Accoglimento
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 2421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2421 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02421/2026REG.PROV.COLL.
N. 09045/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9045 del 2025, proposto dalla Gestioni Immobiliari s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Filippetti, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
il Comune di Osimo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Galvani, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
nei confronti
di AD per l’Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Brandoni, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione seconda, n. 583 del 16 luglio 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Osimo e di AD per l’Italia s.p.a.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026, il consigliere ES GI e uditi per le parti l’avvocato Stefano Filippetti e l’avvocato Alessandro Brandoni per sé e in delega dell’avvocato Andrea Galvani;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dal silenzio rigetto sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata in data 18 febbraio 2019 al Comune di Osimo, per la regolarizzazione dell’edificio con destinazione industriale e uffici originariamente realizzato nell’anno 1993 in carenza di preventiva autorizzazione edilizia, sito nel territorio del predetto comune, in località Aspio, via Chiusa, n. 6/A, distinto al catasto al foglio 9, mappali 463 e 469;
b) dal silenzio rigetto sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata in data 11 ottobre 2021 al Comune di Osimo in relazione al su citato immobile;
c) dalla relazione datata 3 aprile 2024 del dirigente del dipartimento del territorio-sportello unico edilizia privata del Comune di Osimo;
d) dalla relazione istruttoria del 29 luglio 2024 del direttore del 7° tronco di Pescara di AD per l’Italia s.p.a.;
e) dal provvedimento del Comune di Osimo, dipartimento del Territorio, prot. n. 41230 del 14 novembre 2023, invitante l’interessata a effettuare la demolizione, già disposta con provvedimento dirigenziale prot. 28544 del 2 ottobre 1999;
f) dalla domanda subordinata di accertamento del diritto della società interessata ad ottenere la restituzione da parte del Comune di Osimo delle somme a suo tempo corrisposte negli anni 1995 e seguenti dalle ditte precedenti proprietarie dell’immobile oggetto di intimata demolizione e loro danti causa, a titolo di oblazione, di oneri di urbanizzazione e contributi concessori per il perfezionamento della pratica di condono edilizio del fabbricato.
2. Con l’impugnata sentenza n. 583 del 16 luglio 2025, il Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione seconda, ha puntualmente sintetizzato i fatti di causa come segue: « 1. (…) Il manufatto in questione è costituito da un edificio a destinazione industriale e uffici di rilevante consistenza volumetrica, asseritamente realizzato nell’anno 1993 senza autorizzazione, sito in località Aspio del Comune di Osimo, alla Via Chiusa n. 6/a. Per la regolarizzazione di tale fabbricato abusivo, la ditta originariamente proprietaria - la P&R Engineering s.r.l., a cui è successivamente subentrata la società Iniziativa Aspio s.r.l., divenuta poi Iniziativa Costruzioni Industriali s.r.l., attuale Gestioni Immobiliari s.r.l. (sempre riconducibile alla stessa proprietà) - ebbe a presentare, in data 30.3.1995, una domanda di condono edilizio ai sensi di quanto previsto dall’art 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che consentiva la regolarizzazione di costruzioni abusive realizzate senza il rilascio di preventiva autorizzazione edificatoria, purché ultimate entro il 31 dicembre 1993. Tale domanda fu esitata negativamente dal Comune di Osimo con un primo provvedimento del 2.4.1999, avendo la società AD espresso parere negativo sull’istanza di nulla osta, ritenendo che il fabbricato insistesse in fascia di rispetto autostradale. Il provvedimento veniva impugnato innanzi a questo TAR con ricorso RG n. 587/1999. Con successivo ricorso RG n. 20/2000, veniva altresì impugnato il provvedimento datato 20.10.1999, con cui il Dirigente del Settore urbanistica del Comune di Osimo, oltre a confermare il diniego di sanatoria anche sull’asserito presupposto della mancata ultimazione delle opere entro la data del 31.12.1993, ingiungeva la demolizione dell’immobile. Gli anzidetti ricorsi, previa riunione, venivano decisi con sentenza di questo TAR n. 15 del 10 gennaio 2002, che dichiarava improcedibile il primo ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse - in quanto il provvedimento di diniego di sanatoria del 2.4.1999 aveva già cessato la sua efficacia, essendo stato assorbito dal successivo provvedimento di demolizione del 20.10.1999 - e respingeva il secondo ricorso, ritenendo che il diniego di sanatoria fosse stato correttamente adottato sul presupposto che le opere non risultavano ultimate alla data del 31.12.1993. Avverso tale sentenza veniva proposto appello (RG n. 5894 del 2002), che tuttavia non veniva coltivato e, pertanto, veniva dichiarato perento con decreto della Quinta Sezione del Consiglio di Stato n. 2872 del 17 maggio 2006. Nelle more dell’appello, parte ricorrente presentava domanda di riesame al Comune di Osimo, il quale avviava il procedimento senza tuttavia concluderlo e senza neppure mai attivarsi per dare esecuzione all’ordinanza di demolizione. 2. Tanto premesso in merito alle pregresse vicende, i giudizi per cui è causa scaturiscono dai seguenti ulteriori sviluppi. La ricorrente presentava al Comune di Osimo, in data 18 febbraio 2019, una domanda di sanatoria ordinaria dell’edificio abusivo di cui si controverte, ai sensi di quanto previsto dall’art 36 del D.P.R. n. 380 del 2001. A seguito delle richieste istruttorie del SUAP, a cui l’istante ottemperava in data 15 maggio 2019, l’Amministrazione rimaneva silente. Avverso il diniego tacito di sanatoria, formatosi, ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 380/2001, per l’inutile decorso del termine di 60 giorni dall’anzidetta integrazione documentale, l’istante proponeva innanzi a questo Tribunale il ricorso RG n. 446 del 2019, affidato ai seguenti motivi: - violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, in quanto la mancata conclusione, con un provvedimento finale espresso, del procedimento avviato con la presentazione della domanda di sanatoria edilizia da parte della società ricorrente, integrerebbe un comportamento negligente dell’Amministrazione e configurerebbe di per sé un vizio, stante la violazione di un dovere procedimentale imposto dagli artt. 2 e 3 della legge n 241/1990 e dell’obbligo motivazionale che incombe sul responsabile del procedimento; - violazione dell’art 36 del D.P.R. n. 380/2001, nonché eccesso di potere sotto i diversi profili della illogicità e della ingiustizia manifesta, in quanto sussisterebbero tutte le condizioni di carattere tecnico e giuridico richieste dalla suddetta norma di legge per il riconoscimento della doppia conformità edilizia e urbanistica del manufatto abusivo per il quale era stata richiesta la sanatoria, sia al momento di realizzazione dell’abuso sia al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria, aspetto non valutato dall’Amministrazione comunale; - violazione dell’art 97 della Costituzione e dell’art. 1 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere sotto i diversi profili della ingiustizia manifesta e della contraddittorietà dell’operato del Comune di Osimo, che, con il suo comportamento, avrebbe ingenerato in capo alla società ricorrente un legittimo affidamento sulla possibilità di riconsiderare il precedente provvedimento di diniego del condono edilizio, avendo avviato il procedimento di riesame a seguito della domanda presentata dall’interessata e manifestato la possibilità di addivenire alla sanatoria dell’abuso, senza peraltro dare seguito all’ordine di demolizione e senza neppure provvedere al rimborso delle somme versate a titolo di contributo di costruzione e oneri di urbanizzazione; - in via subordinata, incostituzionalità, nella parte in cui condiziona la sanatoria di interventi edilizi realizzati in carenza di titolo alla soddisfazione del requisito della cosiddetta doppia conformità urbanistica ed edilizia, per le conseguenze irragionevoli cui condurrebbe l’applicazione di tale disposizione qualora si sia in presenza di un’opera conforme alla disciplina vigente al momento di presentazione della domanda di sanatoria (e che dunque sarebbe stata verosimilmente assentita in caso di preventiva presentazione di regolare permesso a quella data), sebbene non lo fosse rispetto alla disciplina vigente al momento della sua realizzazione. 2.1. Si è costituito in giudizio, per resistere, il Comune di Osimo, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame sotto un duplice profilo: per omessa notificazione del ricorso alla società AD, quale soggetto controinteressato, e per carenza di legittimazione attiva in capo alla società Promozioni Immobiliari s.r.l., che non avrebbe alcun titolo alla proposizione del gravame, dato che la domanda di sanatoria è stata presentata dalla proprietaria dell’immobile, società Gestioni Immobiliari s.r.l., ossia un soggetto del tutto diverso e unico legittimato attivo. Nel merito deduce l’infondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto. 3. Nel frattempo, la società ricorrente presentava, in data 11 ottobre 2021, nuova istanza di sanatoria dell’immobile in questione, anche rispetto alla quale il Comune di Osimo rimaneva silente. Il provvedimento di diniego tacito formatosi per l’inutile decorso del termine di 60 giorni dall’istanza è stato impugnato innanzi a questo Tribunale con il ricorso RG n. 24 del 2022; con riferimento a quest’ultimo sono state sollevate sostanzialmente le medesime censure già articolate nel ricorso RG n. 446/2019 proposto avverso il precedente diniego tacito di sanatoria. 3.1. A seguito dell’istruttoria disposta dal Tribunale con ordinanza n. 134 del 8 febbraio 2024, in data 4 aprile 2024 il Comune di Osimo ha depositato la relazione di chiarimenti a firma della Dirigente del Dipartimento del Territorio datata 3 aprile 2024, corredata della pertinente documentazione, con cui è stato dato atto delle ragioni per le quali l’edificio non è stato ritenuto sanabile alla luce della disciplina edilizia e urbanistica di riferimento. Detta relazione è stata impugnata dalla ricorrente con i motivi aggiunti depositati in data 18 giugno 2024, con i quali sostanzialmente deduce, in sintesi, quanto segue: - per quanto riguarda la contestata non conformità dell’edificio in questione alla normativa urbanistica vigente alla data di realizzazione dell’abuso, assume la ricorrente che il Comune avrebbe errato - ai fini del calcolo delle potenzialità edificatorie del comparto e quindi nel valutare la maggiore superficie di piano occupata dalla costruzione rispetto a quella che sarebbe consentita - nel non considerare un’area di mq. 1.352 di proprietà della ricorrente, ricompresa nel territorio del confinante Comune di Camerano, costituente l’area di sedime e pertinenziale di un preesistente fabbricato (fabbricato A), situato sul confine dei due Comuni, demolito in quanto inagibile e collabente; tale area in passato sarebbe stata sempre considerata, dagli Uffici comunali, come facente parte del comparto edificatorio