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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/08/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22819 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ROMANO GIANPIERO e dall'avv.
GNERRE MARIA CAROLINA presso i quali elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. ROMANO GIANPIERO e dall'avv. GNERRE MARIA CAROLINA presso i quali elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/12/2024 , nata a [...]
Napoli il 14/07/1984 e , nato a San Giorgio a [...] il [...], Controparte_1 premettendo: di aver contratto matrimonio a Napoli il 26/09/2013; che dal matrimonio era nata una figlia: , nata il [...]; Per_1
1 che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
12/11/2019, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa del 14/11/2019; che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso della figlia, la sua collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla madre e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento del figlio di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ciò premesso chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per il rigetto del ricorso, atteso il mancato aumento dell'assegno di mantenimento previsto nella stessa misura della separazione e l'esiguità del calendario dei tempi di frequentazione del padre con la minore
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separatamente presso i domicili indicati in premessa con l'obbligo del reciproco rispetto. Qualsivoglia variazione di domicilio dei ricorrenti verrà comunicata nell'interesse della figlia;
2) confermare le condizioni contenute nel decreto di omologa trascritto ed allegato in copia conforme ed in particolare:
- la figlia minore continui ad essere affidata, nel rispetto della normativa vigente e per Per_1 esplicito accordo dei genitori che riconoscono tale forma di affidamento come pienamente rispondente alle esigenze della propria figlia ad entrambi i genitori, che continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione e disgiuntamente per l'ordinaria, con residenza privilegiata presso il domicilio materno in Portici
Via Guglielmo Marconi n.30. Il padre potrà vedere e tenere con sé la piccola: la domenica di ogni settimana dalle ore 08,00 alle ore 19,00 oltre ad una mattina a settimana, dalle ore 07:00 alle ore 15:00, salvo eventuali futuri impegni scolastici della bambina, presso la residenza della piccola;
Per_1 la piccola potrà pernottare con il padre una volta a settimana ed in particolare il padre Per_1 potrà tenere con se la figlia il sabato dalle ore 20 sino alle ore 17 della domenica;
2 la minore trascorrerà le ferie estive in compagnia della madre che non ostacolerà in alcun modo l'esercizio del diritto di visita da parte del padre, nei giorni e negli orari stabiliti. Nel caso in cui la madre stabilisse un luogo di vacanza diverso, permetterà al padre di tenere con sé Per_1 anche in giorni diversi da quelli sopra indicati e sempre uno settimanale, purché il sig. CP_1 comunichi il proprio intendimento con almeno 24 ore di anticipo. Il sig. potrà tenere la CP_1 piccola con sé una settimana nel periodo estivo, concordando preventivamente ed entro il Per_1 mese di maggio, con la sig.ra i giorni;
Pt_1
Per le vacanze di Natale e quelle di Pasqua i coniugi dichiarano di voler rispettare il seguente calendario: dal prossimo dicembre il giorno della Vigilia con la sig.ra e quello di Natale con il Pt_1 papà che preleverà la minore dal domicilio materno alle ore 12:00, riaccompagnandola alle ore
20:00; sempre dal prossimo dicembre il 31 dicembre con la madre e il 1 gennaio con il padre, che preleverà la minore dal domicilio materno alle ore 12:00, riaccompagnandola alle ore 20:00; per le vacanze Pasquali, i coniugi concordano che la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre e quello del lunedì in Albis con il padre, alternandosi di volta in volta per gli anni a venire.
Il giorno del compleanno della figlia minore verrà festeggiato presso il domicilio materno o in altro luogo ritenuto consono, con la partecipazione del padre ai detti festeggiamenti;
la bambina trascorrerà, in ogni caso, almeno due ore con il papà, che concorderà tale visita preventivamente con l'altro coniuge.
Il giorno del proprio compleanno, del proprio onomastico e della Festa del Papà, così come in quello della Festa della Mamma, ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia minore;
3) i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia minore;
4) ciascun genitore si preoccuperà, per il proprio ramo, di assicurare l'osservanza del principio di cui all'art. 155, comma 1, secondo il quale il minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti, l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tali relazioni;
5) il sig. si impegna a versare alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese, CP_1 Pt_1
a mezzo bonifico bancario che la sig.ra provvederà a comunicare, la somma di euro Pt_1
250,00 (duecentocinquanta/00) per il mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie della piccola relative alle attività sportive, ricreative e quelle di carattere Per_1
3 medico non coperte dal S.S.N. La somma stabilita per il mantenimento sarà assoggettata ad aumento ISTAT a decorrere dall'anno successivo all'omologazione del decreto di separazione senza che si renda necessaria apposita richiesta;
6) la sig.ra continui a percepire per intero l'assegno unico per il mantenimento Pt_1 della figlia a carico;
7) la sig.ra ed il sig. autorizzano entrambi l'Autorità Amministrativa Pt_1 CP_1 competente a rilasciare, mantenere o prorogare in favore di ciascuno di essi il passaporto, prestando ogni ulteriore consenso o attività necessaria per il conseguimento di tale scopo, ed estendendo tale autorizzazione al rilascio di tali documenti per la figlia minore;
8) i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti.
9) i coniugi dichiarano le spese del presente procedimento compensate tra le parti.”
All'udienza cartolare del 05/06/2025, a seguito dei rilievi del giudice relatore e considerato il parere negativo del PM, le parti hanno integrato le condizioni del ricorso nei seguenti termini:
“- In riferimento all'organizzazione settimanale, la piccola vedrà il padre ogni Per_1 settimana nel weekend, dati gli impegni scolastici che la occupano quasi tutta la giornata, ed in particolare il padre potrà tenere con sé la figlia il sabato dalle ore 20 sino alle ore 17 della domenica;
quando per esigenze della piccola, non sarà possibile il pernottamento, la bambina starà comunque con il padre la domenica dalle ore 8:00 alle ore 19:00 o un pomeriggio a settimana, dopo gli impegni scolastici, dalle ore 17:00 alle ore 19:30, previo accordo con la madre
(il resto indicato nel medesimo capo del ricorso, veniva riportava per mero errore materiale);
- In riferimento al periodo estivo, il regime di frequentazione non è sospeso ma verrà organizzato in questo modo: la minore trascorrerà le ferie estive in compagnia della madre che non ostacolerà in alcun modo l'esercizio del diritto di visita da parte del padre, nei giorni e negli orari stabiliti al capo precedente. Nel caso in cui la madre stabilisse un luogo di vacanza diverso - previa comunicazione del luogo di vacanza al sig. entro il mese di giugno - permetterà al padre CP_1 di tenere con sé anche in giorni diversi da quelli sopra indicati (quindi diversi dal weekend), Per_1 purché il sig. comunichi il proprio intendimento con almeno 24 ore di anticipo. Il sig. CP_1
potrà tenere la piccola con sé fino a due settimane nel periodo estivo, concordando CP_1 Per_1 preventivamente ed entro il mese di giugno, con la sig.ra le date da stabilire;
Pt_1
- In riferimento all'assegno di mantenimento, si precisa che esso è pari ad Euro 297,00 con rivalutazione monetaria secondo indici Istat e per ogni anno a seguire;
- In riferimento all'assegno unico, la signora percepisce Euro 201,00.” Pt_1
Pertanto, il Collegio ritiene che a seguito delle modifiche, apportate dalle parti, alle condizioni del ricorso, la domanda è fondata e va accolta.
4 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a
Napoli il 26/09/2013 (atto n. 47, parte II, S. A, Sez. J, reg. Atti Matrimonio anno 2013);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, così come modificate dalle parti;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 06/06/2025
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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