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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 15/12/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Regasto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1376 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 15.9.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente TRA C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Amantea (CS), via Dogana n. 58/A, presso lo studio dell'avv. Francesco Piraino, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE CONTRO
Controparte_1
(C.F./P.I. ), in persona del Curatore p.t., elettivamente domiciliato in Lamezia Terme P.IVA_2
(CZ), via Mons. G.T. Perrone n. 15, presso lo studio dell'avv. Antonio Carlei, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTO OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 422/2020 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 5.8.2020, depositato in Cancelleria il 10.8.2020 e notificato in data 18.9.2020. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione avverso il d.i. Parte_1 del Tribunale di Lamezia Terme n. 422/2020, emesso nei suoi confronti ed in favore del
[...]
n. 7/2020, con il quale le era stato ingiunto il Controparte_1 pagamento di euro 10.296,53, oltre interessi e spese del monitorio, per il mancato versamento degli importi dovuti in relazione ad un contratto di nolo a freddo di un escavatore e di un automezzo concluso tra le parti e alla scrittura privata del 29.11.2012. A fondamento della spiegata opposizione la società attrice eccepiva la compensazione impropria del credito e la sua prescrizione. Sulla scorta di tali deduzioni l'opponente chiedeva la dichiarazione di nullità e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con liquidazione a suo favore delle spese di lite. 1.1. Si costituiva in giudizio il n. Controparte_1
, il quale contestava i motivi di opposizione ex adverso formulati, chiedendone il rigetto nel CP_1
1 merito, con la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e la liquidazione a suo vantaggio delle spese di processo. 1.2. Con ordinanza del 1.3.2021 il Tribunale respingeva la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto avanzata dalla parte convenuta. 1.3. La controversia veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti e attraverso l'escussione di alcuni testi delle parti. 1.4. La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.9.2025 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta con note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127 ter c.p.c.), previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE 2. L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. 2.1. Nel presente giudizio si discute della debenza dell'importo oggetto dell'ingiunzione di pagamento, ottenuta dal Fallimento opposto in forza di un contratto di nolo a freddo di alcuni mezzi meccanici e di una scrittura privata stipulata tra le parti con la quale era stata effettuata la compensazione parziale di reciproci crediti. 2.2. Orbene, giova rammentare che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo si assiste ad una inversione della posizione processuale delle parti nel senso che spetta al convenuto opposto, attore in senso sostanziale, dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere, mentre compete all'opponente, convenuto sostanziale, la prova dei fatti estintivi o impeditivi (cfr. tra le altre Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). Dunque, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006 e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato). In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del 1997; n. 3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul
2 debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371). Muovendo, poi, il fuoco dell'analisi dal profilo generale a quello particolare, proprio sul tema dell'onus probandi, vertendo la fattispecie per cui è causa sul preteso inadempimento di un obbligo di pagamento, viene in rilievo il precipitato normativo di cui all'art. 1218 c.c., in forza del quale grava in capo al creditore (opposto in questa sede), che lamenta l'inadempimento di una obbligazione, l'onere di provare la fonte - legale o negoziale del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore (opponente in questa sede, il quale, per quanto anzidetto, si presenta quale convenuto sostanziale della pretesa creditizia) la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. 6205/2010; Cass. 20073/2004; Cass. 1743/2007). È noto, infatti, che in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, e tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, essendo in tal caso sufficiente per il creditore istante la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, laddove grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass. S.U. 13533/2001; v. tra le altre Cass. 8901/13, Cass. 15328/18 e Cass.13685/19). 3. Delineati sin qui i confini giuridici della fattispecie, con particolare riguardo ai profili probatori, e venendo alla vicenda per cui è causa, deve osservarsi come emerge documentalmente (ed è incontestato) che tra le parti in causa sia stato concluso un contratto di nolo a freddo di un escavatore e di un automezzo e che le prestazioni oggetto di contratto siano state eseguite dalla parte opposta. 3.1. Orbene, giova rammentare che il contratto di nolo, figura atipica largamente utilizzata nel settore delle costruzioni, dei trasporti e dei servizi, si distingue principalmente in due categorie: "nolo a caldo" e "nolo a freddo". La differenza fondamentale tra le due tipologie risiede nella fornitura o meno, da parte del noleggiante, del personale specializzato per l'utilizzo del bene noleggiato. La distinzione tra le due figure contrattuali è stata codificata e chiarita sia dalla normativa in materia di contratti pubblici sia dalla giurisprudenza. Il "nolo a freddo" (“cold rental”) consiste nella mera concessione in godimento di un macchinario o di un'attrezzatura. In questa fattispecie, il noleggiante si obbliga unicamente a mettere a disposizione del noleggiatore il bene, senza fornire l'operatore necessario al suo utilizzo. L'Allegato I.14 del Decreto Legislativo n. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) definisce il "nolo a freddo" come il nolo di un mezzo d'opera o di un'attrezzatura che, salvo diversa specificazione, non comprende i costi della manodopera per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (es. carburanti, lubrificanti), i costi della normale manutenzione e delle assicurazioni R.C.. In questo caso, è l'utilizzatore (noleggiatore) a doversi far carico di reperire un operatore qualificato e di sostenere tutti i costi operativi legati all'uso del bene. La natura del contratto è assimilabile a quella della locazione di un bene mobile (art. 1571 c.c.).
3 Il "nolo a caldo" (“hot rental”), invece, è una figura contrattuale più complessa. Oltre alla fornitura del macchinario, il noleggiante mette a disposizione anche un proprio operatore specializzato per il suo utilizzo. La Cassazione ha costantemente definito il "nolo a caldo" come un contratto "caratterizzato dal fatto che il locatore mette a disposizione dell'utilizzatore non solo un macchinario (come nel "nolo a freddo"), ma anche un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo" (v. Cass. civ. n. 4803/2023). Secondo il D.Lgs. 36/2023, il "nolo a caldo" comprende i costi della manodopera necessaria per l'impiego del mezzo, le spese per i materiali di consumo, la normale manutenzione e le assicurazioni R.C., mentre le eventuali riparazioni e le ore di fermo macchina sono a carico del noleggiante. La distinzione tra le due forme di nolo non è meramente descrittiva, ma comporta significative differenze sul piano della qualificazione giuridica dell'operazione negoziale, della ripartizione dei rischi e delle responsabilità. Mentre il nolo a freddo è riconducibile allo schema della locazione, il nolo a caldo è considerato dalla giurisprudenza un contratto atipico o misto, che presenta elementi sia della locazione (la concessione in godimento del bene) sia dell'appalto di servizi (l'obbligo di compiere un'attività a favore della controparte) (v. Tribunale Nocera Inferiore n. 42/2017). In questo caso, l'obbligazione del noleggiante non si esaurisce nella consegna del bene, ma si estende all'esecuzione di una specifica attività attraverso l'uso di quel bene e del proprio personale. Una conseguenza diretta della diversa qualificazione è la differente allocazione dei rischi. Nel nolo a freddo, il rischio connesso all'utilizzo del bene grava sul noleggiatore, che ne ha la custodia e la gestione operativa. Nel nolo a caldo, invece, il bene rimane nella sfera di disponibilità del noleggiante, che mantiene il potere direttivo sul proprio operatore;
di conseguenza, il "rischio" connesso all'utilizzo del bene ricade sul noleggiante stesso. 3.2. Oltre al rapporto contrattuale tra le parti, risulta dalla documentazione prodotta in giudizio anche la conclusione di una scrittura privata (in data 29.11.2012) con la quale le parti hanno compensato le rispettive partite di dare/avere (v. doc. 1 fascicolo di parte opponente). 3.3. E' pacifica nella giurisprudenza di legittimità la distinzione tra compensazione propria e compensazione impropria o c.d. atecnica: la prima, quella disciplinata dagli art. 1241 e ss., presuppone che i rapporti giuridici, da cui nascono i reciproci rapporti di credito, siano distinti ed autonomi, mentre la seconda richiede l'unicità del rapporto. In particolare, è stato affermato che l'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti, sicché quando i rispettivi crediti e debiti hanno origine da un unico -ancorché complesso- rapporto (come, ad es., nel caso di obbligazioni legate da un rapporto di sinallagma) esso si risolve in un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale: tale accertamento (c.d. compensazione impropria), pur potendo dar luogo ad un risultato analogo a quello della compensazione, non per questo è soggetto alla relativa disciplina tipica. Infatti, la Cassazione ha chiarito che “come evidenzia la dottrina e anche la giurisprudenza il nostro sistema normativo consente di distinguere una compensazione cc.dd. propria ed una compensazione cc.dd. impropria (anche detta atecnica o contabile). Si ha compensazione in senso proprio quando i contrapposti crediti e debiti delle parti scaturiscono da autonomi rapporti giuridici, cioè, le reciproche obbligazioni non risultano legate da nesso di sinallagmaticità. Deve, invece, ritenersi
4 compensazione impropria quando i rispettivi diritti scaturiscono dal medesimo rapporto contrattuale da cui è sorto il relativo debito (Cass. n. 19208 del 2011). Con la specificazione che in quest'ultimo caso, la valutazione delle reciproche pretese comporta semplicemente l'accertamento del dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza. Tale accertamento (cd. compensazione 'impropria'), pur potendo dare luogo ad un risultato analogo a quello della compensazione propria, non per questo è soggetto alla relativa disciplina tipica, sia processuale (sostanziantesi nel divieto di applicazione d'ufficio da parte del giudice ex art. 1242 c.c., comma 2) che sostanziale (concernente essenzialmente l'arresto della prescrizione ex art. 1242 c.c., comma 2 e la incompensabilità del credito ex art. 1246, cod. civ.)” (v. Cass. Civ. n.18452/2014). Dunque, la compensazione impropria, o atecnica, è un istituto di elaborazione giurisprudenziale che si distingue dalla compensazione "propria" disciplinata dagli articoli 1241 e seguenti del Codice Civile. La sua funzione è quella di regolare i rapporti di debito-credito che sorgono all'interno di un unico e medesimo rapporto giuridico, risolvendosi in un mero accertamento contabile di dare e avere. La distinzione fondamentale tra le due figure, pertanto, risiede nell'origine dei crediti contrapposti: 1) la compensazione propria (art. 1241 c.c.) presuppone l'esistenza di due rapporti giuridici distinti e autonomi, dai quali scaturiscono le reciproche obbligazioni. L'estinzione dei debiti avviene per le quantità corrispondenti dal giorno della loro coesistenza;
2) la compensazione impropria (o atecnica) si configura quando i rispettivi crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto, ancorché complesso. In questo caso, non si ha una vera e propria estinzione di obbligazioni autonome, ma un semplice calcolo algebrico per determinare il saldo finale tra le partite di dare e avere. Come chiarito dalla giurisprudenza, "la compensazione impropria o atecnica sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto e - diversamente dalla compensazione 'propria' di cui agli artt. 1241 ss. cod. civ., che presuppone autonomia dei rapporti
[...] - dà luogo a un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza" Il presupposto cardine è che le contrapposte pretese creditorie derivino dal medesimo vincolo contrattuale o legale. Sebbene la compensazione impropria sia svincolata da molti dei requisiti previsti per quella propria, la giurisprudenza è costante nel ritenere indispensabile il requisito della certezza del credito opposto in compensazione. Infatti “resta salvo il fatto che, così come la compensazione propria, anche quella impropria può operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione possiede il requisito della certezza". Un credito non è considerato "certo" quando la sua esistenza è oggetto di contestazione in giudizio. Le Sezioni Unite della Cassazione, richiamate anche in decisioni successive, hanno chiarito che se l'esistenza del controcredito è controversa, il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale. La nozione di "certezza" non va confusa con quella di "esecutività". Un credito derivante da un titolo esecutivo stragiudiziale o da una sentenza non definitiva può essere esigibile, ma non è necessariamente "certo" ai fini della compensazione, in quanto la sua esistenza può essere ancora contestata e l'accertamento è provvisorio.
5 Per quanto riguarda i requisiti di liquidità ed esigibilità, la giurisprudenza appare più flessibile. Alcune pronunce affermano l'inapplicabilità di tali requisiti, mentre altre li ritengono comunque necessari. La tendenza prevalente è che, essendo un'operazione contabile, il credito debba essere quantomeno di facile e pronta liquidazione, altrimenti verrebbe meno la natura stessa dell'istituto. Come veduto, la qualificazione di un'operazione come compensazione impropria comporta la disapplicazione di gran parte della disciplina, sia processuale che sostanziale, dettata per la compensazione. A differenza della compensazione propria, che opera solo su eccezione di parte, il giudice può procedere d'ufficio all'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, purché le parti abbiano allegato e provato le rispettive voci di credito. Vi è poi la deroga al divieto di compensazione per crediti impignorabili (art. 1246, n. 3, c.c.) (la compensazione impropria opera anche se il credito principale è dichiarato impignorabile dalla legge) e, soprattutto, l'inapplicabilità delle norme sulla prescrizione (art. 1242, co. 2, c.c.). Nella compensazione propria, l'effetto estintivo retroagisce al momento della coesistenza dei debiti, impedendo che la prescrizione del controcredito, maturata successivamente, possa essere eccepita. Questa regola non si applica alla compensazione impropria. Pertanto, se il controcredito opposto in compensazione impropria è prescritto al momento in cui viene fatto valere, la compensazione non può operare. 3.4. Quanto appena illustrato serve a fissare un principio ben preciso, vale a dire che la scrittura privata del 29.11.2012 da cui è derivata la compensazione impropria delle partite di dare/avere tra le parti, non ha prodotto, nel caso concreto, alcun effetto interruttivo della prescrizione. 3.5. Come detto, la parte opposta ha dimostrato l'esistenza del titolo e di avere eseguito la prestazione contrattuale cui era obbligata, nonché l'importo del suo credito. La parte opponente, però, ha eccepito la prescrizione del credito fatto valere dalla Curatela opposta, essendo maturata senza che vi siano stati atti interruttivi della prescrizione. 3.6. La questione relativa al termine di prescrizione per i crediti derivanti da un contratto di "nolo a freddo" richiede un'analisi della natura giuridica del contratto stesso e delle norme applicabili in materia di prescrizione. Il contratto di "nolo a freddo" è una figura contrattuale atipica, non espressamente disciplinata dal Codice Civile, che si concretizza nella concessione in godimento di un bene mobile (solitamente un macchinario o un'attrezzatura) senza la fornitura di un operatore specializzato. La sua qualificazione giuridica oscilla tra la locazione di bene mobile e un contratto misto, il che incide sulla determinazione del corretto termine prescrizionale. 3.7. E' noto che la disciplina della prescrizione dei diritti è inderogabile, essendo nullo ogni patto volto a modificarla. La regola generale, stabilita dall'art. 2946 c.c., prevede un termine di prescrizione ordinario di dieci anni per tutti i diritti per i quali la legge non disponga diversamente. Tuttavia, il legislatore ha previsto termini più brevi per specifiche categorie di crediti, in particolare per quelli che devono essere pagati periodicamente. La determinazione del termine di prescrizione per il corrispettivo del nolo a freddo dipende essenzialmente dalla riconduzione del relativo credito a una di queste categorie speciali o, in mancanza, all'applicazione del termine ordinario. Si confrontano principalmente due orientamenti: quello che propende per la prescrizione breve quinquennale e quello che applica la prescrizione ordinaria decennale.
6 L'interpretazione prevalente e più coerente con la natura della prestazione riconduce il credito per il pagamento dei canoni di nolo alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c. Questa norma stabilisce un termine di cinque anni per diverse tipologie di pagamenti periodici. In particolare, due disposizioni sono rilevanti: 1) l'art. 2948, n. 3, c.c. che prevede la prescrizione quinquennale per "le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni". Data la forte somiglianza strutturale e funzionale tra il nolo a freddo e la locazione di un bene mobile, il canone di nolo può essere assimilato a un "corrispettivo di locazione". Il contratto di nolo, infatti, ha come causa principale la concessione del godimento di un bene verso il pagamento di un corrispettivo, elemento tipico della locazione;
2) l'art. 2948, n. 4, c.c. che stabilisce la prescrizione quinquennale per "gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi". Il canone di nolo a freddo è tipicamente una prestazione periodica, corrisposta a intervalli regolari (giornalieri, settimanali, mensili) per tutta la durata del contratto. Rientra quindi pienamente nella ratio di questa norma, che mira a evitare l'accumulo di debiti per prestazioni periodiche e a tutelare il debitore dalla difficoltà di conservare le prove dei pagamenti effettuati a distanza di molto tempo. La giurisprudenza di legittimità, sebbene in altri contesti, ha costantemente affermato che le obbligazioni di carattere periodico, come gli interessi o determinate indennità, sono soggette alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. Per analogia, tale principio è estensibile ai canoni di nolo. Un diverso orientamento, seppur minoritario e basato su specifiche argomentazioni processuali, ha in alcuni casi optato per l'applicazione del termine di prescrizione ordinario decennale. Una sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore ha qualificato il contratto di nolo (nella specie, "a caldo", ma con un ragionamento estensibile) come un contratto atipico innominato, con causa mista tra locazione e appalto (v. Tribunale Nocera Inferiore n. 42/2017). In tale pronuncia, il giudice, nel rigettare l'eccezione di prescrizione annuale tipica del contratto di trasporto, ha affermato che, in assenza di una causa prevalente riconducibile a un tipo contrattuale con prescrizione breve, si debba applicare la prescrizione ordinaria. In tal senso, il Tribunale ha statuito: "…Ritiene questo Giudice che, in assenza di elementi valevoli ai fini della individuazione del “trasporto” quale causa prevalente del contratto atipico intercorso tra le parti, debba ricondursi il tipo contrattuale voluto dalle parti a quello dianzi descritto (locazione mista ad appalto), conseguendone l'operatività della prescrizione ordinaria". Questo approccio, tuttavia, sembra non considerare appieno la natura periodica del corrispettivo, che rappresenta l'elemento chiave per l'applicazione della prescrizione breve ai sensi dell'art. 2948 c.c.. La qualificazione del contratto come "atipico" non esclude di per sé l'applicazione di una prescrizione speciale, se le caratteristiche della prestazione (in questo caso, il pagamento periodico del canone) rientrano nell'ambito di applicazione di una norma specifica come l'art. 2948 c.c. Indipendentemente dalla durata del termine (quinquennale o decennale), la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Per le prestazioni periodiche come i canoni di nolo, il termine di prescrizione decorre dalla scadenza di ogni singola rata del corrispettivo. Ciò significa che il diritto a riscuotere ciascun canone si prescrive autonomamente. In sintesi, sebbene esista un dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla qualificazione del contratto di nolo a freddo, l'orientamento più solido e sistematicamente corretto cui il Tribunale aderisce riconduce il diritto al corrispettivo nell'alveo della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948,
7 n. 3 e 4, del Codice Civile. Questa soluzione è giustificata sia dalla stretta analogia del nolo a freddo con la locazione, sia dalla natura intrinsecamente periodica del pagamento del canone. L'applicazione del termine ordinario decennale, pur sostenuta in alcune pronunce di merito, appare una soluzione recessiva, spesso motivata dalla necessità di escludere l'applicazione di termini ancora più brevi (come quello annuale per il trasporto) piuttosto che da una compiuta analisi della natura periodica della prestazione. 3.8. Ebbene, se il termine di prescrizione dei crediti derivanti dal contratto di nolo a freddo, come detto, è quinquennale, nel caso di specie, non può che rilevarsi che esso è irrimediabilmente decorso al momento in cui la Curatela opposta ha depositato il ricorso monitorio. Infatti, sono passati più di cinque anni tra la data di emissione delle fatture, la data di stipula della scrittura privata di compensazione delle partite e quella di introduzione del procedimento monitorio, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione. 3.9. Al riguardo occorre evidenziare che la Curatela opposta ha sostenuto che la Parte_1 avrebbe riconosciuto il proprio debito, oltre che con l'atto del 29.11.2012 con più dichiarazioni
“rese nel settembre 2012, nel febbraio 2015 e nel giugno 2017 con contestuali promesse di pagamento a novanta giorni in favore della . CP_1
3.10. Ai sensi dell'art. 2944 c.c., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. Il riconoscimento di debito non esige formule speciali e può certamente essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto (cfr. Cass. civ. n. 9097/2018). Difatti il riconoscimento non è soggetto a forma vincolata e può essere fatto in qualsiasi modo e provato anche per testimoni (v. Cass. civ. n. 13897/2020). Più nello specifico, il riconoscimento può risultare non solo da una dichiarazione scritta, ma pure da qualsiasi atto o fatto che implichi l'ammissione anche solo verbale dell'esistenza del diritto del creditore, senza l'adozione di formule rituali, essendo idonea anche una manifestazione tacita di volontà (v. Cass. civ. n. 12024/2000; Cass. civ. n. 938/2010; Cass. civ. n. 4473/1980; Cass. civ. n. 23420/2019; Cass. civ. n. 12833/1999). In altri termini, la prova della ricognizione di debito non incontra limitazioni e può essere fornita per testi finanche se il contratto che ha dato vita al rapporto fondamentale richiede la forma scritta a pena di nullità (v. Cass. civ. nn 9480/1991). 3.11. Fatte le superiori premesse teoriche e tornando al caso concreto, non può non evidenziarsi che la Curatela opposta non ha fornito alcuna prova documentale dell'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione quinquennale sub specie di atti di riconoscimento di debito da parte della società opponente. Neanche le dichiarazioni del teste di parte opposta, , sono sufficienti a dimostrare Testimone_1 che, nel corso del tempo, vi siano stati, effettivamente, dei riconoscimenti del debito da parte della opponente, come tali in grado di interrompere il decorso della prescrizione. Infatti, il predetto teste non soltanto non ha saputo ricordare con precisione le date in cui sarebbero avvenute tali ricognizioni di debito da parte dell'opponente ma, soprattutto, ha dichiarato di avere parlato sempre con che, tuttavia, non è stato dimostrato essere il legale Testimone_2 rappresentante p.t. della società opponente nel periodo in cui sarebbero state effettuate le ricognizioni di debito. Piuttosto, emerge ex actis, che al tempo della proposizione dell'opposizione a d.i. all'odierno scrutinio il legale rappresentante p.t. della società attrice era (v. atto di citazione Parte_2
8 in opposizione a d.i. della , mentre nel periodo di conclusione dell'accordo Parte_1 contrattuale inter partes era (v. doc. 3 fascicolo monitorio). Persona_1
Solo il legale rappresentante (l'amministratore) di una società può effettuare una ricognizione di debito valida, in quanto è l'unico autorizzato a vincolare l'ente con le proprie dichiarazioni. Questo atto confermativo del debito, infatti, presuppone un rapporto preesistente. Il riconoscimento di un debito da parte di una società deve provenire, cioè, da un soggetto dotato dei poteri rappresentativi sostanziali per disporre del patrimonio sociale, come un amministratore o un procuratore, e non da una persona priva di tali poteri. L'atto è valido solo se compiuto da chi ha l'autorità di agire in nome e per conto della società, in quanto il riconoscimento di debito ha un effetto giuridico fondamentale che è quello di interrompere la prescrizione. D'altronde “la ricognizione di debito e la promessa di pagamento possono provenire da soggetto terzo rispetto al debitore, purché legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata” (Cassazione civile n. 29078/2024). Nella specie nessuna prova del conferimento di un potere rappresentativo a è Testimone_2 stata fornita dalla Curatela opposta, sicchè non può che rilevarsi la carenza di tale potere in capo al medesimo e l'impossibilità di considerare efficaci le asserite ricognizioni di debito da questi effettuate.
3.12. Oltretutto, è davvero poco probabile e contrario all'id quod plerumque accidit e alla prassi delle relazioni commerciali che una società che vanta un credito di una certa entità nei confronti di un'altra si limiti a richiedere il versamento degli importi spettanti soltanto verbalmente e non per il tramite di formale messa in mora interruttiva di ogni termine di prescrizione.
4. L'eccezione di prescrizione della parte opponente, dunque, è fondata. La parte opponente, convenuta sostanziale, pertanto, ha offerto la prova di fatti estintivi e impeditivi della pretesa avversaria.
5. Per tutte le ragioni sopra illustrate, l'opposizione della va accolta e il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto deve essere revocato.
6. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti Cass. 22 marzo 1995 n. 3260, e, per quelle più recenti Cass. 16 maggio 2012, n. 7663). Infatti, gli argomenti eventualmente non esaminati in modo espresso sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della presente decisione e, comunque, inidonei a condurre a delle conclusioni di segno diverso rispetto a quelle effettivamente adottate. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute come "omesse" - per effetto di error in procedendo - ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
7. La sostanziale novità di alcune delle questioni giuridiche e fattuali affrontate unitamente all'esistenza di pronunce giurisprudenziali non sempre convergenti e concordanti su certuni aspetti dirimenti per la presente decisione costituiscono giustificati motivi per una pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite tra le parti anche alla luce del novellato art. 92 c.p.c.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Regasto, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: 1) accoglie l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
422/2020 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 5.8.2020, depositato in Cancelleria il 10.8.2020 e notificato in data 18.9.2020;
2) compensa le spese di lite tra le parti;
3) dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nel provvedimento. Lamezia Terme, 13.12.2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Salvatore Regasto, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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