Ordinanza 17 ottobre 2018
Massime • 1
In tema di onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato, anche nel vigore della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, di cui alla l. n. 247 del 2012, la loro misura prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese e agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti (quali, tra gli altri, risultato e altri vantaggi non patrimoniali), in ragione del diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente, nel contratto di prestazione d'opera, e, per la parte soccombente, nel principio di causalità e dell'inefficacia nei confronti dell'avvocato della sentenza che ha provveduto alla liquidazione delle spese, in quanto non parte del giudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato l'ordinanza con la quale il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo ritenendo non dovute, dal cliente all'avvocato, le maggiori somme rispetto a quelle liquidate in sentenza, in ragione della soppressione del sistema tariffario e dell'approvazione dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, in attuazione della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense del 2012).
Commentari • 34
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La Cassazione stabilisce i parametri per la determinazione del compenso spettante all'avvocato da proprio cliente La misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni contenute nella sentenza a carico della controparte Con Ordinanza del 17 ottobre 2018 n. 25992, la Corte di Cassazione ha stabilito che, anche nel vigore della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, contenuta nella Legge n. 247 del 2012, la misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato va determinata a prescindere dalle statuizioni contenute nel provvedimento di condanna della controparte alle spese e agli onorari di causa. La Corte di Cassazione …
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La Cassazione stabilisce i parametri per la determinazione del compenso spettante all'avvocato da proprio cliente La misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni contenute nella sentenza a carico della controparte Con Ordinanza del 17 ottobre 2018 n. 25992, la Corte di Cassazione ha stabilito che, anche nel vigore della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, contenuta nella Legge n. 247 del 2012, la misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato va determinata a prescindere dalle statuizioni contenute nel provvedimento di condanna della controparte alle spese e agli onorari di causa. La Corte di Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/10/2018, n. 25992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25992 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2018 |
Testo completo
r 25 9 92 /18 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MANDATO Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente - Dott. ANTONIO ORICCHIO - Consigliere - Ud. 12/07/2018 - CC - Consigliere -Dott. LUIGI ABETE RG.N. 17440/2017Rel. Consigliere hom 25992. Dott. ANTONINO SCALISI -- - Rep.- Consigliere - Dott. MAURO CRISCUOLO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17440-2017 proposto da: CH LA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO SCARSELLI, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
NA OL RE CA;
- intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di AOSTA, depositata il 18/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI. 3 1 1 7 RG. 17440 del 2017 NU NA LG RE RM Fatti di causa e ragioni della decisione LG RE RM NA impugnava il decreto ingiuntivo n. 475 del 2016, con il quale il Tribunale di Aosta, su richiesta dell'avv. Carla Chanu, aveva ingiunto il pagamento della somma di €. 20.600,61 a titolo di compenso per prestazioni professionali (attività giudiziale di assistenza, rappresentanza e difesa) nell'ambito di un procedimento innanzi alla Corte di Appello di Torino. A sostegno dell'opposizione è stato eccepito che la somma richiesta a titolo di compenso professionale era superiore, a e non sarebbe dovuto essere quella liquidata dalla Corte di Appello. Si costituiva l'avv. Chanu, sostenendo che la liquidazione operata dalla Corte di Appello non era vincolante, né impediva che l'avvocato chiedesse un compenso maggiore rispetto a quello liquidato dalla Corte di Appello, dovendosi ritenere che la liquidazione operata dal giudice attiene ai rapporti tra le parti, ma non vincola la determinazione del compenso professionale nei rapporti tra l'avvocato e il cliente, con determinazione del compenso supportata dal parere del Consiglio dell'Ordine. Il Tribunale di Aosta con ordinanza del 19 maggio 2017 con numero di RG. 1542 del 2016 accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, dichiarava non dovute dall'attrice NA in opposizione le somme richieste dalla convenuta avv. Chanu e compensava le spese del giudizio. Secondo il Tribunale di Aosta 1 RG. 17440 del 2017 NU - - NA LG RE RM l'orientamento giurisprudenziale elaborato al tempo delle tariffe forensi e secondo il quale la misura degli onorari dovuti all'avvocato dal cliente poteva essere determinata in base ai criteri diversi rispetto a quelli della liquidazione delle spese non poteva dirsi vigente dopo la soppressione delle tariffe, l'approvazione dei parametri di cui al DM 55 del 2014 e la riforma della legge professionale n. 247 del 2012. La cassazione di questa ordinanza è stata chiesta da Chanu Carla con ricorso affidato a due motivi: a) per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 della legge 247 del 2013 e degli artt. 4 e 5 del DM n. 55 del 2014 ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. e art. 111 cost. Secondo la ricorrente, il Tribunale di Aosta avrebbe errato nell'affermare che la sentenza che opera la liquidazione delle spese nell'ambito dei rapporti tra le parti non può che costituire il punto di riferimento per la liquidazione anche nei rapporti tra il cliente e l'avvocato perché, ove così fosse, si riconoscerebbe efficacia alla sentenza contro un soggetto che non è stato parte di quel giudizio. Per altro, la riforma della legge professionale e il passaggio dal sistema tariffario a quello dei parametri non possono avere avuto alcuna incidenza sul principio, secondo il quale la sentenza non produce effetti nei confronti delle parti. B) per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 247 del 2013 e degli artt. 4 e 5 del DM n. 55 del 2014 ex art. 360, primo comma, n. 3 2 RG. 17440 del 2017 NU NA LG RE RM cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, l'ordinanza del Tribunale di Aosta andrebbe cassata anche nella parte in cui statuisce che l'avvocato di cui deve uniformare la liquidazione del compenso alla somma già liquidata dal giudice, salvo che questi non abbia dedotto nell'ambito del procedimento per la liquidazione dei propri compensi, specifici oggettivi ulteriori rispetto a quelli emersi nell'ambito del giudizio di cui è stata svolta l'attività professionale, dovendo considerare che nel giudizio relativo alla liquidazione tra cliente e controparte l'avvocato non può introdurre alcun elemento in proprio favore per la liquidazione del compenso, né può prospettare alcunché, dato che l'avvocato non è parte e nel giudizio l'avvocato deve occuparsi degli stretti interessi del cliente da lui patrocinato. NA in questa fase non ha svolto attività giudiziale. Su proposta del relatore, il quale riteneva che i motivi formulati con il ricorso potevano essere dichiarati fondati, con la conseguente definibilità nelle forme dell'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza della Camera di Consiglio. Rileva il collegio che il ricorso è fondato, in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore, ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c. -1. Nella giurisprudenza di questa Corte ( tra le tante, sentenze 19/10/1992 n. 11448; 30/5/1991 n. 6101; 28/6/1989 n. 3158 ) 3 RG. 17440 del 2017 NU - - NA LG RE RM è incontrastato il principio secondo cui la misura degli oneri dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese ed agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese tra le parti ( quali, tra gli altri, il risultato ed altri vantaggi anche non patrimoniali). La stessa esistenza di distinte previsioni normative per la determinazione dei compensi nei riguardi del cliente ancorché vi sia stata la pronuncia sulle spese da parte del giudice che ha definito la relativa controversia- univocamente comprova che l'ammontare delle somme dallo stesso cliente dovute, può essere diverso rispetto a quello formante oggetto della suddetta pronuncia, per cui tra le due liquidazioni può esservi corrispondenza. Ciò è, d'altra parte, confermato dalle deliberazioni dei Consigli Nazionali Forensi in base alle quali come risulta dalla tariffa approvata con il D.M. n.55 del 2014 ( articoli 5 e 6) -nella liquidazione degli onorari a carico del cliente può aversi riguardo, tra l'altro, ai risultati del giudizio, ai vantaggi conseguiti anche non patrimoniali, nonché al valore effettivo della controversia quando esso risulti, manifestamente, diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile. Le dette disposizioni integrano una norma di favore del professionista e, al riguardo, questa Corte ha avuto modo di 4 RG. 17440 del 2017 NU - NA LG RE RM -- precisare che la differenza in questione è legata al diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari che, per il cliente, riposa nel contratto di prestazione d'opera e, per la parte soccombente, nel principio di causalità ( sentenza 19/10/1992 n. 11448). Il cliente, quindi, è sempre obbligato a corrispondere gli onorari e i diritti all'avvocato ed al procuratore da lui nominati ed il relativo ammontare deve essere determinato dal giudice nei suoi specifici confronti a seguito di procedimento monitorio o dal procedimento previsto dagli articoli 28 e 29 della legge n. 794 del 1942, senza essere vincolato alla pronuncia sulle spese da parte del giudice che ha definito la causa cui le stesse si riferiscono. D'altra parte, l'eventuale errore contenuto nella detta pronuncia ( per il mancato rispetto dei minimi tariffari ) non può di certo ricadere sul professionista se la parte non ha inteso impugnare il provvedimento sulle spese. Inoltre, proprio perché sono diversi i criteri dettati per la liquidazione degli onorari a carico del cliente ed a carico della controparte, sarebbe illogico pretendere l'indicazione, nella nota spese a carico del soccombente, delle maggiori somme che il professionista ha diritto a percepire soltanto dal cliente. Senza dire, o, per maggior chiarezza e a conferma, va detto, che la sentenza che ha provveduto alla liquidazione delle spese giudiziali non ha efficacia (cioè, non è vincolante per I'), nei confronti, dell'avvocato per l'assorbente ragione che lo stesso 5 RG. 17440 del 2017 NU -- NA LG RE RM non è parte del giudizio (Cfr. Cass. 10383 del 2017, n. 518 del 2016), di cui si dice, né in quel giudizio, sia pure relativamente delle spese, può dedurre specifichealla liquidazione considerazioni. Pertanto, la misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalla liquidazione contenuta nella sentenza, che condanna l'altra parte al pagamento delle spese e degli onorari di causa, per cui solo l'inequivoca rinuncia del legale al maggiore compenso può impedirgli di pretendere onorari maggiori e diversi da quelli liquidati in sentenza. Tale rinuncia non può essere desunta dalla mera accettazione della somma corrisposta dal cliente per spese, diritti ed onorari, nella misura liquidata in sentenza e posta a carico dell'altra parte, quando non risulti in concreto che la somma è stata accettata a saldo di ogni credito per tale titolo. -1.2. Va qui osservato che tali principi vanno confermati anche dopo l'entrata in vigore della nuova legge professionale forense n. 247 del 2013 che ha determinato il passaggio dal sistema tariffario a quello dei parametri ed, essenzialmente, perché la nuova legge, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale con la sentenza impugnata, non ha modificato i principi appena indicati. In particolare, la nuova legge, non solo non ha superato (e non poteva superare) il principio generale relativo ai limiti soggettivi della sentenza secondo il quale l'avvocato non è parte 6 RG. 17440 del 2017 NU - - NA LG RE RM del giudizio che ha determinato la liquidazione delle spese giudiziali, ma e, soprattutto, la nuova legge consente di confermare il principio relativo al diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari che, per il cliente, riposa nel contratto di prestazione d'opera e, per la parte soccombente, nel principio di causalità. Infatti, il nuovo art. 13 della legge professionale forense stabilisce che se tra cliente ed avvocato il compenso non è stato stabilito per iscritto, il giudice liquida il compenso, facendo riferimento ai parametri allegati al DM n. 55 del 2014 cioè, tenuto conto delle caratteristiche dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza della natura, della difficoltà e del valore dell'affare delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti dal numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, e non secondo il principio di causalità cui è uniformata la decisione relativa alla liquidazione delle spese giudiziali tra le parti che può prescindere dai criteri appena indicati. Ai suddetti principi giurisprudenziali non si è attenuto il Tribunale di Aosta e, pertanto, la sentenza impugnata va cassata. Conseguentemente, la causa va rinviata al Tribunale di Aosta per un nuovo esame alla luce dei principi qui esposti, il quale provvederà, anche, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
PQM
7 RG. 17440 del 2017 NU - - NA LG RE RM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Aosta in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile Seconda di questa Corte di Cassazione il 12 luglio 2018. IT Presidente Allo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 OTT 2018 Roma, Funzionario Giudiziario Pool TALARICO 08 0