Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/03/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite in I° grado n. 1054/18 e 4491/2018 R.G., aventi ad oggetto: responsabilità professionale;
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Pacifico Borriello;
ATTORE
E
, difeso da sé stesso;
Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
IN PERSONA DEL SUO LEGALE Controparte_2
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, rappresentata e difesa dall' Avv. Beniamino Spirito;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 23.1.2018, iscritto al n. 1054/2018 di R.G., la sig.ra conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, l'avv. Parte_1 Controparte_1
contestandogli una responsabilità professionale e chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...] conclusioni: “- accertare la responsabilità in cui è incorso il convenuto professionista nello svolgimento dell'incarico professionale ricevuto ex artt. 1176 e 1218 c.c. e per l'effetto - condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti all'attualità e quantificati in € 5.177,43 o a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare alla luce delle risultanze processuali il tutto oltre interessi dalla data del fatto al soddisfo, con la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario il tutto
1
Si costituiva in giudizio l'avv. , con comparsa di costituzione depositata in data 17.4.2018, CP_1
nella quale - oltre a contestare nel merito la domanda attrice - chiedeva di essere autorizzato a chiamare in garanzia la con la quale era assicurato per la Controparte_2
responsabilità professionale (polizza n. 1/335565/122/125395732). Il convenuto chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede alla legale in Bologna alla via Controparte_4
Stalingrado n. 45; 2) nel merito, dichiarare la domanda di parte attrice infondata in fatto e in diritto e quindi respingerla, con vittoria di spese e competenza del giudizio;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di
accoglimento della domanda di parte attrice dichiarare la , in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., tenuta a garantire il convenuto Avv. contro gli effetti dell'eventuale Controparte_1 accoglimento della domanda attorea e per l'effetto condannarla al pagamento di tutte le somme che dovessero essere liquidate a titolo risarcitorio in favore di parte attrice;
4) con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio”.
Il giorno 8.5.2018 si svolgeva quindi la prima udienza, ad esito della quale il Giudice autorizzava la chiamata in causa della , fissando la nuova udienza di comparizione Controparte_4
per il giorno 16.4.2019.
Nelle more, in data 7.5.2018 notificava all'avv. un ulteriore atto di Parte_1 CP_1
citazione, iscritto al n. 4491/2018 di R.G., chiedendo una ulteriore voce di danno (“le somme che la
CP_ stessa sarà obbligata a restituire all' e meglio specificate in premessa e per la perdita della possibilità di adire la
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo”), in relazione alla quale aveva finanche formulato espressa riserva nel giudizio già pendente.
Con comparsa depositata in data 24.9.2018, l'avv. si costituiva anche nel giudizio n. CP_1
4491/2018 di R.G., evidenziando come si fosse in presenza di due giudizi che, oltre ad essere pendenti fra le stesse parti e con identica causa petendi, presentavano anche il medesimo petitum.
All'udienza del 25.9.2018 il Giudice si riservava per l'eventuale riunione di tale giudizio R.G.
4491/2018 a quello recante il n. 1054/2018 di R.G.
All'esito dell'udienza del 12.11.2018, i due giudizi venivano riuniti con rinvio per il prosieguo a quella del 16.4.2019. si costituiva in data 11.04.2019 rilevando l'infondatezza della Controparte_4
domanda attrice associandosi alle difese del convenuto nella parte in cui aveva evidenziato che, in virtù dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, si poteva ragionevolmente ritenere che, qualora il ricorso fosse stato tempestivamente notificato, lo stesso non avrebbe avuto concrete possibilità di accoglimento, chiedeva inoltre di dichiarare l'inoperatività della polizza professionale. in ragione della mancata comunicazione da parte dell'esponente di fatti
2 rilevanti al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo, avvenuta il 12 febbraio 2016, aggiungendo che la polizza era cessata in data 8 febbraio 2017, mentre la denuncia del sinistro era del 22.02.2017.
