Sentenza 27 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 27/12/2022, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 02056/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01170/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1170 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Rizzo e Gianluca Giannone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS –, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla Sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, n. -OMISSIS- del 01.10.2021, in pari data depositata, resa nel giudizio n. -OMISSIS- R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. G. Giannone, anche in sostituzione dell'avv. E. Rizzo, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Dagli atti di causa emerge quanto segue.
1.1) Con sentenza n. -OMISSIS- del 1° ottobre 2021, ormai definitiva, il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, nella controversia tra la ricorrente e l’INPS, così provvedeva: “ in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della anzianità contributiva previdenziale relativa al rapporto di lavoro part time verticale ciclico dalla data di assunzione (5/8/2015) per 52 settimane all’anno, riproporzionando i contributi versati per le settimane lavorate sull’intero anno”.
1.2) Tuttavia l’INPS, nella prospettazione di parte ricorrente, ometteva di darvi esecuzione.
1.3) Veniva quindi proposto il gravame in esame, con cui si chiede, in particolare, l’ottemperanza al giudicato.
2) Ciò premesso in fatto, osserva il Collegio quanto segue.
2.1) La domanda volta all’ottemperanza della suddetta sentenza va accolta e, per l’effetto, deve essere sancito l’obbligo dell’INPS di Lecce di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, n. -OMISSIS- del 1° ottobre 2021, provvedendo agli adempimenti che dalla medesima conseguono.
2.2) Ai fini dell’ottemperanza appare congruo assegnare all’INPS intimato il termine di giorni 90 (novanta), decorrenti dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.
2.3) Qualora l’INPS di Lecce non provveda nel termine indicato, si nomina, quale commissario ad acta , il Direttore p.t. dell’INPS di Taranto, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni, senza maturare alcun diritto al compenso.
3) Con riguardo, invece, alla richiesta della parte ricorrente di applicazione della misura prevista dalla disposizione dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. – secondo la quale il giudice “ salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo ” –, ritiene il Collegio che la stessa non meriti di essere accolta, non risultando specifici comportamenti dilatori della P.A. e considerato che la condanna ad eseguire la sentenza entro un termine determinato e la previsione della successiva nomina di un commissario ad acta tutelano sufficientemente l’interesse azionato, senza bisogno di utilizzare lo strumento sanzionatorio invocato (sul punto, cfr. T.A.R. Lecce, 4 febbraio 2021, n. 187).
4) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’INPS di Lecce al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO