Sentenza breve 28 dicembre 2018
Ordinanza collegiale 14 febbraio 2020
Decreto collegiale 27 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto collegiale 27/09/2021, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/09/2021
N. 01324/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN
(Sezione Prima)
ha pronunciato il presente
DECRETO COLLEGIALE
sul ricorso numero di registro generale 1324 del 2018, proposto da
ZU - Società Cooperativa in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Pini, Alessia Fiore e Flavia Marsella, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Eugenio Pini in Roma, via della Giuliana n. 82, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cavallino-Treporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Zambelli, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Venezia Mestre, Via Cavallotti n. 22, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione del EN, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio
per l'annullamento e/o la riforma e/o nullità e/o disapplicazione:
- dell’atto del Comune di Cavallino Treporti (VE) – Area Economico – Finanziaria – Servizio Tributi – Attività Economiche e Produttive – Demanio, protocollo n. 0017939/2018, datato 29 agosto 2018 e recapitato a mezzo raccomandata consegnata in data 11 settembre 2018, a firma del Responsabile del Servizio – Tributi – Attività Economiche e Produttive – Demanio, dott. Davide Vallese, avente ad oggetto “ Concessione demaniale marittima n. 15/2003 – Canone demaniale e imposta regionale –Ordine di introito per annualità 2013 – 2018” nonché degli ivi allegati “ schede di liquidazione del canone demaniale e della relativa imposta regionale per le annualità 2013-2018 in relazione alla concessione demaniale marittima n. 15/2003 ” e “ Modelli di Pagamento Unificato F24” per le annualità dal 2013 al 2018;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, coevo, richiamato e conseguente anche non conosciuto e comunque lesivo e/o contrario agli interessi della ricorrente, ivi compresi i provvedimenti di “liquidazione” e quelli di determinazione e formulazione del canone demaniale e dell’imposta regionale per gli anni dal 2013 al 2018 semmai intervenuti, ma non conosciuti, nonché, ove lesivo e se medio tempore adottato, ma non conosciuto, del provvedimento regionale di classificazione delle occupazioni,
nonché
- per l’accertamento della non debenza dei canoni e delle imposte e/o di tutti gli importi richiesti ad ZU con l’atto e relativi allegati adottato dal Comune di Cavallino Treporti (VE), recante il n. di protocollo n. 0017939/2018 e datato 29 agosto 2018;
- in via subordinata e salvo gravame, per l’accertamento della minor somma e/o riduzione dei canoni e delle imposte per gli anni dal 2013 al 2018 e/o di tutti gli importi richiesti ad ZU con l’atto e relativi allegati adottato dal Comune di Cavallino Treporti (VE), protocollo n. 0017939/2018 e datato 29 agosto 2018
nonché
per la condanna delle Amministrazioni, ciascuna per quanto di ragione, alla restituzione delle somme tutte indebitamente percepite dalle stesse per il periodo 2013-2018 a seguito dell’atto e relativi allegati adottato dal Comune di Cavallino Treporti (VE), recante il n. di protocollo 0017939/2018 e datato 29 agosto 2018 ed al risarcimento di tutti danni subiti e subendi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Considerato:
- che con il ricorso in esame la Società Cooperativa ZU, in liquidazione, (in seguito, ZU) ha impugnato – unitamente agli atti presupposti e connessi indicati in epigrafe – la nota del Comune di Cavallino Treporti prot. n. 0017939/2018 del 29 agosto 2018, recante ordine di introito dei canoni demaniali (e imposta regionale) per la concessione demaniale marittima n. 15/2003 in relazione alle annualità 2013-2018;
- che con sentenza n. 1219 del 19 dicembre 2018 questo Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, con compensazione delle spese, in quanto “ nel caso de quo, da un lato la controversia ha ad oggetto diritti a contenuto meramente patrimoniale e cioè la debenza o meno del canone concessorio e, qualora sia dovuto, il suo importo maggiore o minore. Non si fa questione, a ben vedere, della validità degli atti amministrativi presupposti (e, più in specie, del provvedimento di concessione) ”; “ d’altro lato, la controversia non coinvolge l’esercizio di poteri autoritativi della P.A. a contenuto discrezionale, ma solamente l’accertamento tecnico dell’esistenza o meno dei presupposti fattuali, in presenza dei quali il canone concessorio è dovuto: ciò perché la ricorrente lamenta, in estrema sintesi, di non aver più avuto, dal 2011, né in uso, né comunque nella propria disponibilità il bene specifico concesso in godimento, ed un accertamento di tal tipo non comporta, secondo il Collegio, l’esercizio di poteri autoritativi della P.A.” ;
- che con sentenza n. 6948 del 14 ottobre 2019, il Consiglio di Stato (Sez. V) ha accolto l’appello proposto dalla società ricorrente e, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato che la controversia de qua appartiene alla cognizione del giudice amministrativo, e ha rimesso la causa a questo Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 105, comma 2, cod. proc. amm., condannando l’appellato Comune di Cavallino Treporti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00, oltre oneri accessori se per legge dovuti;
- che il Consiglio di Stato ha principalmente osservato che la controversia ha ad oggetto non la mera debenza dei pregressi canoni di concessione, ma anche l'accertamento dell'esistenza del sottostante rapporto concessorio nel periodo di tempo corrente tra la revoca della concessione e l'annullamento giurisdizionale della stessa;
- che nelle more della riassunzione del presente giudizio, l’Agenzia del Demanio ha proposto ricorso ex art. 362 cod. proc. civ. avanti la Suprema Corte di Cassazione, al quale hanno fatto seguito il controricorso di ZU e il controricorso con ricorso incidentale del Comune di Cavallino-Treporti;
- che la Regione del EN non risulta essersi costituita nel giudizio avanti alla Corte di Cassazione;
- che con ordinanza n. 163 del 14 febbraio 2020, questo Tribunale ha disposto la sospensione del presente giudizio, ai sensi degli artt. 79, comma 1, cod. proc. amm. e 337, comma 2, cod. proc. civ., in attesa della definizione dell’impugnazione proposta avanti alla Corte di Cassazione;
- che con sentenza n. 10015 del 15 aprile 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso principale, proposto dall’Agenzia del Demanio, e quello incidentale proposto del Comune di Cavallino-Treporti, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che “ la questione involgeva soltanto aspetti patrimoniali, senza alcuna necessità di statuire in ordine all'azione amministrativa del Comune, in ordine alla sua legittimità, rimanendo unicamente in discussione l'obbligazione di pagare o meno i canoni, cioè l'accertamento di un diritto soggettivo”;
- che le Sezioni Unite hanno altresì stabilito che “ le spese seguono la soccombenza ” e hanno rimesso “ la causa avanti al TAR EN, anche per le spese del presente ”;
- che con memoria depositata in data 11 giugno 2021, il Comune di Cavallino-Treporti ha chiesto che questo Tribunale declini la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, con rifusione “ delle spese del presente giudizio e di quello avanti le Sezioni Unite” ;
- che all’udienza del 14 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto:
- che sulla controversia sussista la giurisdizione del giudice ordinario come dichiarato dalle Sezioni Unite;
- che in ragione dei mutamenti giurisprudenziali in ordine al profilo della giurisdizione, sussistono le condizioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio anche in relazione all’attività svolta successivamente alla sentenza n. 1219 del 19 dicembre 2018 di questa Sezione;
- che le spese del giudizio avanti alla Corte di Cassazione seguono la soccombenza - come statuito dalla Suprema Corte - e devono essere liquidate in € 2.626,00, per ciascuna parte, oltre accessori;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN (Sezione Prima):
- compensa le spese del presente giudizio successive alla sentenza n. 1219 del 19 dicembre 2018;
- pone a carico della società ZU - Società Cooperativa in liquidazione a rifondere all’Agenzia del Demanio e al Comune di Cavallino-Treporti le spese di lite del giudizio avanti alla Corte di Cassazione, liquidate in € 2.626,00 in favore di ciascuna parte vittoriosa, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO