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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/09/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 15614/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 13 SEZIONE CIVILE Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Giudice, dott. Cristina Correale, ha pronunziato la seguente SENTENZA
A scioglimento della riserva assunta all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 17.09.2025, letto il ricorso ex art. 281 undecies cpc, depositato il 12.07.2024 da:
Parte_1 nato in Sri Lanka il 20.12.1991. C.F. elettivamente C.F._1 domiciliato in Aversa, alla Via Atellana n. 3, rapp. E difeso giusta procura in calce a questo atto dall'avv. Ivana Nicolò C.F. C.F._2
ricorrente
Contro
– Questura di Napoli, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.07.2024 parte ricorrente chiede accertarsi l'inadempimento della PA ed ordinarsi alla Questura la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, sulla premessa che, nonostante il lungo periodo di tempo trascorso dalla richiesta via pec di appuntamento per formalizzare tale domanda, la non aveva ancora proceduto a CP_2 convocarlo. Il giudice ha fissato udienza cartolare il 17.09.2025 disponendone la sostituzione con lo scambio di note da depositarsi entro il 17.09.2025. Il decreto di fissazione dell'udienza cartolare non risulta notificato alla parte resistente giacchè nelle more il ricorrente ha ottenuto l'appuntamento in questura, conseguendo direttamente dalla PA, nelle more del giudizio, il bene della vita costituente il petitum della presente causa. Infatti, nelle note depositate il 12.09.2025, parte ricorrente ha rappresentato la cessazione della materia del contendere per avvenuta convocazione del ricorrente in questura come richiesto ed ha rinunziato agli atti del giudizio, con dichiarazione sottoscritta di pugno dal ricorrente stesso. Vista la rinunzia agli atti del giudizio e ritenuto, pertanto, non necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della PA., la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione. Come detto, nelle note del ricorrente, depositate il 12.09.2025, il ricorrente rappresenta l'avvenuta convocazione in data 10.10.24 presso la Questura di Napoli per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, con appuntamento per il 24.10.24, come da comunicazione allegata e la conseguente cessazione della materia del contendere. Inoltre, parte ricorrente deposita dichiarazione di rinunzia agli atti del giudizio, personalmente sottoscritta. Il Giudice ritiene di poter dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 306 cpc, attesa la rinuncia agli atti del giudizio formulata con dichiarazione sottoscritta personalmente dal ricorrente e depositata in atti a mezzo del suo difensore senza che vi sia bisogno dell'accettazione espressa della p.a. visto che la PA non costituita in giudizio non avrebbe alcun interesse a confutare la rinunzia, dal momento che essa si fonda sull'avvenuta cessazione della materia del contendere, per fatto sopravvenuto all'instaurazione della lite, posto in essere proprio dalla PA che provvedeva a convocare l'odierno ricorrente per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Nulla per le spese processuali
PQM
Il giudice designato, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara l'estinzione del giudizio;
• nulla per le spese processuali;
Così deciso a Napoli il 18.9.25 Il giudice Dr.ssa Cristina Correale
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 13 SEZIONE CIVILE Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Giudice, dott. Cristina Correale, ha pronunziato la seguente SENTENZA
A scioglimento della riserva assunta all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 17.09.2025, letto il ricorso ex art. 281 undecies cpc, depositato il 12.07.2024 da:
Parte_1 nato in Sri Lanka il 20.12.1991. C.F. elettivamente C.F._1 domiciliato in Aversa, alla Via Atellana n. 3, rapp. E difeso giusta procura in calce a questo atto dall'avv. Ivana Nicolò C.F. C.F._2
ricorrente
Contro
– Questura di Napoli, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.07.2024 parte ricorrente chiede accertarsi l'inadempimento della PA ed ordinarsi alla Questura la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, sulla premessa che, nonostante il lungo periodo di tempo trascorso dalla richiesta via pec di appuntamento per formalizzare tale domanda, la non aveva ancora proceduto a CP_2 convocarlo. Il giudice ha fissato udienza cartolare il 17.09.2025 disponendone la sostituzione con lo scambio di note da depositarsi entro il 17.09.2025. Il decreto di fissazione dell'udienza cartolare non risulta notificato alla parte resistente giacchè nelle more il ricorrente ha ottenuto l'appuntamento in questura, conseguendo direttamente dalla PA, nelle more del giudizio, il bene della vita costituente il petitum della presente causa. Infatti, nelle note depositate il 12.09.2025, parte ricorrente ha rappresentato la cessazione della materia del contendere per avvenuta convocazione del ricorrente in questura come richiesto ed ha rinunziato agli atti del giudizio, con dichiarazione sottoscritta di pugno dal ricorrente stesso. Vista la rinunzia agli atti del giudizio e ritenuto, pertanto, non necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della PA., la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione. Come detto, nelle note del ricorrente, depositate il 12.09.2025, il ricorrente rappresenta l'avvenuta convocazione in data 10.10.24 presso la Questura di Napoli per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, con appuntamento per il 24.10.24, come da comunicazione allegata e la conseguente cessazione della materia del contendere. Inoltre, parte ricorrente deposita dichiarazione di rinunzia agli atti del giudizio, personalmente sottoscritta. Il Giudice ritiene di poter dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 306 cpc, attesa la rinuncia agli atti del giudizio formulata con dichiarazione sottoscritta personalmente dal ricorrente e depositata in atti a mezzo del suo difensore senza che vi sia bisogno dell'accettazione espressa della p.a. visto che la PA non costituita in giudizio non avrebbe alcun interesse a confutare la rinunzia, dal momento che essa si fonda sull'avvenuta cessazione della materia del contendere, per fatto sopravvenuto all'instaurazione della lite, posto in essere proprio dalla PA che provvedeva a convocare l'odierno ricorrente per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Nulla per le spese processuali
PQM
Il giudice designato, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara l'estinzione del giudizio;
• nulla per le spese processuali;
Così deciso a Napoli il 18.9.25 Il giudice Dr.ssa Cristina Correale
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