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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/06/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTAMARIA CAPUA VETERE SEZ. LAVORO
Il Tribunale di Santa MA UA TE –sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3131/2022 R.G. TRA
, nata a [...] la ST (CE) l'8.5.1958, elettivamente domiciliata in Parte_1
Santa MA UA TE (CE) alla via Mazzocchi n. 45 - Pal. Vanvitelli, presso lo studio degli Avv.ti Bruno Amirante e Francesco Fabozzi che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura in atti
RICORRENTE E
, Controparte_1 [...]
, con sede in Roma, in persona del Controparte_2
Ministro e legale rappresentante p.t., e per l' in Controparte_2 persona del legale rappresentate p.t, entrambi domiciliati per la carica presso la sede dell'Ufficio Scolastico in Caserta, rappresentato dai funzionari ex art. 417 bis c.p.c. , CP_3 CP_4 [...]
, , CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 3.5.2022 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe, dipendente del convenuto , già insegnante di scuola elementare immessa CP_1 nel relativo ruolo con decorrenza giuridica dal 10.9.1985 e transitata nei ruoli della scuola secondaria di I grado con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2007, attualmente in servizio come docente di italiano, storia, educazione civica e geografia di scuola media presso l'Istituto Comprensivo “Uccella” di Santa MA UA TE, esponeva che con provvedimento prot. n. 1180 del 15.12.2010 l'Istituto Comprensivo “Mazzocchi” di Santa MA UA TE le riconosceva la valutabilità ai sensi dell'art.485 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di anni 1 di servizio preruolo (anno scolastico 1984/85), anni 22 di servizio di ruolo nella scuola elementare prestati dall'anno scolastico 1985/86 al 2006/07 e la inquadrava, alla data dell'1.9.2007, con un'anzianità utile ai fini della progressione di carriera di anni 18, mesi 4 e giorni 5 anziché dei 23 anni effettivamente prestati e riconosciuti valutabili Tanto premesso, dedotta con diffuse argomentazioni l'illegittimità dell'operato della convenuta amministrazione, adiva il Tribunale di Santa MA UA TE, in funzione di giudice del
1 lavoro, affinché accertasse e dichiarasse “accertare e dichiarare, previa disapplicazione del provvedimento prot. n. 1180 del 15.12.2010 dell'Istituto Comprensivo “Mazzocchi” di Santa MA UA TE, il diritto della prof.ssa ad ottenere il riconoscimento dell'intero servizio prestato antecedentemente al Parte_1 passaggio al ruolo di docente di scuola media, con tutte le conseguenze di legge;
per l'effetto, condannare l'Amministrazione scolastica a riconoscere per intero detto servizio con relativo trattamento economico ”; con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituivano le parti convenute chiedendo il rigetto del ricorso ad eccezione degli istituti scolastici Uccella e Mazzocchi dei quali va dichiarata la contumacia. Acquisita la documentazione prodotta, concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza contenenti in sintesi le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
********** In via preliminare va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
(ex Controparte_9 [...]
) e dell' convenuto. Controparte_10 Controparte_11
Osserva, al riguardo, il giudicante che, quanto alla legittimazione passiva, data la indubbia natura lavoristica dell'oggetto del contendere, la presente pronunzia non può che essere resa nei confronti del , quale “datore di lavoro” della parte Controparte_1 ricorrente, poiché non è dubitabile, nonostante le ampie riforme del sistema scuola, che i lavoratori del settore rimangano in rapporto di impiego con l'amministrazione centrale, poiché gli uffici provinciali e regionali mantengono tuttora il ruolo e la natura di articolazioni territoriali del , in capo al quale ultimo, conseguentemente, deve ritenersi logicamente radicata la CP_1 legittimazione passiva nella presente controversia. Nel merito il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che seguono. I fatti di causa sono pacifici tra le parti. La ricorrente, già docente di ruolo della scuola elementare con decorrenza giuridica dall'1.9.1985, poi transitata nei ruoli della scuola secondaria di I grado con decorrenza dal 1.9.2007, chiede l'accertamento del suo diritto al riconoscimento integrale del periodo di lavoro svolto sia preruolo nell'a.s. 1984/1986 che come docente di ruolo di scuola elementare, in luogo della ricostruzione di carriera operata dal con il meccanismo della c.d. CP_1 temporizzazione, e la condanna dei convenuti alla corresponsione del relativo trattamento economico maturato. Va preliminarmente evidenziato che emerge dalla documentazione in atti che alla ricorrente veniva riconosciuto integralmente il servizio dalla stessa prestato nella scuola media, mentre non le venivano riconosciuti gli anni di servizio prestati preruolo e quello nella scuola elementare e non quelli della scuola dell'infanzia come erroneamente riportato nella memoria del convenuto (d.p. 1180 del 15.12.2010, in atti). CP_1
2 Quanto al riconoscimento del servizio pre ruolo, in mancanza di deduzioni e allegazioni specifiche circa il servizio prestato presso istituto legalmente riconosciuto come emerge dal solo decreto di ricostruzione carriera, la domanda non può trovare accoglimento in parte qua non essendo possibile accertare la tipologia di servizio effettuato. L'altra questione controversa da esaminare in quanto dirimente ai fini del presente giudizio, è quella di stabilire se un insegnante di ruolo della scuola elementare, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nella scuola elementare con il meccanismo della temporizzazione applicato dal , o abbia, invece, CP_1 diritto al riconoscimento integrale del periodo di tempo in cui ha lavorato nel ruolo della scuola primaria. Sulla questione in esame, sebbene con particolare riferimento alla scuola materna che ha dato luogo ad orientamenti contrastanti nell'ambito della giurisprudenza di merito, si è di recente pronunciata la Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 6 maggio 2016 n. 9144) che, in continuità con l'orientamento già espresso dalla precedente giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., 29 gennaio 2013, n. 2037) ha affermato che “in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione”. Ebbene, in ossequio alla funzione nomofilattica attribuita dall'ordinamento alla Suprema Corte, questo giudicante, ritiene di dover prestare adesione ai principi espressi dalla Corte di legittimità in quanto fondati su condivisibili argomentazioni logico – giuridiche, di cui si riportano i passaggi salienti. La disciplina dei "passaggi di ruolo" è contenuta nel d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417, "Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato". In particolare, l'art. 77 di tale d.p.r. 417/74, sotto la rubrica, "Passaggi di ruolo", dispone: "Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni ....". Il successivo art. 83 del medesimo decreto 417/74, intitolato "Passaggio ad altro ruolo", dispone: "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera". La legge 11 luglio 1980, n. 312 ha introdotto un "Nuovo assetto retributivo - funzionale del personale civile e militare dello Stato". Di rilievo, ai fini di questa causa è l'art. 57, in base al quale, "I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417".
