TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 10/07/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MATERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, all'udienza del 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 72/2025 vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro C.F._1
Frisani in virtù di procura in atti;
-RICORRENTE -
E in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1
-RESISTENTE n.c. -
OGGETTO: rivalutazione trattamento pensionistico.
FATTO E DIRITTO
I - Con ricorso depositato il 20 gennaio 2025, Parte_1
agiva in giudizio nei confronti dell' rassegnando le
[...] CP_1
seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, a decorrere rispettivamente per l'anno 2023 dall'01.01.2026 e per
l'anno 2024 dall'01.01.2027, con condanna della amministrazione convenuta alla corresponsione in suo favore delle somme Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo;
in subordine, previa dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, rimettere gli atti del giudizio alla Corte Costituzionale sulla prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, L. n.
197/2022, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” e dell'art. 1, comma 135, L. n. 213/2023, “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-
2026”, nella parte in cui intervengono sul diritto quesito dei ricorrenti ad ottenere la perequazione integrale del proprio trattamento pensionistico, con riferimento alla violazione degli artt.
2, 3, 23, 36, 38, 53, 117 (quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 1P1
Cedu) della Costituzione;
e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento pensionistico, senza la limitazione di cui all'art. 1, comma 309, L. n. 197/2022 ed all'art. 1, comma 135,
L. n. 213/2023 con condanna dell convenuto alla CP_2
corresponsione in loro favore del trattamento pensionistico senza decurtazioni e alla restituzione delle somme eventualmente maturate
e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo. Con riserva di meglio ed ulteriormente dedurre all'esito della costituzione della resistente.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato”.
2 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa. La causa veniva decisa con emissione di dispositivo.
II - Osserva il giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c. (richiamato dall'art. 442 c.p.c.), non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale non si è peraltro costituita in giudizio;
nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte (Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251: "la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato
l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte"); pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20604) hanno espresso il seguente principio di diritto:
"Nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel
3 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) - al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.. Principio questo che deve ritenersi applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo - per identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge ed ancorchè detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione".
Tale conclusione non può mutare neppure alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte secondo la quale nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1483 del 27/01/2015), in quanto l'applicazione di tale principio presuppone pur sempre un impulso di parte, situazione preclusa nel presente procedimento non essendo parte ricorrente neppure comparsa all'udienza al fine di chiedere la concessione di un nuovo termine per eseguire la notifica.
III - Ne consegue che il processo deve essere dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
4 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) nulla per le spese;
3) giorni sessanta per la motivazione.
Matera, lì 10 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, all'udienza del 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 72/2025 vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro C.F._1
Frisani in virtù di procura in atti;
-RICORRENTE -
E in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1
-RESISTENTE n.c. -
OGGETTO: rivalutazione trattamento pensionistico.
FATTO E DIRITTO
I - Con ricorso depositato il 20 gennaio 2025, Parte_1
agiva in giudizio nei confronti dell' rassegnando le
[...] CP_1
seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, a decorrere rispettivamente per l'anno 2023 dall'01.01.2026 e per
l'anno 2024 dall'01.01.2027, con condanna della amministrazione convenuta alla corresponsione in suo favore delle somme Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo;
in subordine, previa dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, rimettere gli atti del giudizio alla Corte Costituzionale sulla prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, L. n.
197/2022, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” e dell'art. 1, comma 135, L. n. 213/2023, “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-
2026”, nella parte in cui intervengono sul diritto quesito dei ricorrenti ad ottenere la perequazione integrale del proprio trattamento pensionistico, con riferimento alla violazione degli artt.
2, 3, 23, 36, 38, 53, 117 (quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 1P1
Cedu) della Costituzione;
e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento pensionistico, senza la limitazione di cui all'art. 1, comma 309, L. n. 197/2022 ed all'art. 1, comma 135,
L. n. 213/2023 con condanna dell convenuto alla CP_2
corresponsione in loro favore del trattamento pensionistico senza decurtazioni e alla restituzione delle somme eventualmente maturate
e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo. Con riserva di meglio ed ulteriormente dedurre all'esito della costituzione della resistente.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato”.
2 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa. La causa veniva decisa con emissione di dispositivo.
II - Osserva il giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c. (richiamato dall'art. 442 c.p.c.), non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale non si è peraltro costituita in giudizio;
nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte (Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251: "la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato
l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte"); pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20604) hanno espresso il seguente principio di diritto:
"Nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel
3 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) - al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.. Principio questo che deve ritenersi applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo - per identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge ed ancorchè detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione".
Tale conclusione non può mutare neppure alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte secondo la quale nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1483 del 27/01/2015), in quanto l'applicazione di tale principio presuppone pur sempre un impulso di parte, situazione preclusa nel presente procedimento non essendo parte ricorrente neppure comparsa all'udienza al fine di chiedere la concessione di un nuovo termine per eseguire la notifica.
III - Ne consegue che il processo deve essere dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
4 Tribunale di Matera Giudice dott. Sabino Digregorio ____________________________________________________________________________
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) nulla per le spese;
3) giorni sessanta per la motivazione.
Matera, lì 10 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio
5