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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 744 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto
DA
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. IORIO LUCIA, come da procure in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2 in data 19/03/2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 01/06/2006, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Napoli (NA) (al N. 50, Parte II, Serie A, Sezione P, Anno 2006). Hanno rilevato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione a far tempo dalla comparizione dei coniugi ovvero dalla scadenza del termine ex art. 127 ter, 5° comma c.p.c. nella procedura di separazione dei coniugi, definita con decreto di omologa n. 638/2015 del 13/06/2015,
R.G. n. 6499/2014. Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, nato a [...] il 19 Per_1 luglio 2008 e nata a [...] l'[...], le parti hanno indicato Per_2 compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto. In luogo della fissazione dell'udienza camerale, è stata disposta dal Presidente del Tribunale la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, i coniugi hanno rinunziato alla comparizione e ribadito la loro volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle condizioni concordate e compiutamente riportate nel ricorso introduttivo del giudizio. Dunque, stante l'impossibilità della conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione con rimessione degli atti al Collegio. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 28/03/2025). La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e . La Parte_1 Parte_2 separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“
1. I figli minori e sono affidati in modo condiviso ai Persona_3 Persona_4 genitori, i quali assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore rilevanza per la vita dei minori relative alla salute, all'istruzione e allo sport mentre saranno assunte liberamente da ciascuno le decisioni afferenti alla gestione ordinaria dei figli minori.
3. I figli minori manterranno la residenza privilegiata presso l'abitazione della madre sita in San Sebastiano al Vesuvio (NA) alla Traversa Masseria Cangiano n.4.
4. Il padre potrà incontrare liberamente i figli, previo congruo avviso alla madre;
tuttavia, le parti per ragioni organizzative fissano il presente calendario: il padre incontrerà e terrà con sé i figli, compatibilmente con le esigenze scolastiche degli stessi con la seguente modalità: a) il lunedì dalle ore 19.00 alle ore 21.00 ed il giovedì dalle ore 19.00 con pernotto presso il padre, il quale provvederà a riaccompagnarli a scuola il venerdì mattina, nonché un week-end a settimane alterne dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 19.00 della domenica. b) durante il periodo estivo, i figli minori trascorreranno con il padre 10 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio ed agosto, previo specifico accordo e secondo il calendario che sarà concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno. Nei mesi di giugno e luglio, durante i 10 giorni di spettanza del padre, la madre incontrerà i minori secondo le modalità di cui al punto a), escluso il pernottamento del giovedì sera;
per quanto attiene ai fine settimana di spettanza del padre, si precisa che uno dei due week - end mensili ricadrà nei 10 giorni consecutivi che i minori trascorreranno con lo stesso. c) i figli minori trascorreranno le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali e pertanto ad anni alterni il 24 dicembre nonché il primo gennaio con un genitore e il 25 nonché il 31 dicembre con l'altro genitore. d) i figli minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dopo Pasqua con l'altro genitore. 5. I minori trascorreranno con i genitori anche il giorno del loro rispettivo compleanno, onomastico, Festa del Papà e della mamma mentre i compleanni dei figli, ove possibile, saranno trascorsi insieme ad entrambi, ovvero ad anni alterni con ciascuno dei genitori.
6) Il padre verserà alla madre, a titolo di concorso per il mantenimento dei due figli entro
i primi 5 giorni di ogni mese la somma di euro 600, suddivisa in euro 300 per ciascun figlio. 7) Nei mesi di giugno, luglio ed agosto l'importo del contributo al mantenimento dei figli posto a carico del sig. sarà ridotto di un terzo con conseguente contribuzione Pt_1 diretta da parte del padre.
8) Le spese straordinarie necessarie per i figli saranno suddivise al 50% tra entrambi i genitori, per la disciplina delle stesse ci si riporta al Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Nola e il COA di Nola stipulato il 20 maggio 2021.” L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto della prole. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, salvo che per l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole, il quale si intende assoggettato alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat di riferimento annuali. Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 744 /2025, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Napoli il 01/06/2006 tra i coniugi e (trascritto Parte_1 Parte_2
nel registro degli atti di matrimonio al N. 50, Parte II, Serie A, Sezione P, Anno 2006);
2. conferma le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 28/05/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice