TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/04/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7202/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 7202 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, , E , Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 attori opponenti, con l'Avv. Manuela Rossi
e
Controparte_1
[...]
convenuta opposta, con l'Avv. Cristiano Ruspi.
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate e depositate dalle parti con note scritte sostitutive dell'udienza del 08.04.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.1493/2024, R.G. n. 4329/2024, emesso in data 23 aprile 2024, il giudice des. del Tribunale di Brescia ha ingiunto a (in qualità di Parte_1
debitrice principale), nonché a , e – quest'ultimi in solido nei limiti delle Pt_2 Pt_3 Parte_4
pagina 1 di 9 fidejussioni prestate, per il complessivo importo di Euro 135.000,00 ciascuno – di pagare immediatamente e senza dilazione la somma di Euro 223.686,36, oltre interessi contrattualmente previsti (quanto ai garanti, con interessi moratori ex art. 1224 c.c.) e spese, liquidate in Euro 2.456,00 per onorari, in Euro 406,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Gli odierni opponenti , , soci e amministratori della società Pt_2 Pt_3 Parte_4 Parte_1
hanno prestato fidejussioni specifiche:
[...]
i) fideiussione specifica fino all'ammontare di Euro 45.000,00 ciascuno a garanzia del
Finanziamento Anticipo Export di € 150.000,00, in data 30 agosto 2021, garanzia personale che assiste il credito “per l'adempimento di qualsiasi obbligazione derivante dalla predetta operazione”;
ii) fideiussione specifica fino all'ammontare di Euro 90.000,00 ciascuno a garanzia dell'Apertura di Credito concessa per € 200.000,00, in data 30 agosto 2021, fino all'ammontare di € 90.000,00 ciascuno “per l'adempimento di qualsiasi obbligazione derivante dalla predetta operazione”.
Entrambi i finanziamenti venivano inoltre garantiti nella misura dell'80% degli importi erogati ai sensi della legge n. 662/1996 da Fondo Pubblico, assistito da privilegio speciale.
Avverso tale decreto proponevano tempestiva opposizione gli attuali opponenti, contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria da , chiedendo in via preliminare la sospensione CP_2
della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, solo all'udienza del 20 febbraio 2025, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Gli ingiunti contestavano in particolare la legittimità del decreto ingiuntivo e rassegnavano le seguente conclusioni dirette ad ottenere, in sostanza: i) la declaratoria di nullità delle fidejussioni specifiche rilasciate da , e a garanzia del credito in favore della Società opponente Pt_2 Pt_3 Parte_4 per violazione del provvedimento dell'Antitrust, proponendo a tal fine la domanda Parte_1
riconvenzionale con spostamento della competenza in favore della sezione specializzata del Tribunale delle Imprese di Milano, avente in materia competenza funzionale inderogabile rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado;
ii) l'accertamento della invalidità delle fidejussioni per sproporzione tra l'importo garantito e quello erogato;
iii) l'accertamento della nullità della clausola derogatoria di cui all'art. 1957
c.c. per violazione della normativa consumeristica;
iii) la liberazione del fideiussore ex art 1956 c.c.; iv) l'accertamento della nullità parziale delle fidejussioni prestate da persona fisica a presidio delle obbligazioni derivanti da un finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia L. 23.12.96 n.
662 relativamente all'importo corrispondente alla quota coperta dalla stessa e la violazione del pagina 2 di 9 beneficium excussionis ed, infine, v) l'accertamento della fattispecie della abusiva concessione del credito.
si è costituiva in giudizio, contestando integralmente, in fatto e in diritto, la fondatezza CP_2
delle pretese e delle domande ex adverso formulate, chiedendo altresì la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla debitrice principale, la società in Parte_1
quanto tardiva.
All'udienza del 17 dicembre 2024 questo G.U. - previa separazione dalla causa di opposizione della domanda diretta ad accertare la nullità del contratto di fidejussione riproduttiva dello schema ABI - dichiarava la propria incompetenza funzionale in relazione a tale domanda, fissando il termine di tre mesi per la riassunzione della relativa causa davanti alla sezione delle imprese del Tribunale di Milano.
Nella medesima udienza questo G.U. rigettava la domanda di sospensione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto, rinviando la causa di opposizione al decreto ingiuntivo alla data del 20 febbraio
2025.
All'udienza del 20 febbraio 2025 il giudice, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, fissava davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. alla data dell'8 aprile 2025, assegnando alle parti termine per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, di memorie conclusionale, di note di replica e per il deposito di note sostitutive dell'udienza, da tenersi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. L'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società Parte_1
Parte convenuta opposta ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società
[...]
in quanto notificata oltre il termine previsto dalla legge. Parte_1
L'eccezione risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Nel caso di specie il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato alla società a Parte_1
mezzo PEC in data 23 aprile 2024, come risulta dal documento prodotto sub All. F da parte convenuta opposta, con conseguente scadenza del termine per proporre opposizione in data 03.06.2024. Tuttavia,
l'atto di citazione in opposizione proposto dalla società è stato notificato alla convenuta opposta, anch'esso a mezzo PEC, soltanto in data 05.06.2024, come risulta dal doc. All. E/1, e deve dunque ritenersi tardivo.
pagina 3 di 9 Non può essere accolta la tesi difensiva dell'opponente, secondo cui, trattandosi di un ricorso per decreto ingiuntivo unico notificato a più soggetti, il termine per l'opposizione dovrebbe decorrere dall'ultima delle notifiche eseguite – nella specie, quella effettuata in data 04.05.2024 nei confronti di altro condebitore solidale ( ) – con conseguente tempestività della propria opposizione. Persona_1
Al riguardo si richiama infatti l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore opponente, a nulla rilevando, ai fini del computo del termine perentorio, la solidarietà passiva con altri condebitori” (Cass. n. 15376/2016; in senso conforme, Cass. n. 3009/1976, Cass. n.
8593/1993, Cass. n. 11867/2008).
Nell'ipotesi di decreto ingiuntivo contenente un'unica intimazione di pagamento rivolta a più condebitori solidali non si configura alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, dovendo considerarsi, ai fini del computo del termine per l'opposizione, la data della notifica eseguita nei confronti del singolo opponente (cfr. Cass. n. 7881/2003; Cass. n. 11867/2008).
L'applicazione di tale principio non comporta l'instaurazione di distinti giudizi per ciascun debitore, essendo possibile la proposizione di un'opposizione cumulativa;
resta tuttavia fermo che il termine utile deve essere calcolato individualmente per ciascun destinatario, con la conseguenza che il condebitore decaduto non può avvalersi del termine eventualmente ancora pendente per altro coobbligato.
Dalla tardività dell'opposizione proposta dalla società consegue l'inammissibilità Parte_1 della stessa e, per l'effetto, l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo nei suoi confronti.
3. La non necessità del ricorso alla procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n.
28/2010.
Data l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società debitrice principale, Parte_1 resta pertanto assorbita la questione relativa all'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, peraltro rilevata solo all'udienza del 20.02.2025 e quindi tardivamente.
Per quanto concerne la posizione dei fidejussori, nonostante la tardività dell'eccezione, rileva il giudicante che secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità “le controversie relative ai contratti di fidejussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, L. n. 28/2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della pagina 4 di 9 mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B., e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F., senza comprendere la fidejussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 31209 del
21 ottobre 2022); di talché l'esperimento della mediazione non è necessario per azionare i diritti derivanti da contratti di fidejussione.
4. L'invalidità delle fidejussioni per sproporzione genetica tra importo garantito e quello erogato.
Parti opponenti hanno eccepito, seppur genericamente e senza formulare un autonomo motivo,
l'invalidità delle fideiussioni dedotte in giudizio, sostenendo un'asserita sproporzione genetica tra l'importo garantito e quello effettivamente erogato dalla Banca.
Tale rilievo non può essere accolto.
L'art. 1941 c.c. stabilisce che la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale;
nel caso di specie, tuttavia, non si riscontra alcuna violazione di tale limite.
In ogni caso va rammentato che, anche laddove fosse riscontrato un superamento del limite previsto dall'art. 1941 c.c., ciò non determinerebbe la nullità della garanzia prestata, ma al più la sua efficacia entro i limiti dell'obbligazione principale, come chiaramente disposto dal terzo comma della medesima norma.
5. L'asserita nullità della clausola derogatoria di cui all'art 1957 cc per violazione della normativa consumeristica.
Gli opponenti sostengono che la clausola contrattuale che deroga all'applicabilità dell'art. 1957 c.c. sarebbe nulla per violazione della normativa consumeristica, in quanto i fidejussori rivestirebbero la qualità di consumatori. Conseguentemente, deducono che tale nullità parziale comporterebbe la decadenza della garanzia prestata dagli odierni opponenti.
Tuttavia, tale eccezione si rivela non solo manifestamente infondata, ma anche del tutto irrilevante nel caso di specie.
Anche ipotizzando, in via meramente astratta, la nullità parziale delle fidejussioni specifiche nella parte derogatoria dell'art. 1957 c.c., data la qualificazione dei fidejussori come consumatori – ipotesi che non trova riscontro, data la loro qualità di soci e amministratori della società debitrice – tale circostanza non pagina 5 di 9 inciderebbe né sulla competenza territoriale del Tribunale adito né sulla validità ed efficacia delle fidejussioni stesse.
La competenza territoriale del Tribunale di Brescia, adito da Cassa Rurale nell'ambito del procedimento monitorio, risulta pienamente conforme al foro competente previsto dall'art. 33, co. 2, lett. u), del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005), coincidente con il luogo di residenza dei fidejussori (provincia di Brescia).
Inoltre la convenuta opposta ha agito nel rispetto del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., avendo inviato la lettera di recesso dal finanziamento in data 22 marzo 2024 e depositato il ricorso per decreto ingiuntivo in data 8 aprile 2024.
Peraltro tale conclusione rende del tutto ininfluente ai fini della definizione del presente procedimento l'esito della causa diretta all'accertamento della nullità parziale dei contratti di fidejussione per asserita contrarietà alla normativa anti-trust.
6. La liberazione dei fidejussori ai sensi dell'art 1956 cc
Gli opponenti invocano la liberazione ex art. 1956 c.c. dalle obbligazioni derivanti dalle fidejussioni, sostenendo che la convenuta opposta avrebbe concesso credito alla società senza Parte_5
la preventiva autorizzazione dei fidejussori, pur essendo a conoscenza del peggioramento delle sue condizioni economiche.
Osserva a tale proposito il giudicante che non è in ogni caso invocabile la decadenza dell'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1956 c.c., poiché tale norma si applica esclusivamente alle fidejussioni per obbligazioni future (c.d. fideiussioni omnibus), mentre le fidejussioni in questione sono specifiche, e, conseguentemente, la Banca non ha concesso alcuna linea di credito alla debitrice principale ulteriore rispetto a quella garantita dai sigg.ri . Pt_1
Peraltro deve aggiungersi che, in ogni caso, per pacifica giurisprudenza la “mancata richiesta di autorizzazione non può … configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche del debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o di socio”
(cfr. Cass. 21 febbraio 2006, n. 3761, in termini Cass. n. 54/2021, da ultimo Cass. ord. n. 20713 del
17/07/2023).
Ciò in quanto la protezione accordata dall'art. 1956 c.c. al fidejussore è declinazione del canone di buona fede solidaristica nell'esecuzione del rapporto: canone di valutazione bilaterale, che guarda al pagina 6 di 9 comportamento di entrambe le parti e postula l'estraneità, incolpevole, del fidejussore alla sfera di controllo del rapporto garantito.
Nella fattispecie in esame, al contrario, gli opponenti fidejussori coincidono con la figura dei soci e degli amministratori dell'attività della società debitrice principale. In questa Parte_1
qualità, essi erano - o avrebbero dovuto essere, in ossequio ai canoni di correttezza e buona fede - perfettamente a conoscenza delle condizioni patrimoniali e delle strategie aziendali della società stessa al momento della richiesta del finanziamento e della sottoscrizione delle fidejussioni.
In direzione contraria, con il rilascio delle fidejussioni, gli attuali opponenti hanno di fatto contribuito a sostenere il ricorso al credito della società debitrice, anziché segnalare eventuali situazioni di crisi.
7. La nullità parziale delle fidejussioni prestate da persona fisica a presidio delle obbligazioni derivanti da un finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia e la violazione del beneficium excussionis.
Gli opponenti contestano la legittimità parziale delle fidejussioni, sostenendo che ciascuna di esse
Contr dovrebbe essere dichiarata nulla per la quota eccedente l'importo garantito da sulla base dell'assunto secondo cui tali fidejussioni rientrerebbero tra le garanzie vietate ai sensi dell'art.
4.4 delle
Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia, che avrebbe dovuto in ogni caso essere escusso preventivamente rispetto ai fidejussori.
Tale contestazione è infondata.
L'art.
4.4 delle Disposizioni Operative del Fondo richiamato si riferisce esclusivamente alle “garanzie reali, assicurative, bancarie”, mentre le fidejussioni specifiche in contestazione costituiscono garanzie personali, prestate dai soci e amministratori della società debitrice principale.
Ad ulteriore conferma del''infondatezza della contestazione si rileva che le nuove "Disposizioni
Operative del Fondo di Garanzia”, in vigore dal 14 ottobre 2022 (approvate con D.M. Sviluppo
Economico del 3 ottobre 2022), prevedono espressamente, al punto C.4, n. 1, lett. a), la possibilità di acquisire ulteriori garanzie di tipo personale.
Infine, devono ritenersi infondate anche le deduzioni attoree secondo cui sarebbe stata necessaria, ai fini dell'escussione delle fidejussioni, la previa escussione infruttuosa della debitrice principale ovvero Contr l'attivazione della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia
Le fidejussioni specifiche oggetto di causa hanno natura solidale, il che consente alla banca di esercitare liberamente la facoltà di scelta, promuovendo azioni nei confronti del debitore principale ovvero dei garanti, entro il termine di sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni. Inoltre, il beneficium pagina 7 di 9 excussionis non risulta previsto espressamente nelle fidejussioni in questione, requisito che sarebbe stato necessario indicare in modo esplicito e specifico per poterlo invocare validamente.
Contr Al contrario la Garanzia non può essere escussa prima delle fidejussioni personali, in ragione della sua natura sussidiaria. In altri termini la garanzia prestata dal Fondo MCC può essere attivata solo dopo che la banca abbia compiuto un tentativo effettivo di recupero del credito, rivelatosi infruttuoso, nei confronti del debitore principale e di eventuali altre garanti personali. Contr Il fondo è uno strumento pubblico, volto a facilitare l'accesso al credito per le imprese;
non è progettato per sollevare immediatamente i fidejussori dall'obbligazione di garanzia assunta, ma per tutelare le banche nel caso in cui tutte le altre vie di recupero del credito siano risultate inefficaci.
8. L'abusiva concessione del credito
L'abusiva concessione del credito si configura quando una banca eroga credito a un'impresa pur essendo consapevole, o dovendo ragionevolmente esserlo, dello stato di crisi finanziaria irreversibile dell'impresa stessa. Tale condotta, finalizzata a sostenere artificiosamente l'impresa in difficoltà, può ritardare l'apertura di una procedura concorsuale, aggravando così il dissesto finanziario. Questo ritardo, oltre a provocare ulteriori perdite per l'impresa, è idoneo a pregiudicare gli interessi degli altri creditori, che vedono ridotte le possibilità di recupero del proprio credito, e può indurre in errore terze parti, le quali, confidando sulla solidità dell'impresa, subiscono danni a causa della successiva insolvenza.
Tuttavia, nel caso di specie, tale fattispecie non risulta configurabile.
Sul punto, la giurisprudenza è chiara: “legittimati attivi a far valere la suddetta condotta illecita a fini risarcitori (nei confronti della banca autrice dell'illecito, in concorso con gli amministratori) sono solo i creditori della società finanziata che si assumono danneggiati, nonché, una volta apertasi la procedura concorsuale, il Curatore in rappresentanza della massa dei creditori” (cfr. Cass. n. 18610 del 30/06/2021).
Pertanto, i fidejussori, in quanto meri garanti dell'adempimento di un debito altrui, non sono soggetti legittimati a far valere questa condotta illecita (peraltro ascrivibile anche a loro medesimi, in quanto amministratori della debitrice principale, e pertanto identificabili nei soggetti che avevano richiesto la concessione del credito asseritamente abusivo, e perciò nei concorrenti nell'illecito, in qualità di determinatori o istigatori).
9. Spese
pagina 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza;
gli opponenti vanno quindi condannati, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.001,00,00 a € 260.000,00, in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da rigetta gli atti di opposizione proposti da Parte_1
, e avverso il decreto ingiuntivo impugnato n. 1493/2024 emesso da questo Pt_2 Pt_3 Parte_4
Tribunale in data 23 aprile 2024, che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna gli opponenti al pagamento, in via tra loro solidale, in favore della convenuta opposta , della somma di € CP_2
14.103,00, oltre 15 % per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia l'11 aprile 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 7202 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, , E , Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 attori opponenti, con l'Avv. Manuela Rossi
e
Controparte_1
[...]
convenuta opposta, con l'Avv. Cristiano Ruspi.
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate e depositate dalle parti con note scritte sostitutive dell'udienza del 08.04.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.1493/2024, R.G. n. 4329/2024, emesso in data 23 aprile 2024, il giudice des. del Tribunale di Brescia ha ingiunto a (in qualità di Parte_1
debitrice principale), nonché a , e – quest'ultimi in solido nei limiti delle Pt_2 Pt_3 Parte_4
pagina 1 di 9 fidejussioni prestate, per il complessivo importo di Euro 135.000,00 ciascuno – di pagare immediatamente e senza dilazione la somma di Euro 223.686,36, oltre interessi contrattualmente previsti (quanto ai garanti, con interessi moratori ex art. 1224 c.c.) e spese, liquidate in Euro 2.456,00 per onorari, in Euro 406,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Gli odierni opponenti , , soci e amministratori della società Pt_2 Pt_3 Parte_4 Parte_1
hanno prestato fidejussioni specifiche:
[...]
i) fideiussione specifica fino all'ammontare di Euro 45.000,00 ciascuno a garanzia del
Finanziamento Anticipo Export di € 150.000,00, in data 30 agosto 2021, garanzia personale che assiste il credito “per l'adempimento di qualsiasi obbligazione derivante dalla predetta operazione”;
ii) fideiussione specifica fino all'ammontare di Euro 90.000,00 ciascuno a garanzia dell'Apertura di Credito concessa per € 200.000,00, in data 30 agosto 2021, fino all'ammontare di € 90.000,00 ciascuno “per l'adempimento di qualsiasi obbligazione derivante dalla predetta operazione”.
Entrambi i finanziamenti venivano inoltre garantiti nella misura dell'80% degli importi erogati ai sensi della legge n. 662/1996 da Fondo Pubblico, assistito da privilegio speciale.
Avverso tale decreto proponevano tempestiva opposizione gli attuali opponenti, contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria da , chiedendo in via preliminare la sospensione CP_2
della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, solo all'udienza del 20 febbraio 2025, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Gli ingiunti contestavano in particolare la legittimità del decreto ingiuntivo e rassegnavano le seguente conclusioni dirette ad ottenere, in sostanza: i) la declaratoria di nullità delle fidejussioni specifiche rilasciate da , e a garanzia del credito in favore della Società opponente Pt_2 Pt_3 Parte_4 per violazione del provvedimento dell'Antitrust, proponendo a tal fine la domanda Parte_1
riconvenzionale con spostamento della competenza in favore della sezione specializzata del Tribunale delle Imprese di Milano, avente in materia competenza funzionale inderogabile rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado;
ii) l'accertamento della invalidità delle fidejussioni per sproporzione tra l'importo garantito e quello erogato;
iii) l'accertamento della nullità della clausola derogatoria di cui all'art. 1957
c.c. per violazione della normativa consumeristica;
iii) la liberazione del fideiussore ex art 1956 c.c.; iv) l'accertamento della nullità parziale delle fidejussioni prestate da persona fisica a presidio delle obbligazioni derivanti da un finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia L. 23.12.96 n.
662 relativamente all'importo corrispondente alla quota coperta dalla stessa e la violazione del pagina 2 di 9 beneficium excussionis ed, infine, v) l'accertamento della fattispecie della abusiva concessione del credito.
si è costituiva in giudizio, contestando integralmente, in fatto e in diritto, la fondatezza CP_2
delle pretese e delle domande ex adverso formulate, chiedendo altresì la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla debitrice principale, la società in Parte_1
quanto tardiva.
All'udienza del 17 dicembre 2024 questo G.U. - previa separazione dalla causa di opposizione della domanda diretta ad accertare la nullità del contratto di fidejussione riproduttiva dello schema ABI - dichiarava la propria incompetenza funzionale in relazione a tale domanda, fissando il termine di tre mesi per la riassunzione della relativa causa davanti alla sezione delle imprese del Tribunale di Milano.
Nella medesima udienza questo G.U. rigettava la domanda di sospensione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto, rinviando la causa di opposizione al decreto ingiuntivo alla data del 20 febbraio
2025.
All'udienza del 20 febbraio 2025 il giudice, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, fissava davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. alla data dell'8 aprile 2025, assegnando alle parti termine per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, di memorie conclusionale, di note di replica e per il deposito di note sostitutive dell'udienza, da tenersi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. L'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società Parte_1
Parte convenuta opposta ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società
[...]
in quanto notificata oltre il termine previsto dalla legge. Parte_1
L'eccezione risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Nel caso di specie il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato alla società a Parte_1
mezzo PEC in data 23 aprile 2024, come risulta dal documento prodotto sub All. F da parte convenuta opposta, con conseguente scadenza del termine per proporre opposizione in data 03.06.2024. Tuttavia,
l'atto di citazione in opposizione proposto dalla società è stato notificato alla convenuta opposta, anch'esso a mezzo PEC, soltanto in data 05.06.2024, come risulta dal doc. All. E/1, e deve dunque ritenersi tardivo.
pagina 3 di 9 Non può essere accolta la tesi difensiva dell'opponente, secondo cui, trattandosi di un ricorso per decreto ingiuntivo unico notificato a più soggetti, il termine per l'opposizione dovrebbe decorrere dall'ultima delle notifiche eseguite – nella specie, quella effettuata in data 04.05.2024 nei confronti di altro condebitore solidale ( ) – con conseguente tempestività della propria opposizione. Persona_1
Al riguardo si richiama infatti l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore opponente, a nulla rilevando, ai fini del computo del termine perentorio, la solidarietà passiva con altri condebitori” (Cass. n. 15376/2016; in senso conforme, Cass. n. 3009/1976, Cass. n.
8593/1993, Cass. n. 11867/2008).
Nell'ipotesi di decreto ingiuntivo contenente un'unica intimazione di pagamento rivolta a più condebitori solidali non si configura alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, dovendo considerarsi, ai fini del computo del termine per l'opposizione, la data della notifica eseguita nei confronti del singolo opponente (cfr. Cass. n. 7881/2003; Cass. n. 11867/2008).
L'applicazione di tale principio non comporta l'instaurazione di distinti giudizi per ciascun debitore, essendo possibile la proposizione di un'opposizione cumulativa;
resta tuttavia fermo che il termine utile deve essere calcolato individualmente per ciascun destinatario, con la conseguenza che il condebitore decaduto non può avvalersi del termine eventualmente ancora pendente per altro coobbligato.
Dalla tardività dell'opposizione proposta dalla società consegue l'inammissibilità Parte_1 della stessa e, per l'effetto, l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo nei suoi confronti.
3. La non necessità del ricorso alla procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n.
28/2010.
Data l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società debitrice principale, Parte_1 resta pertanto assorbita la questione relativa all'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, peraltro rilevata solo all'udienza del 20.02.2025 e quindi tardivamente.
Per quanto concerne la posizione dei fidejussori, nonostante la tardività dell'eccezione, rileva il giudicante che secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità “le controversie relative ai contratti di fidejussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, L. n. 28/2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della pagina 4 di 9 mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B., e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F., senza comprendere la fidejussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 31209 del
21 ottobre 2022); di talché l'esperimento della mediazione non è necessario per azionare i diritti derivanti da contratti di fidejussione.
4. L'invalidità delle fidejussioni per sproporzione genetica tra importo garantito e quello erogato.
Parti opponenti hanno eccepito, seppur genericamente e senza formulare un autonomo motivo,
l'invalidità delle fideiussioni dedotte in giudizio, sostenendo un'asserita sproporzione genetica tra l'importo garantito e quello effettivamente erogato dalla Banca.
Tale rilievo non può essere accolto.
L'art. 1941 c.c. stabilisce che la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale;
nel caso di specie, tuttavia, non si riscontra alcuna violazione di tale limite.
In ogni caso va rammentato che, anche laddove fosse riscontrato un superamento del limite previsto dall'art. 1941 c.c., ciò non determinerebbe la nullità della garanzia prestata, ma al più la sua efficacia entro i limiti dell'obbligazione principale, come chiaramente disposto dal terzo comma della medesima norma.
5. L'asserita nullità della clausola derogatoria di cui all'art 1957 cc per violazione della normativa consumeristica.
Gli opponenti sostengono che la clausola contrattuale che deroga all'applicabilità dell'art. 1957 c.c. sarebbe nulla per violazione della normativa consumeristica, in quanto i fidejussori rivestirebbero la qualità di consumatori. Conseguentemente, deducono che tale nullità parziale comporterebbe la decadenza della garanzia prestata dagli odierni opponenti.
Tuttavia, tale eccezione si rivela non solo manifestamente infondata, ma anche del tutto irrilevante nel caso di specie.
Anche ipotizzando, in via meramente astratta, la nullità parziale delle fidejussioni specifiche nella parte derogatoria dell'art. 1957 c.c., data la qualificazione dei fidejussori come consumatori – ipotesi che non trova riscontro, data la loro qualità di soci e amministratori della società debitrice – tale circostanza non pagina 5 di 9 inciderebbe né sulla competenza territoriale del Tribunale adito né sulla validità ed efficacia delle fidejussioni stesse.
La competenza territoriale del Tribunale di Brescia, adito da Cassa Rurale nell'ambito del procedimento monitorio, risulta pienamente conforme al foro competente previsto dall'art. 33, co. 2, lett. u), del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005), coincidente con il luogo di residenza dei fidejussori (provincia di Brescia).
Inoltre la convenuta opposta ha agito nel rispetto del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., avendo inviato la lettera di recesso dal finanziamento in data 22 marzo 2024 e depositato il ricorso per decreto ingiuntivo in data 8 aprile 2024.
Peraltro tale conclusione rende del tutto ininfluente ai fini della definizione del presente procedimento l'esito della causa diretta all'accertamento della nullità parziale dei contratti di fidejussione per asserita contrarietà alla normativa anti-trust.
6. La liberazione dei fidejussori ai sensi dell'art 1956 cc
Gli opponenti invocano la liberazione ex art. 1956 c.c. dalle obbligazioni derivanti dalle fidejussioni, sostenendo che la convenuta opposta avrebbe concesso credito alla società senza Parte_5
la preventiva autorizzazione dei fidejussori, pur essendo a conoscenza del peggioramento delle sue condizioni economiche.
Osserva a tale proposito il giudicante che non è in ogni caso invocabile la decadenza dell'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1956 c.c., poiché tale norma si applica esclusivamente alle fidejussioni per obbligazioni future (c.d. fideiussioni omnibus), mentre le fidejussioni in questione sono specifiche, e, conseguentemente, la Banca non ha concesso alcuna linea di credito alla debitrice principale ulteriore rispetto a quella garantita dai sigg.ri . Pt_1
Peraltro deve aggiungersi che, in ogni caso, per pacifica giurisprudenza la “mancata richiesta di autorizzazione non può … configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche del debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o di socio”
(cfr. Cass. 21 febbraio 2006, n. 3761, in termini Cass. n. 54/2021, da ultimo Cass. ord. n. 20713 del
17/07/2023).
Ciò in quanto la protezione accordata dall'art. 1956 c.c. al fidejussore è declinazione del canone di buona fede solidaristica nell'esecuzione del rapporto: canone di valutazione bilaterale, che guarda al pagina 6 di 9 comportamento di entrambe le parti e postula l'estraneità, incolpevole, del fidejussore alla sfera di controllo del rapporto garantito.
Nella fattispecie in esame, al contrario, gli opponenti fidejussori coincidono con la figura dei soci e degli amministratori dell'attività della società debitrice principale. In questa Parte_1
qualità, essi erano - o avrebbero dovuto essere, in ossequio ai canoni di correttezza e buona fede - perfettamente a conoscenza delle condizioni patrimoniali e delle strategie aziendali della società stessa al momento della richiesta del finanziamento e della sottoscrizione delle fidejussioni.
In direzione contraria, con il rilascio delle fidejussioni, gli attuali opponenti hanno di fatto contribuito a sostenere il ricorso al credito della società debitrice, anziché segnalare eventuali situazioni di crisi.
7. La nullità parziale delle fidejussioni prestate da persona fisica a presidio delle obbligazioni derivanti da un finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia e la violazione del beneficium excussionis.
Gli opponenti contestano la legittimità parziale delle fidejussioni, sostenendo che ciascuna di esse
Contr dovrebbe essere dichiarata nulla per la quota eccedente l'importo garantito da sulla base dell'assunto secondo cui tali fidejussioni rientrerebbero tra le garanzie vietate ai sensi dell'art.
4.4 delle
Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia, che avrebbe dovuto in ogni caso essere escusso preventivamente rispetto ai fidejussori.
Tale contestazione è infondata.
L'art.
4.4 delle Disposizioni Operative del Fondo richiamato si riferisce esclusivamente alle “garanzie reali, assicurative, bancarie”, mentre le fidejussioni specifiche in contestazione costituiscono garanzie personali, prestate dai soci e amministratori della società debitrice principale.
Ad ulteriore conferma del''infondatezza della contestazione si rileva che le nuove "Disposizioni
Operative del Fondo di Garanzia”, in vigore dal 14 ottobre 2022 (approvate con D.M. Sviluppo
Economico del 3 ottobre 2022), prevedono espressamente, al punto C.4, n. 1, lett. a), la possibilità di acquisire ulteriori garanzie di tipo personale.
Infine, devono ritenersi infondate anche le deduzioni attoree secondo cui sarebbe stata necessaria, ai fini dell'escussione delle fidejussioni, la previa escussione infruttuosa della debitrice principale ovvero Contr l'attivazione della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia
Le fidejussioni specifiche oggetto di causa hanno natura solidale, il che consente alla banca di esercitare liberamente la facoltà di scelta, promuovendo azioni nei confronti del debitore principale ovvero dei garanti, entro il termine di sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni. Inoltre, il beneficium pagina 7 di 9 excussionis non risulta previsto espressamente nelle fidejussioni in questione, requisito che sarebbe stato necessario indicare in modo esplicito e specifico per poterlo invocare validamente.
Contr Al contrario la Garanzia non può essere escussa prima delle fidejussioni personali, in ragione della sua natura sussidiaria. In altri termini la garanzia prestata dal Fondo MCC può essere attivata solo dopo che la banca abbia compiuto un tentativo effettivo di recupero del credito, rivelatosi infruttuoso, nei confronti del debitore principale e di eventuali altre garanti personali. Contr Il fondo è uno strumento pubblico, volto a facilitare l'accesso al credito per le imprese;
non è progettato per sollevare immediatamente i fidejussori dall'obbligazione di garanzia assunta, ma per tutelare le banche nel caso in cui tutte le altre vie di recupero del credito siano risultate inefficaci.
8. L'abusiva concessione del credito
L'abusiva concessione del credito si configura quando una banca eroga credito a un'impresa pur essendo consapevole, o dovendo ragionevolmente esserlo, dello stato di crisi finanziaria irreversibile dell'impresa stessa. Tale condotta, finalizzata a sostenere artificiosamente l'impresa in difficoltà, può ritardare l'apertura di una procedura concorsuale, aggravando così il dissesto finanziario. Questo ritardo, oltre a provocare ulteriori perdite per l'impresa, è idoneo a pregiudicare gli interessi degli altri creditori, che vedono ridotte le possibilità di recupero del proprio credito, e può indurre in errore terze parti, le quali, confidando sulla solidità dell'impresa, subiscono danni a causa della successiva insolvenza.
Tuttavia, nel caso di specie, tale fattispecie non risulta configurabile.
Sul punto, la giurisprudenza è chiara: “legittimati attivi a far valere la suddetta condotta illecita a fini risarcitori (nei confronti della banca autrice dell'illecito, in concorso con gli amministratori) sono solo i creditori della società finanziata che si assumono danneggiati, nonché, una volta apertasi la procedura concorsuale, il Curatore in rappresentanza della massa dei creditori” (cfr. Cass. n. 18610 del 30/06/2021).
Pertanto, i fidejussori, in quanto meri garanti dell'adempimento di un debito altrui, non sono soggetti legittimati a far valere questa condotta illecita (peraltro ascrivibile anche a loro medesimi, in quanto amministratori della debitrice principale, e pertanto identificabili nei soggetti che avevano richiesto la concessione del credito asseritamente abusivo, e perciò nei concorrenti nell'illecito, in qualità di determinatori o istigatori).
9. Spese
pagina 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza;
gli opponenti vanno quindi condannati, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.001,00,00 a € 260.000,00, in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da rigetta gli atti di opposizione proposti da Parte_1
, e avverso il decreto ingiuntivo impugnato n. 1493/2024 emesso da questo Pt_2 Pt_3 Parte_4
Tribunale in data 23 aprile 2024, che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna gli opponenti al pagamento, in via tra loro solidale, in favore della convenuta opposta , della somma di € CP_2
14.103,00, oltre 15 % per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia l'11 aprile 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 9 di 9