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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 3215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3215 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai Magistrati: dott.ssa DE AR Presidente rel. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 176/2025 R.G. promossa da
(c.f. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
ER GO (c.f. – P.E.C. C.F._1
e AR GO (c.f. Email_1
– P.E.C. C.F._2
del Foro di Lecco Email_2
Parte riassumente contro
(già c.f. ) in Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore,
Parte convenuta in riassunzione - contumace
1 oggetto: giudizio di rinvio in riassunzione ex art.392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza n. 29161/2024 della Corte Suprema di Cassazione, pubblicata il 12/11/2024.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita – in applicazione di quanto disposto nell'ordinanza n. 29161/2024 della Corte di Cassazione ed in accoglimento delle argomentazioni ed eccezioni tutte meglio specificate nelle premesse degli atti del presente grado di giudizio, nonché in quelle meglio spiegate nelle difese dei precedenti gradi di giudizio (Trib. Treviso
r.g. 9891/2009 e Corte d'Appello r.g. 381/2014) – interpretare le clausole contrattuali della scrittura del 17.07.2008 ed in particolare la clausola e) secondo i principi esposti dalla Suprema Corte di Cassazione nella richiamata ordinanza e, per l'effetto, accertato e dichiarato che l'accordo di espromissione ivi contenuto doveva intendersi liberatorio del debitore originario accogliere le conclusioni Controparte_3 rassegnate nel merito nel giudizio di Appello qui riassunto e che qui di seguito letteralmente si riportano “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettare l'appello avversariamente proposto essendo prive di fondamento le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata per le ragioni tutte meglio esposte […], confermando pertanto in toto l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese ed onorari
[…]” e, conseguentemente, accertato e dichiarato che la Contrive ha provveduto, CP_3 Pt_1 successivamente alla sentenza d'appello (ora cassata per effetto della richiamata ordinanza della Corte di Cassazione), a versare in favore di parte appellante, ora convenuta riassunta, l'importo complessivo
€.41.271,91= per capitale, interessi e spese legali (queste ultime comprensive di quanto restituito in favore di a titolo di spese CP_2 legali liquidate in primo grado in favore della e Controparte_3 regolarmente saldate dalla , del pagamento effettuato Controparte_4
2 dalla in favore della delle spese legali Controparte_3 Controparte_4 liquidate in sede d'appello per il primo grado, nonché della relativa tassa di registro, nonché ancora del pagamento effettuato dalla CP_3 in favore della delle spese legali liquidate in sede
[...] CP_4
d'appello per il relativo grado di giudizio) di cui al conteggio del
18.02.2019 dell'Avv. Giovanni Bonotto, condannare la
[...]
(già ) alla restituzione in favore di CP_5 CP_2 CP_3 dell'importo suddetto maggiorato degli interessi moratori.
[...]
Con vittoria di spese del precedente grado d'Appello, nonché di quelle del giudizio di Cassazione, la cui liquidazione è stata demandata all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, oltre che del presente giudizio in riassunzione, oltre alla rideterminazione dell'addebito delle imposte di registro, relativo al precedente grado d'appello, con riferimento alla differente soccombenza che all'esito del presente giudizio emergerà.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La riassumente opponeva il decreto ingiuntivo Parte_1
n.2709/2009 del Tribunale di Treviso per la somma di € 25.000,00 in sorte capitale (doc. E-I n. 1), ottenuto dalla società (poi CP_2 incorporata in sulla base di una scrittura del Controparte_1
17/07/2008 (doc. E-I n. 3), quale accordo sottoscritto per comporre le obbligazioni assunte con un precedente contratto avente ad oggetto lo sviluppo di attività tecniche in relazione a dispositivi sviluppati o sviluppabili nel settore dei veicoli industriali stipulato con un terzo soggetto rimasto estraneo al presente giudizio. Controparte_6
Eccepiva l'opponente l'incompetenza territoriale nel procedimento monitorio e comunque, nel merito, l'infondatezza del preteso credito ingiunto, contestando l'inadempimento della società ingiungente sia in relazione al contratto originario (la committenza aveva censurato errori e malfunzionamenti del sistema), sia in ordine ai susseguenti accordi intervenuti, in tal senso assumendo che era stata prevista la liberazione di da qualsiasi impegno in difetto di emissione a totale Parte_1
3 storno, da parte di di una nota di accredito entro il termine CP_2 del 10/09/2008. Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo sopra indicato.
La convenuta opposta si costituiva instando per la conferma del provvedimento monitorio.
La stessa radicava altro procedimento avanti al Tribunale CP_2 di Treviso (n.r.g. 889/2010) chiedendo – ove fosse stato ritenuto inefficace l'accordo sottoscritto in data 17/07/2008 - il pagamento di €
29.033,20 a titolo di residuo corrispettivo dovuto per le medesime prestazioni, causa in cui si costituiva eccependo la Parte_1 litispendenza dei giudizi e la conseguente inammissibilità della domanda, insistendo nel merito per il rigetto della pretesa creditoria, attesa l'estinzione dell'obbligazione e comunque l'inadempimento dell'attrice, con richiesta di risoluzione del contratto.
Il Tribunale di Treviso, disposta la riunione dei procedimenti e respinta l'eccezione d'incompetenza territoriale, con sentenza n. 2465/2013 accertava e dichiarava l'estinzione dell'obbligazione assunta da Parte_1
e revocava il D.I. opposto, rigettando le altre domande e regolando
[...] le spese di soccombenza.
2. proponeva gravame, accolto dalla Corte d'Appello di CP_2
Venezia con sentenza n. 519/2019, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava la società appellata al pagamento della somma di € 25.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, ponendo a carico di le spese di lite di entrambi i Parte_1 gradi del giudizio.
La Corte territoriale, in assenza di prova di una puntuale offerta di pagamento del residuo importo di € 25.000,00 con messa in mora e ravvisando l'accordo insorto come non configurante una novazione estintiva ma un'espromissione, riteneva che l'appellante non avesse liberato la propria debitrice dall'impegno assunto con la scrittura del
17/07/2008, ossia che dalla sottoscrizione degli accordi da parte di
4 derivasse solo l'impegno a ridurre il credito e l'accettazione CP_2 del nuovo debitore , con dilazione della maggior parte Controparte_6 del pagamento fino al 10/09/2008, senza alcuna declaratoria di liberazione dal credito in assenza di emissione di nota di accredito entro tale data.
3. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione Parte_1 affidandosi a due motivi di doglianza, cui resisteva Controparte_1
(incorporante giusta atto di fusione per
[...] CP_2 incorporazione del 06.05.2019 a ministero del notaio dott.
[...]
, rep. 3051 raccolta n. 15427) proponendo ricorso incidentale Per_1 articolato in un unico motivo.
Con ordinanza n. 29161/2024 la Corte Suprema di Cassazione accoglieva il ricorso principale, dichiarava inammissibile quello incidentale, cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava la causa alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese. La Corte di legittimità rilevava che il giudice di secondo grado aveva “fatto un uso non coerente dei canoni interpretativi forniti dall'art. 1362 e ss. c.c. secondo i quali il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate e si è così discostata dal principio per cui nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti, il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto … e qualora queste siano chiare
e dimostrino una loro "intima ratio", il giudice non può invocarne una diversa, venendo così a sovrapporre una propria opinione all'effettiva volontà dei contraenti”. Pertanto, la sentenza impugnata veniva cassata con rinvio, affinché, previo nuovo esame della questione, fosse data applicazione al principio di diritto secondo cui “nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole
e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati
5 dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.”
(pag. 5 dell'ordinanza).
4. ha quindi riassunto il giudizio, rassegnando le Parte_1 conclusioni come in epigrafe. , ritualmente citata, Controparte_1 non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
All'udienza del 15 ottobre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
5. A questa Corte, quale giudice del rinvio, viene demandato di rivalutare le censure svolte nel giudizio di appello dall'odierna parte resistente in riassunzione, in applicazione dei principi affermati dalla
Suprema Corte con la citata ordinanza n. 29161/2024, nonché tenendo in considerazione che, come incontestato in causa, tra le parti era stato concluso un accordo di espromissione e che, come rimarcato dalla Corte di legittimità con la citata ordinanza, la manifestazione di volontà di liberare il debitore non richiede forme sacramentali, laddove sia comunque univocamente manifestata come diretta a tale risultato
(Cass. n. 6935/1983, richiamata a pag. 4 della stessa ordinanza).
Nel caso di specie è pacifica e documentata l'esistenza della clausola e) del contratto (doc. E-I n. 3) secondo cui "Contrive sarà sollevata da qualsiasi impegno assunto con il presente accordo qualora non CP_2 provvederà ad emettere una nota di accredito a totale storno entro ii
10.9.2008”, la cui mancata emissione parimenti non è in contestazione.
L'art. 1362 c.c. detta i criteri per identificare correttamente la volontà negoziale, atteso che l'elemento letterale costituisce lo strumento necessario, seppur non esclusivo, per ogni più approfondita valutazione, vieppiù quando si verifica che la volontà comune possa estrinsecarsi in maniera univoca e conforme al dato testuale del contratto senza l'occorrenza di dissertazioni interpretative per dirimere questioni che non hanno ragione di porsi.
6 L'esegesi del testo, quale ricostruzione in base ad essa dell'intenzione delle parti, è pertanto governata in via principale e prevalente dal criterio del senso letterale delle parole, che perciò può risultare assorbente di eventuali ulteriori e successivi criteri interpretativi.
6. Nel caso in scrutinio, secondo il criterio dell'interpretazione letterale delle clausole pattizie, l'effetto liberatorio previsto dal paragrafo e) della scrittura del 17/07/2008 si ricava dal testo dell'accordo, tenuto conto che ivi è stata trasposta la volontà negoziale attribuente importanza sostanziale all'emissione della “nota di accredito”. La convenuta in riassunzione (soggetto imprenditoriale avvezzo a trattare dinamiche complesse nei rapporti con altre parti e che non ha preteso ulteriori precisazioni o riconoscimenti sul punto nella scrittura, con ogni conseguente determinazione dei termini contrattuali) ha accettato espressamente la previsione pattizia secondo cui il mancato rispetto del termine indicato avrebbe comportato la liberazione della società riassumente dall'obbligazione di fare da tramite tra e la CP_2 committente, quanto al pagamento del corrispettivo assunto in via esclusiva da quest'ultima.
In tal senso, deve ritenersi corretta la conclusione a cui è pervenuto il
Tribunale di Treviso, anche in ossequio all'art. 1367 c.c., che ha affermato: “la lettera e) della parte dispositiva dell'accordo espressamente ed inequivocamente stabilisce l'obbligo di di CP_2 emettere la nota entro il 10.9.2008, facendone discendere, in difetto,
l'immediata liberazione di Contrive da 'qualsiasi impegno assunto con il presente accordo'. Poiché l'unico impegno positivamente assunto da
per effetto dell'accordo, era quello di “farsi tramite' del Pt_1 pagamento del saldo corrispettivo transattivamente dovuto ad CP_2 deve concludersi che l'emissione della nota dovesse precedere sul piano logico/giuridico l'esecuzione del pagamento” (pag. 12 sentenza n.
2465/2013 del Tribunale di Treviso, doc. F).
7 La società sottoscrivendo “per presa visione ed accordo CP_2 per quanto di competenza” la scrittura del 17/07/2008 (posta a fondamento del ricorso monitorio, doc. E-I n. 1, pagg. 2-3), ha manifestato perciò chiaramente la volontà a che gli accordi convenuti tra le parti producessero effetto – ovvero che la impegnassero per quanto di spettanza con conseguente accettazione di responsabilità conseguente agli obblighi accettati – nella sfera giuridica della stessa convenuta, anche in merito alla definitiva estinzione di qualsivoglia pretesa scaturente dal regolamento negoziale con laddove Parte_1 fosse stato disatteso l'impegno ad emettere la “nota di accredito” (a conferma liberatoria anche dal punto di vista fiscale dell'obbligazione della riassumente) nel termine stabilito del 10/09/2008, ossia quello espressamente pattuito tra le parti a prescindere dalle premesse dell'accordo.
7. La Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso principale (secondo motivo) ha inoltre rimarcato che non erano state tenute in considerazione le “comunicazioni via fax dalle quali sarebbe stato possibile ricavare l'intenzione della di "assumere rapporti CP_2 professionali diretti" con con "trasferimento a quest'ultima delle CP_6 responsabilità economiche di " e la disponibilità di a Pt_1 CP_6
"manlevare da responsabilità economica" (pag. 4 ordinanza, in Pt_1 ordine al secondo motivo del ricorso principale accolto), ossia la prova per tabulas (docc. E-II nn. 2a - 8a) della volontà di porre in essere l'espromissione liberatoria di Parte_1
D'altra parte, la riassumente, con la sottoscrizione dell'accordo, non ha assunto alcun riconoscimento di debito nei confronti di CP_2 limitandosi semmai a fare da tramite per il pagamento a cui doveva provvedere altro soggetto ( , come chiaramente risulta Controparte_6 dal testo della scrittura del 17/07/2008.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, correttamente il
Tribunale ha ritenuto di valorizzare il tenore letterale del testo, dal quale
8 emerge la valenza obbligatoria della prestazione di cui alla clausola e), il cui inadempimento alla scadenza concordata avrebbe determinato la liberazione di ogni obbligazione di nei confronti di Parte_1 CP_2
[...]
8. In conclusione, deve essere rigettata la domanda proposta in primo grado da (ora nei confronti di CP_2 Controparte_1 avente ad oggetto il pagamento della somma di € Parte_1
25.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Pertanto, la parte convenuta in riassunzione va condannata alla restituzione di quanto versato da in esecuzione della sentenza di questa Parte_1
Corte n. 519/2019, pari all'importo di “€.41.271,91= per capitale, interessi e spese legali (queste ultime comprensive di quanto restituito in favore di a titolo di spese legali liquidate in primo grado in CP_2 favore della e regolarmente saldate dalla Controparte_3 CP_4
del pagamento effettuato dalla in favore della
[...] Controparte_3
delle spese legali liquidate in sede d'appello per il primo Controparte_4 grado, nonché della relativa tassa di registro, nonché ancora del pagamento effettuato dalla in favore della Controparte_3 CP_4 delle spese legali liquidate in sede d'appello per il relativo grado di
[...] giudizio)”, siccome quantificato (pag. 26 atto di citazione in riassunzione) e documentato (cfr. docc. B/3, H e I atto di citazione in riassunzione) dalla riassumente, oltre interessi al tasso di legge dalla data del pagamento fino al saldo. Gli interessi di mora non sono dovuti poiché assolvono ad “una funzione deterrente e risarcitoria nei confronti del debitore inadempiente in relazione ad una prederminata transazione commerciale caratterizzata dal mancato pagamento del corrispettivo pattuito. La loro finalità e la loro stessa peculiare disciplina … sono, con evidenza, estranei all'azione di ripetizione dell'indebito, fattispecie diversa che ricorre allorquando un soggetto, sia esso o meno un imprenditore commerciale, esegua un pagamento in difetto di una causa
9 giustificativa e chiami in giudizio l'accipiens per la restituzione di quanto da questi indebitamente percepito” (Cass. n. 36595/2022).
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di soccombenza, che è integralmente della parte convenuta in riassunzione considerato l'esito complessivo della controversia, va condannata Controparte_1
a corrispondere alla parte riassumente le spese di tutti i gradi di giudizio, ad eccezione di quelle di primo grado, liquidate nella misura, ritenuta congrua, tassata con la sentenza del Tribunale, ma già computate da nella somma chiesta in restituzione. Le altre spese sono Parte_1 liquidate come in dispositivo e nello specifico: per il giudizio di appello nella misura già tassata con la precedente sentenza d'appello; per il giudizio di Cassazione e per il giudizio di rinvio mediante applicazione del valore rientrante nello scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00
(indicato dal riassumente), secondo il criterio del decisum sul capitale liquidato in restituzione, con la precisazione, quanto alla presente fase di giudizio, che non è stata espletata attività istruttoria e che la parte convenuta in riassunzione non si è costituita e non ha articolato difese.
In ordine alla richiesta di di “rideterminazione Parte_1 dell'addebito delle imposte di registro, relativo al precedente grado
d'appello, con riferimento alla differente soccombenza che all'esito del presente giudizio emergerà” (pag. 27 atto di citazione in riassunzione) osserva la Corte che tale imposizione fiscale (doc. I, per € 217,50) deve gravare sulla parte soccombente anche laddove non venga precisato in sentenza, in quanto il titolo – anche di ristoro – va rinvenuto proprio nel principio della soccombenza e dunque nella condanna alle spese di lite
(Cass. n. 7532/2014).
P.Q.M.
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente decidendo quale giudice del rinvio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
10 1. rigetta la domanda proposta in primo grado da (ora CP_2
nei confronti di avente ad oggetto Controparte_1 Parte_1 il pagamento della somma di € 25.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2. condanna a restituire a la Controparte_1 Parte_1 somma di €. 41.271,91, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
3. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, liquidate quanto al giudizio di appello in
[...] complessivi € 3.777,00 per compensi e in € 217,50 per spese, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge;
quanto al giudizio di Cassazione in complessivi € 5.513,00 per compensi e in € 1.085,71 per spese, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge;
quanto al presente giudizio di rinvio in complessivi € 3.473,00 per compensi e in € 545,00 per spese, oltre rimborso spese generali (15%)
e accessori di legge.
Venezia, camera di consiglio del 22 ottobre 2025
La Presidente est.
DE AR
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