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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 909 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trapani
CC - SEZIONE ORDINARIA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile iscritta al R.G. 909/2024, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, introdotta da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cammarata Margherita Parte_1
Ricorrente
contro
Controparte_1
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero, RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato in data 12.06.2024, Parte_1 deduceva di aver contratto matrimonio civile con in data Controparte_1
25.08.2003, trascritto presso il registro dell'Ufficio dello Stato Civile del comune di Trapani,
Atto N.51, parte 1, anno 2003.
Esponeva, inoltre, che dalla loro unione sono nati due figli: nata ad Persona_1
ER (TP) il 29.11.2003 e , nato ad [...] il [...]. Parte_2
Rappresentava, altresì, che il Tribunale di Trapani, con decreto di omologa n. 261/2021, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi tenutasi in data 6.11.2024 non poteva essere esperito il rituale tentativo di conciliazione, stante la mancata costituzione del resistente. In seguito al libero interrogatorio della ricorrente, il giudice istruttore riteneva preliminare l'ascolto del minore, al quale si procedeva, adottate le necessarie cautele, all'udienza del
19.12.2024.
Alla predetta udienza, la ricorrente dichiarava altresì di non esservi margini per la riconciliazione e chiedeva la pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio.
Rimaneva contumace il resistente . Controparte_2
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trapani nel procedimento di separazione personale, conclusosi con decreto di omologa n. 261/2021, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Ciò, peraltro, si desume agevolmente dal tenore delle deduzioni della parte ricorrente, l'unica costituita, nonché dalla mancata costituzione del resistente La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
- pronuncia la cessazione dello scioglimento del matrimonio civile tra Parte_1
e , contratto in data 25.08.2003, trascritto presso il registro
[...] Controparte_1 dell'Ufficio dello Stato Civile del comune di Trapani, Atto N.51, parte 1, anno 2003.
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Giudice estensore
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trapani
CC - SEZIONE ORDINARIA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile iscritta al R.G. 909/2024, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, introdotta da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cammarata Margherita Parte_1
Ricorrente
contro
Controparte_1
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero, RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato in data 12.06.2024, Parte_1 deduceva di aver contratto matrimonio civile con in data Controparte_1
25.08.2003, trascritto presso il registro dell'Ufficio dello Stato Civile del comune di Trapani,
Atto N.51, parte 1, anno 2003.
Esponeva, inoltre, che dalla loro unione sono nati due figli: nata ad Persona_1
ER (TP) il 29.11.2003 e , nato ad [...] il [...]. Parte_2
Rappresentava, altresì, che il Tribunale di Trapani, con decreto di omologa n. 261/2021, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi tenutasi in data 6.11.2024 non poteva essere esperito il rituale tentativo di conciliazione, stante la mancata costituzione del resistente. In seguito al libero interrogatorio della ricorrente, il giudice istruttore riteneva preliminare l'ascolto del minore, al quale si procedeva, adottate le necessarie cautele, all'udienza del
19.12.2024.
Alla predetta udienza, la ricorrente dichiarava altresì di non esservi margini per la riconciliazione e chiedeva la pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio.
Rimaneva contumace il resistente . Controparte_2
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trapani nel procedimento di separazione personale, conclusosi con decreto di omologa n. 261/2021, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Ciò, peraltro, si desume agevolmente dal tenore delle deduzioni della parte ricorrente, l'unica costituita, nonché dalla mancata costituzione del resistente La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
- pronuncia la cessazione dello scioglimento del matrimonio civile tra Parte_1
e , contratto in data 25.08.2003, trascritto presso il registro
[...] Controparte_1 dell'Ufficio dello Stato Civile del comune di Trapani, Atto N.51, parte 1, anno 2003.
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Giudice estensore
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo