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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 05/02/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno – Prima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.669\2024 VG, vertente
TRA
con sede legale in Salerno, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante p.t., sig. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Parte_2
Rizzo, Marilena Martuscelli e Dario Maiorano, con i quali elettivamente domicilia in Salerno,
alla via Irno n. 11, presso la come da procura rilasciata in calce al ricorso Controparte_1
per liquidazione giudiziale;
RECLAMANTE
E
con sede in Salerno, in persona del suo legale rappresentante p.t., sig.ra CP_2
, elettivamente domiciliata in Cava de' Tirreni (SA), al viale G. Garibaldi Controparte_3
1 n. 19, presso lo studio dell'avv. Ugo Della Monica, che la rappresenta e difende, come da procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta;
RECLAMATA
OGGETTO: reclamo ex art. 50 CCII del decreto di rigetto del ricorso per liquidazione giudiziale, emesso in data 12-13\6\2024 dal Tribunale di Salerno;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9\1\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 10\7\2024 la proponeva reclamo Parte_1
avverso il decreto motivato emesso in data 12\6\2024 (pubblicato il 13\6\2024 e comunicato il
17\6\2024), con il quale il Tribunale di Salerno rigettava il ricorso per l'apertura della
Liquidazione Giudiziale della . CP_2
Invero, con ricorso ex art. 40 CCII del 23\4\2024 la Parte_1
chiedeva l'apertura della Liquidazione Giudiziale della società, Parte_3
odierna reclamata, rappresentando di aver eseguito nel 2022 e all'inizio del 2023 alcuni lavori edili in favore de che, concessa una dilazione di pagamento, aveva ricevuto CP_2
dalla committente n.4 assegni bancari (tratti su Banca Monte Pruno, assegno n.0901022083 del
31/7/2023 di € 7.000,00, assegno n.0901022084 del 31/8/2023 di € 7.000,00, assegno n.0901022085 del 30/9/2023 di € 8.872,30, assegno n.0901022086 del 31/10/2023 di €
3.500,00), per la complessiva somma di € 26.372,30; che aveva ricevuto espressa richiesta da parte de di soprassedere dal versamento dei titoli per temporanee difficoltà CP_2
economiche, i quali, tuttavia, alla scadenza non venivano onorati;
che, pertanto, erano evidenti tutti i sintomi dell'insolvenza, visto che la società reclamata, pur avendo ad oggetto attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e la gestione e l'esercizio di ristoranti,
2 aveva la sede legale in un palazzo per civili abitazioni, e che l'unica unità locale dichiarata operativa, a Salerno in Via Generale Clark, corrispondeva al lido balneare dell'Esercito Italiano,
ormai in gestione ad altro operatore da anni, senza contare che l'ultimo bilancio depositato al registro Imprese era relativo all'esercizio 2021 e la cospicua esposizione debitoria verso l'erario di € 363.976,68. Per tali motivi, la chiedeva al Tribunale di Parte_4
dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale de CP_2
Nonostante la regolare notifica, la società on si costituiva e non compariva CP_2
dinanzi al GD.
Quindi, istruita la procedura, veniva emanato il decreto qui reclamato, con il quale il Tribunale
di Salerno riteneva non dimostrato il superamento della soglia di fallibilità ex art. 2, lett. d),
sulla presunzione di omogeneità dei dati emergenti dal bilancio del 2021 con i periodi successivi. Per il primo giudice, inoltre, l'attivo dell'ultimo triennio era costituito solo dall'incasso dei due contratti di fitto di azienda per € 44.592,00 ed € 30.000,00, mentre il passivo non superava la soglia degli € 500.000,00, anche sommando la debitoria erariale con il credito della ricorrente (€ 468.426,40 + 26.372,20).
Avverso detto decreto, la proponeva il reclamo depositato in Parte_1
data 10\7\2024, pe il seguente, unico ed articolato, motivo:
- Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la società una cd. “impresa CP_2
minore”, in quanto, pur ricordando che la prova negativa dei limiti dimensionali fosse a carico del debitore “fallendo”, che era rimasto contumace, concludeva illogicamente per la presunta omogeneità dei dati del bilancio del 2021 con i periodi successivi e, quindi, non superata la soglia di cui all'art. 2, primo comma, lett. d), del CCII.
La società reclamante, pertanto, concludeva per la riforma del decreto impugnato e la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale de in presenza sia CP_2
dell'elemento soggettivo che della dedotta insolvenza.
3 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la reclamata, affermando che la CP_2
prova del mancato superamento dei limiti dimensionali poteva essere fornita anche con altri mezzi diversi dai bilanci, come argomentato dal primo giudice;
che il credito vantato dalla era inferiore ai 30 mila euro di cui all'art 49, ultimo comma, Parte_1
CCII; che la momentanea difficoltà economica de dipendeva dal mancato CP_2
incasso dei canoni di affitto da parte della nei cui confronti aveva promosso CP_4
procedura di sfratto per morosità per la somma di € 98.586,98; che, di conseguenza, non sussisteva alcuno stato di insolvenza, in presenza di un unico inadempimento.
Riservata una prima volta in decisione, il reclamo era rimesso sul ruolo per consentire alla parte reclamata di interloquire sulla nuova documentazione prodotta dalla reclamante con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28\11\2024 (cfr. ordinanza del
10\12\2024).
Infine, il procedimento, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 9\1\2025, era riservato definitivamente in decisione al Collegio.
Ciò premesso, ritiene la Corte che il reclamo in esame sia fondato e vada, pertanto, accolto per le seguenti motivazioni.
A. Presupposto soggettivo.
In primo luogo, ritiene la Corte che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, sussista nel caso di specie il presupposto soggettivo per la richiesta dichiarazione di apertura della
Liquidazione Giudiziale, atteso che la società reclamata, sulla quale gravava il relativo onere probatorio (cfr. art. 121 CCII), non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare il possesso congiunto dei tre requisiti quantitativi di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, al fine di evitare la sottoposizione alle disposizioni delle procedure concorsuali, mediante la produzione dei bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 41, comma quarto, CCII.
4 Vero è che i bilanci non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (cfr. Cass.
n. 25025/20; Cass. n. 21188/21; Cass. n. 24138/19). Ma è altrettanto certo che il bilancio di esercizio rimane il «canale privilegiato» per la valutazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. d),
CCII, nel senso che la sua funzione specifica è proprio quella di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa a cui fa riferimento, secondo quanto puntualizzato dalla norma dell'art. 2423 comma 2 cod. civ. Tuttavia, la dimostrazione della non sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 comma 2 legge fall. non soffre preclusioni o limitazioni particolari:
quello che conta è la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile (cfr. Cass. n. 30516\2018; Cass. n.
6991\2019; Cass. 16067\2018; Cass. 24138\2019; Cass. 25025/2020; Cass., Ordinanza n.
21188\2021 Ordinanza n. 35381 del 01/12/2022).
Nel caso che qui ci occupa, va rilevato non solo che la società reclamata, rimasta contumace in primo grado, in sede di impugnazione non ha depositato gli ultimi tre bilanci, in quanto mai approvati dai soci, ma anche che non ha offerto alcuna documentazione CP_2
idonea alla completa ricostruzione della reale situazione contabile e finanziaria dell'impresa negli ultimi tre anni.
Né tale omissione può essere colmata da un ragionamento presuntivo, come fatto dal primo giudice, il quale ha ritenuto che i dati emergenti dall'ultimo bilancio approvato del 2021
dovessero ritenersi “omogenei” a quelli degli anni successivi.
Conclusione non condivisibile.
Invero, dalla documentazione in atti emerge a chiare lettere l'inattendibilità proprio dei dati del bilancio relativo all'anno 2021. Basti guardare alla voce “debiti” al 31\12\2021, registrato per
5 soli € 55.133,00, laddove dall'Anagrafe Tributaria la debitoria fino al 2021 ammontava addirittura a € 362.391,75.
