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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/11/2025, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 1446/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BURDET GIORGIO e dall'avv. Parte_1
DE LI NA;
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
IN RO e dall'avv. CONROTTO EMILIA
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiedeva accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' nel negargli il diritto ad ottenere l'Assegno Unico Universale nel CP_1
periodo durante il quale era titolare del permesso di soggiorno “attesa occupazione” ex art. 22 T.U. Immigrazione;
di conseguenza accertare e dichiarare il diritto a trattenere l'AUU percepito nel periodo da marzo 2022 ad agosto 2023 pari ad € 17.549,50; in ogni caso accertare e dichiarare l'insussistenza dell'asserito indebito di € 17.549,50 di cui l CP_1
aveva chiesto la ripetizione con la lettera del 22 ottobre 2024; condannare l' al CP_1
risarcimento dei danni patrimoniali subiti pari a € 729,50, o altra somma anche maggiore accertanda in corso di causa, oltre agli interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo;
ordinare, all' ex art. 28, co. 7, d.lgs. n. 150/2011 di provvedere alla pubblicazione CP_1
del provvedimento, a proprie spese, su un quotidiano di tiratura nazionale;
l' chiedeva respingere il ricorso;
CP_1
pagina 1 di 5 il ricorso è parzialmente fondato;
il 21 marzo 2022 il ricorrente, cittadino del Camerun titolare di permesso unico di lavoro attesa occupazione, presentava domanda di riconoscimento dell'AUU e riceveva il pagamento della prestazione dal 1° marzo 2022 al 31 agosto 2023; ad agosto 2023 presentava una nuova domanda, e risultava titolare di permesso unico di lavoro della specie lavoro subordinato. In data 22 ottobre 2024 riceveva comunicazione di “Accertamento somme indebitamente CP_1
percepite su prestazione ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO” per il periodo 1° marzo 2022 / 31 agosto 2023 “per un importo complessivo di euro 17.549,50” in ragione del “sopravvenuto accertamento della mancanza dei requisiti di legge”, con richiesta di restituzione del predetto importo. Il ricorrente riteneva che l' previdenziale CP_2
(contravvenendo alla legislazione nazionale ed europea nonché incorrendo in una grave discriminazione per motivi di nazionalità (ex art. 44 d.lgs. n. 286/1998), aveva ritenuto l'insussistenza del diritto all'AUU in quanto titolare del permesso di soggiorno della tipologia
“attesa occupazione”. Effettivamente l' sosteneva che il titolo di soggiorno di cui il CP_1
ricorrente era titolare rientrava nel novero di quelli esclusi ai fini del diritto alla prestazione, in quanto il permesso di soggiorno per attesa occupazione non era equiparabile al permesso unico di lavoro, e pertanto il ricorrente era privo di uno dei requisiti previsti dalla legge.
Secondo la parte ricorrente invece l'ordinamento interno considerava il permesso di soggiorno per attesa occupazione quale permesso unico lavoro che consentiva l'esercizio di attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, e dunque titolo idoneo per la concessione dell'AUU in presenza degli altri requisiti di legge;
l'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 230/2021 prevede per il richiedente cittadino di uno
Stato non appartenente all'Unione europea, “che sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi”. Il Permesso
Unico Lavoro – tipologia permesso Attesa Occupazione, può essere rilasciato a condizione che il cittadino extracomunitario sia iscritto alle liste di collocamento ex art. 4, DPR n.
442/2000, dopo aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Tale tipologia di permesso di soggiorno costituisce titolo autorizzativo allo svolgimento di attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, avendo durata minima di un anno con possibilità di rinnovo anche per le annualità successive alla prima;
pagina 2 di 5 l'art. 5, commi 8.1 e 8.2, D.Lgs. n. 286/1998 elenca i permessi che, pur consentendo l'esercizio di attività lavorativa, non sono qualificabili come “permesso unico lavoro”, e nell'elenco non è presente il permesso per attesa occupazione;
sulla tessera plastificata del permesso di soggiorno, come quella posseduta dal ricorrente, è riportata espressamente la dicitura “perm. unico lavoro”. Deve quindi concludersi che il permesso di soggiorno per attesa occupazione costituisce titolo idoneo per la concessione dell'AUU in presenza degli altri requisiti di legge. Come affermato in causa analoga dalla Corte territoriale (sent. n.
316/2024, RG n. 126/2024), “Il legislatore, nel decreto attuativo della legge delega (D.Lgs.
21.12.2021, n. 230), nel delimitare, all'art. 3 co. 1 a), i cittadini extracomunitari destinatari del beneficio, ha abbandonato la dicitura “permesso per motivi di lavoro” scegliendo di utilizzare quella di “permesso unico di lavoro”. Si tratta di una locuzione che, per conformarsi alla Costituzione e alla Direttiva 2011/98/UE, non può che voler fare riferimento ai titolari di permesso unico di lavoro indicati dalla Direttiva medesima e, quindi, ai titolari di un permesso che “consente di lavorare”, (…). (…) si deve necessariamente giungere a ritenere che il
“permesso per attesa occupazione” – al pari di permessi come quello di cui all'art. 22, co. 11 del TUI (interpolato dal D. Lgs. 40/2014 in attuazione della Dir. 2011/98), pure esclusi Contr dall'art. 5, comma 8.1. – altro non sia che uno di quelli che rientrano nella categoria dei permessi che “consentono di lavorare”, in cui si sussume quella di “permesso unico di lavoro” in ragione di una necessitata coerenza di sistema e dell'interpretazione di tali norme, veicolata anche dalla giurisprudenza di legittimità. Del resto, a essere esclusi dall'applicazione della
Dir. 2011/98 /CE sono solo i casi tassativamente elencati al comma 2 dell'art. 3 della
Direttiva medesima (quali il permesso per protezione internazionale o quello per soggiornanti di lungo periodo), i quali sono disciplinati da altre direttive. Nel superamento della questione sulla natura assistenziale o previdenziale, questa Corte territoriale ha già affermato che si tratta di prestazione di sostegno alla famiglia, erogata in base all'art. 3 del Regolamento
883/2004, espressamente richiamato dall'art. 12 della Direttiva 2011/98.”; la Corte Costituzionale nella sentenza n. 54/2022 (sub 13.5., in fattispecie analoga, seppure avente ad oggetto una diversa prestazione), affermava che “La parità di trattamento non è dunque circoscritta ai titolari di un permesso unico di lavoro, ma è riconosciuta anche in favore dei titolari di un permesso di soggiorno per fini diversi dall'attività lavorativa che pagina 3 di 5 siano autorizzati a lavorare nello Stato membro ospitante (Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, sentenza 2 settembre 2021, nella causa C-350/20, punto 49)”
(punto 9.2), aggiungendo che “un criterio di attribuzione incentrato sulla titolarità del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo discrimina arbitrariamente sia le madri sia i nuovi nati e non presenta alcuna ragionevole correlazione con la finalità che permea le prestazioni in oggetto”, principi applicabili anche alla prestazione oggetto di causa;
il ricorrente ha pertanto diritto di trattenere l'AUU percepito nel periodo da marzo 2022 ad agosto 2023, pari ad € 17.549,50; la richiesta di ripetizione della prestazione erogata quando il ricorrente era titolare del permesso di soggiorno per “attesa occupazione” possiede carattere oggettivamente discriminatorio, atteso che l'obbligo di applicazione diretta delle Direttive autoesecutive grava su tutti i soggetti competenti a dare esecuzione alle leggi, tanto se organi giurisdizionali, quanto se organi della pubblica Amministrazione: sia i giudici nazionali sia gli organi amministrativi sono tenuti ad applicare il diritto dell'Unione e a tutelare i diritti che quest'ultimo conferisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (in tal senso, CGUE 22.6.1989, C-103/88, Costanzo, punti 30- Pers 33, CGUE 11.1.2007, C-208/05, ITC, punti 68-69, e CGUE 14.10.2010, C-243/09, punti
61-63). Conseguentemente, deve essere dichiarato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' , che integra una discriminazione diretta basata sulla nazionalità; CP_1
deve invece essere respinta la domanda risarcitoria, pari alle spese legali sostenute per la fase amministrativa. Il ricorrente non era tenuto a presentare il ricorso amministrativo avverso la comunicazione dell'indebito, potendo immediatamente ricorrere in giudizio (come esplicitato anche in calce al provvedimento). Non si trattava pertanto di un danno patrimoniale, ma di attività stragiudiziale, che, in ragione del suo contenuto, non appare autonomamente e separatamente considerabile, in aggiunta ai compensi previsti per la presente fase giudiziale;
deve parimenti essere respinta la domanda di pubblicazione del provvedimento su un quotidiano di tiratura nazionale, non ritenendo trattarsi nel caso di specie di una misura efficace per impedire la ripetizione della discriminazione. Deve essere accolta la richiesta pagina 4 di 5 formulata all'odierna udienza di pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell' CP_1
www.inps.it , per quindici giorni consecutivi;
le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei limiti del decisum;
P.Q.M.
dichiara il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' , consistita nella CP_1
richiesta di ripetizione della somma erogata al ricorrente a titolo di Assegno Unico
Universale da marzo 2022 ad agosto 2023, e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente a trattenere l'importo di € 17.549,50 a tal titolo percepito;
ordina la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet dell' www.inps.it , CP_1
per quindici giorni consecutivi;
respinge le altre domande;
condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.727,00, oltre rimb. 15%, CP_1
CU, IVA e CPA.
Così deciso in Torino, il 4 novembre 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 1446/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BURDET GIORGIO e dall'avv. Parte_1
DE LI NA;
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
IN RO e dall'avv. CONROTTO EMILIA
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiedeva accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' nel negargli il diritto ad ottenere l'Assegno Unico Universale nel CP_1
periodo durante il quale era titolare del permesso di soggiorno “attesa occupazione” ex art. 22 T.U. Immigrazione;
di conseguenza accertare e dichiarare il diritto a trattenere l'AUU percepito nel periodo da marzo 2022 ad agosto 2023 pari ad € 17.549,50; in ogni caso accertare e dichiarare l'insussistenza dell'asserito indebito di € 17.549,50 di cui l CP_1
aveva chiesto la ripetizione con la lettera del 22 ottobre 2024; condannare l' al CP_1
risarcimento dei danni patrimoniali subiti pari a € 729,50, o altra somma anche maggiore accertanda in corso di causa, oltre agli interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo;
ordinare, all' ex art. 28, co. 7, d.lgs. n. 150/2011 di provvedere alla pubblicazione CP_1
del provvedimento, a proprie spese, su un quotidiano di tiratura nazionale;
l' chiedeva respingere il ricorso;
CP_1
pagina 1 di 5 il ricorso è parzialmente fondato;
il 21 marzo 2022 il ricorrente, cittadino del Camerun titolare di permesso unico di lavoro attesa occupazione, presentava domanda di riconoscimento dell'AUU e riceveva il pagamento della prestazione dal 1° marzo 2022 al 31 agosto 2023; ad agosto 2023 presentava una nuova domanda, e risultava titolare di permesso unico di lavoro della specie lavoro subordinato. In data 22 ottobre 2024 riceveva comunicazione di “Accertamento somme indebitamente CP_1
percepite su prestazione ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO” per il periodo 1° marzo 2022 / 31 agosto 2023 “per un importo complessivo di euro 17.549,50” in ragione del “sopravvenuto accertamento della mancanza dei requisiti di legge”, con richiesta di restituzione del predetto importo. Il ricorrente riteneva che l' previdenziale CP_2
(contravvenendo alla legislazione nazionale ed europea nonché incorrendo in una grave discriminazione per motivi di nazionalità (ex art. 44 d.lgs. n. 286/1998), aveva ritenuto l'insussistenza del diritto all'AUU in quanto titolare del permesso di soggiorno della tipologia
“attesa occupazione”. Effettivamente l' sosteneva che il titolo di soggiorno di cui il CP_1
ricorrente era titolare rientrava nel novero di quelli esclusi ai fini del diritto alla prestazione, in quanto il permesso di soggiorno per attesa occupazione non era equiparabile al permesso unico di lavoro, e pertanto il ricorrente era privo di uno dei requisiti previsti dalla legge.
Secondo la parte ricorrente invece l'ordinamento interno considerava il permesso di soggiorno per attesa occupazione quale permesso unico lavoro che consentiva l'esercizio di attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, e dunque titolo idoneo per la concessione dell'AUU in presenza degli altri requisiti di legge;
l'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 230/2021 prevede per il richiedente cittadino di uno
Stato non appartenente all'Unione europea, “che sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi”. Il Permesso
Unico Lavoro – tipologia permesso Attesa Occupazione, può essere rilasciato a condizione che il cittadino extracomunitario sia iscritto alle liste di collocamento ex art. 4, DPR n.
442/2000, dopo aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Tale tipologia di permesso di soggiorno costituisce titolo autorizzativo allo svolgimento di attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, avendo durata minima di un anno con possibilità di rinnovo anche per le annualità successive alla prima;
pagina 2 di 5 l'art. 5, commi 8.1 e 8.2, D.Lgs. n. 286/1998 elenca i permessi che, pur consentendo l'esercizio di attività lavorativa, non sono qualificabili come “permesso unico lavoro”, e nell'elenco non è presente il permesso per attesa occupazione;
sulla tessera plastificata del permesso di soggiorno, come quella posseduta dal ricorrente, è riportata espressamente la dicitura “perm. unico lavoro”. Deve quindi concludersi che il permesso di soggiorno per attesa occupazione costituisce titolo idoneo per la concessione dell'AUU in presenza degli altri requisiti di legge. Come affermato in causa analoga dalla Corte territoriale (sent. n.
316/2024, RG n. 126/2024), “Il legislatore, nel decreto attuativo della legge delega (D.Lgs.
21.12.2021, n. 230), nel delimitare, all'art. 3 co. 1 a), i cittadini extracomunitari destinatari del beneficio, ha abbandonato la dicitura “permesso per motivi di lavoro” scegliendo di utilizzare quella di “permesso unico di lavoro”. Si tratta di una locuzione che, per conformarsi alla Costituzione e alla Direttiva 2011/98/UE, non può che voler fare riferimento ai titolari di permesso unico di lavoro indicati dalla Direttiva medesima e, quindi, ai titolari di un permesso che “consente di lavorare”, (…). (…) si deve necessariamente giungere a ritenere che il
“permesso per attesa occupazione” – al pari di permessi come quello di cui all'art. 22, co. 11 del TUI (interpolato dal D. Lgs. 40/2014 in attuazione della Dir. 2011/98), pure esclusi Contr dall'art. 5, comma 8.1. – altro non sia che uno di quelli che rientrano nella categoria dei permessi che “consentono di lavorare”, in cui si sussume quella di “permesso unico di lavoro” in ragione di una necessitata coerenza di sistema e dell'interpretazione di tali norme, veicolata anche dalla giurisprudenza di legittimità. Del resto, a essere esclusi dall'applicazione della
Dir. 2011/98 /CE sono solo i casi tassativamente elencati al comma 2 dell'art. 3 della
Direttiva medesima (quali il permesso per protezione internazionale o quello per soggiornanti di lungo periodo), i quali sono disciplinati da altre direttive. Nel superamento della questione sulla natura assistenziale o previdenziale, questa Corte territoriale ha già affermato che si tratta di prestazione di sostegno alla famiglia, erogata in base all'art. 3 del Regolamento
883/2004, espressamente richiamato dall'art. 12 della Direttiva 2011/98.”; la Corte Costituzionale nella sentenza n. 54/2022 (sub 13.5., in fattispecie analoga, seppure avente ad oggetto una diversa prestazione), affermava che “La parità di trattamento non è dunque circoscritta ai titolari di un permesso unico di lavoro, ma è riconosciuta anche in favore dei titolari di un permesso di soggiorno per fini diversi dall'attività lavorativa che pagina 3 di 5 siano autorizzati a lavorare nello Stato membro ospitante (Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, sentenza 2 settembre 2021, nella causa C-350/20, punto 49)”
(punto 9.2), aggiungendo che “un criterio di attribuzione incentrato sulla titolarità del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo discrimina arbitrariamente sia le madri sia i nuovi nati e non presenta alcuna ragionevole correlazione con la finalità che permea le prestazioni in oggetto”, principi applicabili anche alla prestazione oggetto di causa;
il ricorrente ha pertanto diritto di trattenere l'AUU percepito nel periodo da marzo 2022 ad agosto 2023, pari ad € 17.549,50; la richiesta di ripetizione della prestazione erogata quando il ricorrente era titolare del permesso di soggiorno per “attesa occupazione” possiede carattere oggettivamente discriminatorio, atteso che l'obbligo di applicazione diretta delle Direttive autoesecutive grava su tutti i soggetti competenti a dare esecuzione alle leggi, tanto se organi giurisdizionali, quanto se organi della pubblica Amministrazione: sia i giudici nazionali sia gli organi amministrativi sono tenuti ad applicare il diritto dell'Unione e a tutelare i diritti che quest'ultimo conferisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (in tal senso, CGUE 22.6.1989, C-103/88, Costanzo, punti 30- Pers 33, CGUE 11.1.2007, C-208/05, ITC, punti 68-69, e CGUE 14.10.2010, C-243/09, punti
61-63). Conseguentemente, deve essere dichiarato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' , che integra una discriminazione diretta basata sulla nazionalità; CP_1
deve invece essere respinta la domanda risarcitoria, pari alle spese legali sostenute per la fase amministrativa. Il ricorrente non era tenuto a presentare il ricorso amministrativo avverso la comunicazione dell'indebito, potendo immediatamente ricorrere in giudizio (come esplicitato anche in calce al provvedimento). Non si trattava pertanto di un danno patrimoniale, ma di attività stragiudiziale, che, in ragione del suo contenuto, non appare autonomamente e separatamente considerabile, in aggiunta ai compensi previsti per la presente fase giudiziale;
deve parimenti essere respinta la domanda di pubblicazione del provvedimento su un quotidiano di tiratura nazionale, non ritenendo trattarsi nel caso di specie di una misura efficace per impedire la ripetizione della discriminazione. Deve essere accolta la richiesta pagina 4 di 5 formulata all'odierna udienza di pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell' CP_1
www.inps.it , per quindici giorni consecutivi;
le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei limiti del decisum;
P.Q.M.
dichiara il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' , consistita nella CP_1
richiesta di ripetizione della somma erogata al ricorrente a titolo di Assegno Unico
Universale da marzo 2022 ad agosto 2023, e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente a trattenere l'importo di € 17.549,50 a tal titolo percepito;
ordina la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet dell' www.inps.it , CP_1
per quindici giorni consecutivi;
respinge le altre domande;
condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.727,00, oltre rimb. 15%, CP_1
CU, IVA e CPA.
Così deciso in Torino, il 4 novembre 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
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