All'udienza del 16.4.2019 la causa veniva rinviata al 13.1.2020, con concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Tutte le parti provvedevano a depositare le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con provvedimento del 27/02/2020, adottato all'esito dell'udienza del 13.1.2020, il Giudice riteneva inammissibile la “prova orale richiesta da parte attrice perché vertente su circostanze di prova eterogenee e solo genericamente indicate”, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.2.2023. Le parti provvedevano quindi a precisare le conclusioni a mezzo note di trattazione scritta. Dopo una serie di rinvii disposti per esigenze di ruolo, all'udienza del 30.9.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con il termine di giorni trenta per il deposito della conclusionale e di giorni venti per le repliche.
2. Nel giudizio de quo, l'attrice propone una domanda risarcitoria nei confronti dell'avv. , CP_1
prospettando una sua responsabilità professionale in quanto lo stesso non avrebbe proposto tempestivamente ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno n.
1571/13 pubblicata il 18/12/13.
In particolare, l'attrice ha dedotto che, con ricorso depositato presso il Tribunale di Salerno del
24/6/2004, assumendo di aver goduto dei benefici di cui al D.M. 158/2000 ed avendo percepito assegno straordinario di sostegno al reddito dal giugno 2002, proponeva domanda volta all'accertamento della sua corretta determinazione rappresentando che la quantificazione dell'assegno risultava dalla somma dell'importo netto in uno con le ritenute di legge costituendo tali elementi due distinte fasi della sua determinazione, ovvero la determinazione della cifra lorda e la sua successiva tassazione e che il requisito anagrafico dell'età della allora ricorrente venisse in considerazione nella fase della tassazione dell'assegno e non, come erroneamente considerato, in quella della sua determinazione di qui la domanda volta alla sua corretta determinazione.
Costituitasi la convenuta , contestava l'assunto della ricorrente sia in punto di fatto che di CP_3
diritto ed espletata CTU, il Giudice del Lavoro di Salerno, ritenendo la domanda fondata, con sentenza n. 1617/10, la condannava al pagamento delle differenze mensili fra l'assegno ex D.M.
158/00 erogato rispetto a quanto, viceversa, avrebbe dovuto percepire, per un importo di € 340,56 mensili, pari ad un importo totale di € 17.198,28 oltre interessi e spese di giudizio per un importo complessivo di €22.247,00.
Posta in esecuzione la indicata sentenza, l' , versava gli importi di sopra specificati CP_3 proponendo, però, appello avverso l'indicato provvedimento.
3 La Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 1571/13 pubblicata il 18/12/13, in riforma della impugnata sentenza resa dal Tribunale, accoglieva il proposto gravame rigettando la domanda proposta da con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dichiarando Parte_1
integralmente compensate le spese del doppio grado di giudizio.
Avverso tale pronunzia decideva di proporre ricorso per cassazione conferendo Parte_1 all'uopo incarico all'avv. il quale in data 2/2/2015 affidava all'ufficiale Controparte_1
notificante il ricorso a mezzo del quale si impugnava la sentenza resa dalla Corte di Appello di
Salerno avverso cui l' resisteva con controricorso eccependo la sua inammissibilità perché CP_3
tardivo.
Con ordinanza del 29/12/2016 la Suprema Corte di Cassazione sanciva la tardività del ricorso perché notificato ben oltre il termine annuale d'impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c. rammentando inoltre, quanto alla controversia in essere, la inapplicabilità della sospensione feriale dei termini di cui alla L. 742/69.
Da quanto sopra conseguiva l'inammissibilità del ricorso, con condanna della Parte_1
al pagamento delle spese di lite secondo le regole della soccombenza.
2. Ciò posto, occorre adesso brevemente premettere alcuni principi di portata generale che governano la responsabilità professionale dell'avvocato.
Il professionista incaricato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c. c. che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c. c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Nello specifico, come chiarito dalla Corte di Cassazione “la responsabilità professionale dell'avvocato deriva dall'obbligo (art. 1176 comma 2 c. c. e art. 2236 c. c.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole” (Cass. 24544/2009; nonché, Tribunale di Milano sez.
I. sentenza n. 7899 del 30.09.2021).
L'avvocato, quindi, nel momento in cui assume l'incarico, si obbliga ad eseguire la sua prestazione in maniera diligente, senza che gravi su di lui un'obbligazione di risultato, ossia il conseguimento di un risultato favorevole per il cliente (Sez. 2, Sentenza n. 6967 del 27/03/2006): “La responsabilità
4 professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., da commisurare alla natura dell'attività esercitata.
Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente
(nella specie, del giudizio di appello), il danno derivante da eventuali sue omissioni (nella specie, redazione e notifica di un atto d'appello privo dell'indispensabile indicazione della data di udienza di comparizione) in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici”.
Pertanto, una responsabilità professionale potrà configurarsi non in qualsiasi caso in cui il cliente sia risultato soccombente nel giudizio intrapreso o abbia perso la chance di ottenere una pronuncia a sé favorevole, bensì solo qualora l'esito sfavorevole del giudizio o la perdita della possibilità di ottenere una pronuncia favorevole siano dipesi da errori commessi dal professionista, venuto meno al suo obbligo di diligenza (primo presupposto: colpa professionale) e se, secondo un giudizio probabilistico, senza quell'errore la vertenza avrebbe avuto un risultato favorevole (secondo presupposto: nesso di causalità).
Invero, la responsabilità del professionista forense in forza del contratto di patrocinio viene pacificamente inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguente applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio sanciti e ribaditi a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (a partire dalla nota Cass. Sez. Un. 13533 del 2001).
Ovviamente, grava sul danneggiato, come in qualsiasi azione contrattuale di risarcimento danni,
l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'errore commesso dall'avvocato, il danno patito ed il nesso di causalità tra la condotta del legale ed il danno.
Quanto, in particolare, al danno risarcibile, grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare dei danni subiti come diretta conseguenza dell'inadempimento contrattuale colpevole del professionista (cfr. Cass. Sez. III, n. 3355/2014).
Il cliente che sostiene di aver subito un danno a causa della condotta dell'avvocato deve infatti provare: l'avvenuto conferimento del mandato, non necessariamente formalizzato tramite un contratto scritto;
la difettosa o inadeguata prestazione professionale, vale a dire la mancanza di diligenza nell'espletamento dell'incarico conferito, avendo commesso errori che hanno pregiudicato l'esito positivo della causa per il cliente, o avendo omesso di compiere atti che avrebbero fatto avere giustizia al cliente;
l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra questa ed il danno subito:
5 nel senso che, se l'avvocato non avesse sbagliato, quindi se avesse svolto correttamente l'incarico, probabilmente vi sarebbe stato un esito favorevole per il cliente, “occorrendo verificare se, qualora
l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone” (ex multis Cass. Civ. 17414/2019; Cass. Civ. 26516/2020;
Cass. Civ. 22026/2004; Cass. Civ. 11548/2013). Peraltro, come confermato da costante giurisprudenza (vedi ad es. sentenza n. 7064 del 12.03.2021, 2^ Sez. Civ.) la perdita di una chance favorevole non costituisce di per sé danno, ma solo se la stessa ha la certezza o comunque l'elevata probabilità di avverarsi in base ad elementi certi ed obiettivi. La regola del “più probabile che non” si applica, quindi, sia nell'accertamento del nesso di causalità fra l'omesso svolgimento da parte dell'avvocato di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio per il proprio cliente e l'evento di danno, sia nell'accertamento del nesso causale intercorrente tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili, che può essere indagato solo mediante giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. La responsabilità dell'avvocato, quindi, non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo e se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone. (Tribunale Cosenza sez. II,
06.03.2020, n.509).
3. Ciò premesso, va osservato, anzitutto che, è pacifico che il l'avv. abbia proposto CP_1 tardivamente ricorso in Cassazione confidando, colpevolmente, nell'applicazione al procedimento de quo della sospensione feriale dei termini processuali.
Pertanto, a prescindere dalla fondatezza o meno del suddetto ricorso, l'avv. deve essere CP_1 condannato a risarcire l'attrice delle spese sopportate per l'esperimento di un'azione giudiziaria tardiva, pertanto, inammissibile e quindi tale da non poter assicurare in ogni caso il raggiungimento del risultato sperato.
Il danno subito dalla è rappresentato, quindi, dagli esborsi sostenuti in ragione Parte_1
della condanna alle spese inflittale dalla Corte di Cassazione pari ad € 3.475,25 come da precetto notificatole in data 10/3/17 pagati a mezzo bonifici bancari attestai da ricevute in atti oltre ad
€1.700,00 per competenze professionali corrisposte al convenuto, per un totale di € 5.177,43.
Pertanto, quanto al procedimento n. 1054/18 RG., accertata, nel senso su specificato, la responsabilità dell'avvocato quest'ultimo va condannato al pagamento, Controparte_1
6 nei confronti dell'attrice della somma di €5.177,43 oltre interessi e rivalutazione monetaria
(trattandosi di debito di valore) a decorrere dalla data della messa in mora e, quindi, dal 13.02.2017
(invero, trattandosi di responsabilità contrattuale, per la quale non opera il principio della “mora ex re” di cui all'art. 1219 c.c., gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale o dalla messa in mora antecedente: cfr. Cass. n. 6545/16).
4. Quanto alle altre voci di danno, allo stato solo potenziali, ricollegabili alla ipotetica fondatezza del ricorso, oggetto del giudizio riunito n.4491/2018 RG, va osservato che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza del
“più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (cfr. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 25112 del 24.10.2017).
Nella fattispecie deve ritenersi che l'orientamento applicato dalla Corte d'Appello di Salerno,
Sezione Lavoro, n. 1571/13 pubblicata il 18/12/13, mutuato dalla (allora) più recente e già maggioritaria giurisprudenza della Suprema Corte (ex plurimis Cass. 4425/2012, confermata, da ultimo, da Cass. 26926/2016) sarebbe stato presumibilmente confermato, nel merito, dalla Corte di
Cassazione, qualora il ricorso fosse stato tempestivamente proposto, sulla base della regola della preponderanza dell'evidenza del “più probabile che non”.
Per tale ragione, la domanda proposta nel giudizio riunito n.4491/2018 RG non può essere accolta.
5. Quanto alla domanda di manleva, va osservato che l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda e, pertanto, può essere proposta anche in caso di costituzione tardiva della compagnia assicurativa.
Nel merito, la domanda merita accoglimento atteso che alla data dell'08.02.2016 in cui è stata stipulata la polizza il convenuto non aveva “ricevuto alcuna richiesta di risarcimento”, e che a quella data non si era ancora verificato neppure il presupposto (ordinanza della Cassazione n. 27370 del 29.12.2016) che ha poi dato luogo alla domanda risarcitoria oggetto di giudizio.
Ne può ritenersi che il convenuto potesse “essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente polizza” in ragione di quanto eccepito dall' nel controricorso, in quanto riteneva, colpevolmente, che al CP_3
7 termine di impugnativa fosse applicabile la sospensione feriale (all'epoca di 45 giorni), che poi la
Suprema Corte ha escluso.
Va, inoltre, aggiunto che la polizza ha avuto durata sino all'8 febbraio 2018, essendo stato regolarmente pagato il premio che ha avuto scadenza l'8 febbraio 2017 (è in atti la relativa quietanza).
Pertanto, in accoglimento della domanda di manleva, deve Controparte_2 essere condannata a garantire e tenere indenne l'avv. di quanto sarà tenuto Controparte_1
a pagare in forza della presente sentenza per capitale, rivalutazione, interessi e spese.
Le spese seguono le rispettive soccombenze e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio n. 1054.18 R.G. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di €5.177,43 oltre interessi e rivalutazione monetaria, come in motivazione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in €250,00 per esborsi ed €2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Pacifico Borriello, antistatario;
3) condanna in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore a tenere indenne l'avv. di quanto quest'ultimo sarà tenuto a Controparte_1 pagare a parte attrice in forza della presente sentenza per capitale, rivalutazione, interessi e spese;
4) condanna in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore al pagamento nei confronti dell'avv. delle spese di lite che Controparte_1 liquida complessivamente in €2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al
15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, lì 16.03.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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