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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/11/2025, n. 3148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3148 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 01.10.2024 al n. 4767 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
, nato ad [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Poggiomarino (Na) alla Via A. Costa n. 14 presso lo studio dell'Avv.
EU IE, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale CP_1
elettivamente domiciliata in S. Gennaro SU (NA) alla Via Mandrile C.F._2
47 presso lo studio dell'Avv. Maria Esposito, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note ex arte 127 ter cpc depositate per l'udienza del 12.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 01.10.2024, il sig. instava per la modifica del decreto n. Parte_1 cronol. 1442/2014 reso dal Tribunale di Nola in data 11.06.2014 con cui le parti avevano regolamentato i doveri genitoriali nei confronti dei figli, in relazione alla collocazione privilegiata delle minori e ( era divenuto maggiorenne) ed al relativo Persona_1 Per_2 Per_3 mantenimento. Parte ricorrente, a sostegno della domanda, deduce che sia , maggiorenne, che Per_3 le minori e hanno manifestato la volontà di trasferirsi presso di sé e, Persona_1 Per_2 pertanto, ha richiesto, previa conferma dell'affido condiviso, di disporsi la collocazione privilegiata delle minori presso la propria abitazione, di regolamentare di diritto di visita della madre, e di porre a carico della resistente un contribuito al mantenimento della prole.
Parte resistente contesta in fatto e diritto l'avverso dedotto precisando, però, che qualora fosse emerso il concreto desiderio delle figlie minori di trasferirsi presso il padre avrebbe aderito alle richieste del ricorrente in merito. Deduceva, però, di non poter contribuire al mantenimento della prole stante la precaria situazione economica.
Tanto premesso, il ricorso si è rivelato fondato e va, pertanto, accolto.
Preliminarmente occorre osservare che nel corso del giudizio, è divenuta Persona_1 maggiorenne per cui nulla va disposto in merito ad affido, collocazione e regolamentazione dei tempi di permanenza con i genitori. , è pacifico che maggiorenne ma non CP_2 Persona_1 economicamente indipendente vive con il padre.
Quanto alla figlia minore , questa, ascoltata dai servizi sociali del Comune di Ottaviano, ha Per_2 espresso la volontà di trasferirsi presso l'abitazione paterna riferendo, espressamente: “voglio bene a mamma, ma con papà mi sento al sicuro anche economicamente;
in casa con papà il clima è più disteso, papà non mi fa sentire in colpa per ciò che accade” (cfr. relazione dei SSdi Ottaviano del
12.03.2025). Inoltre, la minore evidenziava che l'abitazione paterna è più vicina alle attività svolte e ai luoghi frequentati. La stessa resistente, d'altronde, si è mostrata favorevole a tale trasferimento della figlia presso il padre al fine di vederla più serena, come riferito sia all'udienza di comparizione che ai SS di Ottaviano.
Ne deriva che la minore, peraltro già di fatto trasferitasi presso il padre, andrà collocata presso il padre e vedrà la madre liberamente, stante l'età avanzata, previo accordo con la stessa e Parte_1 comunicazione al padre.
Ne deriva che va revocato l'obbligo posto a carico del ricorrente di versare alla resistente un contributo per il mantenimento della prole nella misura di euro 500,00.
Quanto alla determinazione degli importi dovuti dai genitori per il mantenimento dei figli, tutti non economicamente indipendenti, le risultanze processuali hanno evidenziato che: 1) il ricorrente vive in un'abitazione di proprietà su cui grava un mutuo con rata mensile di € 420,00; lavora come assicuratore oltre a svolgere attività nel settore agricolo, i cui introiti dichiarati appaino scarsamente credibili in quanto incompatibili con le spese sostenute (tra le altre, rata mutuo e mantenimento della prole); 2) la resistente vive in un'abitazione di proprietà, ha problemi di salute e segue un percorso presso il DSM;
ha dichiarato di avere introiti mensili per € 250,00 derivanti dalla funzione svolta di signora di compagnia ad una persona anziana;
non ha compiutamente prodotto la documentazione reddituale richiesta il che costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116 cpc;
non ha contestato di percepire per il figlio un contribuito mensile di € 100,00 per la celiachia. Per_3
Orbene, considerata la complessiva situazione economica e patrimoniale delle parti e la collocazione dei figli, questo tribunale ritiene congruo porre l'obbligo a carico del signor di Parte_1 provvedere al mantenimento ordinario delle figlie e di porre l'obbligo a Persona_1 Per_4 carico della signora di provvedere al mantenimento ordinario del figlio . CP_1 Per_3
Revoca con decorrenza dal mese di dicembre 2025 l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio versando alla la somma mensile di euro Per_3 CP_1
150,00. Ciò in quanto la resistente non ha documentato compiutamente la propria posizione reddituale neppure depositando l'autodichiarazione richiesta. Le somme versate fino al mese di novembre 2025 saranno comunque trattenute dalla stante la natura alimentare del contributo economico. CP_1
Si ritiene, altresì, di confermare l'obbligo a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, di contribuire alle spese straordinarie per la prole individuate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del 20.05.2021 previamente documentate.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, stante la natura della controversia e la non opposizione della resistente al trasferimento delle figlie, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica del decreto n. cronol. 1442/2014 reso dal
Tribunale di Nola in data 11.06.2014, colloca, in via preferenziale, la minore presso il padre Per_2
; Parte_1
2) disciplina i tempi di permanenza della minore con la madre in conformità alla parte motiva;
Per_2
3) revoca l'obbligo posto a carico del ricorrente di versare alla resistente un contributo per il mantenimento della prole nella misura di euro 500,00 mensile;
4) pone a carico del signor l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario delle Parte_1 figlie e Persona_1 Per_5
4) pone a carico della signora l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario del CP_1 figlio;
Per_3
5) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, di contribuire alle spese straordinarie per la prole individuate e regolamentate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del 20.05.2021;
6) conferma l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio Per_3 versando alla la somma mensile di euro 150,00 fino al mese di dicembre 2025; CP_1
7) compensa le spese di lite. Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 01.10.2024 al n. 4767 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
, nato ad [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Poggiomarino (Na) alla Via A. Costa n. 14 presso lo studio dell'Avv.
EU IE, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale CP_1
elettivamente domiciliata in S. Gennaro SU (NA) alla Via Mandrile C.F._2
47 presso lo studio dell'Avv. Maria Esposito, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note ex arte 127 ter cpc depositate per l'udienza del 12.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 01.10.2024, il sig. instava per la modifica del decreto n. Parte_1 cronol. 1442/2014 reso dal Tribunale di Nola in data 11.06.2014 con cui le parti avevano regolamentato i doveri genitoriali nei confronti dei figli, in relazione alla collocazione privilegiata delle minori e ( era divenuto maggiorenne) ed al relativo Persona_1 Per_2 Per_3 mantenimento. Parte ricorrente, a sostegno della domanda, deduce che sia , maggiorenne, che Per_3 le minori e hanno manifestato la volontà di trasferirsi presso di sé e, Persona_1 Per_2 pertanto, ha richiesto, previa conferma dell'affido condiviso, di disporsi la collocazione privilegiata delle minori presso la propria abitazione, di regolamentare di diritto di visita della madre, e di porre a carico della resistente un contribuito al mantenimento della prole.
Parte resistente contesta in fatto e diritto l'avverso dedotto precisando, però, che qualora fosse emerso il concreto desiderio delle figlie minori di trasferirsi presso il padre avrebbe aderito alle richieste del ricorrente in merito. Deduceva, però, di non poter contribuire al mantenimento della prole stante la precaria situazione economica.
Tanto premesso, il ricorso si è rivelato fondato e va, pertanto, accolto.
Preliminarmente occorre osservare che nel corso del giudizio, è divenuta Persona_1 maggiorenne per cui nulla va disposto in merito ad affido, collocazione e regolamentazione dei tempi di permanenza con i genitori. , è pacifico che maggiorenne ma non CP_2 Persona_1 economicamente indipendente vive con il padre.
Quanto alla figlia minore , questa, ascoltata dai servizi sociali del Comune di Ottaviano, ha Per_2 espresso la volontà di trasferirsi presso l'abitazione paterna riferendo, espressamente: “voglio bene a mamma, ma con papà mi sento al sicuro anche economicamente;
in casa con papà il clima è più disteso, papà non mi fa sentire in colpa per ciò che accade” (cfr. relazione dei SSdi Ottaviano del
12.03.2025). Inoltre, la minore evidenziava che l'abitazione paterna è più vicina alle attività svolte e ai luoghi frequentati. La stessa resistente, d'altronde, si è mostrata favorevole a tale trasferimento della figlia presso il padre al fine di vederla più serena, come riferito sia all'udienza di comparizione che ai SS di Ottaviano.
Ne deriva che la minore, peraltro già di fatto trasferitasi presso il padre, andrà collocata presso il padre e vedrà la madre liberamente, stante l'età avanzata, previo accordo con la stessa e Parte_1 comunicazione al padre.
Ne deriva che va revocato l'obbligo posto a carico del ricorrente di versare alla resistente un contributo per il mantenimento della prole nella misura di euro 500,00.
Quanto alla determinazione degli importi dovuti dai genitori per il mantenimento dei figli, tutti non economicamente indipendenti, le risultanze processuali hanno evidenziato che: 1) il ricorrente vive in un'abitazione di proprietà su cui grava un mutuo con rata mensile di € 420,00; lavora come assicuratore oltre a svolgere attività nel settore agricolo, i cui introiti dichiarati appaino scarsamente credibili in quanto incompatibili con le spese sostenute (tra le altre, rata mutuo e mantenimento della prole); 2) la resistente vive in un'abitazione di proprietà, ha problemi di salute e segue un percorso presso il DSM;
ha dichiarato di avere introiti mensili per € 250,00 derivanti dalla funzione svolta di signora di compagnia ad una persona anziana;
non ha compiutamente prodotto la documentazione reddituale richiesta il che costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116 cpc;
non ha contestato di percepire per il figlio un contribuito mensile di € 100,00 per la celiachia. Per_3
Orbene, considerata la complessiva situazione economica e patrimoniale delle parti e la collocazione dei figli, questo tribunale ritiene congruo porre l'obbligo a carico del signor di Parte_1 provvedere al mantenimento ordinario delle figlie e di porre l'obbligo a Persona_1 Per_4 carico della signora di provvedere al mantenimento ordinario del figlio . CP_1 Per_3
Revoca con decorrenza dal mese di dicembre 2025 l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio versando alla la somma mensile di euro Per_3 CP_1
150,00. Ciò in quanto la resistente non ha documentato compiutamente la propria posizione reddituale neppure depositando l'autodichiarazione richiesta. Le somme versate fino al mese di novembre 2025 saranno comunque trattenute dalla stante la natura alimentare del contributo economico. CP_1
Si ritiene, altresì, di confermare l'obbligo a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, di contribuire alle spese straordinarie per la prole individuate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del 20.05.2021 previamente documentate.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, stante la natura della controversia e la non opposizione della resistente al trasferimento delle figlie, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica del decreto n. cronol. 1442/2014 reso dal
Tribunale di Nola in data 11.06.2014, colloca, in via preferenziale, la minore presso il padre Per_2
; Parte_1
2) disciplina i tempi di permanenza della minore con la madre in conformità alla parte motiva;
Per_2
3) revoca l'obbligo posto a carico del ricorrente di versare alla resistente un contributo per il mantenimento della prole nella misura di euro 500,00 mensile;
4) pone a carico del signor l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario delle Parte_1 figlie e Persona_1 Per_5
4) pone a carico della signora l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario del CP_1 figlio;
Per_3
5) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, di contribuire alle spese straordinarie per la prole individuate e regolamentate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del 20.05.2021;
6) conferma l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio Per_3 versando alla la somma mensile di euro 150,00 fino al mese di dicembre 2025; CP_1
7) compensa le spese di lite. Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)