Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00513/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00364/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 364 del 2012, proposto da
Condominio Pizzardeto, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Benedetti, con domicilio eletto presso lo studio avv. Gesi Dignani in Ancona, via Lata, 3;
contro
Comune di Loreto;
Anas S.p.A. Compartimento di Ancona;
Anas Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato Ivana Rosa Di Chio, con domicilio eletto presso la sede Anas, in Ancona, via Isonzo, 15;
per l'annullamento, in parte qua
- della delibera di Giunta Comunale del 13 dicembre 2007 n. 310 recante autorizzazione alla sottoscrizione del disciplinare ANAS per la realizzazione d'una rotatoria al KM 327 + 000 della SS 16 Adriatica;
- del Disciplinare Anas SpA AN07/0065, trasmesso al Comune di Loreto con Prot. CAN - 0004209 - P, in data 11 febbraio 2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente allega di essere proprietario di immobili nel Centro Commerciale in Località Pizzardeto del Comune di Loreto, in area confinante con il Comune di Porto Recanati e posta sull’incrocio tra la Strada Statale 16 (Via Pizzardeto) e la Strada Provinciale Porto Recanati-Numana (Via del Sole).
Al riguardo riferisce che il complesso era stato edificato attraverso un Piano Particolareggiato la cui convenzione, sottoscritta in data 13/9/2001, contemplava l’impegno del Comune di Loreto a garantire due passi carrai per accedere all’area dei parcheggi. In forza di tale clausola, la successiva concessione edilizia del 28/9/2001 prevedeva, tra le sue condizioni, la realizzazione di un passo ulteriore rispetto a quello esistente sulla Strada Statale 16 (del quale oggi si discute) realizzato in concomitanza con i lavori di costruzione del Centro Commerciale.
Questo secondo passo fu invece realizzato dopo, sul lato dell’area a confine con la Strada Provinciale Porto Recanati-Numana (Via del Sole), previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Porto Recanati in data 2/12/2004 (competente per territorio) e nullaosta della Provincia di Macerata in data 9/12/2003.
È utile fin da subito ricordare che il primo passaggio (quello sulla SS 16) non fu tuttavia mai regolarizzato e venne mantenuto solo in via di fatto.
Successivamente, nel 2006, il Comune di Loreto approvava un Piano di Lottizzazione su area di espansione limitrofa (c.d. Le Grotte) da cui sorgeva l’esigenza di rivedere la viabilità sulla SS 16 e relative intersezioni.
Veniva quindi elaborato un progetto di rotatoria sulla SS 16, da realizzare nelle immediate vicinanze dell’accesso al parcheggio del Centro Commerciale Pizzardeto, il cui mantenimento veniva ritenuto incompatibile (quindi da chiudere) per distanza insufficiente, dalla realizzanda rotatoria, in base al Codice della Strada.
I relativi atti, come indicati in epigrafe, sono stati impugnati con l’odierno ricorso.
Si è costituita, per resistere al gravame, la sola ANAS.
2. Va innanzitutto trattata l’eccezione di irricevibilità del ricorso dedotta dall’amministrazione resistente sul rilievo che il gravame è stato proposto dopo 5 anni dalla pubblicazione della delibera n. 310/2007.
L’eccezione è infondata.
Al riguardo va osservato che l’odierna iniziativa giudiziaria non è diretta contro la realizzazione della rotonda (nel qual caso risulterebbe anche inammissibile per omessa evocazione in giudizio della ditta Mercantini Srl in qualità di controinteressata), ma contro la parte dei provvedimenti che dispongono la chiusura del passaggio esistente sulla SS16, risultando irrilevante la circostanza che non fosse stato autorizzato. Del resto nessuno ha mai dubitato che i provvedimenti rivolti alla rimozione di opere abusive richiedano la notifica al destinatario dell’ordine di provvedere affinché producano i loro effetti e possa decorrere il “dies a quo” per proporre eventuale impugnazione.
3. Il ricorso può essere ora trattato nel merito.
4. Con un’unica ed articolata censura viene dedotto eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare viene dedotto quanto segue:
- il Comune di Loreto ha violato la convenzione urbanistica sottoscritta il 13/9/2001 che prevedeva due accessi al parcheggio come da progetto del Piano Particolareggiato, di cui uno (quello sulla SS 16 e del quale oggi si discute) già esistente e l’altro realizzato successivamente sull’adiacente Strada Provinciale;
- grazie a questi due passaggi si è potuto realizzare il Centro Commerciale, risanando un terreno paludoso e malsano a tutto vantaggio della collettività;
- chiudendo uno dei due accessi, sorge il possibile rischio che venga revocato il nullaosta anche per l’accesso residuo, rendendo quindi impossibile l’uso del parcheggio e pregiudicando gravemente la funzionalità del Centro Commerciale;
- il Comune non ha inoltre considerato le negative ripercussioni sul traffico in entrata in uscita dal parcheggio del Centro Commerciale, che ora si concentra su un unico accesso allungando i percorsi stradali;
- l’accesso sulla SS16 era preesistente alla rotatoria e quindi non può essere valutata la sua regolarità rispetto un’opera che non esisteva quando è stato realizzato.
Le censure sono infondate.
Circa gli obblighi contrattuali assunti dal Comune, va osservato che la convenzione, pur parlando di “due passaggi”, non stabiliva la loro esatta ubicazione poiché, anche rimandando alle tavole del Piano Particolareggiato, va osservato che esse riportavano il solo passaggio sulla SS 16 non di piena competenza del Comune (trattandosi di accesso su Strada Statale), tanto è vero che l’apertura del secondo passaggio sulla Provinciale (non indicato nel Piano) è stato autorizzato dal Comune di Porto Recanati previo parere della Provincia quale ente proprietario della strada.
Va inoltre osservato che la convenzione disciplinava i rapporti, di natura essenzialmente urbanistica, con il solo Comune di Loreto, mentre erano estranei gli altri enti comunque interessati per ragioni varie (ANAS, Provincia e Comune di Porto Recanati).
Dopo l’approvazione del Piano Particolareggiato e la stipula della convenzione urbanistica, la questione degli accessi al parcheggio non era quindi ancora del tutto definita, poiché il passaggio sulla SS 16 restava privo di autorizzazione e andava regolarizzato in base al Codice della Strada, mente occorreva individuare la posizione del secondo accesso e ad avviare le relative pratiche autorizzatorie.
Al riguardo c’è da chiedersi perché non sia stata avanzata istanza di regolarizzazione del passaggio sulla SS 16, ma sia stato regolarizzato soltanto il passaggio sulla Strada Provinciale, facendo così sorgere il dubbio circa la sua effettiva autorizzabilità, anche prima della nuova rotatoria, vista la sua posizione comunque molto ravvicinata all’incrocio tra la Statale e la Provinciale (con altra rotatoria) e all’uscita di una curva che ne riduce la visibilità creando una non trascurabile situazione di pericolo.
Il Collegio ritiene non essere decisiva la censura secondo cui l’accesso al parcheggio risulta ora essere garantito da un solo passaggio (quello sulla Strada Provinciale), perché non emergono elementi che ne impediscano l’eventuale allargamento affinché possa essere percorso, in sicurezza, nei due sensi di marcia. Risulta altresì scarsamente significativo il fatto che con un solo accesso si determini un allungamento del percorso per raggiungere la SS 16 (circa 70-80 mt) essendo in gioco la sicurezza e la fluidità del traffico automobilistico.
Non essendo state allegate novità nella situazione di fatto, va infine osservato che i timori del ricorrente, circa la possibile revoca dell’autorizzazione al mantenimento dell’unico passo residuo sulla Strada Provinciale, non si sono verificati nonostante l’avvenuta realizzazione della rotatoria e la chiusura del passaggio sulla SS 16 ormai da parecchi anni.
5. In conclusione il ricorso va respinto.
6. Le spese possono essere compensate per ragioni equitative.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Morri | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO