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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/10/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 4501/2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo,
con domande riconvenzionali, vertente
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Catalano, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno, al c.so Vittorio Emanuele n. 74, in virtù
di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
opponente
E
(P.I. ), in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Francesco De Marco, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Casal Velino
(SA), alla piazza Marconi n. 71, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dl
13.9.2023
opposto
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 15.11.2021, conveniva in Parte_1
giudizio, dinnanzi al Tribunale di Avellino, la società proponendo opposizione, ex CP_1
artt. 645 e 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 973/2021, notificatogli in data
23.08.2021. Il decreto ingiuntivo contiene ingiunzione di pagamento € 17.592,00, oltre interessi e spese di lite, in forza dell'omesso pagamento del corrispettivo spettante all'opposta per l'esecuzione del contratto descritto in atti, come da fattura n. 34 del 25.6.2021.
L'opponente eccepiva: la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, poiché
effettuata a mezzo pec presso un indirizzo pec utilizzato dall'opponente esclusivamente per l'attività professionale;
-l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.; -l'assenza di prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito ingiunto.
Eccepiva, poi, che l'opposta era stata inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte contrattualmente -relative al trasporto via terra dell'imbarcazione Azimut 62 S “Lady Red” dal cantiere di Manfredonia al porto di Casal Velino, ed ai lavori di restyling-, nonostante i numerosi pagamenti effettuati a titolo di acconto.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e spiegava domanda riconvenzionale, avente ad oggetto la restituzione della somma versato, pari a €
20.251,00, e il risarcimento dei danni fisici e morali patiti.
L'opposta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite. Eccepiva: l'inammissibilità dell'opposizione, poiché proposta tardivamente, in assenza dei presupposti previsti dall'art. 650 c.p.c.; -l'improcedibilità della domanda riconvenzionale, per omesso avvio della procedura di negoziazione assistita;
-la nullità della domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 164 c.p.c.; -l'infondatezza dei motivi di opposizione.
Il Giudice con ordinanza sospendeva l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudizio, interrotto e ritualmente riassunto dopo il fallimento della società opposta,
veniva istruito mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Indi, all'udienza del 25.06.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva introitata in decisione.
L'opposizione è inammissibile.
Va rilevato, in punto di diritto, che, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., “l'intimato può fare
opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuto
tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza
maggiore” e, in ogni caso, entro dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
L'opposizione tardiva presuppone la irregolarità della notificazione ovvero la sussistenza di un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, nonché il nesso causale tra tale irregolarità e la non tempestiva conoscenza dell'ingiunzione da parte dell'intimato.
Nel caso in esame, è pacifico che il decreto ingiuntivo è stato notificato in data
23.08.2021 all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante Email_1
dai pubblici registri e dalla visura prodotta dall'opposta, e che l'opposizione è stata proposta tardivamente, in data 15.11.2021.
L'opponente ha eccepito che l'irregolarità della notificazione, effettuata presso un indirizzo pec utilizzato esclusivamente per fini professionali, gli ha impedito la tempestiva conoscenza dell'atto notificato con proposizione dell'opposizione.
Orbene, il Giudicante rileva, che con un recente orientamento (successivo alla proposizione dell'opposizione), la Suprema Corte ha chiarito che «l'indirizzo pec risultante dal
registro INI-PEC, anche se attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività
professionale, può essere validamente utilizzato per la notificazione di atti ad essa estranei,
non esistendo un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto. La relazione di notificazione
deve contenere, tra gli altri elementi prescritti, l'indicazione dell'elenco pubblico da cui
l'indirizzo pec è stato estratto, costituendo tale attestazione del difensore requisito sufficiente di regolarità della notifica telematica» (Cass. ord. 12134/2024; Cass. civ., sez. I, ord. n.
1615/2025).
In applicazione del suindicato principio, la notifica del decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi pienamente valida ed efficace.
Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine di giorni 40
dalla notifica del decreto ingiuntivo;
tale termine scadeva il 10.10.2021.
A questo punto, è necessario passare all'esame delle domande riconvenzionali spiegate dell'opponente.
Invero, sempre con un recente orientamento, la Corte di Cassazione ha affermato come,
in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di inammissibilità o di improponibilità dell'opposizione non preclude l'esame della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, atteso il suo carattere autonomo di
contro
-domanda volta all'attribuzione di un bene della vita (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 16162/2025).
Le domande riconvenzionali sono, tuttavia, improcedibili.
Tale improcedibilità è conseguente al fatto che la società opposta è stata dichiarata fallita in corso di causa (cfr. sentenza di fallimento n. 5/2022 del Tribunale di Vallo della
Lucania, allegata al fascicolo dell'opposta).
Invero, le azioni di accertamento e/o condanna nei confronti del fallimento, in ossequio al principio di par condicio creditorum e alle esigenze di specializzazione e concentrazione della procedura concorsuale sono devolute al procedimento di formazione dello stato passivo,
di esclusiva competenza del giudice delegato ai sensi degli artt. 52 e 93 L.F. (cfr. Cass. civ., sez.
III, n. 24156/2018).
In definitiva, l'opposizione va dichiarata inammissibile e le domande riconvenzionali improcedibili. Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto del fatto che la decisione
è stata emessa in applicazione di arresti giurisprudenziali nuovi e successivi all'introduzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo;
3) dichiara improcedibili le domande riconvenzionali;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 16.10.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 4501/2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo,
con domande riconvenzionali, vertente
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Catalano, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno, al c.so Vittorio Emanuele n. 74, in virtù
di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
opponente
E
(P.I. ), in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Francesco De Marco, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Casal Velino
(SA), alla piazza Marconi n. 71, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dl
13.9.2023
opposto
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 15.11.2021, conveniva in Parte_1
giudizio, dinnanzi al Tribunale di Avellino, la società proponendo opposizione, ex CP_1
artt. 645 e 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 973/2021, notificatogli in data
23.08.2021. Il decreto ingiuntivo contiene ingiunzione di pagamento € 17.592,00, oltre interessi e spese di lite, in forza dell'omesso pagamento del corrispettivo spettante all'opposta per l'esecuzione del contratto descritto in atti, come da fattura n. 34 del 25.6.2021.
L'opponente eccepiva: la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, poiché
effettuata a mezzo pec presso un indirizzo pec utilizzato dall'opponente esclusivamente per l'attività professionale;
-l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.; -l'assenza di prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito ingiunto.
Eccepiva, poi, che l'opposta era stata inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte contrattualmente -relative al trasporto via terra dell'imbarcazione Azimut 62 S “Lady Red” dal cantiere di Manfredonia al porto di Casal Velino, ed ai lavori di restyling-, nonostante i numerosi pagamenti effettuati a titolo di acconto.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e spiegava domanda riconvenzionale, avente ad oggetto la restituzione della somma versato, pari a €
20.251,00, e il risarcimento dei danni fisici e morali patiti.
L'opposta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite. Eccepiva: l'inammissibilità dell'opposizione, poiché proposta tardivamente, in assenza dei presupposti previsti dall'art. 650 c.p.c.; -l'improcedibilità della domanda riconvenzionale, per omesso avvio della procedura di negoziazione assistita;
-la nullità della domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 164 c.p.c.; -l'infondatezza dei motivi di opposizione.
Il Giudice con ordinanza sospendeva l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudizio, interrotto e ritualmente riassunto dopo il fallimento della società opposta,
veniva istruito mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Indi, all'udienza del 25.06.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva introitata in decisione.
L'opposizione è inammissibile.
Va rilevato, in punto di diritto, che, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., “l'intimato può fare
opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuto
tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza
maggiore” e, in ogni caso, entro dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
L'opposizione tardiva presuppone la irregolarità della notificazione ovvero la sussistenza di un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, nonché il nesso causale tra tale irregolarità e la non tempestiva conoscenza dell'ingiunzione da parte dell'intimato.
Nel caso in esame, è pacifico che il decreto ingiuntivo è stato notificato in data
23.08.2021 all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante Email_1
dai pubblici registri e dalla visura prodotta dall'opposta, e che l'opposizione è stata proposta tardivamente, in data 15.11.2021.
L'opponente ha eccepito che l'irregolarità della notificazione, effettuata presso un indirizzo pec utilizzato esclusivamente per fini professionali, gli ha impedito la tempestiva conoscenza dell'atto notificato con proposizione dell'opposizione.
Orbene, il Giudicante rileva, che con un recente orientamento (successivo alla proposizione dell'opposizione), la Suprema Corte ha chiarito che «l'indirizzo pec risultante dal
registro INI-PEC, anche se attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività
professionale, può essere validamente utilizzato per la notificazione di atti ad essa estranei,
non esistendo un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto. La relazione di notificazione
deve contenere, tra gli altri elementi prescritti, l'indicazione dell'elenco pubblico da cui
l'indirizzo pec è stato estratto, costituendo tale attestazione del difensore requisito sufficiente di regolarità della notifica telematica» (Cass. ord. 12134/2024; Cass. civ., sez. I, ord. n.
1615/2025).
In applicazione del suindicato principio, la notifica del decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi pienamente valida ed efficace.
Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine di giorni 40
dalla notifica del decreto ingiuntivo;
tale termine scadeva il 10.10.2021.
A questo punto, è necessario passare all'esame delle domande riconvenzionali spiegate dell'opponente.
Invero, sempre con un recente orientamento, la Corte di Cassazione ha affermato come,
in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di inammissibilità o di improponibilità dell'opposizione non preclude l'esame della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, atteso il suo carattere autonomo di
contro
-domanda volta all'attribuzione di un bene della vita (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 16162/2025).
Le domande riconvenzionali sono, tuttavia, improcedibili.
Tale improcedibilità è conseguente al fatto che la società opposta è stata dichiarata fallita in corso di causa (cfr. sentenza di fallimento n. 5/2022 del Tribunale di Vallo della
Lucania, allegata al fascicolo dell'opposta).
Invero, le azioni di accertamento e/o condanna nei confronti del fallimento, in ossequio al principio di par condicio creditorum e alle esigenze di specializzazione e concentrazione della procedura concorsuale sono devolute al procedimento di formazione dello stato passivo,
di esclusiva competenza del giudice delegato ai sensi degli artt. 52 e 93 L.F. (cfr. Cass. civ., sez.
III, n. 24156/2018).
In definitiva, l'opposizione va dichiarata inammissibile e le domande riconvenzionali improcedibili. Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto del fatto che la decisione
è stata emessa in applicazione di arresti giurisprudenziali nuovi e successivi all'introduzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo;
3) dichiara improcedibili le domande riconvenzionali;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 16.10.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli