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Sentenza 7 marzo 2023
Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2023, n. 6865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6865 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 32488/2019 R.G. proposto da: IC DE LO AR AT, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE e rappresentata e difesa dall'avvocato LUPO ON ([...]) -ricorrente- contro COMUNE DI GROTTAGLIE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE e rappresentato e difeso dall'avvocato SANNICANDRO RAFFAELE Civile Sent. Sez. 5 Num. 6865 Anno 2023 Presidente: PAOLITTO LIBERATO Relatore: PICARDI FRANCESCA Data pubblicazione: 07/03/2023 2 di 7 ([...]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 8626/2019 depositata il 28/03/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Sanarica De RE RI MU ha impugnato gli avvisi di accertamento i.c.i. relativi all’annualità 2004 e 2005, notificati dal Comune di Grottaglie per il parziale versamento dell’imposta. 2. Il ricorso, respinto in primo grado, è stato accolto in appello. Nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale si legge che “il Comune non ha sostanzialmente dimostrato né depositato alcun documento utile al fine di dedurre che entrambi i lotti siano suscettibili di edificabilità” e che “il Comune di Grottaglie basa le proprie pretese su di un P.R.G del 1998 che, come risulta dalla sentenza del TAR Bari n. 2632/2008, era stato del tutto stravolto e sostanzialmente cancellato e rivisto”. 3. All’esito dell’accoglimento del ricorso per cassazione del Comune e dell’assorbimento di quello incidentale della contribuente, la sentenza di appello è stata cassata e l’originario ricorso della contribuente rigettato nel merito. Secondo l’ordinanza della Sez. 5 n. 8626 del 2019, “la Commissione Tributaria Regionale non ha infatti adeguatamente considerato che, nelle annualità oggetto degli avvisi di accertamento 3 di 7 opposto, i terreni in questione dovevano ritenersi edificabili perché come tali previsti dal PRG del Comune di Grottaglie che lo aveva adottato con le delibere consiliari nr. 24 e 52 del 2002 ….. Ciò che assume rilievo pertanto è la qualificazione come area edificabile attribuita nel piano regolatore nelle annualità di imposta in questione (2004 e 2005) e non le vicende ad esso successive che hanno prodotto una differente classificazione del suolo (annullamento della delibera regionale di approvazione del PRG)”. 4. Con il presente ricorso la contribuente ha chiesto la revocazione dell’ordinanza della Sez. V, n. 8626 del 2019 ed il rigetto del ricorso per cassazione della controparte. 5. Il Comune si è costituito con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso ed, in subordine, in caso di ritenuta sussistenza dell’errore revocatorio, l’accoglimento del proprio ricorso per cassazione ed il rigetto di quello della contribuente, il tutto con condanna alle spese e al risarcimento del danno per responsabilità aggravata. 6. La Procura Generale presso la Cassazione ha depositato le conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per revocazione. 7. L’udienza pubblica del 1° febbraio 2023, in virtù della proroga, da parte dell’art. 8 del d.l. n. n. 198 del 2022, della disciplina dettata dagli artt. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020, e 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, si è celebrata senza la loro partecipazione, in assenza della richiesta delle parti. Il Comune di Grottaglie ha depositato memoria. Per completezza deve rilevarsi che, nel caso di specie, la fase camerale, deputata al vaglio di ammissibilità del ricorso, è stata inglobata nella pubblica udienza, che offre maggiori garanzie (in questo senso, Sez. U, n. 4413 del 7/03/2016, Rv. 638744 – 01, secondo cui, in tema di revocazione delle sentenze 4 di 7 della Corte di cassazione, l'omissione della trattazione in camera di consiglio è una mera irregolarità del procedimento, che non determina violazione dei diritti di difesa, in virtù della più ampia garanzia assicurata dal giudizio in pubblica udienza). MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo formulato la contribuente ha dedotto, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod.proc.civ., l’erronea percezione, da parte dell’ordinanza impugnata, delle delibere consiliari n. 24 e 52 del 2002 del Comune di Grottaglie, qualificate come delibere di adozione del piano regolatore anziché di mero recepimento, senza la necessaria e dovuta adozione e pubblicazione, difformemente da quanto inequivocabilmente emerge dal testo della sentenza n. 2632 del 2008 del TAR di Bari, richiamato nel primo motivo di impugnazione del ricorso principale. L’esatta percezione avrebbe, ad avviso della ricorrente, determinato un esito diverso della causa, atteso che “cadendo la natura e la qualifica di delibere di adozione del PRG delle delibere consiliari n. 24 e 52 del 2022.., è ovvio che l’edificabilità delle aree in questione non può trovare alcun fondamento non solo nella delibera n. 1629/2003 di approvazione del PRG… ma non può fondarsi nemmeno sul PRG adottato nel 1988”. 2. Il ricorso risulta inammissibile, atteso che viene dedotto non un errore percettivo di un fatto, ma piuttosto l’asserita erronea qualificazione di un atto amministrativo (le delibere consiliari n. 24 e 52 del 2022), che è frutto di una valutazione giuridica della Corte di cassazione, avvenuta tenendo, peraltro, conto della sentenza invocata dalla ricorrente 5 di 7 (n. 2632 del 2008 del Tribunale amministrativo regionale pugliese), che è stata, però, ritenuta ininfluente ai fini della decisione, alla luce del principio secondo cui, in tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, in quanto l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell'art. 59, comma primo, lettera f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (così, per tutte, Sez. U. n. 25506 del 30/11/2006, Rv. 593375 - 01). Invero, con la presente revocatoria, parte ricorrente ha introdotto una questione giuridica e non certo fattuale relativa alla illegittimità 6 di 7 delle delibere consiliari n. 24 e 53 di adozione del piano regolatore. 3. A conferma di quanto ritenuto, si ricorda che già in altre fattispecie, questa Corte ha escluso che la qualificazione di un atto possa ricadere in un errore di percezione. Si rinvia, ad esempio, a Sez. U, n. 4413 del 07/03/2016, Rv. 638745 - 01, secondo cui l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione della sentenza della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., consiste in una svista su dati di fatto produttiva dell'affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, sicché non può essere dedotta come errore revocatorio della Corte la qualificazione giuridica di un ente come pubblica amministrazione. Del resto, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Sez. 3, n. 10040 del 29/03/2022, RV. 664401-01). 4. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre, non versandosi in una ipotesi di manifesta ed evidente inammissibilità, non sussiste la colpa grave che giustifica la richiesta condanna ex art. 96 cod.proc.civ.
P.Q.M.
7 di 7 La Corte: dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.100,00, oltre euro 200,00 per spese vive, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;
ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1°
P.Q.M.
7 di 7 La Corte: dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.100,00, oltre euro 200,00 per spese vive, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;
ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1°