Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 2988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2988 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4042 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 13 maggio 2025 e vertente tra
TRA
(CF ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (CF ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(CF , (CF ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
(CF , (CF ),
[...] C.F._6 Parte_7 C.F._7 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo David D'Ambrogio per procura in atti;
APPELLANTI
E
1) (C.F. ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giancarlo Pizzoli;
2) contumace Controparte_2
APPELLATE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
, , , Controparte_3 Parte_3 Parte_1
, , , , Parte_2 Parte_4 CP_4 Parte_5 Parte_6
e convenendo in giudizio la Parte_8 Controparte_5 dinanzi al Tribunale di Roma, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n.
[...]
2) nel merito, accertare e dichiarare la natura complessa delle ragioni del credito vantato in quanto fondato su diversi rapporti contrattuali ulteriori rispetto a quelli dedotti nel ricorso per ingiunzione e, per l'effetto, 3) accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria in assenza di prova rigorosa del credito azionato;
4) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretesa creditoria in mancanza di espressa pattuizione sui tassi applicati in ipotesi di avvenuta specifica approvazione;
5) accertare e dichiarare l'applicazione non bilaterale di interessi anatocistici e di interessi usurari e, per l'effetto: 6) revocare l'opposto decreto in quanto infondato e conseguentemente e sempre che in giudizio sia fornita la prova effettiva del credito;
7) rideterminare il nuovo saldo con indicazione di tutte le somme da riconoscere in favore del correntista con condanna della banca opposta alla restituzione di tutte le somme indebitamente addebitate al correntista per interessi, spese e commissioni di massimo scoperto. Con il favore delle spese di lite” .
Premettevano gli opponenti di aver ricevuto, in data 19 maggio 2015, la notificazione del decreto opposto con il quale era stato ingiunto loro il pagamento nei confronti della banca convenuta dell'importo di euro 388.999,76, oltre interessi e spese.
La domanda di ingiunzione era stata proposta dalla in forza Controparte_1 delle fideiussioni prestate nei suoi confronti da parte degli odierni opponenti, a fronte del rilascio da parte della medesima, a sua volta, di garanzie per il pagamento dei canoni dovuti da parte della società
One nei confronti di diversi locatori (la la la Parte_9 CP_6 Controparte_7
la WCC Rubicon s.r.l.) e a seguito dell'escussione di dette garanzie da parte Controparte_8 delle locatrici.
La avrebbe dapprima comunicato le intervenute escussioni e l'addebito delle somme CP_1 corrisposte ai creditori garantiti sui conti intestati alla e a seguito dell'inadempimento Parte_10 di quest'ultima al pagamento delle somme dovute e del successivo fallimento della medesima avrebbe agito nei confronti dei fideiussori.
Sostenevano gli opponenti che la al fine di ottenere le garanzie ritenute necessarie ai fini della CP_1 rilascio delle fideiussioni, avrebbe adottato un meccanismo complesso: avrebbe cioè richiesto una
“lettera deposito valori”, consistente in un “castelletto rilascio fideiussioni” di euro 500.000, garantito dalle fideiussioni degli odierni opponenti ed avrebbe inteso provare il proprio credito nei confronti dei garanti mediante la produzione dell'estratto ex art. 50 T.U.B. del conto sul quale il ” Parte_11 sarebbe stato concesso.
Sostenevano che non fosse stato provato dalla l'effettivo utilizzo del castelletto fideiussioni CP_1 per il pagamento dei canoni asseritamente non corrisposti dalla nei confronti delle Controparte_9 locatrici ed, in ogni caso, affermavano l'inidoneità dell' estratto di saldaconto a fornire prova del credito.
Negavano la natura autonoma delle garanzie prestate ed ulteriormente deducevano l'incertezza e l'illiquidità del credito per mancata pattuizione per iscritto dei tassi applicati al rapporto di conto corrente il cui saldaconto era stato prodotto in atti ai fini della prova da parte della nonché CP_1
l'illegittimità dell'applicazione nel corso del rapporto di interessi usurari ed anatocistici. Invocavano, infine, l'applicazione del disposto dell'art. 1956 c.c., sul presupposto che la banca avesse continuato ad accettare richieste di fideiussione, pur a fronte delle prime escussioni. Si costituiva la parte opposta, affermando la natura autonoma delle garanzie prestate dagli opponenti e negando la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 1956 c.c. per la liberazione dei garanti dalle obbligazioni gravanti sui medesimi.
Deduceva che gli importi corrisposti in favore dei vari locatori, e richiesti prima alla Pt_10 fossero stati riportati sui conti d'appoggio contraddistinti dai nn° 0002/045/004998 -
0002/045/005017 - 0002/045/005029 - 0002/045/005083 - 0002/045/005138, (dei quali produceva gli estratti) senza applicazione di alcun interesse e che le escussioni nei confronti dei garanti della debitrice principale non avessero avuto ad oggetto debiti maturati dalla nei confronti della Pt_10
BCC a diverso titolo (di apertura di credito o di qualsivoglia diverso finanziamento), avendo avuto al contrario ad oggetto esclusivamente le somme versate ai vari locatori garantiti, corrispondenti ai canoni di locazione non pagati dalla , al netto delle compensazioni autonomamente operate Pt_10 dalla sulle poste attive della debitrice principale. CP_1
Ulteriormente deduceva che la prova della corrispondenza tra le somme ingiunte rispetto agli importi versati dalla BCC in favore dei vari locatori dovesse ritenersi fornita chiaramente dalle copie dei rispettivi bonifici a favore dei garantiti, che depositava.
Contestava, in ogni caso, fermo quanto sopra in ordine al fatto che la domanda avesse avuto oggetto esclusivamente il capitale, che nel rapporto di conto corrente fossero stati operati addebiti illegittimi a titolo di interessi non pattuiti nelle forme di legge, e comunque anatocistici o usurari, eccependo che tale circostanza fosse stata dedotta in modo del tutto generico e quindi inammissibile.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “In via preliminare, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo per carenza di interesse e legittimazione attiva degli opponenti con conferma del decreto opposto e/o condanna all'immediato pagamento delle somme indicate in sede monitoria. Sempre in via preliminare, atteso che l'opposizione per cui si procede non è di pronta soluzione, palesandosi viceversa l'evidente intento dilatorio e defatigatorio della presente causa, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.. In via principale, rigettare in toto l'opposizione a D.I. per i motivi esposti e, per l'effetto, confermare il decreto opposto e/o condannare gli opponenti al pagamento delle somme ingiunte, oltre, interessi maturati/ maturandi e spese come liquidate nel decreto ingiuntivo o come dovessero risultare dovute per i titoli dedotti indipendentemente da quanto ingiunto, con rigetto di ogni altra loro domanda anche riconvenzionale.
In ogni caso con vittoria di spese…”.
Con ordinanza depositata in data 23 maggio 2016, era concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto l'opposizione, condannando gli opponenti alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[… Risulta documentalmente provata la circostanza che la ricorrente per ingiunzione avesse prestato garanzie nell'interesse della per il pagamento dei canoni di locazione dalla stessa dovuti in favore della società Parte_12 della fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 150.000,00, a valere sul conto n° 4998 ag. 45 intestato CP_6 alla garantita, della fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 90.000,00, a valere sul conto Controparte_7
n° 5017 ag. 45 intestato alla garantita, della fino alla concorrenza dell'importo massimo di € Controparte_8
54.000,00, a valere sul conto n° 5029 ag. 45 intestato alla garantita, della WCC Rubicon S.r.l., fino alla concorrenza Co dell'importo massimo di € 75.625,00, a valere sul conto n° 5083 ag. 45 intestato alla garantita e de fino Parte_13 alla concorrenza dell'importo massimo di € 30.000,00, a valere sul conto n° 5138 ag. 45 intestato alla garantita (documenti prodotti nel fascicolo di parte opposta da A1 a A5).
Risulta del pari documentalmente provato e neppure contestato che a garanzia del credito che fosse sorto per capitale, interessi, spese e commissioni ed eventuali altri accessori in conseguenza dell'utilizzo del concesso dalla fossero state rilasciate da parte degli odierni Parte_11 CP_1 opponenti fideiussioni fino alla concorrenza dell'importo di euro 500.000, sotto forma di Parte_11 per rilascio fideiussioni a garanzia di canoni di locazione” (doc. A6 fascicolo di parte opposta).
La ha poi documentato l'intervenuta escussione delle fideiussioni dalla medesima prestate, per CP_1 complessivi euro 397.283,35 e il successivo pagamento degli importi richiesti ai creditori garantiti.
Ha poi provato di avere richiesto alla il pagamento della complessiva somma di euro Controparte_9
388.999,76 (di poco inferiore a quella pagata, avendo operato la compensazioni parziali) e di CP_1 avere chiesto, a fronte dell'inadempimento di quest'ultima, il pagamento delle somme agli odierni opponenti, in quanto garanti, senza ottenere riscontro.
Dall'esame dei documenti prodotti emerge, quindi, che la pretesa creditoria dell'opposta è stata da quest'ultima limitata alle somme dalla medesima pagate nei confronti dei locatori in forza delle garanzie prestate, pari all'ammontare dei canoni non corrisposti dalla debitrice principale nei loro confronti: risulta provata, pertanto, la fondatezza della pretesa avanzata nei confronti degli odierni opponenti, per essere state le somme richieste erogate dalla per il titolo cui erano riferibili le CP_1 garanzie prestate.
Del tutto non pertinenti si rivelano invece la doglianze degli opponenti relative a presunti pretesi addebiti illegittimi operati dalla banca sul conto della alla luce della rilevata Parte_12 corrispondenza delle somme richieste con quelle pagate da parte della nei confronti dei CP_1 creditori garantiti a tale titolo e del fatto che nessun ulteriore addebito risulti essere stato operato nei confronti della debitrice principale.
Quanto all'invocata applicazione del disposto dell'art. 1956 c.c., si rileva che difetta il presupposto sul quale l'eccezione è stata fondata: le garanzie nei confronti dei locatori, come anche le fideiussioni degli odierni opponenti nei confronti della Banca, risultano essere state tutte prestate nell'anno 2012
, mentre le escussioni delle prime sono sopravvenute nel 2013; non trova quindi riscontro la circostanza allegata da parte degli opponenti secondo cui la avrebbe continuato a garantire CP_1 obbligazioni della allorché erano già escusse talune delle fideiussioni già Parte_12 prestate, senza ottenere autorizzazione da parte dei garanti.]»
§ 2 — Hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 Parte_14
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ in via principale e
[...] nel merito:
- Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 22092/2019 pubblicata il 15.11.2019 e resa nell'ambito del procedimento di opposizione
a D.I. n. 9989/2015 nel procedimento presso il Tribunale Ordinario di Roma, IX Sezione Civile, RG
n. 43185/2015, Dott.ssa Laura CENTOFANTI, dichiarando la nullità (o, comunque, l'inefficacia) del decreto ingiuntivo n. 9989/2015 opposto. Con riservata facoltà di integrazione probatoria” con vittoria delle spese nel doppio grado, da distrarsi.
Ha resistito la banca appellata chiedendo il rigetto dell'appello, di cui ha pure eccepito la inammissibilità ex artt. 348 bis e 342 CPC ed ha altresì invocato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di già opponente. CP_4
è rimasta contumace. Controparte_2
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo gli appellanti invocano la nullità – d'ufficio – delle garanzie, previa qualificazione delle stesse come accessorie e non autonome, perché stipulate in violazione della normativa antitrust e producono all'uopo il provvedimento sanzionatorio n. 55/05 della Banca d'IA
(doc. 3), invocando altresì Cass. N. 7294/17 nonché n. 13846/19.
§ 3.2 — Col secondo motivo gli appellanti devolvono la questione dell'assenza di prova del credito da parte della banca che si sarebbe limitata a produrre il salda conto ex art. 50 TUB, sufficiente solo in sede monitoria, mancando invece la produzione dei contratti.
§ 4 — L'appello è palesemente infondato.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, va premesso che non si comprende l'interesse ex art. 100 CPC ad impugnare da parte degli odierni appellanti con riguardo ad una qualificazione della garanzia che già il primo giudice ha individuato come accessoria, respingendo l'eccezione della banca.
Quanto, poi, alla nullità rilevabile d'ufficio, pur condividendo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia, va altresì ricordato che questa Corte non può utilizzare documentazione nuova – come invece richiesto dagli appellanti che solo in questa sede hanno depositato il provvedimento sanzionatorio che non può essere considerato fatto notorio – né tanto meno sostituirsi (nel dovere di allegazione e di prova) agli originari opponenti al fine di dichiarare la nullità totale delle garanzie.
Infatti, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che occorre una adeguata allegazione e la corretta produzione documentale ad opera della parte, affinchè cioè si possa procedere “ex actis”.
Nel caso in esame, è incontroverso che né il provvedimento sanzionatorio né tanto meno il modello
ABI erano/sono stati allegati dagli originari opponenti: è sufficiente richiamare le pronunce nn.
416/25 e 863/25 per escludere che vi sia un fatto notorio utilizzabile dal giudicante secondo il principio iura novit UR (che sembrerebbe invocato proprio dagli appellanti) o che si possano introdurre in questa sede nuove prove (come, appunto, il provvedimento sanzionatorio). Non risulta, poi, neppure depositato il c.d. modello ABI , con la conseguente impossibilità di operare qualsivoglia delibazione.
A ciò si aggiunga che l'altro profilo da valutare riguarda il nesso causale che, invero, per delle fideiussioni (peraltro ordinarie, con tutti i dubbi anche sotto il profilo della ammissibilità di una tale questione, rilevante solo nelle fideiussioni omnibus v. Cass. N. 21841/24) rilasciate sette anni dopo la vicenda sanzionatoria appare del tutto inverosimile, in assenza, appunto, di elementi precisi e concordanti.
Peraltro, qui gli appellanti – oltre alla nullità parziale – continuano ad invocare quella totale, profilo che la Corte di Cassazione ha individuato come non rilevabile d'ufficio bensì da comprovare da parte di chi formula detta richiesta (v. Cass. N. 18794/23; Cass. N. 6685/24).
Di qui la reiezione del primo motivo di gravame.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, non può che rilevarsene la non specificità, atteso che il Tribunale
– richiamando peraltro l'ordinanza con la quale aveva concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto – ha chiaramente qualificato l'azione della banca come regresso , evidenziando nel contempo che l'operazione contabile era consistita nell'effettuare alcune compensazioni con il credito della società garantita (poi fallita) al fine di recuperare da quest'ultima il credito maturato per gli esborsi in favore delle singole società garantite (per i canoni di locazione non pagati dalla correntista), dovendosi poi rivolgere ai fideiussori della correntista ai fini del regresso, visto l'esito negativo del recupero nei confronti dell'obbligata principale.
Nel fare tale operazione – dice specificamente il primo giudice – la banca non ha applicato alcuna voce economica tra quelle che gli odierni appellanti avevano contestato, con la conseguenza che – evidentemente – la loro azione di accertamento negativo riguardava i singoli conto correnti dei quali, in ogni caso, la banca aveva depositato nel corso del giudizio i contratti.
Ma allora, nel fare tale richiesta di ricostruzione dei rapporti dare/avere tra la banca e la originaria correntista (di cui essi si sono costituiti fideiussori), gli odierni appellanti avrebbero dovuto allegare e provare l'assenza di giustificazione e causa di dette voci, riportate invece solo genericamente ed apoditticamente nel gravame, senza tenere in alcun conto il ragionamento logico-giuridico del
Tribunale che, a sua volta, non ha potuto verificare alcunchè di specifico nelle allegazioni degli opponenti.
Il credito, del resto, è comprovato non solo (come sembrerebbero intendere gli appellanti) dal salda conto ex art. 50 TUB, bensì anche da tutti quegli elementi gravi, precisi e concordanti rappresentati dalle escussioni delle garanzie da parte delle singole società garantite dalla banca, dai bonifici che quest'ultima ha eseguito in favore delle prime, nonché da tutti gli estratti conto, documenti rispetto ai quali gli odierni appellanti, ancora oggi, non formulano alcuna specifica contestazione.
Ne consegue la reiezione anche di questo motivo di gravame.
Tutte le considerazioni sopra esposte, peraltro, rendono assorbente la questione relativa alla integrazione del contraddittorio nei confronti di uno degli originari opponenti – – CP_4 considerata anche la natura scindibile del rapporto nonché la necessità di una ragionevole durata del giudizio. § 5 — Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, da distrarsi in favore dell'Avv. Giancarlo Pizzoli, dichiaratosi antistatario.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00 Compenso tabellare (valori medi) € 20.119,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 22092/19 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione – in favore della parte appellata costituita
– delle spese del grado che si liquidano in Euro 30.119,00, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, da distrarsi in favore dell'Avv. Giancarlo Pizzoli, dichiaratosi antistatario;
3. Dichiara gli appellanti tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore