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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1131/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO PRESTI VINCENZO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6014/2025 depositato il 10/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520210065825828000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210065825828000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso indirizzato alla “...ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MESSINA...”, il sig.
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 295 2022 00198272 03 000 dalla quale si evince un indebito relativo alla cartella n° 29520210065825828000 dell'importo di € 185,38 per tassa automobilistica relativa all'anno 2016.
Nel ricorso, eccepisce la prescrizione.
Ciò premesso, chiede conclusivamente l'annullamento dell'atto impugnato.
Non risulta depositata copia del ricorso notificata alla parte resistente
L'ADER non sii è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 22 del DLVO n. 546/1992 precede che “ll ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente...”.
Nella fattispecie, non risulta depositato, agli atti del giudizio, “...l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale...”
Ne deriva l'inammissibilità del ricorso.
Stante la mancata costituzione in giudizio della parte resistente non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, Sezione undicesima, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile.
Nulla per le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO PRESTI VINCENZO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6014/2025 depositato il 10/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520210065825828000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210065825828000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso indirizzato alla “...ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MESSINA...”, il sig.
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 295 2022 00198272 03 000 dalla quale si evince un indebito relativo alla cartella n° 29520210065825828000 dell'importo di € 185,38 per tassa automobilistica relativa all'anno 2016.
Nel ricorso, eccepisce la prescrizione.
Ciò premesso, chiede conclusivamente l'annullamento dell'atto impugnato.
Non risulta depositata copia del ricorso notificata alla parte resistente
L'ADER non sii è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 22 del DLVO n. 546/1992 precede che “ll ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente...”.
Nella fattispecie, non risulta depositato, agli atti del giudizio, “...l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale...”
Ne deriva l'inammissibilità del ricorso.
Stante la mancata costituzione in giudizio della parte resistente non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, Sezione undicesima, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile.
Nulla per le spese.