3 Quindi, l'art. 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. L'art. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera. L'art. 57 ha dilatato la previsione dell'art. 77 d.p.r. 407 del 1974, statuendo che i "I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417". In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica dei 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna. Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni. L'interpretazione sistematica delle due norme conduce a tale conclusione che, peraltro, non risulta neppure in contrasto con quanto rilevato dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 89 del 2001, pure richiamata dai sostenitori dell'opposto orientamento. E, infatti, in primo luogo la predetta ordinanza riguarda norme diverse e cioè gli artt. 1 e 2 della legge 19 giugno 1970, n. 370, che concernono il differente problema del riconoscimento di servizi svolti in qualità di insegnanti 'non di ruolo' da parte di docenti in seguito entrati nei ruoli. In secondo luogo, perché la pronunzia del Giudice delle leggi, per sua espressa affermazione, non contiene alcuna opzione per la tesi restrittiva, in quanto, dopo aver dato conto dell'esistenza di due orientamenti interpretativi diversi, uno restrittivo ed uno estensivo, si limita a spiegare, senza prendere posizione tra le due possibili interpretazioni, che se anche dovesse privilegiarsi l'interpretazione restrittiva, ciò non comporterebbe la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna. Pertanto, se pure in passato, gli artt.1 e 2, d.l. n. 370 del 1970 costituivano un ostacolo al riconoscimento della pregressa anzianità del docente nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente deve ritenersi che l'art. 57, legge n. 312 del
4 1980 e l'art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna - pacifico essendo già in passato il riconoscimento per intero del servizio prestato nei ruoli della scuola elementare - purché maturata in servizio di ruolo. Pertanto, ciò a maggior ragione vale per il passaggio dalla scuola elementare a quella media. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve, pertanto, essere accolto. Va, dunque, dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nei pregressi ruoli della scuola elementare, a far data dall'1.9.1985 e fino al passaggio nei ruoli della scuola media, avvenuto con decorrenza dall'1.9.2007, pari ad anni 22, ad ogni effetto giuridico ed economico;
il convenuto deve conseguentemente essere CP_1 condannato, previa disapplicazione incidentale del decreto di ricostruzione di carriera 1180 del 15.12.2010, a porre in essere ogni provvedimento e adempimento necessario per la ricostruzione della carriera nonché al pagamento, in favore della ricorrente, del consequenziale trattamento economico, oltre interessi. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa MA UA TE, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, previa disapplicazione del decreto 1180 del 15.12.2010, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nei pregressi ruoli della scuola elementare, a far data dall'10.9.1985 e fino al passaggio nei ruoli della scuola secondaria di I grado, avvenuto con decorrenza dall'1.9.2007; b) condanna il convenuto a porre in essere ogni provvedimento e adempimento CP_1 necessario per la ricostruzione della carriera nonché al pagamento, in favore della ricorrente, delle relative differenze retributive, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei diritti all'effettivo soddisfo;
c) condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi € 2.500,00 per competenze professionali ed euro 118,50 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Manda la cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti Santa MA UA TE, data di deposito
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Fabiana Iorio
5
Il Tribunale di Santa MA UA TE –sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3131/2022 R.G. TRA
, nata a [...] la ST (CE) l'8.5.1958, elettivamente domiciliata in Parte_1
Santa MA UA TE (CE) alla via Mazzocchi n. 45 - Pal. Vanvitelli, presso lo studio degli Avv.ti Bruno Amirante e Francesco Fabozzi che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura in atti
RICORRENTE E
, Controparte_1 [...]
, con sede in Roma, in persona del Controparte_2
Ministro e legale rappresentante p.t., e per l' in Controparte_2 persona del legale rappresentate p.t, entrambi domiciliati per la carica presso la sede dell'Ufficio Scolastico in Caserta, rappresentato dai funzionari ex art. 417 bis c.p.c. , CP_3 CP_4 [...]
, , CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 3.5.2022 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe, dipendente del convenuto , già insegnante di scuola elementare immessa CP_1 nel relativo ruolo con decorrenza giuridica dal 10.9.1985 e transitata nei ruoli della scuola secondaria di I grado con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2007, attualmente in servizio come docente di italiano, storia, educazione civica e geografia di scuola media presso l'Istituto Comprensivo “Uccella” di Santa MA UA TE, esponeva che con provvedimento prot. n. 1180 del 15.12.2010 l'Istituto Comprensivo “Mazzocchi” di Santa MA UA TE le riconosceva la valutabilità ai sensi dell'art.485 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di anni 1 di servizio preruolo (anno scolastico 1984/85), anni 22 di servizio di ruolo nella scuola elementare prestati dall'anno scolastico 1985/86 al 2006/07 e la inquadrava, alla data dell'1.9.2007, con un'anzianità utile ai fini della progressione di carriera di anni 18, mesi 4 e giorni 5 anziché dei 23 anni effettivamente prestati e riconosciuti valutabili Tanto premesso, dedotta con diffuse argomentazioni l'illegittimità dell'operato della convenuta amministrazione, adiva il Tribunale di Santa MA UA TE, in funzione di giudice del
1 lavoro, affinché accertasse e dichiarasse “accertare e dichiarare, previa disapplicazione del provvedimento prot. n. 1180 del 15.12.2010 dell'Istituto Comprensivo “Mazzocchi” di Santa MA UA TE, il diritto della prof.ssa ad ottenere il riconoscimento dell'intero servizio prestato antecedentemente al Parte_1 passaggio al ruolo di docente di scuola media, con tutte le conseguenze di legge;
per l'effetto, condannare l'Amministrazione scolastica a riconoscere per intero detto servizio con relativo trattamento economico ”; con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituivano le parti convenute chiedendo il rigetto del ricorso ad eccezione degli istituti scolastici Uccella e Mazzocchi dei quali va dichiarata la contumacia. Acquisita la documentazione prodotta, concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza contenenti in sintesi le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
********** In via preliminare va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
(ex Controparte_9 [...]
) e dell' convenuto. Controparte_10 Controparte_11
Osserva, al riguardo, il giudicante che, quanto alla legittimazione passiva, data la indubbia natura lavoristica dell'oggetto del contendere, la presente pronunzia non può che essere resa nei confronti del , quale “datore di lavoro” della parte Controparte_1 ricorrente, poiché non è dubitabile, nonostante le ampie riforme del sistema scuola, che i lavoratori del settore rimangano in rapporto di impiego con l'amministrazione centrale, poiché gli uffici provinciali e regionali mantengono tuttora il ruolo e la natura di articolazioni territoriali del , in capo al quale ultimo, conseguentemente, deve ritenersi logicamente radicata la CP_1 legittimazione passiva nella presente controversia. Nel merito il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che seguono. I fatti di causa sono pacifici tra le parti. La ricorrente, già docente di ruolo della scuola elementare con decorrenza giuridica dall'1.9.1985, poi transitata nei ruoli della scuola secondaria di I grado con decorrenza dal 1.9.2007, chiede l'accertamento del suo diritto al riconoscimento integrale del periodo di lavoro svolto sia preruolo nell'a.s. 1984/1986 che come docente di ruolo di scuola elementare, in luogo della ricostruzione di carriera operata dal con il meccanismo della c.d. CP_1 temporizzazione, e la condanna dei convenuti alla corresponsione del relativo trattamento economico maturato. Va preliminarmente evidenziato che emerge dalla documentazione in atti che alla ricorrente veniva riconosciuto integralmente il servizio dalla stessa prestato nella scuola media, mentre non le venivano riconosciuti gli anni di servizio prestati preruolo e quello nella scuola elementare e non quelli della scuola dell'infanzia come erroneamente riportato nella memoria del convenuto (d.p. 1180 del 15.12.2010, in atti). CP_1
2 Quanto al riconoscimento del servizio pre ruolo, in mancanza di deduzioni e allegazioni specifiche circa il servizio prestato presso istituto legalmente riconosciuto come emerge dal solo decreto di ricostruzione carriera, la domanda non può trovare accoglimento in parte qua non essendo possibile accertare la tipologia di servizio effettuato. L'altra questione controversa da esaminare in quanto dirimente ai fini del presente giudizio, è quella di stabilire se un insegnante di ruolo della scuola elementare, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nella scuola elementare con il meccanismo della temporizzazione applicato dal , o abbia, invece, CP_1 diritto al riconoscimento integrale del periodo di tempo in cui ha lavorato nel ruolo della scuola primaria. Sulla questione in esame, sebbene con particolare riferimento alla scuola materna che ha dato luogo ad orientamenti contrastanti nell'ambito della giurisprudenza di merito, si è di recente pronunciata la Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 6 maggio 2016 n. 9144) che, in continuità con l'orientamento già espresso dalla precedente giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., 29 gennaio 2013, n. 2037) ha affermato che “in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione”. Ebbene, in ossequio alla funzione nomofilattica attribuita dall'ordinamento alla Suprema Corte, questo giudicante, ritiene di dover prestare adesione ai principi espressi dalla Corte di legittimità in quanto fondati su condivisibili argomentazioni logico – giuridiche, di cui si riportano i passaggi salienti. La disciplina dei "passaggi di ruolo" è contenuta nel d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417, "Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato". In particolare, l'art. 77 di tale d.p.r. 417/74, sotto la rubrica, "Passaggi di ruolo", dispone: "Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni ....". Il successivo art. 83 del medesimo decreto 417/74, intitolato "Passaggio ad altro ruolo", dispone: "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera". La legge 11 luglio 1980, n. 312 ha introdotto un "Nuovo assetto retributivo - funzionale del personale civile e militare dello Stato". Di rilievo, ai fini di questa causa è l'art. 57, in base al quale, "I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417".
