Decreto cautelare 3 agosto 2024
Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Sentenza 18 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 18/04/2026, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00228/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00272/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 272 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fausto Troilo e Cristian Tenaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell’Abruzzo, in persona del Direttore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della nota dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell’Abruzzo del 31 maggio 2024, con la quale sono state disposte, nei confronti del ricorrente:
a) la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per un periodo di tre anni, con cancellazione, per il medesimo periodo, dell’iscrizione nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati;
b) la revoca dell’abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, di cui all’articolo 3, comma 4, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
c) la revoca dell’abilitazione al servizio telematico Entratel, rilasciata dall’Ufficio Territoriale dell’Aquila in data -OMISSIS-, come tipo utente B10 “Iscritti al 30/9/93 nei ruoli di periti ed esperti CC.II.AA.” con busta n. -OMISSIS-;
- del processo verbale di constatazione del 20 dicembre 2023;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e correlati a quelli sopraindicati, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell’Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa NN PE;
Udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è un intermediario fiscale iscritto nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali attraverso il canale telematico Entratel.
All’esito di un controllo effettuato dalla Direzione Regionale dell’Abruzzo dell’Agenzia delle Entrate (d’ora in avanti solo Agenzia delle Entrate), sono state riscontrate a suo carico una serie di violazioni delle norme che regolano la trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti abilitati e l’apposizione sulle stesse del visto di conformità.
Con nota del 31 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate, dopo aver qualificato, all’esito del contraddittorio procedimentale, le riscontrate irregolarità come gravi e ricorrenti, ha revocato all’intermediario le abilitazioni alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica e al servizio Entratel, disponendo la sua cancellazione dall’elenco informatizzato dei soggetti abilitati per un periodo di anni tre, con sospensione, per tale periodo, della facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione dei dati comunicati all’Amministrazione finanziaria.
1.1. Con ricorso notificato in data 30 luglio 2024 e depositato in data 1 agosto 2024, il ricorrente ha domandato l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, della nota dell’Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2024, deducendo, per ciascuna delle violazioni riscontrate, l’erroneo accertamento con riferimento alla specifica disciplina di settore nonché l’erronea valutazione dei presupposti per l’adozione delle predette misure sanzionatorie.
1.2. Con ordinanza n. 149 del 5 settembre 2024 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare per carenza del requisito del fumus boni iuris .
1.3. In data 11 ottobre 2024 si è costituita formalmente in giudizio l’Agenzia delle Entrate e ha depositato la relazione difensiva indirizzata dalla Direzione Regionale all’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
1.4. Con ordinanza n. 4534 del 29 novembre 2024 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare proposto avverso l’ordinanza di questo Tribunale n. 149 del 2024 “ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica di trattazione del merito della controversia.”
1.5. In vista dell’udienza di discussione del ricorso, il ricorrente ha depositato una memoria difensiva e l’Agenzia delle Entrate ha depositato un’ulteriore relazione difensiva indirizzata dalla Direzione Regionale all’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
1.6. Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Prima di procedere all’escussione dei motivi specificati nel ricorso, giova ricostruire sinteticamente la disciplina che regola l’attività di intermediazione fiscale.
2.1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i professionisti iscritti in alcuni albi - tra cui, per quanto di interesse nella presente fattispecie, quello dei consulenti del lavoro - sono incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali in via telematica, per conto e su incarico dei contribuenti, previo accreditamento presso il servizio Entratel dell’Agenzia delle entrate.
Il comma 4 del medesimo articolo dispone che “I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono abilitati dall’Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L’abilitazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale. Si considera grave irregolarità l’omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 hanno rilasciato l’impegno cumulativo a trasmettere di cui al comma 6-bis.”
L’articolo 8, comma 1, del decreto del Direttore Generale del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, recante le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni, prevede che “L’abilitazione al servizio può essere revocata dall’Amministrazione finanziaria in caso di gravi e ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente decreto.”
Accanto a tale fattispecie di revoca facoltativa o discrezionale sono previste delle fattispecie tassative di revoca obbligatoria o vincolata, il cui accertamento impone all’Amministrazione finanziaria, previo esperimento del contraddittorio procedimentale, di adottare il provvedimento di revoca (articolo 8, comma 1, lettere f), g) ed h).
La disciplina regolatoria dell’abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni deve essere coordinata con l’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni , in base al quale “I soggetti indicati nelle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l’asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.”
Il professionista abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il canale telematico Entratel deve essere, altresì, autorizzato dall’Agenzia delle Entrate ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni mediante l’iscrizione nell’elenco pubblico informatizzato dei professionisti all’uopo abilitati.
L’articolo 25, commi 1 e 2, del decreto del Ministero delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, disciplina l’attività di vigilanza dell’Agenzia dell’Entrate sul corretto svolgimento dell’attività di assistenza fiscale svolta dal professionista, da esercitarsi nell’ambito di un procedimento che si snoda attraverso le seguenti fasi:
a) fase dell’accertamento della violazione delle disposizioni degli articoli da 21 a 23 del medesimo regolamento, che si conclude con la redazione e la notificazione del processo verbale di contestazione;
b) contraddittorio procedimentale, avente ad oggetto la comunicazione dell’eliminazione delle irregolarità ovvero la produzione di osservazioni da parte del professionista;
c) fase decisoria dell’ordine di eliminazione delle irregolarità riscontrate entro il termine di trenta giorni, con eventuale sospensione cautelare dell’attività di assistenza, e, in caso di inutile decorso del predetto termine, dell’invio della documentazione all’ufficio competente per la revoca dell’abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica.
L’abilitazione al servizio telematico costituisce il presupposto per l’iscrizione nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, per cui alla revoca dell’abilitazione al servizio telematico consegue l’automatica cancellazione del professionista dall’elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità.
3. Alla luce di tali premesse sistematiche, il ricorso è infondato.
3.1. La revoca dell’abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni è stata correttamente disposta dall’Agenzia delle Entrate sulla scorta dell’accertamento di plurime e ripetute violazioni delle norme che regolano l’attività di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei Modelli F24, l’attività relativa alle deleghe per l’accesso ai servizi di fatturazione elettronica, alla consultazione del cassetto fiscale, ai dati precalcolati ISA e ai dati presenti nelle dichiarazioni precompilate F24 e l’attività di assistenza fiscale finalizzata al rilascio del visto di conformità per le dichiarazioni IVA trasmesse attraverso il canale Entratel.
Ai fini dell’accertamento del presupposto normativo della commissione di “gravi o ripetute irregolarità”, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a valutare in maniera complessiva e non atomistica la condotta tenuta dall’intermediario, al fine di verificare l’immanenza del rapporto fiduciario che lo caratterizza.
Per tale ragione, il Collegio ritiene di dover prescindere dall’analisi della specifica rilevanza di ciascuna delle violazioni contestate, dal momento che la numerosità ed eterogeneità delle violazioni riscontrate nell’utilizzo del canale telematico Entratel è certamente idonea ad integrare la fattispecie della revoca facoltativa o discrezionale di cui all’articolo 8, comma 1, del d.m. 31 luglio 1998.
3.2. A tal proposito, nessun rilievo assumono le circostanze dedotte dal ricorrente, per cui le violazioni delle norme che regolano la trasmissione telematica sarebbero occasionali e imputabili a negligenza dei contribuenti nella trasmissione della documentazione ovvero alla ritardata conoscenza degli avvisi telematici degli esiti della liquidazione della dichiarazione e, comunque, integrerebbero delle mere violazioni formali - tra l’altro sanate ai sensi della disciplina sostanziale - inidonee ad incidere sul rapporto tributario che intercorre con il singolo contribuente.
3.3. L’affidamento che i contribuenti ripongono nella professionalità e nella diligenza dei soggetti incaricati dell’assistenza fiscale esige che la stessa sia esercitata “da parte di soggetti la cui affidabilità sia massima e non sia scalfita da comportamenti che denotino una applicazione delle norme tributarie violativa della disciplina di riferimento” (Consiglio di Stato, sezione VII, 4 febbraio 2022, n. 803).
Il ricorrente è un professionista iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro, in quanto tale tenuto, nell’esercizio della propria attività professionale, al rispetto della diligenza specifica richiesta dall’articolo 1176, comma secondo, del codice civile, per cui non rilevano eventuali comportamenti colposi del contribuente, tra l’altro neppure dimostrati mediante l’allegazione di idonea documentazione.
3.4. L’istituto della sanatoria fiscale è, inoltre, applicabile al solo rapporto tributario tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria e non all’attività di assistenza fiscale, la quale viene svolta sia nell’interesse dell’Amministrazione finanziaria che nell’interesse dei contribuenti, indotti a riporre la loro fiducia nei professionisti previamente autorizzati dall’Amministrazione finanziaria ed inclusi negli appositi elenchi.
Per tale ragione, le irregolarità formali commesse dall’intermediario nella trasmissione delle dichiarazioni rilevano nella loro oggettiva materialità, a prescindere dalla sanatoria postuma delle sottostanti violazioni delle norme tributarie.
3.5. Neppure le censure proposte avverso la revoca dell’abilitazione all’apposizione del visto di conformità meritano di essere favorevolmente apprezzate.
3.6. La connessione tra la disciplina dell’abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni e quella dell’abilitazione all’apposizione del visto, già evidenziata nel paragrafo 2, dimostra una stretta correlazione funzionale tra le due attività: l’apposizione del visto riguarda, infatti, i dati contenuti nelle dichiarazioni da trasmettere e giustifica la scelta normativa di individuare l’abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni quale requisito per il rilascio dell’abilitazione al visto, sicché i due provvedimenti ampliativi simul stabunt, simul cadent .
A fronte della revoca dell’abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali, l’Amministrazione finanziaria è, perciò, tenuta a revocare anche l’abilitazione all’apposizione del visto, per sopravvenuta carenza del presupposto normativo.
3.7. Nessuna valenza spiegano, infine, le dichiarazioni di manleva rilasciate da alcuni contribuenti al ricorrente, volte a sollevarlo da ogni responsabilità, nella predisposizione dei modelli di pagamento F24, in ordine all’utilizzo di crediti in compensazione.
La dichiarazione di manleva è, infatti, una dichiarazione unilaterale del contribuente che spiega effetti, nei limiti di cui all’articolo 1229 del codice civile, esclusivamente nel rapporto di prestazione d’opera tra il contribuente ed il professionista incaricato dello svolgimento delle prestazioni e non rileva nell’ambito del rapporto di natura fiduciaria che intercorre tra l’intermediario fiscale e l’Amministrazione finanziaria.
4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
5. L’assenza dello svolgimento di attività difensiva in senso sostanziale da parte dell’Amministrazione finanziaria costituita in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, in deroga al criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
MA EL IN, Presidente FF
Maria Colagrande, Consigliere
NN PE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN PE | MA EL IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.