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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4931 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 2012 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 con
OGGETTO: assicurazione per la responsabilità civile e vertente
TRA
(P. VA ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore e quale società beneficiaria di tutti gli elementi patrimoniali inerenti all'attività
assicurativa della UO NI ON S.p.A. e di tutti i rapporti connessi - ivi compreso il portafoglio assicurativo -
in virtù di atto di scissione per notar del 20.04.2011, oggi , Persona_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Cesario Console n. 3 presso l'avv. Mario Collarile (C.F:
[...]
) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello. C.F._1
APPELLANTE
E
con sede legale in Melito di Napoli al Corso Europa n. 371 Controparte_1
(P. VA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Villaricca alla Via Roma n. 15 presso l'avv. Anna Frenello Cacciapuoti (C.F: ) da cui è CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E
pagina 1 di 12 a socio unico con sede legale in Napoli alla Via Melisurgo n. 4 (P. VA ), in persona CP_2 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Baldi (C.F: C.F._3
) in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello e con lui elettivamente domiciliata in
[...]
Napoli alla via Nicolardi n. 110 presso l'avv. Vincenzo De Franceschi.
nato a [...] il [...] (C.F: ) ed ivi elettivamente Controparte_3 CodiceFiscale_4
domiciliato alla via Giovanni Merliani n. 31 presso l'avv. Antonio Napoletano (C.F: ) CodiceFiscale_5
da cui è rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello.
con sede legale in Mogliano Veneto alla Via Marocchesa n. 14 (C.F. e Parte_2 P.IVA_4
P.IVA elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 377 presso gli avv.ti P.IVA_5
IU VI (C.F: ), (C.F: ) e CodiceFiscale_6 Parte_3 CodiceFiscale_7
(C.F: ) che la rappresentano e difendono, sia congiuntamente che Parte_4 CodiceFiscale_8
disgiuntamente, in virtù di procure generali alle liti depositate in cancelleria, unitamente al fascicolo di parte, il
24.09.2019.
nato a [...] il [...] (C.F: ed ivi elettivamente Controparte_4 CodiceFiscale_9
domiciliato alla via Consalvo n. 120/A presso l'avv. Luca Camerlengo (C.F: ) da cui è CodiceFiscale_10
rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello depositata in cancelleria unitamente al fascicolo di parte il 04.09.2019.
APPELLATI
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: , già come in epigrafe Parte_2 Parte_1
rappresentata, domiciliata e difesa, si riporta alle argomentazioni di cui al proprio atto di appello e,
nell'impugnare ancora una volta ogni avverso dedotto, prodotto e richiesto, confida nell'accoglimento delle già
rassegnate conclusioni e chiede assegnarsi la causa a sentenza coi termini di legge”.
PER LA : “Per la convenuta appellata la propria presenza “in Controparte_1 Controparte_5
comparizione figurata” l'avv. Anna Frenello Cacciapuoti la quale si riporta alle proprie difese, in atti (tutti) ed
al verbale di prima udienza, reiterando tutte le difese e le conclusioni ivi illustrate delle quali chiede l'integrale
accoglimento con vittoria di spese, diritti ed onorari ed attribuzione all'antescritto procuratore per averne fatto
anticipo. Chiede che la causa sia trattenuta per la decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. In
pagina 2 di 12 tale sede, riportandosi a quanto già formulato con la memoria di costituzione e dando atto del rigetto che questa
Corte ha già operato della istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di I grado,
formulata dall'appellante , Società Cooperativa si formulano le seguenti Parte_1
conclusioni: 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla Parte_1
per tutti i motivi ex ante rappresentati sub punto I della propria comparsa di costituzione;
[...]
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
In via incidentale: 3) Riformare in
via parziale la sentenza di primo grado nella parte in cui sottace un vaglio sulla causa concreta del contratto
assicurativo e, non ravvedendola, di guisa, possa dichiarare la clausola claims made apposta nulla per vizio del
consenso; 4) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge per il doppio grado di giudizio con attribuzione all'antescritto procuratore per averne
fatto anticipo. Ci si riporta altresì ai depositi effettuati e verbalizzati nelle note di trattazione scritta previste per
l'udienza del 12.11.2021 e per l'udienza del 02.12.2022”.
PER LA S.P.A. DEL BO: “Il difensore si riporta ai propri atti e verbali di causa, alla comparsa di costituzione
in appello ed alle conclusioni ivi formulate e ne chiede l'integrale accoglimento con il favore di spese,
competenze professionali e rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, del presente grado
e con attribuzione al procuratore antistatario. Impugna e contesta, per quanto di ragione, tutto quanto dedotto,
esibito e domandato dalle controparti e chiede trattenersi la causa a sentenza, con concessione dei termini ex
art. 190 c.p.c. Il tutto, con espressa dichiarazione, per quanto necessario e possa valere, di non accettare il
contraddittorio rispetto a domande, eccezioni e motivi di gravame tardivamente formulati ovvero nuovi o a
modifiche degli stessi”.
PER DI RA AL: “Questo difensore si riporta alla comparsa di costituzione ed alle eccezioni
preliminari avanzate nonché alle difese verbalizzate in udienza nonché alla documentazione prodotta ed alle
risultanze del giudizio di primo grado e conclude chiedendo espressamente la conferma della sentenza di primo
grado ed il rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze di giudizio nonché rimborso forfettario, VA e
Cpa come per legge e con attribuzione al sottoscritto difensore. Insiste sulla carenza di legittimazione
processuale alla proposizione della appellante e con la dichiarazione di inammissibile dell'appello. Impugna le
conclusioni rassegnate dalla appellante nonché tutta la documentazione da questa prodotta e le difese
rassegnate perché inammissibili, improponibili ed infondate. Chiede che la causa venga assegnata a sentenza
pagina 3 di 12 con i termini di legge”.
PER LA S.P.A. : “I sottoscritti avv.ti e , difensori della Parte_2 Parte_4 Parte_3
nel procedimento in epigrafe, si riportano a tutte le deduzioni, eccezioni e difese Parte_2
rassegnate in corso di causa, nonché alla documentazione prodotta, impugnando ogni avverso dedotto.
Impugnano altresì le avverse conclusioni, concludono per il rigetto di ogni avversaria e contraria istanza,
perché nulla, inammissibile, improcedibile, pretestuosa, tardiva e infondata, vinte le spese di questo grado di
giudizio. Chiedono l'assegnazione della causa a sentenza con la concessione dei termini ordinari per il deposito
delle note conclusive”.
PER : “Il Sig. si riporta a quanto dedotto nella comparsa di Controparte_4 Controparte_4
costituzione e risposta ed alle conclusioni rese all'udienza del 02/12/2022, del 26/01/2024 e 29/11/2024.
L'odierno comparente, rimasto contumace nel corso del primo grado di giudizio, rileva, quindi, che nulla la
società appellante e le altre parti del giudizio eccepiscono rispetto alla responsabilità per quanto accaduto,
individuata dal giudice di prime cure a carico della Si conclude per il rigetto dell'appello CP_1
assolutamente infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio oltre rimborso spese
generali 15%, CPA come per legge, del presente grado con attribuzione al procuratore antistatario da porre a
carico della parte appellante come da nota spese. Si chiede che la causa sia rimessa in decisione;
si dichiara la
disponibilità a rinunciare ai termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
, con citazione notificata 14.01.2012, ha riferito di essere un operaio specializzato Controparte_3
alle dipendenze della ditta individuale la quale, in virtù di un contratto di subappalto, doveva Controparte_4
occuparsi della fabbricazione e del montaggio della carpenteria in ferro di un impianto di ascensore in corso di realizzazione nel fabbricato in Portici al Corso Umberto I n. 13 commissionato dai proprietari dello stabile alla
. Ha ancora riferito l'istante che nel pomeriggio del 10.10.2007, dovendo prendere alcune misure, CP_2
si recava con il proprio titolare e con il direttore tecnico di cantiere della presso l'impianto in CP_2
costruzione dove i tre montavano sulla “pattina”, ossia sul fondo della cabina dell'impianto elevatore, iniziando la salita quando, giunti ad un'altezza di 10-12 metri, la piattaforma elevatrice precipitava improvvisamente nel vano corsa dell'ascensore, unitamente ai suoi occupanti, e si schiantava sul fondo del fossato di ispezione.
Tanto premesso l'istante, deducendo di aver riportato nella caduta una frattura scomposta pagina 4 di 12 pluriframmentaria dell'epifisi distale di tibia e perone e del malleolo peroneale di sinistra, nonché una frattura pluriframmentaria del calcagno di destra, ha convenuto innanzi al Tribunale di Napoli la CP_2
chiedendo al giudice adito di dichiararla responsabile in via extracontrattuale o contrattuale dell'infortunio occorsogli, quale appaltatrice dell'opera, e di condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti al sinistro.
La , costituitasi tempestivamente in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda proposta CP_2
nei suoi confronti deducendo che responsabili dell'accaduto erano unicamente la Controparte_6
, ossia le imprese a cui era stata subappaltata la realizzazione dell'impianto di
[...]
ascensore, chiedendo e ottenendo un differimento della prima udienza per poter procedere alla loro chiamata in causa. La comparente ha inoltre chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a chiamare in causa la Parte_2
da cui essere tenuta indenne, in caso di soccombenza, in ragione della stipula con tale compagnia di una polizza a copertura del rischio di responsabilità civile.
La , costituitasi in giudizio, ha chiesto a sua volta il rigetto della domanda proposta Parte_2
contro il proprio assicurato ed in subordine il contenimento del suo obbligo indennitario entro il massimale di polizza. Anche la si è costituita in giudizio indicando la quale unica responsabile Controparte_1 CP_2
del sinistro e chiedendo a sua volta un differimento della prima udienza - accordatole - per chiamare in causa la da cui essere garantita, in caso di condanna, stante la polizza stipulata con Controparte_7
tale compagnia a copertura del rischio di responsabilità civile.
La si è a sua volta costituta eccependo l'inoperatività della Controparte_7
garanzia assicurativa invocata dalla rispetto al sinistro in esame. Ciò in quanto la polizza n. Controparte_1
1718/42/711/0005164542, con effetti dal 06.02.2007 al 06.02.2008, era stata stipulata in regime claims made e prevedeva, all'art.
5.1.4 delle C.G.A dal titolo “Validità della garanzia”, che: “L'assicurazione vale per le
richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di validità
dell'assicurazione, relative a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo”.
Alla luce di tale clausola, che subordinava l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervenissero entro il periodo di efficacia del contratto, il sinistro non risultava perciò in copertura dovendosi far risalire la prima denuncia al 20.06.2012, data di consegna del plico raccomandato contenente l'atto di chiamata in causa notificato a mezzo posta dalla alla CP_2
pagina 5 di 12 Controparte_1
La causa, nella contumacia di , è stata istruita assumendo prova testimoniale, Controparte_4
espletando una c.t.u. medico-legale ed una c.t.u. tecnica nonché acquisendo un a.t.p. svolto in altro processo e la sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante della . CP_2
La controversia è stata quindi decisa con sentenza pubblicata il 20.03.2019 e notificata in pari data la quale ha rigettato la domanda proposta dall'attore nei confronti della , dichiarando di conseguenza CP_2
assorbita la domanda di garanzia della nei confronti della , ed ha ritenuto la CP_2 Parte_2 [...]
unica responsabile del sinistro condannandola al pagamento in favore Controparte_1
di della somma a titolo di risarcimento danni di € 97.075,24, oltre spese di lite. Il tribunale Controparte_3
ha infine dichiarato la nullità della clausola claims made di cui alla polizza stipulata tra la e la Controparte_1
S.p.A. UO NI ON condannando quest'ultima a tenere indenne l'assicurata rispetto al pagamento di tutte le somme liquidate all'attore a titolo di risarcimento danni e spese di lite che sono state invece compensate nei rapporti tra l'attore, la e la . CP_2 Parte_2
Con atto notificato il 17.04.2019 ed iscritto a ruolo il 24.04.2019 tale sentenza è stata appellata
[...]
, nella qualità di “società beneficiaria di tutti gli elementi patrimoniali inerenti Parte_1
all'attività assicurativa della UO NIone S.p.A., oltre ai rapporti a ciò direttamente connessi, ivi compreso,
in particolare, il portafoglio assicurativo (atto di scissione n. 347513 rep. 24044 del 20/04/2011 per notaio
”. Persona_1
In tale veste l'appellante, formulando un unico motivo di gravame, ha chiesto a questa Corte di riformare parzialmente la sentenza di primo grado in accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarata la inoperatività
della garanzia contrattuale invocata dalla in relazione alla Parte_5
derogabilità del primo comma dell'art. 1917 c.c. ed alla effettiva liceità della clausola claims made di cui al già
richiamato rapporto contrattuale, rigettare ogni domanda di manleva spiegata nei confronti della
[...]
oggi siccome inammissibile e, Controparte_8 Parte_1
comunque, contrattualmente infondata;
b) condannare la alla Parte_5 CP_1
refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante
[...]
”. Parte_1
Nel rispetto dei termini di cui al combinato disposto degli artt. 166 e 343 c.p.c. si è costituita la CP_1
pagina 6 di 12 che, in limine litis, ha eccepito il difetto di legittimazione Controparte_1
all'impugnazione della sentenza di primo grado da parte della . Ciò in quanto l'operazione di scissione Parte_1
era stata posta in essere dalla UO NI ON e dalla in data 20.04.2011 ed aveva avuto natura Parte_1
parziale poiché solo alcuni dei rapporti facenti capo alla UO NI ON, espressamente indicati nel progetto di scissione, erano transitati in capo alla mentre altri erano rimasti in capo alla UO. Parte_1
Evidenziava inoltre la che la UO NI ON, chiamata in causa con atto notificato CP_1
l'11.04.2013, ossia a distanza di due anni dalla cessione, si era costituita nel giudizio di primo grado con comparsa di risposta depositata in cancelleria il 20.09.2013 difendendosi nel merito. Ciò significava che la gestione della polizza a suo tempo stipulata con la e del sinistro in questione era rimasta in capo alla CP_1
UO NI ON tant'è il giudice di primo grado emetteva pronunzia di condanna in danno della UO e non della . Solo la UO NI ON, fusasi per incorporazione nella con Parte_1 Controparte_9
decorrenza dal 1° maggio 2014, era dunque legittimata ad impugnare la sentenza che aveva sancito la vigenza del suo obbligo assicurativo.
Qualora, poi, dovesse ritenersi erronea la citazione e la costituzione in primo grado della S.p.A. UO
NI ON, poiché effettiva titolare dell'obbligo indennitario era la , l'eccezione di inoperatività Parte_1
della garanzia formulata in primo grado dalla UO doveva ritenersi tamquam non esset perché proveniente da soggetto non titolato a proporla.
In caso di superamento di tale preliminare eccezione, la ha poi proposto appello incidentale CP_1
condizionato chiedendo a questa Corte di “Riformare in via parziale la sentenza di primo grado nella parte in
cui sottace un vaglio sulla causa concreta del contratto assicurativo e, non ravvedendola, di guisa, possa
dichiarare la clausola claims made apposta nulla per vizio del consenso”.
Nella stessa data si è costituito che ha chiesto confermarsi la propria assenza di Controparte_4
responsabilità per il sinistro con vittoria delle spese di lite. Si è inoltre costituito eccependo Controparte_3
a sua volta la carenza di legittimazione ad appellare della e chiedendo, in ogni caso, il Parte_1
rigetto dell'appello proposto da tale compagnia. Anche la e la si sono infine CP_2 Parte_2
costituite concludendo per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese processuali.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza avanzata dall'appellante, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza pagina 7 di 12 poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Curato il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
In accoglimento della preliminare eccezione formulata dalla va dichiarata l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello proposto dalla essendo la stessa carente di legittimazione all'impugnazione della Parte_1
sentenza che ha visto la soccombenza della rispetto alla domanda di Controparte_7
garanzia proposta in primo grado nei suoi confronti.
Nel proporre l'impugnazione la ha invero richiamato e prodotto l'atto di scissione per notar Parte_1
del 20.04.2011 nel cui art. 2 si legge: “L'Avvocato Ermanno Rho, nella qualità di Persona_2
legale rappresentante, dichiara farsi luogo alla scissione della società Controparte_10
quanto indicato nel progetto approvato con la citata delibera del 28 gennaio 2011, mediante il
[...]
trasferimento alla tutti gli elementi patrimoniali Parte_6
inerenti all'attività assicurativa svolta tramite intermediari, oltre ai rapporti a tutto ciò direttamente e
indirettamente connessi, ivi compreso, in particolare, il portafoglio assicurativo costituito dall'insieme dei
contratti di assicurazione, compresi i debiti e i crediti collegati a tali contratti, nonché il trasferimento delle
risorse impiegate nell'attività come sopra circoscritte, oltre alle riserve tecniche, degli investimenti e delle altre
attività, passività e rapporti giuridici afferenti.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 2506-bis del Codice Civile, si precisa che, conformemente a
quanto previsto nel Progetto di Scissione, restano esclusi dal trasferimento tutto quanto inerente l'agenzia
cod. 760D, il portafoglio di polizze direzionali ed il portafoglio relativo al lavoro Controparte_11
indiretto, nonché i debiti e i crediti collegati a tali contratti e rapporti, le risorse impiegate in tali attività, le
relative riserve tecniche, gli investimenti e le altre attività, passività e rapporti giuridici ad essi inerenti…”.
Con ogni evidenza viene dunque in esame una scissione societaria parziale perfezionatasi ben due anni prima della citazione e della costituzione in giudizio della S.p.A. UO NI ON, rispettivamente avvenute l'
11.04.13 e il 20.09.13.
Ciò posto occorre passare a rilevare come la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni NIte, abbia in più occasioni ribadito che la scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c. e consistente pagina 8 di 12 nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio. Detto trasferimento, precisa la Suprema Corte, non determina, però,
l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come una successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove accada nel corso del processo, comporta l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c., con la conseguente facoltà del successore di spiegare intervento anche nel giudizio di appello, senza soggiacere ai limiti di cui all'art. 344 c.p.c., e di impugnare la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti del dante causa. In
tal caso il successore ha tuttavia l'onere di allegare la propria qualità e di offrire la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua legittimazione ad impugnare mediante riscontri documentali, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contradditorio, è rilevabile anche d'ufficio (cfr. in termini
Cass. Sez. 2, 04/12/2018 n. 31313, Cass. Sez. U, 15/11/2016, n. 23225 e Cass. Sez. 1, 13/04/2012, n. 5874).
Muovendo da tali premesse argomentative, occorre subito evidenziare come nella fattispecie in esame non possa trovare applicazione il disposto dell'art. 111 c.p.c. Tale norma si apre, infatti, disponendo al primo comma che: “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il
processo prosegue tra le parti originarie”.
Ciò è del resto coerente con la stessa ratio della disposizione che è pacificamente quella di evitare l'inconveniente di costringere ciascuna delle parti a “inseguire l'altra” subendo il continuo cambiamento del proprio contraddittore qualora la situazione giuridica controversa venga trasferita in corso di causa.
Se dunque il trasferimento è avvenuto prima dell'inizio del processo, l'art. 111 c.p.c. non è applicabile risultando testualmente previsto dalla norma che il mutamento di titolarità della “res litigiosa” debba avvenire nel corso del giudizio, ovvero dopo il compimento del primo atto costitutivo del rapporto processuale rappresentato dalla notifica della citazione, perché esso sia processualmente irrilevante. In caso contrario l'alienante è invece privo - in linea di principio - della legittimazione a contraddire alla domanda e dovrebbe essere perciò l'acquirente ad assumere ab initio la veste di parte del processo.
Nel caso di specie la titolarità dell'obbligo indennitario è stata riconosciuta dalla sentenza impugnata in capo alla S.p.A. UO NI ON che è la sola compagnia ad essere stata citata in giudizio dalla e Controparte_1
pagina 9 di 12 che esisteva ed esiste tuttora come autonomo soggetto giuridico il quale ha conservato, anche dopo la scissione,
una parte del suo originario portafoglio assicurativo.
Legittimata ad impugnare la sentenza che l'ha condannata a tenere indenne la rispetto alla Controparte_1
pretesa risarcitoria attorea, era dunque unicamente la S.p.A. UO NI ON e non anche la la quale è Parte_1
priva della legittimazione ad impugnare. Tale legittimazione spetta, infatti, alle sole parti tra cui la sentenza è
stata pronunciata e non anche a chi è rimasto estraneo al relativo giudizio per il quale, anche se effettivo titolare del rapporto sostanziale dedotto nel processo, la sentenza risulta res inter alios acta se, come nella fattispecie in esame, non può essergli attribuita la qualifica di successore a titolo particolare nel processo con conseguente applicabilità dell'art. 111 co. 4 c.p.c. in base al quale la sentenza pronunciata contro l'alienante “spiega sempre i
suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui”.
La è dunque priva anche di un concreto interesse all'impugnazione senza che possa in fatto Parte_1
rilevare l'inclusione o meno del rapporto contrattuale per cui è lite, e della correlata posizione debitoria nei confronti della nella parte dei patrimonio della S.p.A. UO NI ON assegnata all'appellante in CP_1
seguito alla scissione. L'art. 2506-quater co. 3 c.c., il cui titolo è “Effetti della scissione”, stabilisce infatti che
“Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa
assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”.
Trova pertanto applicazione l'art. 1306 c.c. secondo il quale “la sentenza pronunziata tra il creditore e
uno dei debitori in solido…non ha effetto contro gli altri debitori” fatta salva la possibilità per i debitori non convenuti in giudizio di opporre al creditore la sentenza favorevole al debitore convenuto che non sia basata su ragioni personali. In altre parole, in caso di obbligazione solidale dal lato passivo, l'accertamento del debito nei riguardi di uno solo dei debitori non richiede la necessaria partecipazione al giudizio anche dell'altro e non fa stato nei suoi confronti potendo acquistare efficacia di giudicato nei confronti degli altri condebitori solo la sentenza favorevole al primo e sempre che questi sollevino tempestivamente la relativa eccezione (cfr. cass. n.
24269/2006 e n. 27906/2011).
L'appello proposto dalla involve unicamente la posizione della ed in specie Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento della domanda di garanzia da quest'ultima proposta contro la S.p.A. UO NI ON, sicché il principio di soccombenza impone di condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute da detta parte per resistere al gravame che vengono liquidate come da dispositivo attenendosi ai valori minimi pagina 10 di 12 previsti dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le cause di valore fino a € 260.000,00 in considerazione della natura meramente processuale della decisione adottata.
Nei confronti delle altre parti in lite, non destinatarie dell'impugnazione, non vi è invece spazio per una condanna dell'appellante al rimborso delle spese processuali da loro sostenute. La notifica dell'atto di appello a quei soggetti che non sono gli effettivi contraddittori dell'appellante e i destinatari delle sue richieste non assume infatti il valore di una vera e propria vocatio in ius ma si risolve in una semplice denuntiatio litis voluta dall'art. 332 c.p.c. al mero fine di provocare l'eventuale impugnazione incidentale da parte di tali soggetti dei capi della sentenza che li riguardano, ove la stessa risulti ancora possibile, in attuazione della regola che impone la trattazione unitaria di tutti i gravami contro la stessa pronunzia. In tal caso, appieno rispondente alla situazione in esame, il destinatario della notifica dell'appello non diviene dunque per ciò solo parte del giudizio di impugnazione e, di conseguenza, non sussistono i presupposti per la pronuncia in suo favore di una condanna alle spese che postula, ex art. 91 c.p.c., la soccombenza avversaria (cfr. ex multis cass. n. 2208/2012, n.
13355/15, n. 4961/08 e n. 5508/16).
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico della , della sanzione Parte_1
prevista dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello proposto dalla in vista Parte_1
della parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3050/2019 pubblicata il 20.03.2019 per carenza di legittimazione ad impugnare tale pronunzia.
2) Condanna la - oggi - al rimborso Parte_1 Parte_2
delle spese del giudizio di appello sostenute dalla che si Controparte_1
liquidano in € 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15%
dei suddetti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Anna Frenello Cacciapuoti
dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
pagina 11 di 12 3) Dà atto dell'applicabilità, a carico della - oggi Parte_1 [...]
- di una sanzione pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello. Parte_2
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 13.10.2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_12
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