Articolo 22 della Legge 18 marzo 1968, n. 249
Articolo 16 quaterArticolo 23
Versione
14 aprile 1968
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Versione
10 novembre 1970
Art. 22. ((Al personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e' attribuito dal 1 luglio 1970, se piu' favorevole, lo stipendio, paga o retribuzione che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica rivestita dopo tale data.
Nei confronti dello stesso personale cessato dal servizio prima del 2 luglio 1970, si considera goduto, se piu' favorevole, ai fini della riliquidazione delle pensioni e degli altri assegni ordinari di cui al secondo comma dell'articolo 17 e della indennita' di buonuscita l'ultimo stipendio o paga o retribuzione che gli sarebbe spettato nella ipotesi contemplata dal precedente comma.
Il personale che abbia titolo ai benefici previsti dai precedenti commi deve farne richiesta, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla amministrazione di appartenenza per i dipendenti in attivita' di servizio, o all'ufficio che liquida la pensione per quelli in quiescenza.
Per quanto concerne gli operai delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e' attribuita loro, dal 1 maggio 1968, nella categoria di appartenenza, se piu' favorevole, la paga che sarebbe spettata se il passaggio o la nomina o l'inquadramento alle categorie superiori fosse avvenuto con effetto dal 2 maggio 1968. Restano ferme le decorrenze degli eventuali successivi passaggi a categorie superiori))
Entrata in vigore il 10 novembre 1970
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