TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/09/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 1880/2025
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ); Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. LAMBERTINI DEBORA FRANCESCA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Corso Venezia n. 35;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI Per_
“1- i due figli minori e , analogamente a quanto previsto dall'art. 337 ter Per_1
c.c., hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2- sempre analogamente a quanto stabilito dall'art. 337 ter c.c., i due figli minori Per_ e si intendono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1
e residenza anagrafica presso la madre. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale saranno assunte di pag. 1 di 5 comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3- la casa familiare, ubicata ad Abbiategrasso (MI) – Via Stampa G. n. 14, in comproprietà al 50% tra le Parti, rimane assegnata in godimento a la Parte_2 quale continuerà a viverci con i due figli. il quale si è già trasferito a Parte_1 vivere altrove, entro il 31/12/2025, completerà l'asporto dei propri beni ed effetti personali ed entro 1 (uno) anno dalla sottoscrizione del presente ricorso trasferirà la residenza anagrafica;
4- le spese di ordinaria manutenzione e le utenze relative alla predetta casa familiare graveranno in via esclusiva su mentre le spese di straordinaria Parte_2 manutenzione del bene rimarranno a carico di ciascuna Parte al 50% come per legge. ed continueranno a pagare al 50% ciascuno la rata Parte_2 Parte_1 del mutuo ipotecario cointestato gravante sul medesimo immobile ed acceso con Credit
Agricole Italia S.p.a.;
5- il padre, fatte salve le diverse ed anche più ampie facoltà di incontro che i genitori volessero di volta in volta concordemente attuare, potrà vedere e tenere con sé i due figli Per_ e a weekend alternati, dall'orario di uscita da scuola del venerdì al lunedì Per_1 mattina allorché accompagnerà i minori a scuola, nonché in un giorno infrasettimanale, dalle ore 19:00 sino al mattino successivo, allorché accompagnerà gli stessi a scuola. Ed ancora il padre potrà trascorrere con i minori due settimane anche non consecutive durante le ferie estive (in periodo da concordarsi con la madre entro il 31/05 di ogni anno), una settimana o un diverso periodo da concordarsi con la madre durante le festività natalizie dal 23 dicembre al 06 gennaio di ogni anno, le festività pasquali
(Pasqua o Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni) ed i periodi di ponte corrispondenti alle varie festività civili e religiose cadenti durante l'anno, sempre in via alternata;
6- verserà a tramite bonifico bancario, un contributo Parte_1 Parte_2
Per_ per il mantenimento dei due figli minori e di € 460,00 (€ 230,00 per Per_1 ciascuno) mensili, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
pag. 2 di 5 Per_ 7- i genitori divideranno al 50% la retta mensile della scuola materna che la figlia inizierà a settembre 2025 e tutte le spese straordinarie inerenti i due minori, come da seguente schema (di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano):
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali e lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal SSN;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES), e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus, organizzate da scuole pubbliche e da enti territoriali); Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
pag. 3 di 5 d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy –scout); e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
8- l'assegno unico erogato mensilmente dall'Inps per i due figli ed accreditato sul conto corrente cointestato tra le Parti sarà diviso tra le stesse in modo tale che alla madre spetti la quota del 50% più € 100,00 (cento/00);
9- le Parti manifestano sin d'ora il reciproco assenso, ovvero consenso, per il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità e per l'espatrio, anche nell'interesse dei minori;
10- il conto corrente cointestato presso Credit Agricole Italia S.p.a. sarà mantenuto e sullo stesso le Parti verseranno mensilmente la quota del 50% della rata mensile del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare e preleveranno la quota di spettanza di ciascuno dell'assegno unico ivi accreditato mensilmente dall'Inps e di cui al superiore punto 8;
11- i genitori concordano che il libretto postale n. n. 91826680 presso Banco Posta
S.p.a., intestato a sarà mantenuto e sullo stesso continueranno ad Parte_2 essere accantonate le somme di esclusiva pertinenza dei due figli minori;
12- le spese del presente procedimento saranno integralmente divise tra le Parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 22.5.2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento dei figli minori ER
(nato il [...] a [...]) e (nata il [...] a [...]);
[...] Persona_4
pag. 4 di 5 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.;
Infine, hanno modificato le condizioni concordate come sopra riportate.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 23.9.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 1880/2025
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ); Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. LAMBERTINI DEBORA FRANCESCA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Corso Venezia n. 35;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI Per_
“1- i due figli minori e , analogamente a quanto previsto dall'art. 337 ter Per_1
c.c., hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2- sempre analogamente a quanto stabilito dall'art. 337 ter c.c., i due figli minori Per_ e si intendono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1
e residenza anagrafica presso la madre. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale saranno assunte di pag. 1 di 5 comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3- la casa familiare, ubicata ad Abbiategrasso (MI) – Via Stampa G. n. 14, in comproprietà al 50% tra le Parti, rimane assegnata in godimento a la Parte_2 quale continuerà a viverci con i due figli. il quale si è già trasferito a Parte_1 vivere altrove, entro il 31/12/2025, completerà l'asporto dei propri beni ed effetti personali ed entro 1 (uno) anno dalla sottoscrizione del presente ricorso trasferirà la residenza anagrafica;
4- le spese di ordinaria manutenzione e le utenze relative alla predetta casa familiare graveranno in via esclusiva su mentre le spese di straordinaria Parte_2 manutenzione del bene rimarranno a carico di ciascuna Parte al 50% come per legge. ed continueranno a pagare al 50% ciascuno la rata Parte_2 Parte_1 del mutuo ipotecario cointestato gravante sul medesimo immobile ed acceso con Credit
Agricole Italia S.p.a.;
5- il padre, fatte salve le diverse ed anche più ampie facoltà di incontro che i genitori volessero di volta in volta concordemente attuare, potrà vedere e tenere con sé i due figli Per_ e a weekend alternati, dall'orario di uscita da scuola del venerdì al lunedì Per_1 mattina allorché accompagnerà i minori a scuola, nonché in un giorno infrasettimanale, dalle ore 19:00 sino al mattino successivo, allorché accompagnerà gli stessi a scuola. Ed ancora il padre potrà trascorrere con i minori due settimane anche non consecutive durante le ferie estive (in periodo da concordarsi con la madre entro il 31/05 di ogni anno), una settimana o un diverso periodo da concordarsi con la madre durante le festività natalizie dal 23 dicembre al 06 gennaio di ogni anno, le festività pasquali
(Pasqua o Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni) ed i periodi di ponte corrispondenti alle varie festività civili e religiose cadenti durante l'anno, sempre in via alternata;
6- verserà a tramite bonifico bancario, un contributo Parte_1 Parte_2
Per_ per il mantenimento dei due figli minori e di € 460,00 (€ 230,00 per Per_1 ciascuno) mensili, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
pag. 2 di 5 Per_ 7- i genitori divideranno al 50% la retta mensile della scuola materna che la figlia inizierà a settembre 2025 e tutte le spese straordinarie inerenti i due minori, come da seguente schema (di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano):
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali e lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal SSN;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES), e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus, organizzate da scuole pubbliche e da enti territoriali); Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
pag. 3 di 5 d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy –scout); e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
8- l'assegno unico erogato mensilmente dall'Inps per i due figli ed accreditato sul conto corrente cointestato tra le Parti sarà diviso tra le stesse in modo tale che alla madre spetti la quota del 50% più € 100,00 (cento/00);
9- le Parti manifestano sin d'ora il reciproco assenso, ovvero consenso, per il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità e per l'espatrio, anche nell'interesse dei minori;
10- il conto corrente cointestato presso Credit Agricole Italia S.p.a. sarà mantenuto e sullo stesso le Parti verseranno mensilmente la quota del 50% della rata mensile del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare e preleveranno la quota di spettanza di ciascuno dell'assegno unico ivi accreditato mensilmente dall'Inps e di cui al superiore punto 8;
11- i genitori concordano che il libretto postale n. n. 91826680 presso Banco Posta
S.p.a., intestato a sarà mantenuto e sullo stesso continueranno ad Parte_2 essere accantonate le somme di esclusiva pertinenza dei due figli minori;
12- le spese del presente procedimento saranno integralmente divise tra le Parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 22.5.2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento dei figli minori ER
(nato il [...] a [...]) e (nata il [...] a [...]);
[...] Persona_4
pag. 4 di 5 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.;
Infine, hanno modificato le condizioni concordate come sopra riportate.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 23.9.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5