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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/04/2025, n. 2811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2811 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17186/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19483/2023 tra
Parte_1
ATTORE opponente
e
Controparte_1
CONVENUTA opposta
Oggi 2 aprile 2025 ad ore 10,00 il Giudice, dott.ssa Alessandra TERRERI dà atto che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
- per parte attrice l'avv. Antonio Malagnino
- per parte convenuta l'avv. Elisa Lingua, in sostituzione dell'avv. Giustino Di Cecco giusta delega verbale,
dà altresì atto che
- le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Parte Attrice precisa le proprie conclusioni, come da nota conclusiva depositata telematicamente, dà atto dell'intervenuto pagamento della somma di € 3.372,82 da parte del
, si riporta agli atti ed insiste nell'accoglimento delle domande. Parte_1
Parte Convenuta precisa le proprie conclusioni, come da nota conclusiva depositata telematicamente, evidenziando che a fronte delle due note di credito emesse da Controparte_1
pagina 1 di 7 l'importo del credito ammonta ad € 2.709,37= e non ad € 3.372,82=, così preteso da controparte, si riporta ai propri scritti difensivi ed alle proprie domande
Il giudice alla luce di quanto sopra, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto e si ritira in camera di consiglio per deliberare, indicando la prosecuzione dell'udienza ad ore 18,15 per la lettura del dispositivo della sentenza.
Le parti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il presente verbale è stato letto alle parti e condiviso sullo schermo di ed i procuratori Pt_2 delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente.
Connessione e verbale di udienza chiusi alle ore 10,29.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 18,16,
il giudice
deposita la sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 2 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario dott.ssa
Alessandra TERRERI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 17186/2023 tra
Parte_1
C.F. P.IVA_1
Attore opponente con l'avv.to Antonio Malagnino
e
Controparte_1
P.IVA P.IVA_2
Convenuta opposta con l'avv.to Giustino Di Cecco
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - contratto di telefonia
CONCLUSIONI come da verbale odierno:
Per parte attrice opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
pagina 3 di 7 1) accogliere l'opposizione formulata dal avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
4419/2023 emesso da questo Tribunale in data 20.2.2023 in favore di e, Controparte_1 per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
2) dare atto che il ha pagato la minore somma effettivamente dovuta Parte_1
nonostante la mancata fatturazione da parte di;
Controparte_1
3) Condannare , in persona di chi la rappresenta, al pagamento delle spese Controparte_1
e delle competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.
Salvezze”,
Per parte convenuta opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: in via preliminare: a) accertare e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Milano per tutti i motivi di cui in atti;
in via principale: b) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'opponente e, per
l'effetto, c) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti CP_1 dell'opponente per la fornitura dei servizi meglio individuati in narrativa e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento del credito a favore di per la somma di euro CP_1
3.372,82 oltre interessi convenzionali e spese legali, o nella maggiore o minor somma che emergerà dovuta all'esito del presente giudizio, il tutto per le causali meglio indicate in atti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha ottenuto nei confronti del ingiunzione Controparte_1 Parte_1 di pagamento n° 4419/2023 del 09.03.2023 per l'importo di € 6.425,57=, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, quale addebito per fornitura di servizi di telefonia;
il suddetto importo è stato documentato con la produzione del contratto inter partes datato 05.09.2018 (doc. D del fascicolo monitorio), delle condizioni generali di contratto (doc.
E del fascicolo monitorio), delle 4 fatture insolute (docc. C del fascicolo monitorio) e dell'estratto autentico delle scritture contabili (doc. F del fascicolo monitorio).
L'ingiunto ha proposto opposizione, eccependo:
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, in favore di quello di AR (ex art. 19 c.p.c.) o, in alternativa, di quello di EA (ex art. 20 c.p.c.),
- l'infondatezza del credito azionato, stante la richiesta di somme maggiori rispetto a quelle dovute. pagina 4 di 7 A sostegno delle proprie ragioni, parte attrice opponente ha depositato le determine comunali
(doc. 4 e 5 del fascicolo di parte attrice opponente), gli ordini a (doc. 8 e 9 del Controparte_1
fascicolo di parte attrice opponente), le fatture pagate (doc. 6 del fascicolo di parte attrice opponente) e le note di credito emesse dal gestore telefonico (doc. 7 del fascicolo di parte attrice opponente).
, costituendosi ha riconosciuto la non debenza delle fatture n° Controparte_1
AO20487394 e n° AO16630939 oggetto di storno ed ha chiesto la condanna di controparte all'importo residuo di € 3.372,82= di cui alle fatture n° ZZ30527875 e n° ZZ30527876.
Assegnati i termini previsti dall'art. 183, c. 6 c.p.c., la causa è pervenuta alla presente udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
* * * * * *
Va dapprima evidenziato che parte attrice opponente, con la comparsa conclusionale, ha rinunciato all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano,
Andando ad analizzare il merito della causa, il Tribunale osserva che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Cassazione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente
(attore in senso formale) assume la posizione di convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) assume quella di attore in senso sostanziale;
è così che
è il creditore a soggiacere ai conseguenti oneri probatori e controparte a dovere dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Altro criterio probatorio rilevante al fine del decidere è costituito dall'onere di contestazione specifica ex art. 115 c.p.c…
Premesso ciò, va evidenziato che nell'ambito dello schema normativo dei contratti di telefonia, il contatore centrale assume la funzione di strumento di registrazione del traffico telefonico e si presume idoneo in ragione dei collaudi e dei controlli ai quali è sottoposto da parte della
Pubblica Amministrazione (Cass. Civ. 3686/1997).
A supporto del credito ingiunto, ha prodotto il contratto sottoscritta inter partes Controparte_1 il 05.09.2018 (doc. D e doc. E del fascicolo monitorio).
L'anzidetto documento costituisce un mezzo di prova al fine del decidere, non essendo stato operato alcun disconoscimento delle sottoscrizioni ivi apposte.
Il gestore telefonico ha anche prodotto le 4 fatture rimaste insolute (docc. C del fascicolo monitorio):
pagina 5 di 7 I predetti documenti contabili risultano corredati del dettaglio delle singole utenze, dei relativi piani tariffari, dei servizi resi, dei tabulati telefonici, dei costi per ogni servizio e delle rate dei 5 dispositivi elettronici acquistati,
Gli addebiti fatturati da sono stati contestati dall'utente, lamentando un aumento degli CP_1
addebiti nelle fatture.
A supporto delle proprie ragioni, Il ha dato atto della sussistenza di diversi Parte_1
contratti stipulati con (doc. 4, 5, 8 e 9 del fascicolo di parte attrice opponente) Controparte_1
e dell'emissione di note di credito da parte di (doc. 7 del fascicolo di parte attrice Controparte_1
opponente)
La difesa attorea ha però richiamato degli importi contrattuali non corrispondenti a quelli contenuti nelle determine comunali e negli ordini diretti a , ha inoltre omesso di Controparte_1
individuare e specificare esattamente i singoli importi fatturati ritenuti non dovuti.
L'unica contestazione specifica sollevata dal ha riguardato l'emissione da Parte_1
parte di di note di credito datate 27.03.2023, quindi dopo la notifica del decreto Controparte_1
ingiuntivo avvenuta in data 14.03.2023.
Dalla documentazione versata in atti, emerge infatti che:
- con nota di credito n° ZZ40015961, il gestore ha stornato la fattura azionata n°
AO20487394 del 22.11.2022 di € 1.870,99=,
- con nota di credito n° ZZ40015957, il gestore ha stornato la fattura azionata n°
AO16630939 del 21.09.2022 di € 1.845,21=.
Il Tribunale osserva che, in sede di costituzione, ha rinunciato alle somme Controparte_1
esposte nelle fatture azionate n° AO20487394 e n° AO16630939, per un complessivo importo di € 3.716,20=.
Il decreto ingiuntivo opposto di € 6.425,57= va pertanto revocato.
Detraendo l'importo delle note di credito di € 3.716,20= dalla somma ingiunta di € 6.425,57=, il credito residuo ammonta ad € 2.709,37= e non ad € 3.372,82=, così come preteso da CP_1
.
[...]
Poiché il gestore telefonico ha persistito nella pretesa di una somma superiore rispetto a quella risultante da un elementare calcolo aritmetico, tanto da indurre il Comune di , nel corso Pt_1 pagina 6 di 7 del giudizio, a saldare il maggior importo di € 3.372,82=, sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- accerta il minor credito di € 2.709,37=, per l'effetto
- revoca il decreto ingiuntivo n° 4419/2023, emesso dal Tribunale di Milano,
- compensa le spese di lite tra le parti.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Milano, lì 02 Aprile 2025
ll GOP
dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19483/2023 tra
Parte_1
ATTORE opponente
e
Controparte_1
CONVENUTA opposta
Oggi 2 aprile 2025 ad ore 10,00 il Giudice, dott.ssa Alessandra TERRERI dà atto che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
- per parte attrice l'avv. Antonio Malagnino
- per parte convenuta l'avv. Elisa Lingua, in sostituzione dell'avv. Giustino Di Cecco giusta delega verbale,
dà altresì atto che
- le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Parte Attrice precisa le proprie conclusioni, come da nota conclusiva depositata telematicamente, dà atto dell'intervenuto pagamento della somma di € 3.372,82 da parte del
, si riporta agli atti ed insiste nell'accoglimento delle domande. Parte_1
Parte Convenuta precisa le proprie conclusioni, come da nota conclusiva depositata telematicamente, evidenziando che a fronte delle due note di credito emesse da Controparte_1
pagina 1 di 7 l'importo del credito ammonta ad € 2.709,37= e non ad € 3.372,82=, così preteso da controparte, si riporta ai propri scritti difensivi ed alle proprie domande
Il giudice alla luce di quanto sopra, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto e si ritira in camera di consiglio per deliberare, indicando la prosecuzione dell'udienza ad ore 18,15 per la lettura del dispositivo della sentenza.
Le parti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il presente verbale è stato letto alle parti e condiviso sullo schermo di ed i procuratori Pt_2 delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente.
Connessione e verbale di udienza chiusi alle ore 10,29.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 18,16,
il giudice
deposita la sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 2 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario dott.ssa
Alessandra TERRERI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 17186/2023 tra
Parte_1
C.F. P.IVA_1
Attore opponente con l'avv.to Antonio Malagnino
e
Controparte_1
P.IVA P.IVA_2
Convenuta opposta con l'avv.to Giustino Di Cecco
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - contratto di telefonia
CONCLUSIONI come da verbale odierno:
Per parte attrice opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
pagina 3 di 7 1) accogliere l'opposizione formulata dal avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
4419/2023 emesso da questo Tribunale in data 20.2.2023 in favore di e, Controparte_1 per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
2) dare atto che il ha pagato la minore somma effettivamente dovuta Parte_1
nonostante la mancata fatturazione da parte di;
Controparte_1
3) Condannare , in persona di chi la rappresenta, al pagamento delle spese Controparte_1
e delle competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.
Salvezze”,
Per parte convenuta opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: in via preliminare: a) accertare e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Milano per tutti i motivi di cui in atti;
in via principale: b) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'opponente e, per
l'effetto, c) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti CP_1 dell'opponente per la fornitura dei servizi meglio individuati in narrativa e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento del credito a favore di per la somma di euro CP_1
3.372,82 oltre interessi convenzionali e spese legali, o nella maggiore o minor somma che emergerà dovuta all'esito del presente giudizio, il tutto per le causali meglio indicate in atti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha ottenuto nei confronti del ingiunzione Controparte_1 Parte_1 di pagamento n° 4419/2023 del 09.03.2023 per l'importo di € 6.425,57=, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, quale addebito per fornitura di servizi di telefonia;
il suddetto importo è stato documentato con la produzione del contratto inter partes datato 05.09.2018 (doc. D del fascicolo monitorio), delle condizioni generali di contratto (doc.
E del fascicolo monitorio), delle 4 fatture insolute (docc. C del fascicolo monitorio) e dell'estratto autentico delle scritture contabili (doc. F del fascicolo monitorio).
L'ingiunto ha proposto opposizione, eccependo:
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, in favore di quello di AR (ex art. 19 c.p.c.) o, in alternativa, di quello di EA (ex art. 20 c.p.c.),
- l'infondatezza del credito azionato, stante la richiesta di somme maggiori rispetto a quelle dovute. pagina 4 di 7 A sostegno delle proprie ragioni, parte attrice opponente ha depositato le determine comunali
(doc. 4 e 5 del fascicolo di parte attrice opponente), gli ordini a (doc. 8 e 9 del Controparte_1
fascicolo di parte attrice opponente), le fatture pagate (doc. 6 del fascicolo di parte attrice opponente) e le note di credito emesse dal gestore telefonico (doc. 7 del fascicolo di parte attrice opponente).
, costituendosi ha riconosciuto la non debenza delle fatture n° Controparte_1
AO20487394 e n° AO16630939 oggetto di storno ed ha chiesto la condanna di controparte all'importo residuo di € 3.372,82= di cui alle fatture n° ZZ30527875 e n° ZZ30527876.
Assegnati i termini previsti dall'art. 183, c. 6 c.p.c., la causa è pervenuta alla presente udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
* * * * * *
Va dapprima evidenziato che parte attrice opponente, con la comparsa conclusionale, ha rinunciato all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano,
Andando ad analizzare il merito della causa, il Tribunale osserva che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Cassazione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente
(attore in senso formale) assume la posizione di convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) assume quella di attore in senso sostanziale;
è così che
è il creditore a soggiacere ai conseguenti oneri probatori e controparte a dovere dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Altro criterio probatorio rilevante al fine del decidere è costituito dall'onere di contestazione specifica ex art. 115 c.p.c…
Premesso ciò, va evidenziato che nell'ambito dello schema normativo dei contratti di telefonia, il contatore centrale assume la funzione di strumento di registrazione del traffico telefonico e si presume idoneo in ragione dei collaudi e dei controlli ai quali è sottoposto da parte della
Pubblica Amministrazione (Cass. Civ. 3686/1997).
A supporto del credito ingiunto, ha prodotto il contratto sottoscritta inter partes Controparte_1 il 05.09.2018 (doc. D e doc. E del fascicolo monitorio).
L'anzidetto documento costituisce un mezzo di prova al fine del decidere, non essendo stato operato alcun disconoscimento delle sottoscrizioni ivi apposte.
Il gestore telefonico ha anche prodotto le 4 fatture rimaste insolute (docc. C del fascicolo monitorio):
pagina 5 di 7 I predetti documenti contabili risultano corredati del dettaglio delle singole utenze, dei relativi piani tariffari, dei servizi resi, dei tabulati telefonici, dei costi per ogni servizio e delle rate dei 5 dispositivi elettronici acquistati,
Gli addebiti fatturati da sono stati contestati dall'utente, lamentando un aumento degli CP_1
addebiti nelle fatture.
A supporto delle proprie ragioni, Il ha dato atto della sussistenza di diversi Parte_1
contratti stipulati con (doc. 4, 5, 8 e 9 del fascicolo di parte attrice opponente) Controparte_1
e dell'emissione di note di credito da parte di (doc. 7 del fascicolo di parte attrice Controparte_1
opponente)
La difesa attorea ha però richiamato degli importi contrattuali non corrispondenti a quelli contenuti nelle determine comunali e negli ordini diretti a , ha inoltre omesso di Controparte_1
individuare e specificare esattamente i singoli importi fatturati ritenuti non dovuti.
L'unica contestazione specifica sollevata dal ha riguardato l'emissione da Parte_1
parte di di note di credito datate 27.03.2023, quindi dopo la notifica del decreto Controparte_1
ingiuntivo avvenuta in data 14.03.2023.
Dalla documentazione versata in atti, emerge infatti che:
- con nota di credito n° ZZ40015961, il gestore ha stornato la fattura azionata n°
AO20487394 del 22.11.2022 di € 1.870,99=,
- con nota di credito n° ZZ40015957, il gestore ha stornato la fattura azionata n°
AO16630939 del 21.09.2022 di € 1.845,21=.
Il Tribunale osserva che, in sede di costituzione, ha rinunciato alle somme Controparte_1
esposte nelle fatture azionate n° AO20487394 e n° AO16630939, per un complessivo importo di € 3.716,20=.
Il decreto ingiuntivo opposto di € 6.425,57= va pertanto revocato.
Detraendo l'importo delle note di credito di € 3.716,20= dalla somma ingiunta di € 6.425,57=, il credito residuo ammonta ad € 2.709,37= e non ad € 3.372,82=, così come preteso da CP_1
.
[...]
Poiché il gestore telefonico ha persistito nella pretesa di una somma superiore rispetto a quella risultante da un elementare calcolo aritmetico, tanto da indurre il Comune di , nel corso Pt_1 pagina 6 di 7 del giudizio, a saldare il maggior importo di € 3.372,82=, sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- accerta il minor credito di € 2.709,37=, per l'effetto
- revoca il decreto ingiuntivo n° 4419/2023, emesso dal Tribunale di Milano,
- compensa le spese di lite tra le parti.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Milano, lì 02 Aprile 2025
ll GOP
dott.ssa Alessandra Terreri
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