Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 29/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3119/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, all'esito dell'udienza del 26.3.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , difeso dall'avv. MAMBELLI Parte_1 P.IVA_1
MASSIMO
ATTORE
e
Controparte_1
, c.f. , difeso dall'avv. DI CHITO PAOLA
[...] P.IVA_2
CONVENUTO
Conclusioni: per parte attrice: “Accertato il gravissimo inadempimento di Controparte_1
dichiarare risolto il contratto di appalto intercorso tra essa
[...]
e e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla seconda in Controparte_2 favore della prima a titolo di pagamento della fattura n. 31/2021 né a qualsivoglia altro titolo dipendente dal contratto suddetto;
condannare inoltre ex art. 278 c.p.c.
a manlevare e tenere indenne Controparte_1
e/o a rifonderla e/o comunque a risarcirla, di tutto quanto Parte_1 essa dovesse essere tenuta a pagare per l'emenda dei vizi e difetti delle opere realizzate dalla convenuta, nonché per il ritardo nella consegna;
condannare inoltre
(ora a risarcire Controparte_1 CP_1 del danno d'immagine nonché di ogni altro danno patito e Controparte_2 patendo per effetto dell'inadempimento di Controparte_3
[..
[...]
[...] CP_1 vittoria delle spese di lite.”; per parte convenuta: “-rigettare, le domande attoree poiché infondate sia in fatto che in diritto. - con vittoria di spese del presente giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs 165/2024 (c.d. correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il
26.11.2024), anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023.
Deve, ancora, premettersi che vanno considerate tempestive le note di trattazione scritta depositate dalla convenuta, così come richiesto, poiché effettivamente nella descrizione del biglietto di cancelleria era stato erroneamente indicato “atto decreto di revoca di udienza scritta e svolgimento udienza ai sensi ex art. 281 sexies cpc”, sebbene il decreto del 4.3.2025, con cui si disponeva che l'udienza del 26.3.2025 si svolgesse ex art. 281 sexies c.p.c. – udienza che come noto può svolgersi anche in forma cartolare – non era stato revocato il precedente decreto con il quale si disponeva che l'udienza si svolgesse ex art. 127 ter c.p.c. Dunque, l'erronea indicazione della
Cancelleria può aver tratto in inganno la parte circa la modalità di svolgimento dell'udienza. Si dà atto, comunque, che la convenuta non ha chiesto di essere rimessa in termini per il deposito di note conclusive, né la fissazione di una nuova udienza ex art. 281 sexies c.p.c. da svolgersi in presenza, ma ha soltanto, appunto, chiesto di considerare tempestive le note di trattazione scritta depositate fuori termine.
1. , a sostegno delle esposte conclusioni, ha allegato di avere Parte_1 subappaltato a a progettazione, fornitura e posa in opera di un rivestimento CP_1 in Alucobond presso un cantiere ad essa subappaltato e sito in Imola, via I° Maggio
(committente principale appaltatrice principale . Controparte_4 Parte_2
Nel corso dell'esecuzione dei lavori, a lavori non ancora ultimati, l'attrice evidenziava dei vizi nella posa dei pannelli;
in particolare, la non omogeneità delle fughe tra i pannelli, la loro non coincidenza con l'asse dei montanti della facciata e un errore nella quota altimetrica che impediva la corretta chiusura del controsoffitto contro la facciata.
Dal momento che la convenuta non rimediava, in data 1.6.2021, l'attrice inviava una missiva in cui intimava l'eliminazione dei vizi segnalati. In data 8.6.2021,
[...] comunicava di aver compiuto un sopralluogo in cantiere nel contraddittorio CP_4 con i tecnici, nel corso del quale erano state “esaminate le lavorazioni svolte e non completate relative al rivestimento in alucobond delle facciate est e sud riscontrando che tali lavorazioni presentano gravi difetti di realizzazione e posa dei pannelli”,
2 comunicazione girata a con richiesta di provvedere all'eliminazione dei CP_1 difetti entro 5 giorni.
La richiesta rimaneva inevasa e l'attrice allontanava la convenuta dal cantiere, commissionando la realizzazione dei lavori a imprese terze.
I vizi sopra indicati sono stati accertati nel corso di un sopralluogo svolto in data
14.9.2021 alla presenza dell'ing. incaricato dall'attrice, di Persona_1 [...]
di e delle parti. Il relativo verbale era stato sottoscritto da CP_4 Parte_2 tutte le parti meno che dalla convenuta.
2. Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda attorea. CP_1
La convenuta contesta l'esistenza dei vizi segnalati dall'attrice, ritenute delle mere irregolarità agevolmente emendabili attraverso la regolazione della sottostruttura e dovuti a un'irregolarità della struttura di fondo già presente al momento della posa, e ascrive il ritardo nell'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto a fatti a sé non imputabili (“non corretto coordinamento tra i vari artigiani presenti nel cantiere e dalla continue richieste di variazione nella progettazione dei pannelli.”).
Evidenzia la convenuta, poi, che la posa dei pannelli è stata effettauta anche da un'altra impresa (D.D.A. Service Srl) incaricata direttamente da , a causa Parte_1 dell'impossibilità di operare di dovuta all'infortunio di un dipendente. CP_1
Ancora, la convenuta ha eccepito che l'attrice, in data 3.6.2021, durante i lavori,
l'aveva allontanata dal cantiere, per poi inviare la missiva dell'8.6.2021 contenente una richiesta di eliminazione dei vizi e, nonostante la convenuta si fosse a ciò resa disponibile previa individuazione dei vizi stessi in contraddittorio, l'attrice non aveva più consentito che essa rientrasse in cantiere.
3. La causa è stata istruita mediante l'espletamento di una CTU avente ad oggetto i seguenti quesiti: “accertare la sussistenza o meno dei lamentati difetti dell'opera realizzata da ora e, in caso affermativo, i costi Controparte_1 CP_1 dei necessari interventi di riparazione;
dica il CTU quanti mq di Alucobond sono stati forniti e/o montati da e quanti mq sono stati forniti e/o montati da DDA CP_1
Service s.r.l. e/o da imprese terze, indicando in maniera specifica gli Alucobond forniti
e/o montati solo ed esclusivamente da Dica altresì, il CTU, se tra gli CP_1
Alucobond forniti e/o installati esclusivamente da vi siano vizi e/o difetti. CP_1
Rilevi inoltre il CTU se le imprese terze succedute a abbiano modficato lo CP_1 stato dei pannelli e/o il montaggio eseguito dalla convenuta. Venga autorizzato il CTU ad acquisire i contratti con le imprese terze che hanno installato gli ed i Parte_3 relativi documenti fiscali quali DDT e fatture”.
La CTU, per quanto riguarda il primo quesito, ha dato atto che le problematiche segnalate non sono più presenti essendo state risolte dal lavoro eseguito da un'altra
3 impresa e ha concluso per l'impossibilità di “dare un valore di costo della loro emenda”.
Per quanto riguarda il secondo quesito, la CTU ha così risposto: “su un totale di superficie eseguita di mq. 97,30 le quote di ripartizione tra e CP_1 [...] sono le seguenti: Controparte_5
- Pannellature eseguite da = circa mq. 76,80 CP_1
- Pannellature eseguite da D.D.A. Service s.r.l. = mq. 20,50
Gli Alucobond montati solo ed esclusivamente da non sono più distinguibili CP_1 in quanto lo stato dei luoghi è stato alterato (i lavori sono stati terminati e consegnati da ulteriore ditta terza, CTI s.r.l., che ha provveduto anche all'emenda dei difetti lamentati attraverso lo smontaggio e il rimontaggio di pannelli), pertanto non si può rispondere neanche alla parte di quesito in cui si chiede di riferire se tra i pannelli montati da siano presenti difetti. CP_1
In pratica la sottoscritta non ha nozione per dire se i pannelli ora presenti siano esattamente gli stessi che aveva montato in quanto nelle fatture che CTI CP_1
s.r.l. ha fatto a CIMS s.c.r.l. (la ditta che aveva subappaltato la fornitura e posa in opera a nella descrizione non viene indicato espressamente Parte_1 quanto e cosa è stato eseguito e nei certificati di pagamento che CIMS s.c.r.l. aveva emesso a favore di CTI s.r.l., in seguito a stati di avanzamento lavori, si parla in breve di “ripristini rivestimenti alucobond” senza specificare come questo ripristino è stato effettuato (se per esempio vi è stata la sostituzione di alcuni pannelli già montati da oppure se vi è stato solo lo smontaggio e rimontaggio dei medesimi CP_1 pannelli già presenti o se vi è stata la risistemazione in sede per altri). In risposta all'ultima parte del quesito, “rilevi inoltre il CTU se le imprese terze succedute a abbiano modificato lo stato dei pannelli e/o il montaggio eseguito dalla CP_1 convenuta”, si conferma che le imprese terze succedute a in particolare si CP_1 tratta di unica impresa CTI s.r.l., hanno modificato lo stato dei pannelli e il montaggio eseguito dalla convenuta, così come anche confermato dai rappresentanti di
[...] presenti al sopralluogo del 06/06/2023. Basta osservare che la situazione CP_4 descritta in foto allegate alla perizia di ing. al sopralluogo non è più stata Per_1 accertata, quindi, almeno per quelle problematiche descritte vi è stata manomissione di quanto installato da una manomissione che ha comportato l'emenda CP_1 del danno lamentato.”.
4. In diritto va premesso quanto segue.
In materia di appalto, in caso di non integrale esecuzione dell'opera commissionata trova applicazione la disciplina generale in materia di risoluzione per inadempimento
(“Nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera
4 commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt.1453 e 1455 cod. civ., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui
l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti. Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13983 del 24/06/2011 (Rv. 618324
- 01); “In tema di appalto, le disposizioni in tema di inadempimento, contenute negli artt. 1667, 1668, 1669 c.c., che disciplinano l'appalto, integrano, ma non escludono
l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., laddove non ricorrano i presupposti della disciplina speciale che presuppone l'avvenuta ultimazione dell'opera, a prescindere dal fatto che il mancato completamento sia dovuto all'uno o all'altro dei contraenti. Pertanto, in caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della garanzia per vizi e difformità delle opere prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera, dovendosi regolare la responsabilità contrattuale dell'appaltatore in base ai criteri comuni degli artt. 1453 e 1455 c.c.”,
Tribunale Milano Sez. VII Sent., 10/01/2020).
Di conseguenza, nel caso in cui l'opera non sia stata completata (non rileva se per volontà del committente, cfr. Corte d'Appello Napoli, Sez. IX, Sent., 15/01/2025, n.
185), ai fini della risoluzione del contratto, occorre che l'inadempimento sia di non scarsa importanza.
Dall'applicazione delle norme generali di cui all'art. 1453 e ss. consegue che l'onere della prova va così ripartito: il creditore deve provare il titolo e allegare l'inadempimento, mentre il debitore deve o provare di aver esattamente adempiuto, ovvero l'impossibilità di adempiere nonostante l'uso della diligenza richiesta (“Ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1453 c.c., non è sufficiente un inadempimento connotato da gravità, ma occorre altresì che esso sia imputabile a dolo o a colpa del debitore, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrà superare la presunzione di colpevolezza ex art. 1218 c.c., deducendo
e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni per cause a lui non imputabili.”, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27702 del 25/10/2024 (Rv. 673518 - 01); contrariamente a quanto accade
5 quando si applicano i rimedi speciali di cui agli artt. 1667 – 1668 c.c., laddove l'onere della prova dei vizi e dei difetti dell'opera incombe sul committente.
Il rigetto della domanda di risoluzione per difetto della gravità dell'inadempimento, per tale intendendosi quello che per quantità, qualità, modalità, frustra l'interesse perseguito dalla controparte con la stipula del contratto, non preclude il risarcimento del danno che sia derivato dall'inadempimento.
Per quanto concerne l'art. 1662 c.c., esso attribuisce al committente il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Laddove, poi, si accerti che l'esecuzione dei lavori non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto. Il mancato esercizio di tale diritto non pregiudica il diritto del committente di ottenere la risoluzione o l'adempimento del contratto (Cass. civ., Sez. II, 22/03/2007, n. 6931 (rv. 596328).
Per quanto concerne, infine, l'art. 1666 c.c., tale norma, e la presunzione ivi prevista dell'accettazione della parte di opera pagata, presuppone che l'opera sia scomponibile per volontà delle parti in frazioni, dotata ciascuna di una propria individualità, mentre non è applicabile nel caso in cui le parti abbiano previsto un sistema rateale di pagamento del prezzo mediante acconti correlati alla graduale esecuzione dell'opera
(cfr. Cass. civ., Sez. II, 18/08/1993, n. 8752).
5. Applicando i principi esposti al caso di specie, osserva il Tribunale quanto segue.
Le opere non erano pacificamente state ultimate, sicché si applicano le norme generali in materia di risoluzione per inadempimento.
Da ciò deriva che non era onere del committente provare l'esistenza dei vizi, mentre era onere della convenuta provare di avere esattamente adempiuto.
Il non corretto esercizio del potere previsto dall'art. 1662 c.c. da parte del committente, il quale ha assegnato un termine non congruo (5 giorni) per l'eliminazione dei vizi
(poiché l'art. 1662 c.c. trova la propria matrice nell'art. 1454 c.c., deve ritenersi che il termine per l'adempimento non possa essere inferiore a 15 giorni), non preclude all'attrice di esperire il rimedio di cui all'art. 1453 c.c.
Non è applicabile l'art. 1666 c.c., non risultando che l'opera fosse scomponibile in frazioni ma risultando semplicemente che le parti avessero previsto un sistema rateale di pagamento.
Ciò posto, l'appaltatore non ha provato di avere esattamente adempiuto, dal momento che non ha provato di aver correttamente eseguito i lavori e, dunque, l'inesistenza dei vizi segnalati dall'attrice e indicati nel verbale del 17.9.2021, da cui risulta la presenza
6 all'incontro del direttore dei lavori e di tutti i soggetti coinvolti ( CP_4 [...]
, , sottoscritto da tutti tranne che da , Parte_1 CP_6 Controparte_1 intervenuto per CP_1
Da detto verbale, risulta che “14 sottostrutture di sostegno dei pannelli non è stata montata a regola d'arte (sono stati installati pannelli in una sottostruttura non completamente finita). Sono presenti fughe non regolari tra i singoli pannelli e non complanarietà dei pannelli stessi. Sono inoltre presenti alcuni pannelli non tagliati e progettati al fine di mantenere la regolarità geometrica delle superfici trattate.”.
Di ciò la convenuta, come detto, non ha fornito prova contraria, come avrebbe potuto fare presentando un ricorso ex art. 696 c.p.c. volto a far accertare lo stato dei luoghi prima che altre imprese intervenissero sui luoghi ed eliminassero i difetti, così come accertato dalla CTU svolta in corso di causa.
Ritiene il giudicante che detti inadempimenti fossero di gravità tale da frustrare l'interesse del creditore, dal momento che, come emerge sia dal suddetto verbale sia dalla comunicazione inviata dal committente principale a CIMS e a CP_4 [...]
, l'eliminazione dei vizi sarebbe potuta avvenire solamente mediante Parte_1 smontaggio dei pannelli e della struttura sottostante, con sistemazione della struttura stessa, e nuova posa dei pannelli previa sostituzione di quelli non idonei;
sostanzialmente un parziale rifacimento dei lavori, che rende evidente come l'inadempimento della convenuta non potesse dirsi di non scarsa importanza.
Deve, quindi dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto concluso tra
[...]
e (ora . Parte_1 Controparte_1 CP_1
6. E' infondata la domanda di condanna generica proposta dall'attrice.
L'art. 278 c.p.c. prevede che “Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma
è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione”.
Si tratta perciò di una condanna che può essere pronunciata quando l'an del diritto è certo, ma non lo è il quantum.
In proposito, la S.C. ha chiarito che “E' consentito alla vittima di un fatto illecito proporre una domanda limitata ab origine all'accertamento del solo an debeatur, con riserva di accertamento del quantum in un separato giudizio” (Sez. U - , Sentenza n. 29862 del 12/10/2022).
Ancora, si è affermato che “Ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative
7 di effetti pregiudizievoli. Ne consegue che il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice chiamato a liquidare il danno possa, nel caso concreto, negarne l'esistenza.” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 8729 del 28/03/2023 (Rv. 667320 - 01).
Ora, l'inadempimento è senz'altro potenzialmente foriero di conseguenze pregiudizievoli, sicché la domanda va accolta nononostante l'assenza di allegazione e prova in punto di danno conseguenza, con la precisazione che, laddove nel separato giudizio relativo al quantum del danno dovesse risultare l'inesistenza di conseguenze pregiudizievoli legate all'inadempimento, la domanda ben potrà essere rigettata in quel giudizio.
Posto che non è stata ab origine una domanda volta all'accertamento del solo an debeatur, non occorre disporre con ordinanza la prosecuzione del giudizio per l'accertamento del quantum debeatur, ma ci si deve limitare all'accertamento del diritto dell'attrice al diritto al risarcimento del danno nel quantum che risulterà eventualmente dovuto all'esito di un separato giudizo.
7. Va invece rigettata, per difetto di allegazione del danno conseguenza, la domanda di risarcimento del danno all'immagine, allegato in modo del tutto generico.
8. Le spese di lite vanno compensate attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) accertato il grave inadempimento di dichiara risolto il contratto di CP_1 appalto concluso tra le parti;
b) rigetta la domanda di risarcimento del danno all'immagine proposta da
[...]
Parte_1
c) accerta il diritto dell'attrice al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento della convenuta nel quantum che risulterà eventualmente dovuto all'esito di un separato giudizo;
d) compensa le spese.
Si comunichi.
29.3.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
8 9