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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice Dott. Sossio Pellecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 499/2021 R.G., assegnata in decisione all'udienza “cartolare” del
31.10.2024, con fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, avente ad oggetto “responsabilità del venditore” e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Parte_1 C.F._1
Leonino in virtù di procura in atti
ATTORE
E
, P.IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Pelosi in virtù di procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...] innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti con- Controparte_1 clusioni: “in via principale, accertato il difetto di conformità del bene acquistato rispetto a quello contrattualmente stabilito e promesso in contratto, condannare la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mercogliano (AV), alla via Nazio- nale Torrette, n. 209, alla sostituzione in favore dell'attore dell'auto Ford Puma tg. Tit 1.0 ECB 125CV 5 p. (UBBA) n. tel. con altra di uguale valore e caratte- CodiceFiscale_2
ristiche; in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertato il difetto di conformità di cui sopra, dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto tra la in p. del s.l.r.p.t. e la parte attrice, sig. , Controparte_1 Parte_1
con contestuale restituzione del prezzo versato oltre interessi legali dalla data dell'acquisto fino all'effettivo soddisfo e oltre ai costi di immatricolazione, imposta provinciale di trascri- zione (IPT), finanziamento spese di istruzione pratica, quota non goduta dell'imposta di pro- prietà. E poiché il finanziamento per l'acquisto dell'auto è stato gestito dallo stesso venditore, insieme al contratto di acquisto ottenere la risoluzione anche del contratto di finanziamento, con restituzione dalla finanziaria delle rate eventualmente già pagate. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Assumeva l'attore: i) di aver acquistato presso la società convenuta, in data 13.02.2020, il vei- colo Ford 1.0 ECB 125 CV 5 p. (UBBA) n. tel. ii) di aver CP_2 CodiceFiscale_2
concluso il contratto di vendita in qualità di consumatore;
iii) di aver immatricolato il veicolo il 20.02.2020; iv) di aver constatato, in data 27.02.2020, un vistoso difetto di conformità della vettura acquistata che consisteva nella difformità della vernice dello sportello postero-destro rispetto a quella della restante carrozzeria;
v) di aver prontamente denunciato il predetto difetto alla chiedendo in primis la sostituzione del mezzo e, in alternativa, Controparte_1
la risoluzione del contratto con conseguente restituzione del prezzo;
vi) di aver agito giudizial- mente a fronte del mancato riscontro dell'odierna convenuta alla su richiamata richiesta.
Si costituiva ritualmente la invocando il rigetto delle domande atto- Controparte_1
ree. Sosteneva la convenuta che la sostituzione del veicolo con altro nuovo e identico fosse eccessivamente onerosa e, pertanto, non attuabile;
riteneva, inoltre, che la domanda di risolu- zione del contratto non potesse essere accolta in ragione della lieve entità del difetto denunciato.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., il precedente Giudicante ammetteva la prova testimoniale diretta e contraria come richiesta dalle parti e rimetteva gli atti allo scrivente nel frattempo designato per il prosieguo della causa. Dopo l'espletamento della prova orale, questo
Giudice disponeva procedersi con c.t.u. tecnica sul veicolo, conferendo incarico al perito
[...]
che depositava la propria relazione in data 10.07.2023. Lo scrivente rinviava il Per_1 Per_2 giudizio all'udienza cartolare del 31.10.2024 e, fatte precisare le conclusioni, assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va osservato che l'esistenza del difetto in questione ha trovato conferma nella c.t.u. espletata in corso di causa, con la quale il perito ha certificato che “da un attento controllo visivo si evidenziava un difetto di verniciatura, risultano particolarmente evidenti ombreggiature della tinta e si riscontra la marcata mancanza di uniformità dello strato inferiore della verniciatura”, aggiungendo che “dall'ispezione, il veicolo si è rilevato che non rispondeva ai parametri che un concessionario e/o casa madre venda per nuovo un veicolo con riparazioni effettuate;
tali riparazioni sono state rilevate strumentalmente e sono riscontrabili anche ad occhio nudo da un non tecnico.” Così opinando, il c.t.u. ha sostanzialmente avvalorato l'ipotesi esposta dal c.t. di parte attrice nella propria perizia ossia che sulla porta posteriore del veicolo fossero stati eseguiti (tra l'altro non a regola d'arte) degli interventi di riparazione.
