dipendente dal fatto che la relativa problematica si pone in contesti differenti e di fronte a differenti giurisdizioni.
Così, in particolare, in ambito urbanistico, quando si discute ad es. dell'obbligo per la P.A. di procedere a nuova pianificazione a seguito della decadenza quinquennale già prevista dall'art. 2 della L. n. 1187/1968, ed oggi dall'art. 9 del d.P.R. n. 327/2001, la tematica si pone generalmente avanti il giudice amministrativo;
invece, in tema di indennità di espropriazione, quando si controverte sul valore delle aree espropriate, in relazione alla prescrizione che impone di non considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio
(secondo quanto già previsto dall'art. 5 bis del D.L. n. 333/1992, conv. in L. n. 353/1992 ed oggi dall'art. 32, comma 1, d.P.R. n. 327/2001 ), il giudice chiamato ad esprimersi è quello ordinario;
sempre al giudice ordinario spettano i contenziosi, come quello in esame, sulla quantificazione dell' indennizzo dovuto in caso di reiterazione di vincoli espropriativi (v.
Cass., SS.UU., 25 maggio 2007, n. 12185).
La Corte di Cassazione, chiamata a decidere sulla distinzione fra vincoli a carattere espropriativo e limitazioni di carattere conformativo a fini indennitari nei casi di opposizione alle indennità espropriative ed a fini risarcitori nei casi di danno per
8 occupazione appropriativa, ha assegnato particolare rilevanza al carattere generale ed obbiettivo ovvero a titolo particolare (c.d. lenticolare) della limitazione concretamente apportata al diritto di proprietà.
A partire dalla sentenza delle Sezioni Unite, 23/04/2001, n. 173 è stato affermato che ai fini indennitari e della previa qualificazione dei suoli espropriati alla stregua delle correlative
"possibilità legali" di edificazione al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3, le prescrizioni ed i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici di secondo livello - influenti di regola su tale qualificazione, per il contenuto conformativo della proprietà che ad essi deriva dalla funzione di definire, per zone, in via astratta e generale, le possibilità edificatorie connesse al diritto dominicale - possono, in via eccezionale, avere viceversa anche portata e contenuto direttamente ablatori (che ne esclude l'incidenza sulla liquidazione dell'indennità) ove si tratti di vincoli particolari, incidenti su beni determinati in funzione di localizzazione dell'opera pubblica implicante di per sé la necessaria traslazione di quei beni all'ente pubblico.
Numerose pronunce successive hanno ripreso la distinzione citata, affermando ripetutamente che la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi cui possono essere assoggettati i suoli, non dipende dal fatto che siano imposti mediante una determinata categoria di strumenti urbanistici, piuttosto che di un'altra, ma deve essere operata in relazione alla finalità perseguita in concreto dall'atto di pianificazione: ove mediante lo stesso si provveda ad una zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo ha carattere conformativo;
invece il vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, pertanto, prescindersi nella qualificazione dell'area, e ciò in quanto la realizzazione dell'opera è consentita soltanto su suoli cui lo strumento urbanistico ha impresso la correlativa specifica destinazione, cosicchè, ove l'area su cui l'opera sia stata in tal modo localizzata abbia destinazione diversa o agricola, se ne impone sempre la preventiva modifica (Cass. 18/06/2018, n. 16084; Cass. 20/02/2018, n. 4100; Cass., 13/10/2017, n.
9 24150; Cass., 09/10/2017, n. 23572; Cass. 12/12/2016, n. 25401; Cass. 06/03/2019, n.
6527).
È pertanto centrale nelle decisioni della giurisprudenza di legittimità l'elemento della inclusione o meno del vincolo relativo alla singola area nell'ambito della più ampia disciplina di zona.
In applicazione di tale criterio la S.C. ha escluso il carattere espropriativo, in ragione del carattere generale dell'imposizione nelle diverse fattispecie concrete, con riguardo a vincoli: in parte a parcheggio e in parte a verde pubblico (n. 19072/2015); a parcheggio, parco giochi e spettacolo (n. 19458/2012); a “spazi ad uso pubblico” (n. 7146/2010); a verde pubblico attrezzato (n. 17995/2009); ad attrezzature ed impianti di interesse generale
(n. 21396/2009); a fascia di rispetto stradale (n. 14685/2007); a “servizi pubblici generali”
(n. 11322/2005).
Il carattere espropriativo del vincolo è invece stato riconosciuto da Cass. n. 14685/2007 in un caso relativo a vincolo a strada statale, rilevando che nella fattispecie “la variante in esame non aveva affatto modificato la precedente zonizzazione del territorio comunale ... ma si era limitata a localizzare il nuovo tracciato della strada statale ... e ad apporre il relativo vincolo di destinazione sulle aree interessate in funzione di tale localizzazione dell'opera pubblica”.
Rimane in secondo piano il concorrente criterio della misura della incisione sulle facoltà di utilizzabilità del bene, di regola formalmente utilizzato non tanto al fine di definire il carattere conformativo o espropriativo del vincolo (a ciò rilevando in via principale, e quasi autosufficiente, il carattere generale o particolare dello stesso), quanto piuttosto nella fase logicamente successiva a quella di definizione della natura del vincolo, per riconoscere o escludere l'edificabilità, in applicazione della disciplina urbanistica di zona.
E con riguardo alla verifica circa l'edificabilità si sono consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte alcuni criteri, ed in particolare quello in base al quale le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui lo strumento urbanistico vincoli concretamente la zona ad un utilizzo meramente pubblicistico, dove in questa categoria dell'edificabilità pubblica, ricadono le ipotesi caratterizzate dal presupposto oggettivo che l'intervento (o il manufatto) sia destinato a servire un interesse generale, nonché da quello di natura soggettiva che debba essere realizzato ad iniziativa pubblica o di soggetto
10 istituzionalmente competente a realizzare opere pubbliche (Cass. n. 11322/2005).
Diverso è invece il caso di destinazione promiscua pubblico-privata o realizzabile anche ad iniziativa privata, anche se accompagnata da strumenti di convenzionamento: in tal caso è infatti possibile riconoscere attitudine edificatoria, sempre che lo strumento urbanistico preveda espressamente l'attuazione mediante convenzionamento o accordi che comprendano attività ed iniziative del privato (v. Cass. n. 2605/2010; Cass. n. 15616/2007).
Tale possibilità è però esclusa nel caso di vincolo a edilizia scolastica: si afferma, infatti, che, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, la destinazione di aree a edilizia scolastica, nella cui nozione devono ricomprendersi tutte le opere e attrezzature che hanno la funzione di integrare il complesso scolastico, nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, ne determina il carattere non edificabile, avendo l'effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, come destinazione ad un servizio che trascende le necessità di zone circoscritte ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro di una ripartizione in base a criteri generali ed astratti;
né può esserne ritenuta per altro verso l'edificabilità, sotto il profilo di una realizzabilità della destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, giacché l'edilizia scolastica è riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all'insegnamento privato (cfr. Cass., 9 agosto 2012, n. 14347; Cass., 26 maggio 2010, n.
12862; Cass., 23 giugno 2008, n. 17015; Cass., 12 luglio 2007, n. 15616; Cass., 9 dicembre
2004, n. 23028 e da ultimo Cass. 22 novembre 2023, n. 32422).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che la destinazione ad edilizia scolastica dell'immobile di proprietà dell'attore non configuri un vincolo conformativo bensì un vincolo preordinato all'esproprio, in quanto, indipendentemente dalla sua formale allocazione nel P.R.G., non incide su una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione assolta dalla intera zona in cui questi ricadono, in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto (per lo più spaziale) con un'opera pubblica, ma si presenta, viceversa, come un vincolo particolare, incidente su un bene determinato, in funzione non già della zonizzazione effettuata dallo strumento urbanistico per definire i caratteri generali dell'edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale, ma della localizzazione puntuale (con
11 indicazione empiricamente, per ciò, detta "lenticolare") dell'opera pubblica implicante di per sé la necessaria traslazione di quel bene all'ente pubblico.
Giova ribadire che prima della sua apposizione l'immobile di proprietà dell'attore era classificato sotto il profilo urbanistico come “Zona Territoriale Omogenea di tipo B –
Struttura insediativa residenziale consolidata”.
Ed infine la circostanza che nel caso di vincolo a edilizia scolastica sia esclusa la possibilità di realizzare l'opera pubblica mediante convenzionamento o accordi che comprendano attività ed iniziative del privato rileva esclusivamente ai fini di riconoscere o escludere l'edificabilità, in funzione della determinazione dell'indennità di esproprio.
6. L'art. 9 del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 stabilisce che un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sola variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica di pubblica utilità e che il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni.
Il comma 4 dispone che il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1, e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard.
L'art. 39 prevede che, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo, è dovuta al proprietario una indennità, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la reiterazione dei vincoli scaduti preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi, oltre il limite temporale consentito, è riconducibile a un'attività legittima della P.A., la quale è tenuta a svolgere una specifica ed esaustiva indagine sulle aree incise, tenendo conto delle loro caratteristiche in concreto, al fine di determinare nell'atto medesimo, quantomeno in via presuntiva, per poi liquidare un indennizzo in misura non simbolica, che ripaghi il proprietario della diminuzione del valore di mercato o delle possibilità di utilizzazione dell'area rispetto agli usi o alle destinazioni ai quali essa era concretamente, o anche solo potenzialmente, vocata
(Cass. n.19952/2021 e Cass. n. 37414/2022).
Poiché, inoltre, il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo non è individuabile
12 nell'imposizione originaria del vincolo e neppure nella protrazione di fatto del medesimo – una volta che sia decaduto - bensì nell'atto che esplicitamente lo reitera (v. Cass. 26/1/2007
n. 1754), il diritto sorge da ciascuno dei provvedimenti che hanno ripetuto la destinazione all'esproprio delle aree interessate (v. Cass. ord. 28/2/2011 n. 4879).
In ordine alla determinazione del quantum debeatur, si osserva che il legislatore, introducendo l'art. 39 del DPR del 2001, è intervenuto a disciplinare la materia in coerenza con le indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1999, la quale ha evidenziato che “detto indennizzo non è, nella quasi totalità dei casi (in ciò sta la netta differenza rispetto alla diversa - anche per natura - indennità di esproprio), rapportabile a perdita di proprietà. Né può essere utilizzato un criterio di liquidazione ragguagliato esclusivamente al valore dell'immobile, in quanto il sacrificio subito consiste, nella maggior parte dei casi, in una diminuzione di valore di scambio o di utilizzabilità.
Inoltre l'indennizzo per il protrarsi del vincolo è un ristoro (non necessariamente integrale
o equivalente al sacrificio, ma neppure simbolico) per una serie di pregiudizi, che si possono verificare a danno del titolare del bene immobile colpito, e deve essere commisurato o al mancato uso normale del bene, ovvero alla riduzione di utilizzazione, ovvero alla diminuzione di prezzo di mercato (locativo o di scambio) rispetto alla situazione giuridica antecedente alla pianificazione che ha imposto il vincolo”.
Da queste essenziali indicazioni è dato chiaramente desumere che la reiterazione dei vincoli scaduti, preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi, è considerata legittima, purché sia riconosciuta una indennità che ripaghi i proprietari della diminuzione del valore di scambio o di utilizzabilità dei loro beni, individuando in tal modo, nella pur legittima attività della P.A., l'esistenza, in linea di principio, di un pregiudizio non tollerabile dal singolo, nel rispetto dell'art. 42 Cost., comma 3, e per questo indennizzabile sulla base di un meccanismo sostanzialmente automatico (Cass. n. 8530 del 2010), che è tipico della responsabilità da atto legittimo e distante dalle tecniche di tutela proprie della responsabilità civile da atto illegittimo.
Infatti lo stesso art. 39, al comma 2, prevede che, di regola, "negli atti che determinano gli effetti di cui al comma 1" (impositivi della reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio o sostanzialmente espropriativo) debba essere prevista la corresponsione dell'indennità; in mancanza, l'autorità che ha disposto la reiterazione è tenuta a liquidare l'indennità, entro il
13 termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a corrisponderla.
Tuttavia la Corte Cost. ha avuto cura di precisare che la determinazione concreta dell'indennizzo non può essere effettuata in sede di verifica di legittimità costituzionale con una sentenza additiva, essendo ipotizzabile una pluralità di soluzioni, la cui definizione non può che avvenire mediante un intervento legislativo, il che non esclude che - anche in caso di persistente mancanza di specifico intervento legislativo determinativo di criteri e parametri per la liquidazione delle indennità - il giudice competente sulla richiesta di indennizzo, una volta accertato che i vincoli imposti in materia urbanistica abbiano carattere espropriativo nei sensi suindicati, possa ricavare dall'ordinamento le regole per la liquidazione di obbligazioni indennitarie, nella specie come obbligazioni di ristoro del pregiudizio subito dalla rinnovazione o dal protrarsi del vincolo.
L'assenza di un'organica regolamentazione dei criteri per determinare l'indennità prevista dall'art. 39 TU cit. impone all'interprete di rinvenire nell'ordinamento la regola per la sua liquidazione.
Tra i vari criteri che sono stati di volta in volta adottati dalle amministrazioni o che si sono affermati nella prassi giurisprudenziale per determinare l'ammontare dell'indennità di reiterazione dei vincoli sostanzialmente espropriativi, questa Corte ritiene di poter assumere quello introdotto dall'art. 48 della legge regionale n. 15/2015 del Trentino Alto Adige, che stabilisce: “L'indennizzo per la reiterazione del vincolo è determinato come segue: a) in misura pari all'interesse legale calcolato sull'indennità di esproprio, sulla base dei tassi vigenti al momento della determinazione dell'annualità, per ciascun anno successivo alla scadenza del vincolo decennale”.
In un caso analogo a quello in esame la Suprema Corte ha, con recente pronuncia (Cass. ord. n. 38326 del 03.12.2021), confermato la correttezza della liquidazione operata dalla corte territoriale, che aveva assunto come parametro-base di calcolo l'importo pari alla differenza tra il valore del compendio immobiliare al momento dell'apposizione del vincolo ed il valore residuale alla fine del periodo di franchigia e su detto importo aveva riconosciuto i soli interessi legali con decorrenza dalla reiterazione del vincolo, osservando che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 179/1999, ha indicato, quale parametro di rilevanza ai fini che qui interessano, la situazione giuridica antecedente all'iniziale
14 imposizione del vincolo, non potendo il calcolo del ristoro prescindere anche da una valutazione del valore dell'area, incisa dal provvedimento di reiterazione. All'evidenza, infatti, è solo con riferimento a quella situazione che può quantificarsi il pregiudizio derivante dalla reiterazione del vincolo per la mancata disponibilità della pienezza delle facoltà dominicali in vista dell'esercizio del potere espropriativo della P.A., che ha mantenuto compresso il diritto di godimento del privato proprietario oltre il limite di legge.
7. Nel caso in esame, il c.t.u., con valutazione che non è stata contestata dalle parti, ha quantificato in €380.000,00 la differenza di valore tra il compendio immobiliare di proprietà dell'attore in assenza del vincolo reiterato ed il valore del medesimo bene in presenza del vincolo, escludendo che quest'ultimo abbia inciso negativamente sulla restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario.
L'indennità va, quindi, liquidata in misura pari agli interessi legali calcolati su detto importo, dalla data di reiterazione del vincolo (24.05.2009) fino alla sua scadenza
(24.05.2014), i quali ammontano a complessivi €36,927,68 e devono essere corrisposti dall'Autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo direttamente al proprietario (cfr.
Cass. n. 643 del 15/01/2021).
8. Le spese di lite, comprese quelle relative alla ctu, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed al corrispondente scaglione, da determinarsi con riferimento all'effettiva portata della controversia, che è quella espressa dal decisum e non dal disputatum.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) accerta e dichiara il diritto di di essere indennizzato per la reiterazione, Parte_1
approvata con delibera consiliare n. 46 del 20.04.2009 (efficace dal 24.05.2009), del vincolo preordinato all'esproprio imposto dal sull'immobile di sua Controparte_1
proprietà, sito nel Comune di Schio (Vi), via Rovereto nr. 96;
15 2) condanna il a corrispondere a la somma di Controparte_1 Parte_1
€36.927,68, oltre agli interessi legali decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla domanda fino al saldo, ex art. 39, comma 2 del DPR 327/2001;
3) condanna il a rifondere a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1
liquidano in €7.616,00 per compensi ed in €545,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) pone in via definitiva le spese relative alla ctu a carico del . Controparte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28.01.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in unico grado iscritta al n. 1138 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
attore rappresentato e difeso dagli avv.ti Valentino de Castello e Chiara Cacciavillani contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
convenuto rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Sartori e Umberto Poscoliero
Oggetto: indennità da reiterazione di vincolo preordinato all'espropriazione.
Conclusioni di parte attrice:
“Accertare il diritto del Sig. all'indennità per il vincolo espropriativo o Parte_1
sostanzialmente espropriativo posto dal di sulle sue proprietà descritte con P_ P_
1 provvedimento 15.03.2003 e reiterato nel tempo sino al 25.03.2019 e, per l'effetto, condannare il , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento a titolo di indennizzo a favore del Sig. dell'importo di €634.200,00, o di Pt_1
quello che sarà stabilito dal Giudice, anche secondo equità, entro lo scaglione di valore azionato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condannare il , in persona del legale rappresentante protempore, a tutte Controparte_1
le spese di giudizio, comprensive di esborsi e compensi, oltre a IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014”.
Conclusioni di parte convenuta:
“NEL MERITO
In via principale:
- Rigettarsi la domanda attorea siccome infondata in fatto e diritto perchè il diritto è prescritto e l'attore è decaduto dall'azione per decorso del termine;
- Rigettarsi la domanda attorea siccome infondata in fatto e diritto perché il Comune aveva inserito nella sua pianificazione urbanistica una destinazione a Standard pubblico su una porzione di proprietà attorea, con valenza solo conformativa e non espropriativa;
- Rigettarsi altresì la domanda attorea siccome infondata in fatto e diritto non avendo la stessa fornito alcuna prova del danno patito dal mancato utilizzo degli immobili a seguito della previsione urbanistica approvata dal Comune;
- In via subordinata: previo accertamento che il Comune aveva reiterato la previsione urbanistica a zona F (Standard pubblico) solo su una porzione della proprietà attorea e precisamente sulle unità immobiliari censite al catasto al fg.11 particella 840 sub 3 e sub.4, ma non sub. 5, rigettarsi la domanda attorea o comunque ridursi la pretesa solo sulla porzione di proprietà gravata dal vincolo ad uso pubblico ed in ogni caso limitatamente al quinquennio 2009- 2014.
Spese e competenze rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
davanti al Tribunale di Vicenza, chiedendone la condanna al pagamento Controparte_1
2 dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 327/2001 per la reiterazione ultraquinquennale di vincoli espropriativi, che quantificava in €634.200,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, adducendo a fondamento della domanda che:
- egli era proprietario degli immobili siti nel Comune di Schio (Vi), via Rovereto nr. 96 e catastalmente censiti al foglio 11, part. 840, sub. 4, sub. 5 e sub. 3;
- su una porzione di detti immobili - in parte adibita a magazzino destinato alla propria attività commerciale all'ingrosso di frutta e verdura, in parte locato a terzi per la vendita al minuto e in parte destinata a parcheggi e ad area verde - il aveva imposto Controparte_1
con il Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 130 del 04.07.2001 ed approvato ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 con D.G.R.V. n. 3703 del 28.11.2003, un vincolo preordinato all'esproprio o sostanzialmente espropriativo, al fine di realizzare la nuova palestra delle Scuole Rosmini, che era stato reiterato con delibera consiliare n. 24 del 23.02.2009 di adozione della variante parziale per la trasposizione del
P.R.G. su nuova base cartografica regionale, approvata con delibera consiliare n. 46 del
20.04.2009 (efficace dal 24.05.2009);
- il vincolo era stato rimosso solo con le delibere consiliari n. 69 del 29.10.2018 di adozione e n. 13 del 25.03.2019 di approvazione della Variante telematica finalizzata al recepimento delle indicazioni del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), all'aggiornamento delle aree a standard e delle opere pubbliche in programma
(immediatamente esecutiva), non essendo nel frattempo stato realizzato l'edificio scolastico.
Il Tribunale di Vicenza, con ordinanza emessa in data 17.03.2024, si dichiarava incompetente a pronunciare sulla domanda, per essere competente la Corte di Appello di
Venezia, e fissava termine di tre mesi per riassumere la causa dinanzi a quest'ultima.
riassumeva tempestivamente la causa dinanzi a questa Corte, insistendo per Parte_1
l'accoglimento della domanda.
Si costituiva il , il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, Controparte_1
eccependo che:
- il diritto all'indennizzo si era prescritto;
- l'attore era decaduto dall'azione, non avendo proposto opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto di stima effettuato dall'autorità;
3 - il vincolo imposto dal comune aveva natura conformativa e non espropriativa;
- dalla reiterazione del vincolo non era derivato alcun pregiudizio all'attore;
- l'indennizzo era in ogni caso astrattamente riconoscibile solo con riferimento al quinquennio 2009-2014;
- il subalterno 4 della particella 840 non era interessato dal vincolo.
Veniva disposta ctu affidando al perito nominato, prof. ing. , l'incarico di Persona_1 rispondere al seguente quesito: “Letti gli atti ed i documenti di causa, espletati i necessari sopralluoghi ed assunte le opportune informazioni anche presso la P.A.: a) verifichi il ctu se il vincolo imposto sugli immobili siti nel comune di di proprietà di P_ [...]
, dal Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione di Consiglio Pt_1
Comunale n. 130 del 04.07.2001 ed approvato ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 con
D.G.R.V. n. 3703 del 28.11.2003, che è stato reiterato con delibera consiliare n. 24 del
23.02.2009 di adozione della variante parziale per la trasposizione del P.R.G. su nuova base cartografica regionale, approvata con delibera consiliare n. 46 del 20.04.2009
(efficace dal 24.05.2009), abbia natura conformativa o espropriativa;
b) in quest'ultima ipotesi determini il ctu, con riferimento al provvedimento di reiterazione del vincolo sopramenzionato ed a quelli eventualmente intervenuti successivamente, l'indennità di espropriazione astrattamente liquidabile, considerando sia la superficie virtualmente espropriata, sia, nel caso di espropriazione parziale, la compromissione o l'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l'esecuzione dell'opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua, e commisurando la liquidazione alla differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'esproprio ed il giusto prezzo della parte residua dopo l'esproprio stesso”.
Quindi, essendo la controversia regolata dal rito semplificato di cognizione ex artt. 29 e 3
d.lvo 150/2011, la causa veniva discussa oralmente davanti al consigliere istruttore e trattenuta in decisione.
2. Va innanzitutto rilevato che le eccezioni preliminari di decadenza e di prescrizione dell'azione sollevate dal convenuto sono inammissibili in quanto tardive.
E' infatti solo nella memoria di costituzione depositata a seguito della riassunzione del
4 giudizio davanti a questa Corte, che il ha eccepito che in tema di Controparte_1
espropriazione per pubblica utilità l'azione volta ad ottenere l'indennizzo dovuto per la reiterazione dei vincoli espropriativi si prescrive nel termine ordinario decennale decorrente dalla reiterazione di ciascun vincolo, poiché la sua durata è analoga a quella di ogni altra obbligazione nata da vicende connesse alla procedura espropriativa o all'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio.
Secondo il poiché l'art. 9 del d.P.R. 327/2001 prevede che “un bene è sottoposto P_
al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità”, è dal 24.05.2009 - data in cui la reiterazione del vincolo espropriativo sarebbe, secondo la tesi della controparte, divenuta efficace - che dovrebbe farsi decorrere il termine di prescrizione decennale, con la conseguenza che il credito indennitario si sarebbe in ogni caso prescritto perché il primo atto interruttivo è rappresentato dall'intimazione di pagamento datata 14.10.2020 inviata dall'avv. Berto (doc.
6 del fascicolo dell'attore).
Sempre davanti a questa Corte il convenuto ha altresì eccepito che l'attore non ha osservato il termine di cui all'art. 39 del D.P.R. 327/2001, il quale prevede che qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennità negli atti di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo, l'autorità che lo ha disposto è tenuta a liquidare l'indennità, entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento, e che il proprietario può impugnare la stima effettuata dall'autorità con atto di citazione innanzi alla corte d'appello nel cui distretto si trova l'area, da notificare, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto di stima.
E' assorbente il rilievo che trattasi di eccezioni in senso stretto, le quali avrebbero dovuto essere sollevate nel termini indicati dall'art. 167 c.p.c. nel giudizio svoltosi presso il
Tribunale di Vicenza, davanti al quale aveva originariamente convenuto in Parte_1 giudizio l'ente comunale.
Va rammentato, infatti, che quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla
5 legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario (Cass.
n. 5542 del 01/03/2021), con la conseguenza che, quanto al convenuto, ai fini dell'apprezzamento nei suoi riguardi del regime delle preclusioni, non deve farsi riferimento alla sua costituzione nel giudizio riassunto, ma alla prima costituzione avanti al giudice che si dichiarò incompetente (v. Cass. n. 13924 del 09/11/2001).
Pertanto la proposizione di tali due eccezioni è tardiva, essendo avvenuta soltanto a seguito della riassunzione del giudizio.
Si osserva in via incidentale che la norma di cui all'art. 39 del D.P.R. 327/2001 invocata dal convenuto non opera nel caso in esame, perché il non ha mai Controparte_1 effettuato alcuna stima dell'indennità ed anzi ha sempre contestato il diritto reclamato dall'attore.
3. Quanto al merito della controversia, la domanda proposta da è fondata e, Parte_1
pertanto, merita accoglimento.
4. Il vincolo della cui reiterazione si discute è quello imposto dal Piano Regolatore
Generale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 04.07.2001 ed approvato ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 con D.G.R.V. n. 3703 del 28.11.2003, che
è stato reiterato con delibera consiliare n. 24 del 23.02.2009 di adozione della variante parziale per la trasposizione del P.R.G. su nuova base cartografica regionale, approvata con delibera consiliare n. 46 del 20.04.2009 (efficace dal 24.05.2009).
Prima della sua apposizione l'immobile di proprietà dell'attore era classificato sotto il profilo urbanistico come “Zona Territoriale Omogenea di tipo B – Struttura insediativa residenziale consolidata” (v. pag. 17 della relazione peritale).
Nel 2003, alla data di approvazione del P.R.G., l'immobile ricadeva in Zona Territoriale
Omogenea di tipo “FI/5 – Zona per l'istruzione”, mentre alla data di approvazione della
Variante parziale per la trasposizione del P.R.G. su nuova base cartografica regionale
(D.C.C. n. 46 del 20.04.2009), l'immobile in oggetto descritto al punto n. 1) ricadeva in
6 Zona Territoriale Omogenea di tipo “Fa/5 – Zona per l'istruzione”.
Come si evince dalla lettura della tavola di piano, l'immobile è ricompreso nelle “Zone per l'istruzione”, campite in retino azzurro, e riporta al suo interno la nomenclatura “I/5” entro un cerchio dove la lettera I indica la specifica destinazione per istruzione mentre il numero progressivo 5 consente di individuare l'area nell'elaborato di piano relativo alla verifica della capacità insediativa residenziale teorica.
Il numero 3 entro un cerchio trova riscontro invece nel manuale della Regione Veneto
“Grafia e simbologia regionali unificate” del 1983 e indica l'edilizia destinata specificamente a scuola elementare.
Le zone F per attrezzature e impianti di interesse generale sono disciplinate in termini generali dall'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione, il quale prevede al primo comma che: “Si tratta di zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. Sono ammessi interventi da parte degli enti competenti per la realizzazione delle diverse attrezzature previste. È altresì ammesso l'intervento di soggetti privati, che risulta subordinato alla stipula di una convenzione. Essa dovrà stabilire le forme ed i tempi di realizzazione delle strutture e le modalità di gestione e, in genere, gli aspetti di interesse pubblico. In tal modo potrà essere garantita la funzione pubblica delle stesse, anche prevedendo l'uso gratuito dell'immobile da parte del nel caso in cui il P_ proprietario non rispetti la convenzione”.
Le zone per l'istruzione I sono invece regolate dall'art. 8.3, a norma del quale “Sono ammesse le sole destinazioni d'uso inerenti l'istruzione: scuole, asili, centri culturali e simili” (comma1).
Come chiarito dal ctu, il vincolo ha interessato solo il bene immobile di proprietà dell'attore per la realizzazione di una specifica opera pubblica, vale a dire la palestra delle
Scuole Rosmini, localizzate nel lotto limitrofo (v. pag. 18 della relazione peritale).
Come si evince dal certificato di destinazione urbanistica storico, successivamente alla reiterazione avvenuta con la Variante Parziale del 2009:
a) è stato approvato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) P_
Valdagno con Decreto del Presidente della Provincia di Vicenza n. 2 del 19/01/2016 nel quale l'immobile in oggetto è classificato nell'Ambito di urbanizzazione consolidata residenziale;
7 b) è stata adottata, con D.C.C. n. 69 del 29.10.2018, approvata con D.C.C. n. 13 del
25.03.2019, la Variante tematica finalizzata al recepimento delle indicazioni del Piano di
Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), all'aggiornamento delle aree a standard e delle opere pubbliche in programma, che ricomprende l'immobile in questione nella Zona territoriale omogenea (Z.T.O.) residenziale di completamento, contraddistinta dalla sigla B
291, il quale dunque non è più classificato in zona F.
Ne discende che il vincolo di cui si discute è stato reiterato una sola volta con l'approvazione della variante parziale per la trasposizione del P.R.G. su nuova base cartografica regionale, con delibera consiliare n. 46 del 20.04.2009 (efficace dal
24.05.2009).
5. A questo punto occorre stabilire se il vincolo in questione abbia natura conformativa od espropriativa.
Va innanzitutto osservato che in giurisprudenza non esistono orientamenti assolutamente pacifici in merito ai criteri da utilizzare per stabilire se un determinato vincolo abbia natura espropriativa o conformativa e tale incertezza è in buona parte dipendente dal fatto che la relativa problematica si pone in contesti differenti e di fronte a differenti giurisdizioni.
Così, in particolare, in ambito urbanistico, quando si discute ad es. dell'obbligo per la P.A. di procedere a nuova pianificazione a seguito della decadenza quinquennale già prevista dall'art. 2 della L. n. 1187/1968, ed oggi dall'art. 9 del d.P.R. n. 327/2001, la tematica si pone generalmente avanti il giudice amministrativo;
invece, in tema di indennità di espropriazione, quando si controverte sul valore delle aree espropriate, in relazione alla prescrizione che impone di non considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio
(secondo quanto già previsto dall'art. 5 bis del D.L. n. 333/1992, conv. in L. n. 353/1992 ed oggi dall'art. 32, comma 1, d.P.R. n. 327/2001 ), il giudice chiamato ad esprimersi è quello ordinario;
sempre al giudice ordinario spettano i contenziosi, come quello in esame, sulla quantificazione dell' indennizzo dovuto in caso di reiterazione di vincoli espropriativi (v.
Cass., SS.UU., 25 maggio 2007, n. 12185).
La Corte di Cassazione, chiamata a decidere sulla distinzione fra vincoli a carattere espropriativo e limitazioni di carattere conformativo a fini indennitari nei casi di opposizione alle indennità espropriative ed a fini risarcitori nei casi di danno per
8 occupazione appropriativa, ha assegnato particolare rilevanza al carattere generale ed obbiettivo ovvero a titolo particolare (c.d. lenticolare) della limitazione concretamente apportata al diritto di proprietà.
A partire dalla sentenza delle Sezioni Unite, 23/04/2001, n. 173 è stato affermato che ai fini indennitari e della previa qualificazione dei suoli espropriati alla stregua delle correlative
"possibilità legali" di edificazione al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3, le prescrizioni ed i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici di secondo livello - influenti di regola su tale qualificazione, per il contenuto conformativo della proprietà che ad essi deriva dalla funzione di definire, per zone, in via astratta e generale, le possibilità edificatorie connesse al diritto dominicale - possono, in via eccezionale, avere viceversa anche portata e contenuto direttamente ablatori (che ne esclude l'incidenza sulla liquidazione dell'indennità) ove si tratti di vincoli particolari, incidenti su beni determinati in funzione di localizzazione dell'opera pubblica implicante di per sé la necessaria traslazione di quei beni all'ente pubblico.
Numerose pronunce successive hanno ripreso la distinzione citata, affermando ripetutamente che la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi cui possono essere assoggettati i suoli, non dipende dal fatto che siano imposti mediante una determinata categoria di strumenti urbanistici, piuttosto che di un'altra, ma deve essere operata in relazione alla finalità perseguita in concreto dall'atto di pianificazione: ove mediante lo stesso si provveda ad una zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo ha carattere conformativo;
invece il vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, pertanto, prescindersi nella qualificazione dell'area, e ciò in quanto la realizzazione dell'opera è consentita soltanto su suoli cui lo strumento urbanistico ha impresso la correlativa specifica destinazione, cosicchè, ove l'area su cui l'opera sia stata in tal modo localizzata abbia destinazione diversa o agricola, se ne impone sempre la preventiva modifica (Cass. 18/06/2018, n. 16084; Cass. 20/02/2018, n. 4100; Cass., 13/10/2017, n.
9 24150; Cass., 09/10/2017, n. 23572; Cass. 12/12/2016, n. 25401; Cass. 06/03/2019, n.
6527).
È pertanto centrale nelle decisioni della giurisprudenza di legittimità l'elemento della inclusione o meno del vincolo relativo alla singola area nell'ambito della più ampia disciplina di zona.
In applicazione di tale criterio la S.C. ha escluso il carattere espropriativo, in ragione del carattere generale dell'imposizione nelle diverse fattispecie concrete, con riguardo a vincoli: in parte a parcheggio e in parte a verde pubblico (n. 19072/2015); a parcheggio, parco giochi e spettacolo (n. 19458/2012); a “spazi ad uso pubblico” (n. 7146/2010); a verde pubblico attrezzato (n. 17995/2009); ad attrezzature ed impianti di interesse generale
(n. 21396/2009); a fascia di rispetto stradale (n. 14685/2007); a “servizi pubblici generali”
(n. 11322/2005).
Il carattere espropriativo del vincolo è invece stato riconosciuto da Cass. n. 14685/2007 in un caso relativo a vincolo a strada statale, rilevando che nella fattispecie “la variante in esame non aveva affatto modificato la precedente zonizzazione del territorio comunale ... ma si era limitata a localizzare il nuovo tracciato della strada statale ... e ad apporre il relativo vincolo di destinazione sulle aree interessate in funzione di tale localizzazione dell'opera pubblica”.
Rimane in secondo piano il concorrente criterio della misura della incisione sulle facoltà di utilizzabilità del bene, di regola formalmente utilizzato non tanto al fine di definire il carattere conformativo o espropriativo del vincolo (a ciò rilevando in via principale, e quasi autosufficiente, il carattere generale o particolare dello stesso), quanto piuttosto nella fase logicamente successiva a quella di definizione della natura del vincolo, per riconoscere o escludere l'edificabilità, in applicazione della disciplina urbanistica di zona.
E con riguardo alla verifica circa l'edificabilità si sono consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte alcuni criteri, ed in particolare quello in base al quale le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui lo strumento urbanistico vincoli concretamente la zona ad un utilizzo meramente pubblicistico, dove in questa categoria dell'edificabilità pubblica, ricadono le ipotesi caratterizzate dal presupposto oggettivo che l'intervento (o il manufatto) sia destinato a servire un interesse generale, nonché da quello di natura soggettiva che debba essere realizzato ad iniziativa pubblica o di soggetto
10 istituzionalmente competente a realizzare opere pubbliche (Cass. n. 11322/2005).
Diverso è invece il caso di destinazione promiscua pubblico-privata o realizzabile anche ad iniziativa privata, anche se accompagnata da strumenti di convenzionamento: in tal caso è infatti possibile riconoscere attitudine edificatoria, sempre che lo strumento urbanistico preveda espressamente l'attuazione mediante convenzionamento o accordi che comprendano attività ed iniziative del privato (v. Cass. n. 2605/2010; Cass. n. 15616/2007).
Tale possibilità è però esclusa nel caso di vincolo a edilizia scolastica: si afferma, infatti, che, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, la destinazione di aree a edilizia scolastica, nella cui nozione devono ricomprendersi tutte le opere e attrezzature che hanno la funzione di integrare il complesso scolastico, nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, ne determina il carattere non edificabile, avendo l'effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, come destinazione ad un servizio che trascende le necessità di zone circoscritte ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro di una ripartizione in base a criteri generali ed astratti;
né può esserne ritenuta per altro verso l'edificabilità, sotto il profilo di una realizzabilità della destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, giacché l'edilizia scolastica è riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all'insegnamento privato (cfr. Cass., 9 agosto 2012, n. 14347; Cass., 26 maggio 2010, n.
12862; Cass., 23 giugno 2008, n. 17015; Cass., 12 luglio 2007, n. 15616; Cass., 9 dicembre
2004, n. 23028 e da ultimo Cass. 22 novembre 2023, n. 32422).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che la destinazione ad edilizia scolastica dell'immobile di proprietà dell'attore non configuri un vincolo conformativo bensì un vincolo preordinato all'esproprio, in quanto, indipendentemente dalla sua formale allocazione nel P.R.G., non incide su una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione assolta dalla intera zona in cui questi ricadono, in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto (per lo più spaziale) con un'opera pubblica, ma si presenta, viceversa, come un vincolo particolare, incidente su un bene determinato, in funzione non già della zonizzazione effettuata dallo strumento urbanistico per definire i caratteri generali dell'edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale, ma della localizzazione puntuale (con
11 indicazione empiricamente, per ciò, detta "lenticolare") dell'opera pubblica implicante di per sé la necessaria traslazione di quel bene all'ente pubblico.
Giova ribadire che prima della sua apposizione l'immobile di proprietà dell'attore era classificato sotto il profilo urbanistico come “Zona Territoriale Omogenea di tipo B –
Struttura insediativa residenziale consolidata”.
Ed infine la circostanza che nel caso di vincolo a edilizia scolastica sia esclusa la possibilità di realizzare l'opera pubblica mediante convenzionamento o accordi che comprendano attività ed iniziative del privato rileva esclusivamente ai fini di riconoscere o escludere l'edificabilità, in funzione della determinazione dell'indennità di esproprio.
6. L'art. 9 del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 stabilisce che un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sola variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica di pubblica utilità e che il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni.
Il comma 4 dispone che il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1, e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard.
L'art. 39 prevede che, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo, è dovuta al proprietario una indennità, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la reiterazione dei vincoli scaduti preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi, oltre il limite temporale consentito, è riconducibile a un'attività legittima della P.A., la quale è tenuta a svolgere una specifica ed esaustiva indagine sulle aree incise, tenendo conto delle loro caratteristiche in concreto, al fine di determinare nell'atto medesimo, quantomeno in via presuntiva, per poi liquidare un indennizzo in misura non simbolica, che ripaghi il proprietario della diminuzione del valore di mercato o delle possibilità di utilizzazione dell'area rispetto agli usi o alle destinazioni ai quali essa era concretamente, o anche solo potenzialmente, vocata
(Cass. n.19952/2021 e Cass. n. 37414/2022).
Poiché, inoltre, il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo non è individuabile
12 nell'imposizione originaria del vincolo e neppure nella protrazione di fatto del medesimo – una volta che sia decaduto - bensì nell'atto che esplicitamente lo reitera (v. Cass. 26/1/2007
n. 1754), il diritto sorge da ciascuno dei provvedimenti che hanno ripetuto la destinazione all'esproprio delle aree interessate (v. Cass. ord. 28/2/2011 n. 4879).
In ordine alla determinazione del quantum debeatur, si osserva che il legislatore, introducendo l'art. 39 del DPR del 2001, è intervenuto a disciplinare la materia in coerenza con le indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1999, la quale ha evidenziato che “detto indennizzo non è, nella quasi totalità dei casi (in ciò sta la netta differenza rispetto alla diversa - anche per natura - indennità di esproprio), rapportabile a perdita di proprietà. Né può essere utilizzato un criterio di liquidazione ragguagliato esclusivamente al valore dell'immobile, in quanto il sacrificio subito consiste, nella maggior parte dei casi, in una diminuzione di valore di scambio o di utilizzabilità.
Inoltre l'indennizzo per il protrarsi del vincolo è un ristoro (non necessariamente integrale
o equivalente al sacrificio, ma neppure simbolico) per una serie di pregiudizi, che si possono verificare a danno del titolare del bene immobile colpito, e deve essere commisurato o al mancato uso normale del bene, ovvero alla riduzione di utilizzazione, ovvero alla diminuzione di prezzo di mercato (locativo o di scambio) rispetto alla situazione giuridica antecedente alla pianificazione che ha imposto il vincolo”.
Da queste essenziali indicazioni è dato chiaramente desumere che la reiterazione dei vincoli scaduti, preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi, è considerata legittima, purché sia riconosciuta una indennità che ripaghi i proprietari della diminuzione del valore di scambio o di utilizzabilità dei loro beni, individuando in tal modo, nella pur legittima attività della P.A., l'esistenza, in linea di principio, di un pregiudizio non tollerabile dal singolo, nel rispetto dell'art. 42 Cost., comma 3, e per questo indennizzabile sulla base di un meccanismo sostanzialmente automatico (Cass. n. 8530 del 2010), che è tipico della responsabilità da atto legittimo e distante dalle tecniche di tutela proprie della responsabilità civile da atto illegittimo.
Infatti lo stesso art. 39, al comma 2, prevede che, di regola, "negli atti che determinano gli effetti di cui al comma 1" (impositivi della reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio o sostanzialmente espropriativo) debba essere prevista la corresponsione dell'indennità; in mancanza, l'autorità che ha disposto la reiterazione è tenuta a liquidare l'indennità, entro il
13 termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a corrisponderla.
Tuttavia la Corte Cost. ha avuto cura di precisare che la determinazione concreta dell'indennizzo non può essere effettuata in sede di verifica di legittimità costituzionale con una sentenza additiva, essendo ipotizzabile una pluralità di soluzioni, la cui definizione non può che avvenire mediante un intervento legislativo, il che non esclude che - anche in caso di persistente mancanza di specifico intervento legislativo determinativo di criteri e parametri per la liquidazione delle indennità - il giudice competente sulla richiesta di indennizzo, una volta accertato che i vincoli imposti in materia urbanistica abbiano carattere espropriativo nei sensi suindicati, possa ricavare dall'ordinamento le regole per la liquidazione di obbligazioni indennitarie, nella specie come obbligazioni di ristoro del pregiudizio subito dalla rinnovazione o dal protrarsi del vincolo.
L'assenza di un'organica regolamentazione dei criteri per determinare l'indennità prevista dall'art. 39 TU cit. impone all'interprete di rinvenire nell'ordinamento la regola per la sua liquidazione.
Tra i vari criteri che sono stati di volta in volta adottati dalle amministrazioni o che si sono affermati nella prassi giurisprudenziale per determinare l'ammontare dell'indennità di reiterazione dei vincoli sostanzialmente espropriativi, questa Corte ritiene di poter assumere quello introdotto dall'art. 48 della legge regionale n. 15/2015 del Trentino Alto Adige, che stabilisce: “L'indennizzo per la reiterazione del vincolo è determinato come segue: a) in misura pari all'interesse legale calcolato sull'indennità di esproprio, sulla base dei tassi vigenti al momento della determinazione dell'annualità, per ciascun anno successivo alla scadenza del vincolo decennale”.
In un caso analogo a quello in esame la Suprema Corte ha, con recente pronuncia (Cass. ord. n. 38326 del 03.12.2021), confermato la correttezza della liquidazione operata dalla corte territoriale, che aveva assunto come parametro-base di calcolo l'importo pari alla differenza tra il valore del compendio immobiliare al momento dell'apposizione del vincolo ed il valore residuale alla fine del periodo di franchigia e su detto importo aveva riconosciuto i soli interessi legali con decorrenza dalla reiterazione del vincolo, osservando che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 179/1999, ha indicato, quale parametro di rilevanza ai fini che qui interessano, la situazione giuridica antecedente all'iniziale
14 imposizione del vincolo, non potendo il calcolo del ristoro prescindere anche da una valutazione del valore dell'area, incisa dal provvedimento di reiterazione. All'evidenza, infatti, è solo con riferimento a quella situazione che può quantificarsi il pregiudizio derivante dalla reiterazione del vincolo per la mancata disponibilità della pienezza delle facoltà dominicali in vista dell'esercizio del potere espropriativo della P.A., che ha mantenuto compresso il diritto di godimento del privato proprietario oltre il limite di legge.
7. Nel caso in esame, il c.t.u., con valutazione che non è stata contestata dalle parti, ha quantificato in €380.000,00 la differenza di valore tra il compendio immobiliare di proprietà dell'attore in assenza del vincolo reiterato ed il valore del medesimo bene in presenza del vincolo, escludendo che quest'ultimo abbia inciso negativamente sulla restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario.
L'indennità va, quindi, liquidata in misura pari agli interessi legali calcolati su detto importo, dalla data di reiterazione del vincolo (24.05.2009) fino alla sua scadenza
(24.05.2014), i quali ammontano a complessivi €36,927,68 e devono essere corrisposti dall'Autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo direttamente al proprietario (cfr.
Cass. n. 643 del 15/01/2021).
8. Le spese di lite, comprese quelle relative alla ctu, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed al corrispondente scaglione, da determinarsi con riferimento all'effettiva portata della controversia, che è quella espressa dal decisum e non dal disputatum.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) accerta e dichiara il diritto di di essere indennizzato per la reiterazione, Parte_1
approvata con delibera consiliare n. 46 del 20.04.2009 (efficace dal 24.05.2009), del vincolo preordinato all'esproprio imposto dal sull'immobile di sua Controparte_1
proprietà, sito nel Comune di Schio (Vi), via Rovereto nr. 96;
15 2) condanna il a corrispondere a la somma di Controparte_1 Parte_1
€36.927,68, oltre agli interessi legali decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla domanda fino al saldo, ex art. 39, comma 2 del DPR 327/2001;
3) condanna il a rifondere a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1
liquidano in €7.616,00 per compensi ed in €545,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) pone in via definitiva le spese relative alla ctu a carico del . Controparte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28.01.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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