Deve, pertanto, ritenersi non provato dalla società reclamata il possesso di quei limiti
“dimensionali” di cui all'art. 2, primo comma, lett. d), CCII.
B. Presupposto oggettivo ex art. 15, ult. LF. CP_5
La Corte ritiene sussistere, nel caso di specie, l'assenza della condizione negativa di cui all'art. 49, ult. Comma, CCII vigente, atteso che oltre al credito azionato dalla società reclamante, pari ad € 26.372,30, deve registrarsi la ben più imponente debitoria tributaria per circa € 363.976,68.
C. Insolvenza.
Infine, per codesta Corte ricorre nel caso di specie la dedotta insolvenza, conclamata ed irreversibile.
A tal fine deve registrarsi l'imponente debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS di oltre € 363.976,68, addirittura risalente al 2012 e nelle more lievitata ad oltre €
460.000,00 (cfr. estratto di ruolo al 2024 ed istanza di rateizzazione), senza che rilevi, in senso contrario, la circostanza dell'avvenuta richiesta di rateizzazione – accolta solo per alcune cartelle - in quanto il mancato pagamento di somme dovute all'amministrazione finanziaria ed iscritte a ruolo può considerarsi atto sintomatico di una situazione di insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. n. 15407\2001; Cass. n. 646\2019).
Deve riconoscersi, pertanto, in capo alla società na situazione di incapacità CP_2
non temporanea a far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi ordinari in base al riscontro di un suo ingente indebitamento nei confronti dell'Erario, nonché alla circostanza che l'unica posta rilevante dell'attivo societario sarebbe costituita da credito ancora sub iudice verso tale CP_4
[...
per canoni di affitto di azienda e risarcimento danni, cui fa da contraltare una domanda di danni della controparte per oltre € 1.600.000,00. “Crediti”, comunque, dal recupero incerto e che non possono essere considerati mezzi normali di pagamento per l'estinzione dei debiti sociali.
6 Ulteriori elementi sintomatici della palese insolvenza della società reclamata si rintracciano nell'assenza di dimostrato attivo circolante e\o di immobilizzazioni materiali (immobili e mobili), nel mancato versamento del pur esiguo capitale sociale (deliberato e sottoscritto per €
10.000,00 e versato solo per € 2.500,00), oltre che nel mancato pagamento del credito della mai contestato nell'an e nel quantum. Parte_1
In definitiva, giova ricordare che ciò che rileva ai fini della insolvenza è la conclamata impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduce in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sotto il profilo dinamico: il Codice della Crisi
d'Impresa e dell'Insolvenza (cfr. d.lgs. 12\1\2019 n. 14 e sue successive modifiche) definisce all'art. 2, primo comma lett. b), l'insolvenza come stato del debitore che si manifesta in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali rivelano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
In conclusione, le argomentazioni sin qui esposte conducono all'accoglimento del reclamo e,
in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Salerno in data 12-13\6\2024, alla dichiarazione di apertura della con rimessione degli atti al Controparte_6
Tribunale di Salerno per i provvedimenti di cui all'art. 49, terzo comma, CCII.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale,
definitivamente pronunziando sul reclamo proposto dalla Parte_1
avverso il decreto emesso in data 12-13\6\2024 dal Tribunale di Salerno, nei confronti di
[...]
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_2
7 1) ACCOGLIE il reclamo e, per l'effetto, in riforma del decreto emesso in data 12-
13\6\2024 dal Tribunale di Salerno, DICHIARA l'apertura della Controparte_7
(P. IVA: ), con sede in Salerno, alla Piazza Caduti Civili
[...] P.IVA_1
di Guerra n. 1;
2) TRASMETTE gli atti al Tribunale di Salerno per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, terzo comma, CCII;
3) DISPONE la comunicazione e la pubblicazione della presente sentenza a norma degli artt. 49, comma quarto, e 45 CCII.
Così deciso in Salerno in Camera di Consiglio lì 23 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marina Mainenti Dott. Aldo Gubitosi
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