Tali interventi hanno determinato un difetto di conformità del bene secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 129 e seguenti del Codice del Consumo che trova applicazione al caso in lite in ragione della ritenuta e non contestata qualità di consumatore dell'attore. Va all'uopo rammentato che, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, esiste una chiara preferenza del legislatore per la normativa del Codice del Consumo ed un conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica che si applica solo per quanto non previsto dalla normativa speciale (ex multis Cass. Civ. Sez. III, 30.5.2019, n.
14775).
Orbene, il comma 2 dell'art. 129 del Codice ratione temporis vigente stabiliva che “Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le presta- zioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteri- stiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.” Nella fattispecie sub iudice, emerge all'evidenza la mancata ricorrenza delle circostanze di cui alle lett. b) e c) della richiamata disposizione, posto che la vettura ven- duta al (essendo stata oggetto di interventi riparativi) è priva delle qualità presentate Pt_1
al consumatore come campione o modello e certamente non presenta le qualità di un veicolo nuovo di fabbrica dello stesso tipo.
Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati al succes- sivo art. 130 del Codice del Consumo i quali sono graduati, per volontà del legislatore, secondo un ben preciso ordine: egli potrà in primo luogo proporre al venditore la riparazione o la sosti- tuzione del bene e, solo in secondo luogo, e alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto. Nella disciplina consumeristica, infatti, nell'ottica di dare risalto al principio di conservazione del contratto, il legislatore ha optato per una gerarchia dei rimedi a tutela del consumatore, distinguendo tra rimedi primari e rimedi secondari ed imponendo al consumatore di attenersi a tale gerarchizza- zione, lasciandolo però libero di scegliere il rimedio per lui più conveniente una volta rispettato l'ordine dei rimedi in via progressiva (cfr. Cass. 14/10/2020, n. 22146; Cass. 07/02/2022, n.
3695).
Nel caso di specie, sin dalla denuncia del difetto (avvenuta a mezzo pec il 28.2.2020 entro il termine di decadenza di cui all'art. 132, comma 2, C. Consumo), il ha dichiarato di Pt_1
volersi avvalere in via primaria della sostituzione del veicolo, poi richiesta in via giudiziale a fronte del rifiuto di provvedervi della società venditrice. Il rimedio in esame, tuttavia, pur se oggettivamente possibile, deve essere escluso qualora risulti eccessivamente oneroso per il ven- ditore. “Ciò che può affermarsi quando, tenuto conto degli elementi di cui al comma 4 dell'art.
130 del Codice del Consumo, le spese che si renderebbero necessarie per soddisfare la richie- sta in tal senso formulata dal consumatore risultassero irragionevoli, e cioè sproporzionata- mente elevate, se poste a confronto con i costi implicati dall'altro rimedio “primario”, la ripa- razione, appunto, se pur legittimamente non domandata dal consumatore.” (cfr. Corte appello sez. III - Napoli, 12/04/2021, n. 1339).
Dalla c.t.u. espletata emerge con chiarezza che la spesa che la società convenuta dovrebbe sop- portare per la sostituzione della vettura (€ 18.900,00 pari al prezzo di acquisto del 2020) sia sproporzionatamente elevata e, quindi, irragionevole, se paragonata al costo di € 884,66 (€
713,86 + € 179,80 per 2 gg. di fermo tecnico) stimato come necessario per la definitiva ripara- zione del veicolo. Ne consegue il rigetto della domanda di sostituzione per eccessiva onerosità del rimedio per il venditore.
Deve, invece, ritenersi legittima la richiesta subordinata di risoluzione del contratto con conse- guente restituzione all'attore del prezzo versato per l'acquisto. L'art. 130, comma 7, lett. a) e b) del Codice del consumo, invero, stabilisce che il consumatore può chiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto qualora la riparazione e la sostituzione sono impossibili o quando il venditore non abbia provveduto alla riparazione del bene entro il ter- mine congruo di cui al comma 5. In particolare, il consumatore è legittimato ad avvalersi dei c.d. rimedi secondari, che non sono altro che la riproposizione in materia consumeristica delle tradizionali azioni edilizie, nelle ipo- tesi in cui la riparazione o la sostituzione del bene siano impossibili o eccessivamente onerose o la riparazione non sia stata eseguita in un termine congruo e ciò a prescindere dalla lieve entità
o meno del difetto riscontrato.
Si veda in proposito la sentenza n. 10453 del 03.06.2020 della cassazione, secondo cui “In tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità”.
Nella fattispecie al vaglio, in primo luogo, la riparazione sarebbe stata comunque inidonea a conferire al bene compravenduto le qualità promessa di autovettura nuova di fabbrica.
In secondo luogo, per quanto riguarda l'asserita offerta della società convenuta di riparazione dell'autovettura, in atti si rinviene unicamente la Pec dell'11.3.2021 inviata, dopo la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, dall'avv. Pelosi all'avv. Leonino, del seguente te- nore “Con riferimento alla problematica in oggetto, in nome e per conto della Parte_2
– che per le finalità di cui al presente atto ha eletto domicilio presso il mio studio –
[...] invito per il Suo tramite il sig. a recarsi presso l'officina della concessio- Parte_1 naria mia cliente con l'autovettura al fine di verificare in contraddittorio la segna- CP_3 lata problematica, ovviamente con l'assistenza Sua e del proprio perito di parte. In tal modo sarà possibile segnalare l'esito della verifica alla casa produttrice, senza alcun pregiudizio per le reciproche ragioni e azioni, e verificare la possibilità di raggiungere un accordo transattivo prima dell'udienza di comparizione in oggetto. In caso di adesione al presente invito, il sig.
[...]
potrà contattare direttamente l'officina della per concordare Pt_3 Controparte_1 il giorno di ricovero dell'autovettura. Tanto dovevo in virtù del mandato conferitomi e colgo
l'occasione per porgere cordiali saluti”. Ebbene, da questa lettera non emerge nessuna espressa ed incondizionata disponibilità della convenuta ad effettuare senza ritardo e senza notevoli in- convenienti per l'attore la riparazione in un termine congruo e senza arrecare notevoli inconve- nienti all'attore ed oramai sono passati ben cinque anni dalla denuncia del vizio.
Quanto alla domanda di restituzione del prezzo conseguente alla declaratoria di risoluzione del contratto, va richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte per cui - in virtù del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita ed in dipendenza degli effetti retroattivi ri- conducibili alla risoluzione contrattuale (ai sensi dell'articolo 1458 codice civile in correlazione con l'articolo 1493 codice) - nella determinazione del prezzo da restituire al compratore che abbia agito vittoriosamente in redibitoria, si deve tenere conto dell'uso del bene fatto dal me- desimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, ove lo stesso ab- bia continuato ad utilizzare il bene (ancorché, come nella specie, accertato come viziato ma non inidoneo al suo uso) determinandone una progressiva e fisiologica perdita di valore (cfr. Cass.
n. 16077/2020).
Ciò premesso, il nominato c.t.u. ha accertato che il veicolo in lite avesse percorso 89.856 km sino al momento dell'ispezione ed ha individuato il suo valore commerciale in € 16.400,00 quale media tra il valore massimo di € 17.400,00 e quello minimo di € 15.400,00 riportati sulla rivista Quattroruote del maggio 2023. Considerata la data di deposito della perizia (luglio 2023), il tempo decorso tra questa e la presente decisione (1 anno e 7 mesi) ed una media di circa
30.000 km all'anno tenuta dal , questo Giudice ritiene congruo condannare la società Pt_1 convenuta alla restituzione di € 15.000,00 in favore dell'attore. A tale somma si dovranno ag- giungere le spese di immatricolazione e di imposta provinciale di trascrizione.
Non può essere invece accolta la domanda attorea di risoluzione del contratto di finanziamento, di cui non è parte la società convenuta bensì la CP_4
Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle domande attore, le spese del presente giu- dizio si liquidano come da dispositivo, compensandole nella misura del 50% e ponendo il resi- duo 50% a carico della società convenuta. La liquidazione viene disposta con applicazione dei valori tra i minimi ed i medi del III scaglione di riferimento, stante la non eccessiva complessità giuridica delle questioni sottese alla controversia.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed ecce- zione, così provvede:
1.- dichiara la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura Ford Puma Tit 1.0
ECB 125CV 5 p. (UBBA) n. tel. sottoscritto in data 13.02.2020 tra CodiceFiscale_2
la società Parte_1 Controparte_1
2.- per l'effetto, condanna l'attore a restituire la suddetta autovettura Parte_1
Par alla condanna quest'ultima a pagare a Controparte_1 Parte_4
15.000,00, oltre € 136,85 per spese di immatricolazione ed € 383,00 per IPT, oltre
[...]
interessi legali dalla domanda al saldo;
3.- condanna a pagare a il 50% Controparte_1 Parte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano per l'intero in € 3.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute come per legge, nonché € 262,00 a titolo esborsi;
4.- pone definitivamente a carico della società convenuta le spese della disposta c.t.u..
Avellino, 17.2.2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice Dott. Sossio Pellecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 499/2021 R.G., assegnata in decisione all'udienza “cartolare” del
31.10.2024, con fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, avente ad oggetto “responsabilità del venditore” e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Parte_1 C.F._1
Leonino in virtù di procura in atti
ATTORE
E
, P.IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Pelosi in virtù di procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...] innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti con- Controparte_1 clusioni: “in via principale, accertato il difetto di conformità del bene acquistato rispetto a quello contrattualmente stabilito e promesso in contratto, condannare la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mercogliano (AV), alla via Nazio- nale Torrette, n. 209, alla sostituzione in favore dell'attore dell'auto Ford Puma tg. Tit 1.0 ECB 125CV 5 p. (UBBA) n. tel. con altra di uguale valore e caratte- CodiceFiscale_2
ristiche; in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertato il difetto di conformità di cui sopra, dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto tra la in p. del s.l.r.p.t. e la parte attrice, sig. , Controparte_1 Parte_1
con contestuale restituzione del prezzo versato oltre interessi legali dalla data dell'acquisto fino all'effettivo soddisfo e oltre ai costi di immatricolazione, imposta provinciale di trascri- zione (IPT), finanziamento spese di istruzione pratica, quota non goduta dell'imposta di pro- prietà. E poiché il finanziamento per l'acquisto dell'auto è stato gestito dallo stesso venditore, insieme al contratto di acquisto ottenere la risoluzione anche del contratto di finanziamento, con restituzione dalla finanziaria delle rate eventualmente già pagate. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Assumeva l'attore: i) di aver acquistato presso la società convenuta, in data 13.02.2020, il vei- colo Ford 1.0 ECB 125 CV 5 p. (UBBA) n. tel. ii) di aver CP_2 CodiceFiscale_2
concluso il contratto di vendita in qualità di consumatore;
iii) di aver immatricolato il veicolo il 20.02.2020; iv) di aver constatato, in data 27.02.2020, un vistoso difetto di conformità della vettura acquistata che consisteva nella difformità della vernice dello sportello postero-destro rispetto a quella della restante carrozzeria;
v) di aver prontamente denunciato il predetto difetto alla chiedendo in primis la sostituzione del mezzo e, in alternativa, Controparte_1
la risoluzione del contratto con conseguente restituzione del prezzo;
vi) di aver agito giudizial- mente a fronte del mancato riscontro dell'odierna convenuta alla su richiamata richiesta.
Si costituiva ritualmente la invocando il rigetto delle domande atto- Controparte_1
ree. Sosteneva la convenuta che la sostituzione del veicolo con altro nuovo e identico fosse eccessivamente onerosa e, pertanto, non attuabile;
riteneva, inoltre, che la domanda di risolu- zione del contratto non potesse essere accolta in ragione della lieve entità del difetto denunciato.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., il precedente Giudicante ammetteva la prova testimoniale diretta e contraria come richiesta dalle parti e rimetteva gli atti allo scrivente nel frattempo designato per il prosieguo della causa. Dopo l'espletamento della prova orale, questo
Giudice disponeva procedersi con c.t.u. tecnica sul veicolo, conferendo incarico al perito
[...]
che depositava la propria relazione in data 10.07.2023. Lo scrivente rinviava il Per_1 Per_2 giudizio all'udienza cartolare del 31.10.2024 e, fatte precisare le conclusioni, assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va osservato che l'esistenza del difetto in questione ha trovato conferma nella c.t.u. espletata in corso di causa, con la quale il perito ha certificato che “da un attento controllo visivo si evidenziava un difetto di verniciatura, risultano particolarmente evidenti ombreggiature della tinta e si riscontra la marcata mancanza di uniformità dello strato inferiore della verniciatura”, aggiungendo che “dall'ispezione, il veicolo si è rilevato che non rispondeva ai parametri che un concessionario e/o casa madre venda per nuovo un veicolo con riparazioni effettuate;
tali riparazioni sono state rilevate strumentalmente e sono riscontrabili anche ad occhio nudo da un non tecnico.” Così opinando, il c.t.u. ha sostanzialmente avvalorato l'ipotesi esposta dal c.t. di parte attrice nella propria perizia ossia che sulla porta posteriore del veicolo fossero stati eseguiti (tra l'altro non a regola d'arte) degli interventi di riparazione.
Tali interventi hanno determinato un difetto di conformità del bene secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 129 e seguenti del Codice del Consumo che trova applicazione al caso in lite in ragione della ritenuta e non contestata qualità di consumatore dell'attore. Va all'uopo rammentato che, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, esiste una chiara preferenza del legislatore per la normativa del Codice del Consumo ed un conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica che si applica solo per quanto non previsto dalla normativa speciale (ex multis Cass. Civ. Sez. III, 30.5.2019, n.
14775).
Orbene, il comma 2 dell'art. 129 del Codice ratione temporis vigente stabiliva che “Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le presta- zioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteri- stiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.” Nella fattispecie sub iudice, emerge all'evidenza la mancata ricorrenza delle circostanze di cui alle lett. b) e c) della richiamata disposizione, posto che la vettura ven- duta al (essendo stata oggetto di interventi riparativi) è priva delle qualità presentate Pt_1
al consumatore come campione o modello e certamente non presenta le qualità di un veicolo nuovo di fabbrica dello stesso tipo.
Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati al succes- sivo art. 130 del Codice del Consumo i quali sono graduati, per volontà del legislatore, secondo un ben preciso ordine: egli potrà in primo luogo proporre al venditore la riparazione o la sosti- tuzione del bene e, solo in secondo luogo, e alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto. Nella disciplina consumeristica, infatti, nell'ottica di dare risalto al principio di conservazione del contratto, il legislatore ha optato per una gerarchia dei rimedi a tutela del consumatore, distinguendo tra rimedi primari e rimedi secondari ed imponendo al consumatore di attenersi a tale gerarchizza- zione, lasciandolo però libero di scegliere il rimedio per lui più conveniente una volta rispettato l'ordine dei rimedi in via progressiva (cfr. Cass. 14/10/2020, n. 22146; Cass. 07/02/2022, n.
3695).
Nel caso di specie, sin dalla denuncia del difetto (avvenuta a mezzo pec il 28.2.2020 entro il termine di decadenza di cui all'art. 132, comma 2, C. Consumo), il ha dichiarato di Pt_1
volersi avvalere in via primaria della sostituzione del veicolo, poi richiesta in via giudiziale a fronte del rifiuto di provvedervi della società venditrice. Il rimedio in esame, tuttavia, pur se oggettivamente possibile, deve essere escluso qualora risulti eccessivamente oneroso per il ven- ditore. “Ciò che può affermarsi quando, tenuto conto degli elementi di cui al comma 4 dell'art.
130 del Codice del Consumo, le spese che si renderebbero necessarie per soddisfare la richie- sta in tal senso formulata dal consumatore risultassero irragionevoli, e cioè sproporzionata- mente elevate, se poste a confronto con i costi implicati dall'altro rimedio “primario”, la ripa- razione, appunto, se pur legittimamente non domandata dal consumatore.” (cfr. Corte appello sez. III - Napoli, 12/04/2021, n. 1339).
Dalla c.t.u. espletata emerge con chiarezza che la spesa che la società convenuta dovrebbe sop- portare per la sostituzione della vettura (€ 18.900,00 pari al prezzo di acquisto del 2020) sia sproporzionatamente elevata e, quindi, irragionevole, se paragonata al costo di € 884,66 (€
713,86 + € 179,80 per 2 gg. di fermo tecnico) stimato come necessario per la definitiva ripara- zione del veicolo. Ne consegue il rigetto della domanda di sostituzione per eccessiva onerosità del rimedio per il venditore.
Deve, invece, ritenersi legittima la richiesta subordinata di risoluzione del contratto con conse- guente restituzione all'attore del prezzo versato per l'acquisto. L'art. 130, comma 7, lett. a) e b) del Codice del consumo, invero, stabilisce che il consumatore può chiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto qualora la riparazione e la sostituzione sono impossibili o quando il venditore non abbia provveduto alla riparazione del bene entro il ter- mine congruo di cui al comma 5. In particolare, il consumatore è legittimato ad avvalersi dei c.d. rimedi secondari, che non sono altro che la riproposizione in materia consumeristica delle tradizionali azioni edilizie, nelle ipo- tesi in cui la riparazione o la sostituzione del bene siano impossibili o eccessivamente onerose o la riparazione non sia stata eseguita in un termine congruo e ciò a prescindere dalla lieve entità
o meno del difetto riscontrato.
Si veda in proposito la sentenza n. 10453 del 03.06.2020 della cassazione, secondo cui “In tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità”.
Nella fattispecie al vaglio, in primo luogo, la riparazione sarebbe stata comunque inidonea a conferire al bene compravenduto le qualità promessa di autovettura nuova di fabbrica.
In secondo luogo, per quanto riguarda l'asserita offerta della società convenuta di riparazione dell'autovettura, in atti si rinviene unicamente la Pec dell'11.3.2021 inviata, dopo la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, dall'avv. Pelosi all'avv. Leonino, del seguente te- nore “Con riferimento alla problematica in oggetto, in nome e per conto della Parte_2
– che per le finalità di cui al presente atto ha eletto domicilio presso il mio studio –
[...] invito per il Suo tramite il sig. a recarsi presso l'officina della concessio- Parte_1 naria mia cliente con l'autovettura al fine di verificare in contraddittorio la segna- CP_3 lata problematica, ovviamente con l'assistenza Sua e del proprio perito di parte. In tal modo sarà possibile segnalare l'esito della verifica alla casa produttrice, senza alcun pregiudizio per le reciproche ragioni e azioni, e verificare la possibilità di raggiungere un accordo transattivo prima dell'udienza di comparizione in oggetto. In caso di adesione al presente invito, il sig.
[...]
potrà contattare direttamente l'officina della per concordare Pt_3 Controparte_1 il giorno di ricovero dell'autovettura. Tanto dovevo in virtù del mandato conferitomi e colgo
l'occasione per porgere cordiali saluti”. Ebbene, da questa lettera non emerge nessuna espressa ed incondizionata disponibilità della convenuta ad effettuare senza ritardo e senza notevoli in- convenienti per l'attore la riparazione in un termine congruo e senza arrecare notevoli inconve- nienti all'attore ed oramai sono passati ben cinque anni dalla denuncia del vizio.
Quanto alla domanda di restituzione del prezzo conseguente alla declaratoria di risoluzione del contratto, va richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte per cui - in virtù del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita ed in dipendenza degli effetti retroattivi ri- conducibili alla risoluzione contrattuale (ai sensi dell'articolo 1458 codice civile in correlazione con l'articolo 1493 codice) - nella determinazione del prezzo da restituire al compratore che abbia agito vittoriosamente in redibitoria, si deve tenere conto dell'uso del bene fatto dal me- desimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, ove lo stesso ab- bia continuato ad utilizzare il bene (ancorché, come nella specie, accertato come viziato ma non inidoneo al suo uso) determinandone una progressiva e fisiologica perdita di valore (cfr. Cass.
n. 16077/2020).
Ciò premesso, il nominato c.t.u. ha accertato che il veicolo in lite avesse percorso 89.856 km sino al momento dell'ispezione ed ha individuato il suo valore commerciale in € 16.400,00 quale media tra il valore massimo di € 17.400,00 e quello minimo di € 15.400,00 riportati sulla rivista Quattroruote del maggio 2023. Considerata la data di deposito della perizia (luglio 2023), il tempo decorso tra questa e la presente decisione (1 anno e 7 mesi) ed una media di circa
30.000 km all'anno tenuta dal , questo Giudice ritiene congruo condannare la società Pt_1 convenuta alla restituzione di € 15.000,00 in favore dell'attore. A tale somma si dovranno ag- giungere le spese di immatricolazione e di imposta provinciale di trascrizione.
Non può essere invece accolta la domanda attorea di risoluzione del contratto di finanziamento, di cui non è parte la società convenuta bensì la CP_4
Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle domande attore, le spese del presente giu- dizio si liquidano come da dispositivo, compensandole nella misura del 50% e ponendo il resi- duo 50% a carico della società convenuta. La liquidazione viene disposta con applicazione dei valori tra i minimi ed i medi del III scaglione di riferimento, stante la non eccessiva complessità giuridica delle questioni sottese alla controversia.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed ecce- zione, così provvede:
1.- dichiara la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura Ford Puma Tit 1.0
ECB 125CV 5 p. (UBBA) n. tel. sottoscritto in data 13.02.2020 tra CodiceFiscale_2
la società Parte_1 Controparte_1
2.- per l'effetto, condanna l'attore a restituire la suddetta autovettura Parte_1
Par alla condanna quest'ultima a pagare a Controparte_1 Parte_4
15.000,00, oltre € 136,85 per spese di immatricolazione ed € 383,00 per IPT, oltre
[...]
interessi legali dalla domanda al saldo;
3.- condanna a pagare a il 50% Controparte_1 Parte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano per l'intero in € 3.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute come per legge, nonché € 262,00 a titolo esborsi;
4.- pone definitivamente a carico della società convenuta le spese della disposta c.t.u..
Avellino, 17.2.2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia