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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 16/05/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1187 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: Altri contratti atipici – Opposizione a decreto ingiuntivo. promossa
DA
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Ebe n. 17, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Remini del Foro di Roma, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso e nel suo studio in Roma, Piazza G. Mazzini n. 8;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Biella, P.zza G. Controparte_1 P.IVA_1
Sella n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Boccacino del Foro di Biella, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via Torino n. 20;
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.11.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'opponente: “precisa le proprie conclusioni riportandosi all'atto introduttivo del giudizio nonchè alle memorie ex art
183 VI comma n.1-2-3 cpc ritualmente depositate”;
- l'opposto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Nel merito in via principale, confermarsi l'opposto decreto ingiuntivo n. 461/19 - R.G. n. 911/19 in quanto emesso sulla base di legittimi
e fondati presupposti di fatto e di diritto e, per l'effetto, rigettarsi integralmente la proposta opposizione ed ogni sua
pagina1 di 7 domanda e/o eccezione correlata in quanto infondata in fatto ed in diritto, compresa la domanda di risarcimento del danno;
In ogni caso, Con vittoria di spese e competenze legali di giudizio, oltre rimborso spese generalied oltre Iva e Cpa”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 461/2019 emesso dal Tribunale di Biella in data 12.6.2019 con il quale era stato ingiunto di pagare in favore di (ed in solido con la Controparte_1 CP_2 ed i sig.ri e ) la somma di € 17.634,82, oltre interessi e spese come
[...] Parte_2 Parte_3 liquidate in decreto, in forza della fideiussione omnibus dal medesimo sottoscritta in data 22.9.2014 per l'importo massimo complessivo di €. 60.000 (cfr. doc. 9 fasc. monitorio), a garanzia dell'esposizione debitoria della società debitrice principale, la maturata in particolare a titolo di Controparte_2 scoperto del conto corrente n. G1 52 48250954 0 e del correlativo conto interessi infruttifero (cfr. doc.
2, 3, 5 e 6 fasc. monitorio), nonché di rate impagate del contrato di mutuo chirografario del 15.10.2014, regolato sul conto mutuo n. G1 B1 48250954 0, e del correlativo conto interessi infruttifero (cfr. doc. 4,
7 e 8 fasc. monitorio).
A fondamento della propria opposizione, l'opponente ha posto le seguenti doglianze: 1) in via pregiudiziale, la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di rappresentanza processuale della sig.ra
[...]
; 2) nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza del credito ingiunto;
3) nel merito, difetto CP_3 di legittimazione passiva dell'opponente per effetto, prima, dell'accordo transattivo stipulato con gli altri Part due soci della in data 12.12.2016 e, in ogni caso, della successiva cessione delle proprie CP_4 quote di partecipazione alla ridetta società con atto sottoscritto in pari data (cfr. doc. 1 e 2 citazione).
Con la terza memoria istruttoria, l'opponente ha rappresentato l'intervenuta escussione, da parte di della garanzia prestata da ID CO. NZ OL FI (ora NZ Etica Controparte_1
S.C.), con conseguente accredito della complessiva somma di €. 11.088,57.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, ha specificamente contestato tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con le note di trattazione scritta il cui deposito ha sostituito l'udienza ex art. 184 c.p.c. del 7.5.2021, la banca quanto alla suddetta garanzia pubblica ha precisato che: - “in forza di quanto previsto e pattuito nella
Convenzione stipulata tra la COerativa AF CO. Gar. OL FI (ora NZ Etica S.c.) e CP
quest'ultima ha mandato per il recupero dell'intero credito, anche a nome e per conto della garanzia stessa”; – “come
[...] richiesto dal Confidi, la non ha incassato le somme a decurtazione del credito ma le ha poste in giacenza su un CP
pagina2 di 7 conto transitorio, indisponibile al cliente e non potranno essere incassate fino a quando non saranno terminate le azioni di recupero del credito, per cui la ha mandato d'agire in forza della convenzione” (cfr. pag. 2 note del 28.4.2021). CP
Tutto ciò premesso, l'opposizione è solo in parte meritevole di accoglimento per le ragioni meglio esposte di seguito.
In apertura di motivazione, occorre innanzitutto richiamare il contenuto dell'ordinanza resa dalla scrivente e depositata in data 22.6.2021, con cui è già stata decisa l'eccezione svolta in via pregiudiziale dall'opponente, il cui contenuto è, pertanto, integralmente richiamato.
Venendo alla disamina del merito dell'opposizione, si reputa opportuno premettere che – come noto –
l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve affrontare e decidere il merito e, cioè, accertare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria
(eventualmente rendendo una pronuncia di condanna per la parte residua del debito non estinta ove il diritto vantato dal creditore risulti provato) e nel quale trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., avuto riguardo alla posizione sostanziale rivestita dalle parti processuali. Più precisamente, spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza dei contratti indicati nel ricorso monitorio e l'ammontare dei rispettivi saldi debitori) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto (ad es. disconoscendo la sottoscrizione),
l'invalidità o l'inefficacia del rapporto (nullità, annullabilità, risoluzione) o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
Nella fattispecie per cui è causa, ha fornito la prova del fatto costitutivo del suo Controparte_1 diritto di credito, ottemperando all'onere posto a suo carico dalla norma del Codice civile sopra richiamata attraverso la produzione documentale complessivamente versata in atti, comprensiva, cioè, di quella prodotta nel giudizio monitorio (cfr. doc. 2 comparsa) e di quella ulteriore allegata alla comparsa di costituzione (cfr. doc.
4-6 comparsa).
Pertanto, per un verso, i documenti contrattuali, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della società debitrice principale e la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta, dimostrano l'esistenza dei rapporti contrattuali per cui è causa e il contenuto delle relative clausole negoziali;
per altro verso, la copia degli estratti conto analitici e scalari del conto corrente e l'estratto del conto mutuo creato dopo la disdetta forniscono la prova sufficiente dell'effettivo ammontare dei rispettivi saldi debitori.
Nessun dubbio, quindi, sussiste in ordine all'an e del quantum debeatur della pretesa azionata in via monitoria dalla banca cedente, ancor di più in considerazione del fatto che l'opponente non ha svolto alcuna specifica censura relativamente a tali rapporti.
Le doglianze mosse dall'opponente riguardano, infatti, unicamente la fideiussione omnibus dal medesimo rilasciata in data 22.9.2014 (cfr. doc. 9 fasc. monitorio) e, più precisamente, la cessazione dell'efficacia di pagina3 di 7 detta garanzia a seguito dell'intervenuta sottoscrizione, in data 12.12.2016, dell'accordo transattivo con Part gli altri due soci della e della conseguenza richiesta, indirizzata all'istituto di credito, di CP_4 liberazione non rivestendo più quest'ultimo la qualità di amministratore e socio dell'obbligato principale.
In primis, occorre evidenziare che – come già incisivamente rilevato nell'ordinanza ex art. 649 c.p.c. resa dal Giudice temporaneamente titolare del fascicolo – la transazione de qua non ha in alcun modo inciso sull'efficacia della garanzia personale per cui è causa, e ciò per almeno due ordini di ragioni: la prima, attiene proprio al contenuto del ridetto accordo;
per quanto qui di specifico interesse, all'art.
2.IV) dello stesso, infatti, si legge: “I Sigg.ri in proprio e nella qualità di amministratore della Parte_3
MU. ed il Sig. nella qualità di socio dichiarano di assumere senza riserve e per intero CP_4 Parte_2
CP_ l'onere del rimborso di un finanziamento di €. 40.000,00 che la banca ha erogato alla avente CP_2 quale garante principale il sig. con garanzia n. 56308790 rilasciata dal Parte_1 predetto fino alla concorrenza di €. 60.000,00, obbligandosi entro e non oltre il 14/12/2016 a comunicare a CP
l'intervenuta cessione delle quote e le rassegnate dimissioni del sig. dalla
[...] Parte_1 carica di amministratore della società e, successivamente, a far comunicare dalla al sig. CP Parte_1
la rinunzia alla garanzia fideiussioria afferente il finanziamento di €. 40.000,00 che la banca
[...]
CP_
ha erogato alla ”. Dal tenore letterale di tale previsione emerge con ogni evidenza CP_2 che oggetto dell'accordo sia stato innanzitutto il debito conseguente al finanziamento erogato da CP
alla Mu. debito il cui rimborso i due soci superstiti, e dichiarano di
[...] CP_4 Pt_3 Pt_2
“assumere senza riserve e per intero”. Rispetto ad esso, i ridetti paciscenti danno quindi solo atto dell'esistenza della fideiussione omnibus per cui è causa, prestata dall'odierno opponente anche a garanzia del corretto adempimento della relativa obbligazione di pagamento, e sulla cui efficacia in alcun modo incidono (non potendo, peraltro, essere altrimenti trattandosi di un'obbligazione personale di garanzia).
Rispetto a tale garanzia i due paciscenti poi semplicemente assumono l'obbligo di comunicare a CP
, entro un certo termine, “l'intervenuta cessione delle quote e le rassegnate dimissioni del sig.
[...] [...]
dalla carica di amministratore della società”. Parte_1
Dall'esame della documentazione versata in atti sembrerebbe che detta obbligazione non sia stata poi effettivamente adempiuta dai due soci, ma che piuttosto sia stato direttamente l'opponente, per il tramite dell'odierno difensore, a richiedere alla banca la revoca della garanzia di cui si controverte in ragione ed in considerazione della cessazione dalla carica di amministratore e della cessione della proprie quote di partecipazione nella società debitrice principale (cfr. doc. 11 comparsa).
Quanto appena evidenziato consente, quindi, di esaminare l'ulteriore ordine di ragioni che palesano l'infondatezza delle argomentazioni svolte dalla difesa dell'opponente.
Innanzitutto, la perdurante esistenza ed efficacia del rapporto di garanzia personale prescinde del tutto dai rapporti – tanto di proprietà quanto di rappresentanza e gestori – che possano eventualmente legare pagina4 di 7 il garante medesimo al debitore garantito: si tratta, infatti, di rapporti del tutto autonomi e distinti sul piano tanto giuridico quanto fattuale.
Appurata l'assoluta irrilevanza del non essere più amministratore e/o socio della società garantita,
l'efficacia della garanzia personale prestata in favore di quest'ultima deve essere verificata e valutata con esclusivo riferimento a tale rapporto e alla relativa disciplina, anche codicistica.
Più precisamente, la regolamentazione dei rapporti tra garante ed istituto di credito nel caso in cui – come quello per cui è causa – il debitore principale era titolare di un rapporto di apertura di credito in conto corrente oppure di un contratto di mutuo e, quindi, di un rapporto di durata (a tempo indeterminato o determinato, ma comunque) destinato a perdurare anche dopo la cessazione della garanzia precedentemente prestata, è contenuta all'art. 1941 c.c..
Premesso che, non vi è dubbio che il fideiussore sia titolare del diritto di recesso unilaterale – anche in assenza di un'espressa previsione di recesso – che rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata, in quanto risponde all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio verso la quale l'ordinamento mostra un generale disfavore, la sua tutela è garantita dalla norma appena citata in una duplice direzione: anzitutto il fideiussore recedente, sebbene il rapporto prosegua con il soggetto affidato, risponde del saldo passivo esistente nel momento in cui il recesso è divenuto efficace e non già della maggiore esposizione debitoria eventualmente risultante all'atto di estinzione dell'apertura di credito per obbligazioni successivamente assunte dall'accreditato, poiché l'accessorietà della garanzia rende inopponibile al garante la prosecuzione del rapporto principale se ne risulti deteriorata la posizione del fideiussore. In secondo luogo, poiché l'ambito della garanzia non può eccedere la somma dovuta dal debitore principale, il fideiussore garantirà il minor importo, rispetto a quello esistente al momento del recesso, dovuto dall'accreditato alla data di estinzione dell'affidamento, beneficiando quindi dell'eventuale riduzione del saldo finale.
In sostanza, l'accessorietà della garanzia fideiussoria fa sì che essa si modelli su quella principale in relazione alle vicende modificative o estintive di quest'ultima. Conseguentemente, la posizione del soggetto affidato va determinata alla cessazione del rapporto di apertura di credito, giacché è in quel momento che sorge il credito della per cui soltanto il saldo finale passivo del conto è rilevante CP per il fideiussore, la cui responsabilità è quindi commisurata ad esso, ovvero a quello esistente al tempo del recesso, se minore. In questo caso si verifica una corrispondente riduzione dell'obbligazione fideiussoria, che non può eccedere l'ammontare del debito garantito (art. 1941 c.c.), ripercuotendosi sull'obbligazione fideiussoria la riduzione del debito principale (in tal senso, Cass. civ., 4.3.2005, n. 4754; conf. Cass. civ., 16.3.2004, n. 5316; Cass. civ. 9.7.2004, n. 12685).
Facendo, quindi, applicazione alla fattispecie per cui è causa dei principi di diritto appena richiamati deve concludersi che sussiste la responsabilità del fideiussore opponente relativamente al credito ingiunto, risultando lo stesso di importo inferiore rispetto tanto al saldo debitore del conto corrente pagina5 di 7 quanto al debito residuo del contratto di mutuo chirografario, esistenti al momento in cui il suo recesso dal rapporto di garanzia è divenuto efficace. In particolare, come emerge dalla missiva inviata da CP
in data 9.1.2018 a tale momento (8.5.2017), per un verso, il saldo del conto corrente era pari ad €.
[...]
9.074,10, mentre l'importo portato dal decreto ingiuntivo è pari ad €. 3.508,96; per altro verso, il debito residuo relativamente al mutuo chirografario era pari ad €. 21.974,34, mentre il relativo importo di cui al decreto ingiuntivo opposto è pari ad €. 12.983,65.
Alla luce di tutto quanto sopra deve, pertanto, concludersi per la piena validità ed efficacia della fideiussione prestata dall'opponente in data 22.9.2014 ed in forza della quale la banca ha agito in via monitoria.
Ciononostante, come detto, non può essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, giacché nelle more del giudizio è intervenuto il parziale pagamento del debito dal medesimo portato.
Come, infatti, rappresentato dall'opponente e comunque riconosciuto dalla banca opposta, quest'ultima ha escusso la garanzia pubblica rilasciata da COerativa AF CO. Gar. OL FI (ora
NZ Etica S.c.), con conseguente accredito del complessivo importo di €. 11.088,57.
Detto importo rinviene in particolare da un primo pagamento di €. 5.544,29 effettuato a titolo di provvisorio (congruo acconto) (cfr. missiva del 25.6.2019 - ) e da un successivo pagamento CP di €. 5.544,28, che – pur in assenza di documentazione a supporto – si ritiene ragionevolmente essere stato eseguito a titolo definitivo.
L'effettuazione di tale ultimo pagamento (che, unitamente al precedente, corrisponde all'80% dell'esposizione debitoria della società maturata in relazione alla linea di credito di Controparte_2 originari €.40.000,00) e, quindi, il definitivo adempimento della garanzia prestata non consentono di ritenere applicabile la disposizione di cui all'art. 13 della Convenzione stipulata tra la ridetta COerativa
e (cfr. doc. 12 opposto), espressamente riferita alla sola quota parte versata a titolo di CP acconto. In altri termini e con maggior impegno motivazionale, si intende cioè significare che, benché sia la stessa Convenzione a prevedere la possibilità che “[…] il CONFIDI conferisca alla Banca il mandato per il recupero del credito” complessivamente inteso (cfr. art. 12, co. 4 Convenzione), il mandato irrevocabile conferito alla banca già all'atto della sottoscrizione della ridetta Convenzione si riferisce unicamente alla “[…] quota versata a titolo di acconto da parte del CONFIDI” (cfr. art. 13, co. 2
Convenzione), mentre non vi è alcuna evidenza in atti, non avendone la banca opposta fornita la prova del mandato conferito alla stessa per il recupero dell'intero credito.
Conseguentemente, all'esito del pagamento definitivo, e nei limiti di questo, non può che concludersi – sempre conformemente alle prescrizioni contenute nella ridetta Convenzione – per la surroga del
Confidi nei diritti della banca verso il debitore garantito.
pagina6 di 7 Correlativamente, risultando la pretesa creditoria originariamente vantata dalla banca in parte qua soddisfatta a seguito di un adempimento parziale successivo all'emissione del decreto ingiuntivo, quest'ultimo deve essere integralmente revocato.
In ragione, però, di tutto quanto sopra esposto relativamente ai motivi d'opposizione, deve essere pronunciata la condanna del garante, odierno opponente, per l'importo Parte_1 residuo del credito rimasto insoddisfatto, pari ad €. 6.546,25 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
Con riferimento alla pronuncia sulle spese di lite, l'esito complessivo di questa consente di ritenere sussistenti gravi ragioni che ne giustificano la compensazione nella misura di un terzo;
per i restanti due terzi, le stesse seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda determinato in base al criterio del cd. decisum e secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione (essendo stato disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., ma non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria)..
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , così provvede: Parte_1
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 461/2019 emesso dal
Tribunale di Biella in data 12.6.2019;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP in persona del l.r.p.t. del residuo debito di €. 6.546,25 oltre interessi di mora al tasso
[...] convenzionale dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP in persona del l.r.p.t. dei residui due terzi delle spese del presente giudizio che si liquidano
[...] in complessivi €. 2.824,66 a titolo di compensi professionali (di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€. 840 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale, il totale diviso tre e moltiplicato per due), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 16.5.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
pagina7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1187 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: Altri contratti atipici – Opposizione a decreto ingiuntivo. promossa
DA
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Ebe n. 17, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Remini del Foro di Roma, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso e nel suo studio in Roma, Piazza G. Mazzini n. 8;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Biella, P.zza G. Controparte_1 P.IVA_1
Sella n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Boccacino del Foro di Biella, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via Torino n. 20;
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.11.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'opponente: “precisa le proprie conclusioni riportandosi all'atto introduttivo del giudizio nonchè alle memorie ex art
183 VI comma n.1-2-3 cpc ritualmente depositate”;
- l'opposto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Nel merito in via principale, confermarsi l'opposto decreto ingiuntivo n. 461/19 - R.G. n. 911/19 in quanto emesso sulla base di legittimi
e fondati presupposti di fatto e di diritto e, per l'effetto, rigettarsi integralmente la proposta opposizione ed ogni sua
pagina1 di 7 domanda e/o eccezione correlata in quanto infondata in fatto ed in diritto, compresa la domanda di risarcimento del danno;
In ogni caso, Con vittoria di spese e competenze legali di giudizio, oltre rimborso spese generalied oltre Iva e Cpa”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 461/2019 emesso dal Tribunale di Biella in data 12.6.2019 con il quale era stato ingiunto di pagare in favore di (ed in solido con la Controparte_1 CP_2 ed i sig.ri e ) la somma di € 17.634,82, oltre interessi e spese come
[...] Parte_2 Parte_3 liquidate in decreto, in forza della fideiussione omnibus dal medesimo sottoscritta in data 22.9.2014 per l'importo massimo complessivo di €. 60.000 (cfr. doc. 9 fasc. monitorio), a garanzia dell'esposizione debitoria della società debitrice principale, la maturata in particolare a titolo di Controparte_2 scoperto del conto corrente n. G1 52 48250954 0 e del correlativo conto interessi infruttifero (cfr. doc.
2, 3, 5 e 6 fasc. monitorio), nonché di rate impagate del contrato di mutuo chirografario del 15.10.2014, regolato sul conto mutuo n. G1 B1 48250954 0, e del correlativo conto interessi infruttifero (cfr. doc. 4,
7 e 8 fasc. monitorio).
A fondamento della propria opposizione, l'opponente ha posto le seguenti doglianze: 1) in via pregiudiziale, la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di rappresentanza processuale della sig.ra
[...]
; 2) nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza del credito ingiunto;
3) nel merito, difetto CP_3 di legittimazione passiva dell'opponente per effetto, prima, dell'accordo transattivo stipulato con gli altri Part due soci della in data 12.12.2016 e, in ogni caso, della successiva cessione delle proprie CP_4 quote di partecipazione alla ridetta società con atto sottoscritto in pari data (cfr. doc. 1 e 2 citazione).
Con la terza memoria istruttoria, l'opponente ha rappresentato l'intervenuta escussione, da parte di della garanzia prestata da ID CO. NZ OL FI (ora NZ Etica Controparte_1
S.C.), con conseguente accredito della complessiva somma di €. 11.088,57.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, ha specificamente contestato tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con le note di trattazione scritta il cui deposito ha sostituito l'udienza ex art. 184 c.p.c. del 7.5.2021, la banca quanto alla suddetta garanzia pubblica ha precisato che: - “in forza di quanto previsto e pattuito nella
Convenzione stipulata tra la COerativa AF CO. Gar. OL FI (ora NZ Etica S.c.) e CP
quest'ultima ha mandato per il recupero dell'intero credito, anche a nome e per conto della garanzia stessa”; – “come
[...] richiesto dal Confidi, la non ha incassato le somme a decurtazione del credito ma le ha poste in giacenza su un CP
pagina2 di 7 conto transitorio, indisponibile al cliente e non potranno essere incassate fino a quando non saranno terminate le azioni di recupero del credito, per cui la ha mandato d'agire in forza della convenzione” (cfr. pag. 2 note del 28.4.2021). CP
Tutto ciò premesso, l'opposizione è solo in parte meritevole di accoglimento per le ragioni meglio esposte di seguito.
In apertura di motivazione, occorre innanzitutto richiamare il contenuto dell'ordinanza resa dalla scrivente e depositata in data 22.6.2021, con cui è già stata decisa l'eccezione svolta in via pregiudiziale dall'opponente, il cui contenuto è, pertanto, integralmente richiamato.
Venendo alla disamina del merito dell'opposizione, si reputa opportuno premettere che – come noto –
l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve affrontare e decidere il merito e, cioè, accertare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria
(eventualmente rendendo una pronuncia di condanna per la parte residua del debito non estinta ove il diritto vantato dal creditore risulti provato) e nel quale trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., avuto riguardo alla posizione sostanziale rivestita dalle parti processuali. Più precisamente, spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza dei contratti indicati nel ricorso monitorio e l'ammontare dei rispettivi saldi debitori) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto (ad es. disconoscendo la sottoscrizione),
l'invalidità o l'inefficacia del rapporto (nullità, annullabilità, risoluzione) o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
Nella fattispecie per cui è causa, ha fornito la prova del fatto costitutivo del suo Controparte_1 diritto di credito, ottemperando all'onere posto a suo carico dalla norma del Codice civile sopra richiamata attraverso la produzione documentale complessivamente versata in atti, comprensiva, cioè, di quella prodotta nel giudizio monitorio (cfr. doc. 2 comparsa) e di quella ulteriore allegata alla comparsa di costituzione (cfr. doc.
4-6 comparsa).
Pertanto, per un verso, i documenti contrattuali, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della società debitrice principale e la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta, dimostrano l'esistenza dei rapporti contrattuali per cui è causa e il contenuto delle relative clausole negoziali;
per altro verso, la copia degli estratti conto analitici e scalari del conto corrente e l'estratto del conto mutuo creato dopo la disdetta forniscono la prova sufficiente dell'effettivo ammontare dei rispettivi saldi debitori.
Nessun dubbio, quindi, sussiste in ordine all'an e del quantum debeatur della pretesa azionata in via monitoria dalla banca cedente, ancor di più in considerazione del fatto che l'opponente non ha svolto alcuna specifica censura relativamente a tali rapporti.
Le doglianze mosse dall'opponente riguardano, infatti, unicamente la fideiussione omnibus dal medesimo rilasciata in data 22.9.2014 (cfr. doc. 9 fasc. monitorio) e, più precisamente, la cessazione dell'efficacia di pagina3 di 7 detta garanzia a seguito dell'intervenuta sottoscrizione, in data 12.12.2016, dell'accordo transattivo con Part gli altri due soci della e della conseguenza richiesta, indirizzata all'istituto di credito, di CP_4 liberazione non rivestendo più quest'ultimo la qualità di amministratore e socio dell'obbligato principale.
In primis, occorre evidenziare che – come già incisivamente rilevato nell'ordinanza ex art. 649 c.p.c. resa dal Giudice temporaneamente titolare del fascicolo – la transazione de qua non ha in alcun modo inciso sull'efficacia della garanzia personale per cui è causa, e ciò per almeno due ordini di ragioni: la prima, attiene proprio al contenuto del ridetto accordo;
per quanto qui di specifico interesse, all'art.
2.IV) dello stesso, infatti, si legge: “I Sigg.ri in proprio e nella qualità di amministratore della Parte_3
MU. ed il Sig. nella qualità di socio dichiarano di assumere senza riserve e per intero CP_4 Parte_2
CP_ l'onere del rimborso di un finanziamento di €. 40.000,00 che la banca ha erogato alla avente CP_2 quale garante principale il sig. con garanzia n. 56308790 rilasciata dal Parte_1 predetto fino alla concorrenza di €. 60.000,00, obbligandosi entro e non oltre il 14/12/2016 a comunicare a CP
l'intervenuta cessione delle quote e le rassegnate dimissioni del sig. dalla
[...] Parte_1 carica di amministratore della società e, successivamente, a far comunicare dalla al sig. CP Parte_1
la rinunzia alla garanzia fideiussioria afferente il finanziamento di €. 40.000,00 che la banca
[...]
CP_
ha erogato alla ”. Dal tenore letterale di tale previsione emerge con ogni evidenza CP_2 che oggetto dell'accordo sia stato innanzitutto il debito conseguente al finanziamento erogato da CP
alla Mu. debito il cui rimborso i due soci superstiti, e dichiarano di
[...] CP_4 Pt_3 Pt_2
“assumere senza riserve e per intero”. Rispetto ad esso, i ridetti paciscenti danno quindi solo atto dell'esistenza della fideiussione omnibus per cui è causa, prestata dall'odierno opponente anche a garanzia del corretto adempimento della relativa obbligazione di pagamento, e sulla cui efficacia in alcun modo incidono (non potendo, peraltro, essere altrimenti trattandosi di un'obbligazione personale di garanzia).
Rispetto a tale garanzia i due paciscenti poi semplicemente assumono l'obbligo di comunicare a CP
, entro un certo termine, “l'intervenuta cessione delle quote e le rassegnate dimissioni del sig.
[...] [...]
dalla carica di amministratore della società”. Parte_1
Dall'esame della documentazione versata in atti sembrerebbe che detta obbligazione non sia stata poi effettivamente adempiuta dai due soci, ma che piuttosto sia stato direttamente l'opponente, per il tramite dell'odierno difensore, a richiedere alla banca la revoca della garanzia di cui si controverte in ragione ed in considerazione della cessazione dalla carica di amministratore e della cessione della proprie quote di partecipazione nella società debitrice principale (cfr. doc. 11 comparsa).
Quanto appena evidenziato consente, quindi, di esaminare l'ulteriore ordine di ragioni che palesano l'infondatezza delle argomentazioni svolte dalla difesa dell'opponente.
Innanzitutto, la perdurante esistenza ed efficacia del rapporto di garanzia personale prescinde del tutto dai rapporti – tanto di proprietà quanto di rappresentanza e gestori – che possano eventualmente legare pagina4 di 7 il garante medesimo al debitore garantito: si tratta, infatti, di rapporti del tutto autonomi e distinti sul piano tanto giuridico quanto fattuale.
Appurata l'assoluta irrilevanza del non essere più amministratore e/o socio della società garantita,
l'efficacia della garanzia personale prestata in favore di quest'ultima deve essere verificata e valutata con esclusivo riferimento a tale rapporto e alla relativa disciplina, anche codicistica.
Più precisamente, la regolamentazione dei rapporti tra garante ed istituto di credito nel caso in cui – come quello per cui è causa – il debitore principale era titolare di un rapporto di apertura di credito in conto corrente oppure di un contratto di mutuo e, quindi, di un rapporto di durata (a tempo indeterminato o determinato, ma comunque) destinato a perdurare anche dopo la cessazione della garanzia precedentemente prestata, è contenuta all'art. 1941 c.c..
Premesso che, non vi è dubbio che il fideiussore sia titolare del diritto di recesso unilaterale – anche in assenza di un'espressa previsione di recesso – che rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata, in quanto risponde all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio verso la quale l'ordinamento mostra un generale disfavore, la sua tutela è garantita dalla norma appena citata in una duplice direzione: anzitutto il fideiussore recedente, sebbene il rapporto prosegua con il soggetto affidato, risponde del saldo passivo esistente nel momento in cui il recesso è divenuto efficace e non già della maggiore esposizione debitoria eventualmente risultante all'atto di estinzione dell'apertura di credito per obbligazioni successivamente assunte dall'accreditato, poiché l'accessorietà della garanzia rende inopponibile al garante la prosecuzione del rapporto principale se ne risulti deteriorata la posizione del fideiussore. In secondo luogo, poiché l'ambito della garanzia non può eccedere la somma dovuta dal debitore principale, il fideiussore garantirà il minor importo, rispetto a quello esistente al momento del recesso, dovuto dall'accreditato alla data di estinzione dell'affidamento, beneficiando quindi dell'eventuale riduzione del saldo finale.
In sostanza, l'accessorietà della garanzia fideiussoria fa sì che essa si modelli su quella principale in relazione alle vicende modificative o estintive di quest'ultima. Conseguentemente, la posizione del soggetto affidato va determinata alla cessazione del rapporto di apertura di credito, giacché è in quel momento che sorge il credito della per cui soltanto il saldo finale passivo del conto è rilevante CP per il fideiussore, la cui responsabilità è quindi commisurata ad esso, ovvero a quello esistente al tempo del recesso, se minore. In questo caso si verifica una corrispondente riduzione dell'obbligazione fideiussoria, che non può eccedere l'ammontare del debito garantito (art. 1941 c.c.), ripercuotendosi sull'obbligazione fideiussoria la riduzione del debito principale (in tal senso, Cass. civ., 4.3.2005, n. 4754; conf. Cass. civ., 16.3.2004, n. 5316; Cass. civ. 9.7.2004, n. 12685).
Facendo, quindi, applicazione alla fattispecie per cui è causa dei principi di diritto appena richiamati deve concludersi che sussiste la responsabilità del fideiussore opponente relativamente al credito ingiunto, risultando lo stesso di importo inferiore rispetto tanto al saldo debitore del conto corrente pagina5 di 7 quanto al debito residuo del contratto di mutuo chirografario, esistenti al momento in cui il suo recesso dal rapporto di garanzia è divenuto efficace. In particolare, come emerge dalla missiva inviata da CP
in data 9.1.2018 a tale momento (8.5.2017), per un verso, il saldo del conto corrente era pari ad €.
[...]
9.074,10, mentre l'importo portato dal decreto ingiuntivo è pari ad €. 3.508,96; per altro verso, il debito residuo relativamente al mutuo chirografario era pari ad €. 21.974,34, mentre il relativo importo di cui al decreto ingiuntivo opposto è pari ad €. 12.983,65.
Alla luce di tutto quanto sopra deve, pertanto, concludersi per la piena validità ed efficacia della fideiussione prestata dall'opponente in data 22.9.2014 ed in forza della quale la banca ha agito in via monitoria.
Ciononostante, come detto, non può essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, giacché nelle more del giudizio è intervenuto il parziale pagamento del debito dal medesimo portato.
Come, infatti, rappresentato dall'opponente e comunque riconosciuto dalla banca opposta, quest'ultima ha escusso la garanzia pubblica rilasciata da COerativa AF CO. Gar. OL FI (ora
NZ Etica S.c.), con conseguente accredito del complessivo importo di €. 11.088,57.
Detto importo rinviene in particolare da un primo pagamento di €. 5.544,29 effettuato a titolo di provvisorio (congruo acconto) (cfr. missiva del 25.6.2019 - ) e da un successivo pagamento CP di €. 5.544,28, che – pur in assenza di documentazione a supporto – si ritiene ragionevolmente essere stato eseguito a titolo definitivo.
L'effettuazione di tale ultimo pagamento (che, unitamente al precedente, corrisponde all'80% dell'esposizione debitoria della società maturata in relazione alla linea di credito di Controparte_2 originari €.40.000,00) e, quindi, il definitivo adempimento della garanzia prestata non consentono di ritenere applicabile la disposizione di cui all'art. 13 della Convenzione stipulata tra la ridetta COerativa
e (cfr. doc. 12 opposto), espressamente riferita alla sola quota parte versata a titolo di CP acconto. In altri termini e con maggior impegno motivazionale, si intende cioè significare che, benché sia la stessa Convenzione a prevedere la possibilità che “[…] il CONFIDI conferisca alla Banca il mandato per il recupero del credito” complessivamente inteso (cfr. art. 12, co. 4 Convenzione), il mandato irrevocabile conferito alla banca già all'atto della sottoscrizione della ridetta Convenzione si riferisce unicamente alla “[…] quota versata a titolo di acconto da parte del CONFIDI” (cfr. art. 13, co. 2
Convenzione), mentre non vi è alcuna evidenza in atti, non avendone la banca opposta fornita la prova del mandato conferito alla stessa per il recupero dell'intero credito.
Conseguentemente, all'esito del pagamento definitivo, e nei limiti di questo, non può che concludersi – sempre conformemente alle prescrizioni contenute nella ridetta Convenzione – per la surroga del
Confidi nei diritti della banca verso il debitore garantito.
pagina6 di 7 Correlativamente, risultando la pretesa creditoria originariamente vantata dalla banca in parte qua soddisfatta a seguito di un adempimento parziale successivo all'emissione del decreto ingiuntivo, quest'ultimo deve essere integralmente revocato.
In ragione, però, di tutto quanto sopra esposto relativamente ai motivi d'opposizione, deve essere pronunciata la condanna del garante, odierno opponente, per l'importo Parte_1 residuo del credito rimasto insoddisfatto, pari ad €. 6.546,25 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
Con riferimento alla pronuncia sulle spese di lite, l'esito complessivo di questa consente di ritenere sussistenti gravi ragioni che ne giustificano la compensazione nella misura di un terzo;
per i restanti due terzi, le stesse seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda determinato in base al criterio del cd. decisum e secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione (essendo stato disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., ma non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria)..
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , così provvede: Parte_1
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 461/2019 emesso dal
Tribunale di Biella in data 12.6.2019;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP in persona del l.r.p.t. del residuo debito di €. 6.546,25 oltre interessi di mora al tasso
[...] convenzionale dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP in persona del l.r.p.t. dei residui due terzi delle spese del presente giudizio che si liquidano
[...] in complessivi €. 2.824,66 a titolo di compensi professionali (di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€. 840 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale, il totale diviso tre e moltiplicato per due), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 16.5.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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