3 Quindi, l'art. 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. L'art. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera. L'art. 57 ha dilatato la previsione dell'art. 77 d.p.r. 407 del 1974, statuendo che i "I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417". In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica dei 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna. Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni. L'interpretazione sistematica delle due norme conduce a tale conclusione che, peraltro, non risulta neppure in contrasto con quanto rilevato dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 89 del 2001, pure richiamata dai sostenitori dell'opposto orientamento. E, infatti, in primo luogo la predetta ordinanza riguarda norme diverse e cioè gli artt. 1 e 2 della legge 19 giugno 1970, n. 370, che concernono il differente problema del riconoscimento di servizi svolti in qualità di insegnanti 'non di ruolo' da parte di docenti in seguito entrati nei ruoli. In secondo luogo, perché la pronunzia del Giudice delle leggi, per sua espressa affermazione, non contiene alcuna opzione per la tesi restrittiva, in quanto, dopo aver dato conto dell'esistenza di due orientamenti interpretativi diversi, uno restrittivo ed uno estensivo, si limita a spiegare, senza prendere posizione tra le due possibili interpretazioni, che se anche dovesse privilegiarsi l'interpretazione restrittiva, ciò non comporterebbe la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna. Pertanto, se pure in passato, gli artt.1 e 2, d.l. n. 370 del 1970 costituivano un ostacolo al riconoscimento della pregressa anzianità del docente nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente deve ritenersi che l'art. 57, legge n. 312 del
4 1980 e l'art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna - pacifico essendo già in passato il riconoscimento per intero del servizio prestato nei ruoli della scuola elementare - purché maturata in servizio di ruolo. Pertanto, ciò a maggior ragione vale per il passaggio dalla scuola elementare a quella media. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve, pertanto, essere accolto. Va, dunque, dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nei pregressi ruoli della scuola elementare, a far data dall'1.9.1985 e fino al passaggio nei ruoli della scuola media, avvenuto con decorrenza dall'1.9.2007, pari ad anni 22, ad ogni effetto giuridico ed economico;
il convenuto deve conseguentemente essere CP_1 condannato, previa disapplicazione incidentale del decreto di ricostruzione di carriera 1180 del 15.12.2010, a porre in essere ogni provvedimento e adempimento necessario per la ricostruzione della carriera nonché al pagamento, in favore della ricorrente, del consequenziale trattamento economico, oltre interessi. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa MA UA TE, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, previa disapplicazione del decreto 1180 del 15.12.2010, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nei pregressi ruoli della scuola elementare, a far data dall'10.9.1985 e fino al passaggio nei ruoli della scuola secondaria di I grado, avvenuto con decorrenza dall'1.9.2007; b) condanna il convenuto a porre in essere ogni provvedimento e adempimento CP_1 necessario per la ricostruzione della carriera nonché al pagamento, in favore della ricorrente, delle relative differenze retributive, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei diritti all'effettivo soddisfo;
c) condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi € 2.500,00 per competenze professionali ed euro 118,50 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Manda la cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti Santa MA UA TE, data di deposito
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Fabiana Iorio
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