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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/10/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 171 / 2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PER I MINORENNI E FAMIGLIA
Composta dai IGnori Magistrati
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Bossolasco Consigliere onorario
Dott. Luca Albana Consigliere onorario
Ha pronunciato, all'esito dell'udienza in data 16.9.2025 la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello n. 171/24 Reg. V.G. avente per oggetto:
appello avverso la sentenza n. 175/24 emessa in data 14.03.2024 dal Tribunale per i Minorenni di Torino con riferimento al minore
, nato a [...] il [...] Persona_1
di cui ha dichiarato lo stato di adottabilità
promosso da:
(madre del minore) Parte_1 elettivamente domiciliata in Torino, via Sebastiano Caboto n. 35, presso lo studio dell'Avv. Adriana Maria Serra, che la rappresenta e difende per delega in atti (parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato);
e con l'intervento di :
(padre del minore) - CONTUMACE Parte_2
del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA;
del TUTORE PROVVISORIO delle minori, in persona di Persona_2
Assessore al Welfare, diritti e pari opportunità del;
Controparte_1
della CURATRICE SPECIALE DEL MINORE in persona dell'Avv. Stefania CACCIABUE del Foro di Torino, con studio in Torino, via Assarotti n. 3 (decreto di nomina del Tribunale per i Minorenni in data 28.07-01.08.2022);
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Tutore del minore: chiede la conferma della sentenza di primo grado stante la irrecuperabilità delle capacità genitoriali di entrambi i genitori.
Procuratore Generale: chiede la conferma della sentenza di primo grado stante la irrecuperabilità delle capacità genitoriali di entrambi i genitori .
Curatrice Speciale del minore:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, preliminarmente: respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza formulata dalla ricorrente in appello, in quanto infondata in fatto e in diritto;
nel merito: respingere l'appello proposto dalla IG.ra , madre della minore;
Parte_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Torino del 14/3/2024, con cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità di Persona_1 con interruzione dei rapporti tra la minore e la madre”.
Difesa dell'appellante, madre del minore, : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
Previe le declaratorie del caso
Previa l'acquisizione del fascicolo di primo grado
IN VIA ISTRUTTORIA
▪Disporre la rinnovazione o l'integrazione della CTU psicologica-psichiatrica al fine di valutare le capacità genitoriali della IGnora e la situazione del Pt_1 minore;
▪Disporre il monitoraggio sulla situazione del minore da parte dei Servizi sociali e di NPI con obbligo di relazionare alla Corte d'Appello.
NEL MERITO
In via principale ▪Revocare la dichiarazione di adottabilità del minore Persona_1
▪Affidare il minore alla mamma, IGnora , con le modalità abitative Parte_1
e di monitoraggio che verranno ritenute maggiormente confacenti l'interesse del minore;
▪Disporre per la madre la prosecuzione di interventi di sostegno alla genitorialità con previsione di terapia psicologica e di sostegno secondo le modalità ritenute opportune.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento oltre rimborso spese del 15% oltre IVA e CPA”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, datata 14.03.2024, il Tribunale per i Minorenni di Torino, provvedendo in via immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore;
ha disposto che il nominativo del Persona_1 minore venisse immediatamente iscritto nel registro dei minori da dichiarare adottabili;
ha confermato il collocamento del minore presso l'attuale famiglia affidataria in possesso dei requisiti per la sua futura adozione;
ha disposto l'interruzione dei rapporti tra il minore e i genitori;
ha disposto la prosecuzione degli interventi di monitoraggio e sostegno in favore del minore ad opera dei Servizi sociale e di NPI.
Nella sentenza appellata, quanto alla ricostruzione dei fatti ed alle conseguenti valutazioni, si dà atto CHE: Per_
• la situazione di era già conosciuta dai Servizi territoriali e dal Tribunale sin dalla sua nascita, a causa di una situazione di importante fragilità in entrambi i genitori, che rendeva necessario un intervento urgente di collocamento di madre e minore in comunità mamma-bambino;
• alla nascita, la madre aveva riferito di aver utilizzato cannabinoidi sino alla scoperta della gravidanza, ossia sino al quarto mese;
la madre aveva un passato segnato da diversi traumi mai elaborati (l'abbandono paterno, un abuso sessuale subito all'età di nove anni, l'interruzione dei rapporti anche con il successivo compagno della madre, che l'aveva cresciuta);
• la nonna materna, presso cui la sig.ra stava vivendo nell'ultimo Pt_1 periodo, risultava affetta da una seria patologia, che la costringeva a cure mensili molto invasive ed in ogni caso la relazione tra madre e figlia era caratterizzata da conflittualità; Per_
• la relazione tra i genitori di appariva instabile e caratterizzata da una condizione di dipendenza della donna e da possibili maltrattamenti da parte del compagno;
• il sig. aveva un passato complesso, caratterizzato da problemi Per_1 con la giustizia (dal certificato del casellario giudiziale emergevano diverse condanne per reati contro il patrimonio) e da relazioni sentimentali fallite,dalla prima delle quali era nato un figlio, mentre dalla seconda, due figlie;
• egli aveva posto in essere un progressivo disinvestimento come padre nella relazione con il figlio, non presentandosi più presentato agli incontri in luogo neutro con il figlio, che venivano quindi sospesi;
il non Per_1 aveva seguito nessun percorso finalizzato alla valutazione e al sostegno delle sue capacità genitoriali e aveva avviato una relazione con un'altra donna, dalla quale era nata un'altra figlia;
• la madre nella primavera 2022 aveva messo in atto comportamenti sempre più gravi, che avevano condotto la comunità a richiederne le dimissioni: la donna si era procurata diversi tagli sulle gambe, alcuni anche profondi, con notevole fuoriuscita di sangue, scattandosi poi delle foto e inviandole al sig. ; nel successivo mese di giugno, aveva trascorso molte giornate Per_1 Per_ fuori dalla comunità, portando con sé , non rispettando gli orari di rientro e non rientrando affatto la sera del 13 giugno, circostanza che aveva reso necessario disporre il rintraccio di madre e figlio;
la donna si era, poi, presentata spontaneamente presso il servizio solamente il 20.6.2022, insieme al figlio che, in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale minorile, veniva allontanato e accompagnato in una famiglia-comunità disponibile nell'emergenza ad accoglierlo;
• con decreto del 28.7.2022, il Tribunale accoglieva le richieste formulate dal PM, disponendo l'apertura della procedura di adottabilità, il collocamento Per_ di in una famiglia avente i requisiti per la sua futura eventuale adozione, con autorizzazione ad incontri in luogo neutro tra il minore e la madre e con sospensione degli incontri padre-figlio. Il Giudice di primo grado perveniva alla finale decisione alla luce dell'istruttoria esperita mediante audizione delle parti, relazioni di aggiornamento e l'espletamento di C.T.U. che confermava la sussistenza di gravi fragilità nella Per_ madre e nel padre di , incompatibili con l'esercizio del ruolo genitoriale nei confronti del figlio minore .
*** Avverso la suddetta pronuncia ha proposto tempestivamente appello la signora
, in qualità di madre del minore sulle conclusioni di cui Parte_1 analiticamente in epigrafe.
La sig.ra lamenta che il Primo Giudice non abbia correttamente Pt_1 valutato quanto emerso durante l'istruttoria espletata in primo grado e non abbia adeguatamente tenuto conto delle conclusioni regolarmente depositate dall'appellante, dell'istanza con la quale veniva richiesta la convocazione della madre dinanzi al Giudice di primo grado e, infine, del fatto che la madre si era sempre mostrata collaborativa e aveva chiesto di partecipare a qualsiasi programma atto a supportarla nella sua genitorialità.
L'appellante ritiene, quindi, che non siano state messe in atto tutte le misure volte a preservare il legame familiare madre-figlio.
Rilevava, poi, come nel caso di specie non si potessero ravvisare i presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, non potendosi ritenere uno stato di abbandono. Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto prima di tutto tenere in considerazione l'interesse primario del minore a crescere nella propria famiglia d'origine.
La sig.ra , infine, ha instato per la sospensione della provvisoria Pt_1 esecutività della sentenza impugnata, istanza poi rinunciata all'esito dell'udienza in data 3.12.2024.
In via istruttoria l'appellante ha chiesto la rinnovazione o integrazione di CTU psicologica-psichiatrica al fine di valutare le capacità genitoriali materne e la situazione del minore e chiedeva altresì il monitoraggio sulla situazione del minore da parte dei SS e di NPI;
nel merito, la revoca della dichiarazione di adottabilità del minore e, per l'effetto, l'affidamento del minore alla madre, con le modalità abitative e di monitoraggio ritenute più opportune e con la prosecuzione di interventi di sostegno alla genitorialità tramite la terapia psicologica e di sostegno ritenuta più opportuna.
La Curatrice Speciale del minore, costituitasi, chiedeva nel merito, la conferma della sentenza appellata.
La Curatrice evidenziava, infatti, che l'istruttoria svolta in primo grado e, in Per_ particolare, le osservazioni degli incontri tra e la madre, nonché la CTU, avevano dimostrato l'assenza di un legame di attaccamento sano e armonico nella diade e che il minore, in più occasioni, aveva palesato malessere e sofferenza in relazione agli incontri con la madre (circostanza, quest'ultima, confermata anche dagli affidatari in sede di audizione).
A differenza di quanto affermato in appello – osservava ancora la Curatrice - nei confronti della sig.ra erano stati attivati plurimi interventi di Pt_1 sostegno, tra l'altro per un tempo molto prolungato.
Aggiungeva che tali interventi avevano consentito di evidenziare la condizione di grave pregiudizio alla quale era stato esposto il minore a causa delle condotte della madre, che ,oltre ad aver violato apertamente le regole comunitarie (trascorrendo molte ore al di fuori della struttura, spesso senza neppure comunicare dove fosse), aveva altresì contravvenuto deliberatamente alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, che prevedevano che gli incontri fra il padre e il bambino avvenissero in Luogo Neutro alla presenza di un educatore, Per_ recandosi con presso il sig. . Per_1
Infine confermava la sussistenza di uno stato di abbandono del minore, con cio' concludendo per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 3.12.2024, la Corte, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del sig. padre del minore;
alla Parte_2 medesima udienza veniva sentita la madre appellante;
la madre dichiarava inoltre di rinunciare all'istanza di sospensiva. Per_ All'udienza del 20.05.2025 venivano sentiti gli affidatari di .
Alla successiva udienza del 16.09.2025 le parti procedevano con la discussione finale e rassegnavano poi le proprie conclusioni, come in epigrafe;
la Corte ha trattenuto la causa a decisione in camera di consiglio.
***
L'appello proposto in via principale dalla sig.ra è infondato e non puo' Pt_1 essere accolto.
Preliminarmente occorre evidenziare che non vi e' alcuna traccia nel fascicolo di primo grado né della memoria conclusiva che sarebbe stata depositata nell'interesse della madre né dell'istanza di sua convocazione innanzi al Giudice delegato cui si riferisce la sig.ra nel proprio atto di appello. Pt_1
In ogni caso la Corte osserva che la sig.ra era stata sentita dal Giudice Pt_1
Delegato all'udienza del 07.12.2022. Si tratta, dunque, di una debole difesa di carattere processuale che non ha alcun riscontro probatorio, di talché tale motivo di appello va rigettato.
La Corte non ha ritenuto di porre in essere una nuova CTU né di disporre una integrazione di quella in atti, stante la completezza del materiale probatorio acquisito, rappresentato dalle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali, dall'audizione della sigra , dall'audizione degli affidatari e dall'elaborato Pt_1 peritale di prime cure.
La Corte condivide e fa proprie le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. di prime cure, all'esito dell'espletamento di una rigorosa metodologia di indagine e di un serio approccio scientifico caratterizzato dai colloqui, dagli incontri di rete, da plurime osservazioni del minore e degli esiti testistici per gli approfondimenti.
La stessa sigra sentita dalla Corte all'udienza del 3.12.24 ha ripercorso Pt_1 il proprio passato traumatico caratterizzato da una storia personale e familiare gravemente caratterizzata da episodi di abbandono e di violenza, subita e assistita ( tra i quali un abuso sessuale subìto all'età di nove anni).
La stessa ha riferito di aver posto in essere gli atti autolesivi su di sé perché “ Non accettavo di soffrire per colpa di qualcun altro. La prima volta l'ho fatto un po' per vedere la sua reazione ( di ) nel momento in cui ho scoperto di essere Per_1 tradita. La seconda volta per paura che mio figlio crescesse senza il padre, perché era nata la sua bambina avuta dalla sua ex.” ( cfr. verbale udienza pag.4).
Si conferma quanto già osservato dal CTU: “ La vita della signora è costellata di episodi violenti, potenzialmente traumatizzanti e disorganizzanti. Il vissuto relazionale sembra intriso di aggressività e prevaricazione, tanto che la signora perverte il significato delle azioni altrui e sembra attribuire all'agire impulsivo e violento una valenza positiva, come dimostrazione e prova concreta dell'esistenza di un legame affettivo. Le persone e, di conseguenza, i legami, passano repentinamente dall'essere idealizzate all'essere svalutate. Le relazioni risultano quindi instabili e imprevedibili e lasciano la signora in un continuo stato di insicurezza rispetto alla perdita o all'abbandono (cfr. pagg. 38-39 elaborato peritale).
Il CTU ha, poi, delineato l'esistenza in capo alla signora di un disturbo Pt_1 borderline di personalità caratterizzato da una modalità pervasiva di instabilità e di ipersensibilità nei rapporti interpersonali, discontinuità nell'immagine di sé, estreme fluttuazioni dell'umore con disregolazione affettiva e impulsività. Tale disturbo risulta coerente con i numerosi episodi autolesivi e antisociali messi in atto dalla donna, al fine di evitare l'abbandono da parte del compagno e di recuperare la relazione con il medesimo.
La dipendenza dal compagno si è declinata nell'essere talora remissiva talora aggressiva pur di non subire la rottura della relazione con il compagno, ponendo Per_ in essere plurime condotte nelle quali ha coinvolto il figlio ( cfr. pagg. 39 e 40 della C.T.U.) Anche dinanzi alla Corte la signora ha detto “ .. Io di nascosto facevo vedere il bambino al padre, lo ammetto”:
Il disturbo di personalità della signora è tale da impedire le capacità Pt_1 della madre di assumere un ruolo genitoriale stabile e orientato alle esigenze del Per_ piccolo : “Le capacità genitoriali della signora risultano estremamente incostan ubordinate alle vicende relazionali della madre e sono quindi del tutto Per_ insufficienti per garantire a un sano sviluppo psicoaffettivo. AM non risulta essere mai stato protetto dalla turbolenza delle condotte materne: la signora ha più volte utilizzato il figlio per riaffermare la relazione con il signor lo ha Per_1 portato fisicamente con sé presso il padre durante accese discussi sposto a numerose liti telefoniche, ed è arrivata a fuggire con lui dalla comunità con forti ricadute sulla serenità e sul bisogno di stabilità del bambino”.
Ma vi è di piu'. La signora non è in alcun modo consapevole della Pt_1 dannosità dei suoi agiti sul figlio e ciò le ha sempre impedito di attivarsi in modo protettivo e tutelante nei suoi confronti. ("a mio figlio non è mai successo niente, è sempre stato felice, non gli è mai mancato nulla”; … “ con me è sempre stato bene, tolte le discussioni col padre”).
La CTU ha ritenuto che l'incostanza, instabilità e imprevedibilità della madre non Per_ abbiano consentito di assicurare a un legame di attaccamento sicuro e armonico: “La signora mostra di avere alcune risorse nello svolgere nel concreto le Per_ attività legate all'accudimento di base di e risulta a tratti essere presente anche sul piano affettivo. Tuttavia, i propri bisogni, spesso non procrastinabili, prevaricano quelli del figlio e sovrastano ogni capacità protettiva della madre. La signora non ha assicurato, nel legame con il figlio, uno stile coerente e armonico di attaccamento: in maniera intermittente e repentina alterna comportamenti di accudimento a stati mentali di distacco - in cui appare lontana e concentrata solo sul proprio vissuto - o, ancora, all'esposizione a veri e propri episodi violenti (liti, minacce e aggressioni provocate o subite). In questi casi, il bambino prova stati di paura o di confusione che non vengono riconosciuti dalla madre e non possono trovare rassicurazione. La figura materna è fonte di insicurezza e mostra costantemente comportamenti incoerenti e contraddittori;
di conseguenza anche il comportamento del bambino si disorganizza” (pag. 40 CTU).
A differenza di quanto affermato dalla signora, sono stati nel tempo attivati plurimi interventi di sostegno, ossia l'inserimento comunitario con il figlio, di cui la stessa aveva potuto avvalersi per più di un anno, dal 9.04.2021 al 9.06.2022, la sua presa in carico da parte del CSM e del Servizio di NPI e il supporto offertole dal Servizio Sociale;
interventi che sono stati vanificati, in quanto la limitata capacità di ascolto e la perdurante fragilità emotiva hanno impedito di fatto una maturazione di consapevolezza del ruolo genitoriale nell'appellante. Gli ultimi elementi emersi aggravano la situazione già molto critica. In data 26 giugno 2025 – come ha dichiarato il Curatore all'udienza del 16.9.25 – è nato
, figlio della signora e del sig. , il quale non ha Per_3 Pt_1 Per_1 proceduto al riconoscimento. Il sig. ha, nel frattempo, avuto un'altra Per_1 figlia di nome : per entrambi i bimbi sono state aperte presso il Persona_4
Tribunale per i minorenni due procedure di adottabilità ( la N. 2593/25 e la n. 2252/25).
La signora , che ha partorito un altro figlio da lui, non è riuscita e non Pt_1 riesce ad interrompere la dipendenza affettiva patologica dal sig. , il Per_1 Per_ quale ha sempre mostrato disinvestimento e disinteresse nei confronti di ( e purtroppo anche nei confronti degli altri figli generati con donne diverse). Alla luce di tutto quanto sopra prospettato, la Corte ritiene la sig.ra non Pt_1 idonea ad occuparsi adeguatamente della crescita e del benessere del figlio. Come già osservato dal primo giudice e aderendo alla valutazioni conclusive del perito, le competenze genitoriali materne non sono recuperabili in tempi compatibili con le esigenze del minore: “Non sono emersi elementi di recuperabilità delle funzioni genitoriale, in particolare perché la signora non ha mostrato sufficienti capacità di riflessione sulle carenze rispetto al ruolo genitoriale e non ha sviluppato una consapevolezza rispetto alle proprie fragilità tale da consentire l'emergere di una reale motivazione al cambiamento… Anche successivamente all'allontanamento di Per_
, la signora non ha mostrato né nell'atteggiamento verso i Servizi Sociali né in quello verso il Servizio di NPI un sostanziale cambiamento. Il suo approccio relazionale, nei confronti del signor non ha conosciuto cambiamenti Per_1 determinanti ed è tuttora caratterizzato turità affettiva e superficialità. Allo stesso modo, le sue dichiarate intenzioni non paiono essere sostanziate da una Per_ progettualità concreta orientata a offrire stabilità e protezione affettiva a . Pertanto, non appare possibile offrire ulteriori interventi di sostegno che possano risultare efficaci in tempi compatibili con le necessità di sviluppo del bambino”. Le richieste generiche di aiuti e sostegni avanzate in sede di conclusioni costituisce mera dichiarazione di volontà, cui non segue alcun progetto concreto.
Per_ Il piccolo ( cfr. relazione dei Servizi Sociali in data 13.11.2024) inserito da due anni presso la coppia affidataria, viene descritto dalle insegnanti della scuola materna come sereno, con un elevato miglioramento dei tempi di attenzione e concentrazione, con un linguaggio arricchito da nuovi vocaboli.
Il bambino ha una maggiore interazione con l'adulto e si da' atto del miglioramento della sua motricità, più agile e sicura. Dalle osservazioni dirette da parte dell'equipe adozioni e dalle relazioni sia delle insegnanti sia della Per_ neuropsicomotricista, emerge che nel tempo ha manifestato un comportamento sempre più adeguato e tranquillo, maggiormente accettante delle regole e con maggiori capacità di reggere le frustrazioni ai “no” educativi. Siffatto comportamento si è stabilizzato a seguito dell'interruzione degli incontri in luogo neutro con la madre biologica, al termine dei quali il minore rientrava a casa molto provato.
La successiva relazione dei SS in data 16.05.2025 conferma tale quadro positivo, Per_ descrivendo la crescita di secondo le tappe evolutive stabilite, con una sempre maggiore apertura non solo verso la famiglia, ma anche nel contesto scolastico e sociale.
Gli affidatari, sentiti nel corso dell'udienza del 20.5.25, hanno confermato che all'arrivo presso di loro il bimbo era cupo, diffidente, rifiutava il contatto fisico ed era passivo, accettando qualsiasi gioco . All'inizio manifestava improvvisi momenti di rabbia caratterizzati da urla e lancio di oggetti;
tali episodi non si sono piu' ripetuti e il bambino “ora è capace di dire che è arrabbiato”.
La famiglia affidataria – osservano gli operatori - ha portato avanti il percorso con Per_ costanza, continuità e impegno e la professionista ha riscontrato in l'evolversi della partecipazione, dell'intenzionalità comunicativa, relazionale e di gioco e ha apprezzato una sua maggiore propositività, nonché una progressiva capacità di regolazione nel rapporto con l'adulto.
L'equipe che segue la vicenda ritiene che la coppia abbia avuto e abbia tuttora un ruolo fondamentale nel determinare l'evoluzione positiva del minore, adottando una modalità sempre positiva e propositiva, paziente e mai giudicante, indispensabile per creare un ambiente adatto alla crescita e all'espressione delle Per_ risorse di .
Per tutte le ragioni suesposte la sentenza di prime cure deve essere integralmente confermata, anche in punto interruzione dei rapporti con i genitori. La condizione di abbandono morale e materiale del minore – si osserva ancora – è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono, ma anche quando si accerta l'inadeguatezza dei genitori biologici a garantirgli il normale sviluppo psicofisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicuragli assistenza e stabilità affettiva (così, ex multis, Cass. Civ., sez. I, 3 aprile 2015, sent. n. 6867).
Tutto ciò evidenziato, ritiene la Corte doversi concludere, condividendo le conclusioni nel merito rassegnate univocamente sia dal Tutore provvisorio sia dal Curatore Speciale sia dalla Procura Generale, per la conferma della sentenza appellata e, conseguentemente, per le motivazioni di cui sopra, doversi confermare la sussistenza e permanenza dello stato di abbandono morale e materiale nei confronti di e la consequenziale dichiarazione del Persona_1 suo stato di adottabilità, con conferma altresì della interruzione dei suoi rapporti con il padre e la madre.
L'appello proposto deve essere pertanto integralmente respinto (con rigetto anche dell'istanza istruttoria ivi formulata).
Le spese devono essere integralmente compensate in ragione dell'interesse pubblico sotteso al procedimento e dell'inapplicabilità del concetto tecnico di soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 17 legge n. 184/83, modif. legge n. 149/01,
Respinge l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n. n. 175/24 emessa in data 14.03.2024 dal Tribunale per i Minorenni di Torino con riferimento al minore
, nato a [...] il [...] , che ne ha dichiarato lo stato Persona_1 di adottabilità.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del grado.
Così deciso in Torino all'esito della Camera di Consiglio del 16.9.2025
L CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott.ssa Roberta COLLIDÀ
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmela MASCARELLO