e avrebbe consentito il recupero della cubatura e delle superfici dell’edificio demolito ai fini edificatori; - errati sarebbero i criteri di calcolo utilizzati dal Comune per la quantificazione delle superfici di piano realizzate nei preesistenti fabbricati B e C così da ottenere la superficie di piano residua realizzabile nel comparto edificatorio per valutare la conformità di quella sviluppata dal fabbricato oggetto di sanatoria; le previsioni dell’art. 13 del Regolamento edilizio tipo della Regione Marche datato 4 settembre 1989, n. 23, infatti, esclude dal computo le superfici dei locali interrati e calcola al 50% quelle dei locali seminterrati, mentre il Comune le avrebbe computate per intero, il che avrebbe comportato una errata determinazione delle potenzialità edificatorie del comparto, mentre il calcolo corretto cui fare riferimento sarebbe quello contenuto nella scheda sub documento n. 4 allegato ai motivi aggiunti; - errato sarebbe anche il calcolo della superficie di piano dell’edificio oggetto di sanatoria, quantificata dagli Uffici comunali in mq 2.949,30, e come tale superiore a quella residuale disponibile stimata erroneamente in mq 357,94 anziché in mq 2.639,69, come si dimostrato sempre nella scheda allegata. Al contrario, dal calcolo corretto deriverebbe che, a fronte di una superficie di piano residua, al netto di quelle realizzate nei fabbricati (B) e (C), di mq. 2.639,69 in relazione all’edificio per il quale è stata negata la sanatoria, è stata realizzata una superficie complessiva di piano di mq. 2.496,39, inferiore di mq 142,30 rispetto a quella consentita; - per quanto riguarda l’ulteriore ragione ostativa opposta dal Comune alla sanatoria, rappresentata dall’asserita non conformità dell’edificio alla disciplina edilizia e urbanistica vigente al momento della domanda per essere l’edificio collocato in fascia di rispetto autostradale, la ricorrente ritiene che essa si basi su un’errata ricognizione e percezione dello stato dei luoghi e su un’illegittima interpretazione del Codice della Strada e del suo Regolamento attuativo, tenuto soprattutto conto delle vicende che hanno determinato, nel tempo, il mutamento della fascia di rispetto autostradale per effetto della intervenuta realizzazione della terza corsia dell’autostrada A/14. Invero, il fabbricato abusivo risultava ubicato a 30,80 mt dal confine autostradale (inteso come rete di recinzione dell’area) all’epoca della sua realizzazione, e quindi fuori dalla fascia di rispetto all’epoca vigente; con la realizzazione della terza corsia la rete di recinzione che delimitava il confine autostradale è stata spostata verso l’edificio di proprietà della ricorrente, il che ha determinato che esso ricada – solo oggi e per effetto di tali mutamenti – in fascia di rispetto; - con riferimento, infine, all’ulteriore motivo ostativo alla sanatoria edilizia opposto dall’Amministrazione, ossia la mancata allegazione alla domanda di sanatoria della relazione tecnica prevista dall’art. 12 della L.R. Marche n. 1/2018, la ricorrente sostiene che anche tale assunto sarebbe privo di fondamento, atteso che la norma citata troverebbe applicazione soltanto per gli edifici da realizzare dopo la sua entrata in vigore e quindi non opererebbe per le costruzioni realizzate in precedenza, la cui conformità rispetto alla normativa antisismica andava certificata sulla base delle norme vigenti alla data della loro edificazione, come peraltro avvenuto per il fabbricato di cui si controverte, per il quale tale regolarità sarebbe stata attestata con la certificazione inviata il 20 luglio 1998 al Comune di Osimo, in allegato alla domanda di condono a suo tempo presenta ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47 del 1985; - in subordine, la ricorrente ripropone la questione di incostituzionalità dell’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, per violazione degli artt. 3 e 97 della Carta Costituzionale, nella parte in cui condiziona la sanatoria di interventi edilizi realizzati in carenza di titolo alla soddisfazione del requisito della cosiddetta doppia conformità urbanistica ed edilizia. 3.2. Oltre al Comune di Osimo, si è costituita in giudizio anche la società AD, cui pure il ricorso è stato notificato. Quest’ultima ha depositato, in data 30 luglio 2024, una relazione istruttoria datata 29 luglio 2024, a firma dell’Ing. Christian Tucciarone, Direttore del 7° Tronco - Pescara della Società AD per l’Italia, completa di allegati, da cui si evincerebbe che il fabbricato in questione mancherebbe attualmente di conformità edilizia e urbanistica, in quanto collocato all’interno della fascia di rispetto autostradale alla data di presentazione della domanda di sanatoria per effetto dell’ampliamento del tratto autostradale con la creazione della terza corsia, mentre, alla data della sua realizzazione, risultava ubicato fuori da tale fascia. 3.3. Con memorie ex art. 73, comma 3, sia società AD che il Comune di Osimo hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo per non essere stato notificato alla società AD quale soggetto controinteressato. Il Comune, inoltre, ha eccepito un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, dovuto al fatto che la domanda di sanatoria presentata nel 2021 sarebbe identica a quella presentata nel 2019 e che parte ricorrente non avrebbe mai fatto, nei propri scritti difensivi, alcun accenno a eventuali elementi di differenziazione tra le due istanze (che in realtà non vi sarebbero, e ciò sarebbe altresì confermato dall’identico contenuto del ricorso introduttivo RG n. 24/2022 e del ricorso RG n. 446/2019). 4. Avverso detta relazione, la ricorrente ha proposto ulteriori motivi aggiunti depositati in data 26 settembre 2024, sostanzialmente contestando l’inoperatività del vincolo derivante dalla nuova fascia di rispetto autostradale – venutasi a creare a causa dello spostamento verso la proprietà della ricorrente della recinzione dell’area di proprietà della società AD a seguito della realizzazione della terza corsia – trattandosi di una modifica unilaterale e sopravvenuta dello stato dei luoghi che non potrebbe ripercuotersi a danno dell’istante, la cui costruzione, al contrario, non sarebbe mai stata spostata dal sedime originario; detta nuova fascia di rispetto non potrebbe operare retroattivamente ma solo per le future costruzioni. Ad ogni modo, utilizzando i criteri di calcolo delle distanze stradali e autostradali di cui all’art. 3, comma 1, n. 10, del vigente Codice della Strada, l’edificio in parola rispetterebbe anche l’attuale fascia di rispetto autostradale, trovandosi a metri 37 dal confine della proprietà della società AD. Di qui l’illegittimità delle valutazioni e conclusioni formulate da quest’ultima nell’impugnata relazione. 4.1. Entrambe le resistenti hanno eccepito l’inammissibilità dei secondi motivi aggiunti, in quanto rivolti avverso una mera relazione tecnica interna, priva di valenza provvedimentale e quindi priva dei caratteri di lesività e definitività, tanto da essere successiva al provvedimento di diniego tacito impugnato con l’atto introduttivo. 5. Con provvedimento dirigenziale prot. n. 41230 del 14 novembre 2023, comunicato all’interessata in pari data, la ricorrente società Gestioni Immobiliari S.r.l. veniva invitata a dare corso alla demolizione già disposta con provvedimento dirigenziale del 20 ottobre 1999, prot. 28544. Con ricorso RG n. 15/2024, pertanto, l’anzidetta proprietà ha impugnato tale ultimo provvedimento per ottenerne l’annullamento, chiedendo, in via subordinata, l’accertamento del proprio diritto ad ottenere la restituzione da parte del Comune di Osimo delle somme corrisposte negli anni 1995 e seguenti dalle ditte precedenti proprietarie dell’immobile oggetto di intimata demolizione e danti causa dell’attuale ricorrente, a titolo di oblazione, di oneri di urbanizzazione e di contributi concessori per il perfezionamento della pratica di condono edilizio del fabbricato fatto oggetto oggi di ordine di demolizione risalente al 1995, le quali somme, a causa della mancata autorizzazione del condono, risulterebbero percepite e trattenute dall’Amministrazione senza titolo. A sostegno del gravame sono stati sostanzialmente dedotti i medesimi motivi di censura già proposti con i precedenti ricorsi; è stata, altresì, lamentata l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione sia perché, stante l’intervenuta impugnazione del silenzio rigetto, essa non sarebbe eseguibile, sia perché la stessa, adottata a oltre 30 anni dalla realizzazione dell’opera, sarebbe del tutto priva di motivazione; l’Amministrazione, invece, dato il lungo lasso di tempo trascorso e tenuto conto dell’affidamento ingenerato a causa dei suoi stessi comportamenti negli anni, avrebbe avuto l’onere di motivare sull’interesse pubblico alla sua adozione. Anche in questo giudizio si sono costituiti, per resistere, il Comune di Osimo - che ha anche eccepito l’inammissibilità della domanda di accertamento e comunque l’intervenuta prescrizione del diritto della società ricorrente a ottenere il rimborso di tutte le somme versate a titolo di oblazione, di contributi di costruzione e di oneri di urbanizzazione in occasione della domanda di condono edilizio del 30 marzo 1995 - e la società AD per l’Italia S.p.A ».
2.1. Tale ricostruzione in fatto non risulta specificamente contestata dalle parti costituite, sicché, in ossequio al principio di non contestazione recato dall’art. 64, comma 2, del codice del processo amministrativo, deve considerarsi idonea alla prova dei fatti oggetto di giudizio.
3. Il T.a.r. ha: a) disposto la riunione dei tre ricorsi di primo grado; b) dichiarato, su eccezione del Comune di Osimo, inammissibile il ricorso n. 446 del 2019 per carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente Promozioni Immobiliari s.r.l., la quale non è il soggetto che ha presentato la domanda di sanatoria da cui è scaturito il diniego impugnato; c) respinto il ricorso n. 24 del 2022 ed entrambi i motivi aggiunti proposti nell’ambito di detto giudizio, prescindendo espressamente dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti; d) respinto il ricorso n. 15 del 2024; e) compensato tra le parti le spese processuali.
4. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 10 novembre 2025 e in data 25 novembre 2025 – la Gestioni Immobiliari s.r.l. ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando sette motivi e formulando, altresì, domanda cautelare.
5. Tanto il Comune di Osimo quanto AD per l’Italia s.p.a. si sono costituiti in giudizio, chiedendo ambedue il rigetto del gravame.
5.1. AD e il Comune hanno riproposto tempestivamente, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., l’eccezione, non esaminata dal T.a.r. in quanto assorbita, di inammissibilità del secondo ricorso di primo grado, siccome non notificato ad AD in qualità di controinteressato.
5.2. AD ha riproposto tempestivamente l’eccezione d’inammissibilità dell’impugnativa (motivi aggiunti al secondo ricorso) della propria relazione istruttoria del 29 luglio 2024, in quanto atto endoprocedimentale.
5.3. Il Comune ha riproposto l’eccezione d’inammissibilità del secondo ricorso, anche in quanto l’istanza di sanatoria era identica ad altra già respinta.
6. La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
7. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 l’appellante ha rinunciato, allo stato, alla domanda cautelare.
8. In vista dell’udienza di discussione l’appellante ha depositato una memoria in data 3 gennaio 2026 e una memoria di replica in data 13 gennaio 2026; l’amministrazione comunale e AD per l’Italia s.p.a. hanno entrambe depositato memorie di replica in data 9 gennaio 2026. Con tali scritti defensionali le parti costituite hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi e insistito sulle rispettive posizioni.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 3 febbraio 2026.
10. In limine litis , si osserva che, come eccepito da AD e dal Comune nelle loro memorie di replica, l’appellante ha svolto in memoria una nuova censura non dedotta nell’atto d’appello, sicché essa è inammissibile e non potrà essere vagliata.
Si tratta comunque di una contestazione (sulla concreta applicazione dell’art. 26 del nuovo codice della strada) afferente al ricorso di primo grado n. 24 del 2022 e dei relativi motivi aggiunti, che, come si vedrà in prosieguo, sono comunque complessivamente inammissibili.
11. Sempre in limine , va sottolineato che il gravame è stato veicolato avverso i capi della sentenza del T.a.r. con cui sono stai respinti i ricorsi di primo grado numeri 24 del 2022 e 15 del 2024, mentre non è stato impugnato il capo che ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 446 del 2019, sicché su tale capo si è formato giudicato.
12. Vanno accolte le riproposte eccezioni degli enti appellati.
13. Siffatte eccezioni, in conformità al combinato disposto degli articoli art. 101, comma 2, c.p.a., 46, comma 1 e 38 c.p.a., sono state ritualmente e tempestivamente proposte con le memorie di costituzione depositate entro 60 giorni dal perfezionamento della notificazione dell’appello.
Sul punto va evidenziato che non era necessario proporre appelli incidentali, giacché il T.a.r. non ha respinto le eccezioni, ma non le ha esaminate, siccome assorbite.
14. Come eccepito da ambedue le parti appellate, è inammissibile il secondo ricorso di primo grado (n. 24 del 2022), proposto avverso il diniego formatosi per silentium sull’istanza di sanatoria dell’11 ottobre 2021, poiché tale ricorso non è stato notificato ad alcun controinteressato.
In particolare, AD per l’Italia s.p.a. è controinteressata in relazione al ricorso n. 24 del 2022, in quanto l’immobile oggetto dell’istanza di sanatoria dell’11 ottobre 2021 incide sulla fascia di rispetto della corsia autostradale.
Siffatta circostanza era conosciuta o agevolmente conoscibile da parte della Gestioni Immobiliari s.r.l., attesa la corrispondenza istruttoria intercorsa tra detta società e AD.
Ciò posto, è pacifico che l’interessata non ha notificato ad AD il ricorso n. 24 del 2022 (fatto pacifico), ma soltanto i motivi aggiunti al successivo ricorso n. 15 del 2024.
Pertanto il ricorso n. 24 del 2022 è inammissibile, così come i due atti di motivi aggiunti veicolati all’interno di detto giudizio.
Trattasi, invero, di motivi aggiunti afferenti ad atti volti a sostenere la legittimità del diniego e, in particolare, la relazione del dirigente del dipartimento del territorio, sportello unico edilizia privata del Comune di Osimo del 3 aprile 2024, versata in atti il 4 aprile 2024, in adempimento dell’incombente istruttorio disposto dal T.a.r. con ordinanza n. 134 dell’8 febbraio 2024 (impugnata con il primo atto di motivi aggiunti) e la relazione istruttoria di AD per l’Italia del 29 luglio 2024 (depositata in giudizio il 30 luglio 2024) diretta a contrastare le deduzioni esposte nel ricorso n. 24 del 2022. Non si tratta, pertanto, di atti idonei a incidere di per sé sulla posizione dell’interessata, sicché, divenuto inammissibile il ricorso a cui afferiscono i motivi aggiunti che li riguardano, seguono la medesima sorte.
Tale inammissibilità assorbe ogni considerazione sull’altra eccezione d’inammissibilità, proposta dal solo Comune, inerente al carattere sostanziale meramente reiterativo del ricorso n. 24 del 2022 rispetto al primo ricorso n. 446 del 2019.
15. Rammentato che l’inammissibilità del ricorso n. 24 del 2022 travolge anche i due motivi aggiunti ad esso correlati, per completezza, si rileva che, come eccepito da AD s.p.a., l’impugnazione della relazione istruttoria della predetta società del 29 luglio 2024, effettuata mediante il secondo atto di motivi aggiunti all’interno del ricorso n. 24 del 2022 è anche di per sé inammissibile, giacché si tratta di una mera relazione tecnica-istruttoria interna con funzione puramente descrittiva ed esplicativa delle risultanze emerse in sede di sopralluogo e di disamina del profilo urbanistico e topografico dell’area d’interesse.
Conseguentemente la relazione de qua è totalmente caratterizzata né da definitività, né soprattutto da effettiva lesività della posizione soggettiva dell’interessata.
Si tratta, dunque, di un atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile in linea generale, salvo nelle eccezionali ipotesi in cui l’atto arrechi immediatamente una lesione dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio (determinando in via inderogabile l’atto conclusivo oppure comportando un arresto del procedimento) e non meramente con riferimento alla possibile sua futura incidenza sulla sfera dell’interessato (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2025, n. 5470, 14 febbraio 2025, n. 1225, 22 agosto 2024, n. 7205; sez. III, 12 febbraio 2024, n. 1364), il che, tuttavia, non si riscontra nel caso di specie, dove – si ribadisce – la relazione tecnica ha soltanto una funzione di chiarimento istruttorio dello stato dei luoghi. Inoltre, in via dirimente, essa (stilata in data 29 luglio 2024) è successiva al provvedimento negativo impugnato in via principale con il ricorso n. 24 del 2022, ovverosia il silenzio significativo di rigetto formatosi a seguito della domanda di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed è stata redatta e depositata in giudizio da AD con l’evidente finalità di replicare ai motivi esposti nel ricorso n. 24 del 2022 (e poi impugnata con motivi aggiunti), con la conseguenza che in alcun modo ha inciso sull’interesse fatto valere in giudizio dalla Gestioni Immobiliari.
16. Ferma restando la pregiudiziale inammissibilità del ricorso di primo grado n. 24 del 2022 e dei relativi motivi aggiunti, in ogni caso, tali impugnazioni sono comunque infondate, così come il ricorso n. 15 del 2024, come correttamente statuito dal T.a.r., per quanto si esaminerà nei prossimi paragrafi.
17. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
18. I primi quattro motivi d’appello attengono al « GIUDIZIO RESCINDENTE SUL CAPO CHE HA RESPINTO IL RICORSO NRG. 24/2022 » e con essi l’appellante ha dedotto: da pagina 13 a pagina 16 del gravame « SUL PRIMO MOTIVO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO. VIOLAZIONE DELL’ART. 36, COMMA 3, DPR 6 GIUGNO 2001, N. 380. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA LEGGE N. 241 /1990, NONCHÉ DEGLI ARTT. 3, 24, 97 E 113 DELLA COSTITUZIONE. ERROR IN IUDICANDO PER TRAVISAMENTO, ILLOGICITÀ MANIFESTA E VIZIO DI MOTIVAZIONE: LA MANCATA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SANATORIA CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO CONNOTA DI ILLEGITTIMITÀ L’OPERATO DEL COMUNE DI OSIMO »; da pagina 6 a pagina 18 « SUL TERZO MOTIVO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO. VIOLAZIONE DELL’ART 97 DELLA COSTITUZIONE E DEGLI ’ARTT. 1 E 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990. ERROR IN IUDICANDO PER TRAVISAMENTO, ILLOGICITÀ MANIFESTA E VIZIO DI MOTIVAZIONE. IL COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI OSIMO AVEVA INGENERATO UN LEGITTIMO AFFIDAMENTO SULLA POSSIBILITÀ DI RICONSIDERARE IL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL CONDONO EDILIZIO E DI ADDIVENIRE ALLA SANATORIA DELL’ABUSO, OGGETTO DI SANATORIA ORDINARIA EX ART 36 DEL D.P.R. N. 380/2001 »; da pagina 18 a pagina 23 « SUL SECONDO MOTIVO DI RICORSO. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 D. LGS. 30 APRILE 1992, N. 285. ERROR IN IUDICANDO PER TRAVISAMENTO, ILLOGICITÀ MANIFESTA E VIZIO DI MOTIVAZIONE: IL CONFINE STRADALE È RIMASTO IMMUTATO, ANCHE DOPO LA REALIZZAZIONE DELLA TERZIA CORSIA AUTOSTRADALE. L’EDIFICIO È COLLOCATO OLTRE I TRENTA METRI DAL CONFINE STRADALE »; da pagina 23 a 25 « ECCEZIONE DI COSTITUZIONALITÀ DELL’ART 36, COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380 DEL 2001, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST., NELLA PARTE IN CUI SUBORDINA LA SANATORIA DI INTERVENTI EDILIZI REALIZZATI IN CARENZA DI TITOLO ALLA OBBLIGATORIA RISPONDENZA DELLO STESSO ALLA DISCIPLINA EDILIZIA ED URBANISTICA VIGENTE ALLA DATA DI REALIZZAZIONE DELL’ABUSO, OLTRE CHE A QUELLA VIGENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI REGOLARIZZAZIONE ».
19. Mediante la quinta doglianza – estesa da pagina 25 a pagina 32 del gravame – l’interessato ha dedotto sul « GIUDIZIO RESCISSORIO SUL CAPO CHE HA RESPINTO IL RICORSO NRG. 24/2022 ».
20. Ribadito che il ricorso di primo grado n. 24 del 2022 (al cui rigetto afferiscono le prime cinque censure) è inammissibile, il Collegio, per completezza e ad abundantiam , rileva l’infondatezza delle predette doglianze.
21. In sintesi, si osserva che:
a) il silenzio serbato dall’amministrazione comunale sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria di cui all’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 ha una valenza significativa tipica di rigetto, da cui scaturiscono i medesimi effetti di un diniego espresso, stante l’univocità e la chiarezza del comma 3 dell’art. 36, secondo cui « Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata »;
b) conseguentemente, in relazione ad una fattispecie di diniego tacito, prevista e tipizzata dal legislatore (al citato art. 36 in deroga a quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, 241), non vi è alcun obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, né è fondatamente predicabile, neanche in astratto, alcun difetto di motivazione;
c) non sussiste alcun legittimo affidamento dell’interessata, vertendosi in materia di abusi edilizi, dove a fronte di una situazione di illegalità (che, tra l’altro, nel caso di specie riguarda un fabbricato imponente, distribuito in parte su due piani e in parte su quattro piani, con una superficie complessiva di quasi 3.000 metri quadri e sito a ridosso di un’autostrada), il privato non può fondare un affidamento tutelabile sulla futura sanatoria;
d) ai fini dell’ottenimento del permesso in sanatoria è necessaria la doppia conformità dell’opera, tanto alla normativa urbanistica vigente al momento della perpetrazione dell’abuso quanto al momento della presentazione dell’istanza;
e) tuttavia l’opera al momento della presentazione della domanda ricadeva – consta ricadere tuttora – in una fascia di rispetto autostradale, sicché l’abuso assume carattere sostanziale;
f) ai fini del calcolo della distanza occorre far riferimento all’art. 3, comma 1, n. 10) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (recante il nuovo codice della strada), secondo cui il « limite della proprietà stradale (…) risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea », cosicché, a differenza della tesi sostenuta dall’appellante, la distanza del confine stradale non va misurata dal ciglio stradale o dalla banchina stradale;
g) inoltre, atteso che è necessaria la doppia conformità, è in concreto irrilevante che successivamente all’edificazione del manufatto abusivo, vi sia stata la modifica della fascia di rispetto autostradale a causa della realizzazione della terza corsia;
h) peraltro, ai fini della verifica della doppia conformità, è necessaria (per il territorio del Comune di Osimo) la documentazione tecnica prevista dall’art. 12 della legge regionale delle Marche 4 gennaio 2018, n. 1, relativa al rispetto della normativa per le costruzioni in zona sismica, che tuttavia non è stata effettivamente fornita;
i) è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 per asserita violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, alla luce di quanto affermato dalle pronunce della Corte costituzionale n. 125 del 15 luglio 2024, n. 232 dell’8 novembre 2017, n. 232 e 107 dell’11 maggio 2017;
l) per giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, da cui il Collegio non intende discostarsi, l’onere della prova dell’esistenza dei presupposti per l’ottenimento della sanatoria grava sull’istante (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. II, 17 dicembre 2025, n. 10018; sez. VI, 14 marzo 2023, n. 2660 e 2 maggio 2022, n. 3437) e, al di là delle asserzioni dell’interessata e della non dirimente documentazione da essa versata, è indimostrata la rispondenza del manufatto alle norme edilizie e urbanistiche vigenti, sia alla data di costruzione, sia all’attualità, che, anzi, sono smentite dal coacervo documentale, come correttamente evidenziato dal collegio di primo grado.
22. Con il sesto e il settimo motivo afferenti al « GIUDIZIO RESCINDENTE E RESCISSORIO SUL CAPO CHE HA RESPINTO IL RICORSO NRG. 15/2024 », l’appellante ha dedotto: da pagina 32 a pagina a 35 del gravame, « SUL PRIMO E SECONDO MOTIVO DI RICORSO. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 LEGGE 241/1990. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 31 E 36 DPR 380/2001. ERROR IN IUDICANDO PER TRAVISAMENTO, ILLOGICITÀ MANIFESTA E VIZIO DI MOTIVAZIONE: L’INTERVENUTA E TEMPESTIVA IMPUGNAZIONE DEL SILENZIO RIGETTO IMPEDIVA AL COMUNE DI DIFFIDARE LA RICORRENTE A DAR CORSO ALLA DEMOLIZIONE »; da pagina da 35 a pagina 38, « SULL’ACCOGLIMENTO DELL’ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL CREDITO RESTITUTORIO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 112 C.P.C. E 2938 C.C., ATTESO CHE IL GIUDICE NON PUÒ RILEVARE D’UFFICIO LA PRESCRIZIONE NON OPPOSTA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 111 COST. VIOLAZIONE DELL’ART. 105 C.P.A. E NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO E DEL DIRITTO DI DIFESA, NON AVENDO IL TRIBUNALE ATTIVATO IL CONTRADDITTORIO SULLA QUESTIONE DI PRESCRIZIONE ».
23. Il sesto motivo è infondato.
L’ordine di demolizione, infatti, è pienamente legittimo, oltreché atto doveroso.
A differenza di quanto sostenuto dall’appellante, l’intervenuta formazione del silenzio significativo di rigetto sulla domanda di sanatoria giustifica di per sé la demolizione, essendo la repressione dell’abuso conseguenza necessitata al suo accertamento. Il che non è influenzato dalla circostanza che il silenzio diniego sia stato impugnato in sede giurisdizionale, in difetto di una sospensione della sua efficacia esecutiva.
Pertanto è insussistente il lamentato difetto di motivazione, trattandosi di un’attività vincolata senza margini di discrezionalità a fronte della sussistenza del presupposto fattuale (l’abuso), positivamente riscontrato dall’amministrazione e di cui si è dato atto nell’ordine di demolizione.
Non è predicabile alcun legittimo affidamento a causa del passaggio di alcuni decenni dalla realizzazione dell’intervento edilizio.
Specificamente, alla luce di quanto chiarito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze numeri 8 e 9 del 17 ottobre 2017, « il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino »; la giurisprudenza successiva si è conformata costantemente e univocamente a siffatto principio (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. II, 13 novembre 2020, n. 7015, 9 ottobre 2020, n. 6023, 24 luglio 2020, n. 4725, 2 ottobre 2023, n. 8617 e 7 marzo 2024, n. 2220; Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 2020, n. 6771, e 26 ottobre 2020, n. 6498).
Pertanto non occorreva alcuna motivazione rafforzata in ordine alla valutazione di peculiari ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, essendo l’ordine di demolizione di un abuso edilizio un atto vincolato e non essendovi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il mero decorso del tempo, anche per un lasso considerevole, non sana (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. II, 19 gennaio 2026, n. 394; sez. VII, 6 novembre 2024, n. 8862; sez. VI, 3 maggio 2024, n. 4061, 24 marzo 2023, n. 3001, 24 gennaio 2023, n. 755 e 3 novembre 2022, n. 9656).
24. Parimenti infondata è la settima censura, con cui l’appellante ha impugnato il capo della sentenza con cui è stata respinta la domanda di condanna del Comune di Osimo alla restituzione delle somme corrisposte dall’interessata a titolo di oblazione, di oneri di urbanizzazione e di contributi concessori in occasione della domanda di condono edilizio del 30 marzo 1995.
Va premesso che il T.a.r. ha dichiarato prescritta tale domanda.
L’appellante non contesta che, come affermato dal T.a.r. in conformità alla giurisprudenza consolidata, una volta intervenuto il diniego di condono, il diritto alla ripetizione degli oneri versati sorge dalla data del diniego medesimo, da cui decorre il termine di prescrizione, che è l’ordinario decennale, con la conseguenza che il « termine prescrizionale è decorso dal 2 aprile 1999 o, al più tardi, dal 20 ottobre 1999, data in cui è stato adottato il provvedimento confermativo del diniego ed è stato emesso l’ordine di demolizione; sicché, in assenza di atti interruttivi (nella specie non venuti in rilievo), all’atto della proposizione della domanda di restituzione contenuta in ricorso la prescrizione era abbondantemente maturata » (paragrafo 9.1 della sentenza gravata).
La Gestioni Immobiliari contesta, invece, che la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme sia stata pronunciata in assenza di una specifica eccezione del Comune.
In realtà il Comune ha eccepito la prescrizione in memoria, come correttamente osservato dal T.a.r., e, quindi, l’interessata ha avuto la possibilità di replicare (il che non è avvenuto nella sua memoria di replica), con la conseguenza che non vi è stata una decisione “a sorpresa”, né – per quanto rileva primariamente – il T.a.r. è andato oltre i suoi poteri.
La rilevabilità della prescrizione, invero, è subordinata ad eccezione in senso stretto, e dunque rilevabile solo su eccezione di parte (ai sensi dell’art. 2938 del codice civile), ma non è necessario ai fini dell’efficacia dell’eccezione che essa sia perimetrata dettagliatamente con formule rituali e con l’indicazione di norme e del dies a quo , essendo sufficiente che essa sia percepibile univocamente. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che « una volta sollevata la questione della prescrizione, l’intera fattispecie resta devoluta al giudice anche con riguardo alla decorrenza del “dies a quo”, che rimane “sub iudice”, e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di secondo grado valutare d’ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione (ai fini della sospensione, cfr. Cass. sent. n.32683/2022, con esplicito riferimento alla inidoneità a costituire mere affermazioni autonome le statuizioni sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del “dies a quo”). Ed ancora, con ord. n.25684/2023 è stato precisato che rientra nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso; l’elemento costitutivo della prescrizione (art. 2934 cod.civ.) è l’inerzia del titolare del diritto per il tempo determinato dalla legge (Cass., Sez.Un., n. 10955 del 2022) e, pertanto, la parte ha soltanto l'onere di allegare tale elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare dell’effetto estintivo che scaturisce dal protrarsi dell’inattività (…) v. Cass., Sez.Un., n. 15895 del 2019 (…) la determinazione della durata, necessaria per il verificarsi dell’estinzione, si configura come una quaestio iuris connessa all'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale delineato dalla legge (sent. n.10955/2002). Spetta al giudice qualificare l’inerzia alla stregua del pertinente schema normativo astratto, che può divergere da quello indicato dalle parti e così condurre all’individuazione di un termine più esiguo o più ampio (Cass. nr. 12182 del 2021). Come quaestio iuris si atteggia anche l'individuazione del momento iniziale della prescrizione: il giudice è chiamato a valutare d’ufficio il momento iniziale, senza essere vincolato dalle deduzioni delle parti (di recente, Cass. n. 24047/2022, punto 21; Cass. n. 33169/2021, punto 10) » (Cass. civ., sez. lav., 16 agosto 2025, n. 23352).
25. In conclusione, in accoglimento delle relative riproposte eccezioni pregiudiziali delle parti appellate, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado n. 24 del 2022 nonché i relativi due atti di motivi aggiunti e per il resto deve essere respinto l’appello e confermata la sentenza gravata.
26. In applicazione del principio della soccombenza, al rigetto dell’appello segue la condanna dell’appellante al pagamento, in favore delle parti appellate costituite, delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo.
26.1. Nulla va disposto circa la regolazione delle spese e degli onorari di causa tra l’appellante e la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., stante la mancata costituzione di quest’ultima.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 9045 del 2025, come in epigrafe proposto:
a) accoglie le eccezioni pregiudiziali riproposte dal Comune di Osimo e da AD per l’Italia s.p.a., e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado n. 24 del 2022 nonché i relativi due atti di motivi aggiunti;
b) per il resto, rigetta l’appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la Gestioni Immobiliari s.r.l. al pagamento, in favore del Comune di Osimo e di AD per l’Italia s.p.a., delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, liquidati in euro 3.000 (tremila) per ciascuna delle due predette parti appellate, oltre accessori come per legge.
Nulla dispone circa la regolazione delle spese e degli onorari di causa tra la Gestioni Immobiliari s.r.l. e la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:
RD ZA, Presidente
ES GI, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
ES Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES GI | RD ZA |
IL SEGRETARIO