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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 04/08/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Trento Sezione Prima Civile R.G. 82/2024 riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente rel. Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere Dott. Marco Vezzani Consigliere Aus. Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data 18.04.2024 al n. 82/2024 promossa con citazione d.d. 08.04.2024
DA
, (C.F.: ), in proprio Parte_1 C.F._1 nonché in qualità di socio e legale rappresentante di Controparte_1
(C.F. e P.IVA nonché ora in qualità di erede universale di P.IVA_1 Per_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Ravelli (C.F.
[...] C.F._2
– indirizzo PEC: – FAX N. 0461-222930) del Email_1
Foro di Trento ed elettivamente domiciliato nel loro studio sito in Trento (TN), piazza Mosna n. 22, come da mandato telematico in atti APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: in persona Controparte_2 C.F._3 dell'Amministratore di Sostegno avv. Luca Fontana, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Fontana (CF. – indirizzo PEC: C.F._4
– FAX n. 06233229808) del Foro di Roma ed elettivamente Email_2 domiciliato presso il suo studio sito in Roma (RO), Piazza del Popolo n. 18, come da mandato telematico in atti APPELLATO
E CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_3 C.F._5 difesa dall'Avv. Matteo Pallanch (C.F.: – indirizzo PEC: C.F._6
– FAX n. 0461-11600076) del Foro di Email_3
Trento ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Trento (TN), via Manci n. 54, come da mandato telematico in atti APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE: Il procuratore del dott. in proprio, nonché in qualità di Parte_1 socio e legale rappresentante di nonché in qualità di Controparte_1 erede universale del defunto conclude in via di merito ed in via Persona_1 istruttoria come in atto di citazione in appello dd. 08.04.2024, conclusioni di merito ed istruttorie da intendersi in questa sede integralmente riportate e ritrascritte, chiedendo il rigetto dell'appello incidentale spiegato da
[...]
CP_3
(“In riforma integrale della Sentenza del Tribunale di Trento n. 231/2024 di data 21.02.2024, pubblicata in data 22.02.2024 nella vertenza sub R.G. 183/2021, notificata a mezzo p.e.c. in data 07.03.2024, e dunque in accoglimento delle domande svolte nelle conclusioni assunte dall'appellante – nella sua duplice veste processuale – nel giudizio di primo grado, nei seguenti termini: a) Per l'intervenuto in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante : Controparte_1
- Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'inesistenza,
l'invalidità, la nullità comunque annullare il testamento apparentemente olografo di pubblicato in Messina con verbale 01.03.2018 Persona_2 sub Rep. 18668 - Racc. 9424 ministero Not. Dott. e, per Persona_3
l'effetto, accertare e dichiarare che eredi di (C.F. Persona_2 Per_
, nato a [...] [...] e deceduto in Trento il C.F._7
26.07.2017, sono i successori legittimi (C.F. Controparte_2
e (C.F. ), ed C.F._3 Persona_1 C.F._8 ora per l'erede universale di quest'ultimo (C.F. Parte_1
), per la quota di un mezzo (1/2) ciascuno, C.F._1 adottando ogni conseguente provvedimento. Conseguentemente accertare a dichiarare che i predetti Controparte_2
(C.F. e (C.F. C.F._3 Persona_1
), ed ora per l'erede universale di quest'ultimo C.F._8
(C.F. ), quali eredi Parte_1 C.F._1
pag. 2/25 legittimi di sono titolati a subentrare mortis causa nella Persona_2 titolarità della quota di partecipazione sociale – pari all'11,09% - intestata al de cuius in . Controparte_1
- Nel merito in via subordinata: annullare ex art. 624 c.c. il testamento apparentemente olografo di pubblicato in Persona_2
Messina con verbale 01.03.2018 sub Rep. 18668 - Racc. 9424 ministero Not. Dott. e, per l'effetto, accertare e dichiarare che eredi Persona_3 Per_ di (C.F. , nato a [...] [...] Persona_2 C.F._7
e deceduto in Trento il 26.07.2017, sono i successori legittimi _2
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._3 Persona_1
), ed ora per l'erede universale di quest'ultimo C.F._8
(C.F. ), per la quota di Parte_1 C.F._1 un mezzo (1/2) ciascuno, adottando ogni conseguente provvedimento. Conseguentemente accertare a dichiarare che i predetti Controparte_2
(C.F. e (C.F. C.F._3 Persona_1
), ed ora per l'erede universale di quest'ultimo C.F._8
(C.F. ), quali eredi Parte_1 C.F._1 legittimi di sono titolati a subentrare mortis causa nella Persona_2 titolarità della quota di partecipazione sociale – pari all'11,09% - intestata al de cuius in . Controparte_1
In via istruttoria: si omette b) Per il riassumente quale erede universale Parte_1 dell'originario convenuto Persona_1
1) accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo, redatto in parte in data 2 luglio 2013 e in parte in data 11 luglio 2013, recante le firme apparenti di e pubblicato dal Notaio dott.ssa Persona_2 Per_3 in Messina in data 01 marzo 2018 rep. n. 18668, racc. n. 9424
[...] per difetto di sottoscrizioni autografe del de cuius;
2) accertare e dichiarare che eredi per legge di nato a [...] Persona_2
(TN) il 26.11.1930 e deceduto in Trento in data 26 luglio 2017, sono i fratelli nato a [...] il [...], ed ora per l'erede Persona_1 universale di quest'ultimo (C.F. Parte_1
), con la quota di ½ e nato C.F._1 Controparte_2
a LE (TN) il 11.09.1933, con la quota di ½ 3) accertare e dichiarare la nullità delle intavolazioni concesse in favore di quale erede testamentario di in Controparte_3 Persona_2 forza del testamento di cui al punto 1) che precede, disponendo il ripristino dello stato tavolare anteriore e quindi l'intavolazione in favore degli eredi legittimi nato a [...] il Persona_1
07.12.1929, ed ora per l'erede universale di quest'ultimo Pt_1
pag. 3/25 (C.F. ), con la quota di ½ e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], con la quota di ½; Controparte_2
4) accertare e dichiarare che e ed ora per Controparte_2 Persona_1
l'erede universale di quest'ultimo (C.F. Parte_1
), quali eredi legittimi di sono C.F._1 Persona_2 titolati a subentrare mortis causa nella titolarità della quota di partecipazione sociale, pari all'11,09%, intestata al de cuius in
[...]
Controparte_1
5) conseguentemente condannare a rilasciare e Controparte_3 restituire in favore di ed ora all'erede universale di Persona_1 quest'ultimo (C.F. ) Parte_1 C.F._1 tutti i beni ereditari, mobili ed immobili, della successione di Per_2
includendo tra i beni, oltre a quelli contenuti in P.T. 35/I ed in
[...]
P.T 36/I C.C. Gais, la quota di 11,09% della società Controparte_1
;
[...]
6) compensi e spese di assistenza legale rifusi, oltre 15% rimborso forfettario ex art 2 DM n. 55 dd. 10.03.2014, oltre 4% CNPA e 22% IVA sull'imponibile, ivi compreso il costo sopportato dal signor per il procedimento di mediazione. Persona_1
7) In via istruttoria: si omette Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi ai sensi della parametrazione vigente al momento della pronuncia, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché a ed I.V.A. di legge su detti imponibili, se ed in CP_4 quanto dovuta”).
DI PARTE APPELLATA Controparte_2
Insiste er l'accoglimento dell'appello principale e, in conseguente riforma dell'impugnata sentenza, chiede che la Corte Voglia: Nel merito, in via principale, in riforma dell'impugnata sentenza:
- accertare e dichiarare l'inesistenza, l'invalidità, la nullità comunque annullare il testamento apparentemente olografo di pubblicato in Persona_2
Messina con verbale 01.03.2018 sub Rep. 18668 - Racc. 9424 ministero Not. Dott. e, per l'effetto, accertare e dichiarare che eredi di Persona_3 [...] Per_ (C.F. , nato a [...] [...] e deceduto Per_2 C.F._7 in Trento il 26.07.2017, sono i successori legittimi (C.F. Controparte_2
e (C.F. ), ed ora C.F._3 Persona_1 C.F._8 per l'erede universale di quest'ultimo (C.F.: Parte_1
pag. 4/25 ), per la quota di un mezzo (1/2) ciascuno, adottando C.F._1 ogni conseguente provvedimento.
- Conseguentemente accertare a dichiarare che i predetti Controparte_2
(C.F. e (C.F. ), C.F._3 Persona_1 C.F._8 ed ora per l'erede universale di quest'ultimo (C.F. Parte_1
), quali eredi legittimi di sono titolati C.F._1 Persona_2
a subentrare mortis causa nella titolarità della quota di partecipazione sociale
– pari all'11,09% - intestata al de cuius in . Controparte_1
Nel merito, in via subordinata:
- annullare ex art. 624 c.c. il testamento apparentemente olografo di Per_2 pubblicato in Messina con verbale 01.03.2018 sub Rep. 18668 - Racc.
[...]
9424 ministero Not. Dott. e, per l'effetto, accertare e Persona_3 dichiarare che eredi di (C.F. , nato a Persona_2 C.F._7 Per_ il 26.11.1930 e deceduto in Trento il 26.07.2017, sono i successori legittimi (C.F. e (C.F. Controparte_2 C.F._3 Persona_1
), ed ora per l'erede universale di quest'ultimo C.F._8
(C.F. ), per la quota di un Parte_1 C.F._1 mezzo (1/2) ciascuno, adottando ogni conseguente provvedimento.
- Conseguentemente accertare a dichiarare che i predetti Controparte_2
(C.F. e (C.F. ), C.F._3 Persona_1 C.F._8 ed ora per l'erede universale di quest'ultimo (C.F. Parte_1
), quali eredi legittimi di sono titolati C.F._1 Persona_2
a subentrare mortis causa nella titolarità della quota di partecipazione sociale
– pari all'11,09% - intestata al de cuius in . Controparte_1
In ogni caso:
- Rigettare l'appello incidentale della Sig.ra Controparte_3
- revocare la revoca del certificato di eredità emesso in favore di _2 il 18.09.2017 dal Tribunale di Trento;
[...]
- cancellare l'intavolazione sub GN 3958/2020 Libro Fondiario di Brunico;
- condannare a rilasciare e restituire in favore di Controparte_3 _2 tutti i beni ereditari, mobili e immobili, della successione di
[...] Per_2
[...]
- accertare e dichiarare la nullità delle intavolazioni concesse in favore di quale erede testamentario di in forza del Controparte_3 Persona_2 testamento annullato come da precedenti conclusioni che precede, disponendo il ripristino dello stato tavolare anteriore e quindi l'intavolazione in favore degli eredi legittimi nato a [...] il [...], ed ora per Persona_1
l'erede universale di quest'ultimo (C.F. Parte_1
), con la quota di ½ e nato a [...] C.F._1 Controparte_2
(TN) il 11.09.1933, con la quota di ½;
pag. 5/25 Sulla liquidazione delle spese di lite:
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi ai sensi della parametrazione vigente al momento della pronuncia, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché a ed I.V.A. di legge su detti imponibili, se ed in CP_4 quanto dovuta, con applicazioni delle maggiorazioni previste dal comma 1- bis dell'art. 4 del DM 55/2014, come modificato dal DM n.147/2022 nell'ipotesi di atti redatti e depositati con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione. In via istruttoria: si omette
DI PARTE APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
[...]
CP_3
Che Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, per tutti i sopra esposti motivi, voglia:
• rigettare il gravame proposto da in proprio , quale erede Parte_1 universale di e quale socio e legale rappresentante di Persona_1 [...]
, nonché quello proposto da confermando Controparte_1 Controparte_2 nel merito la sentenza n. 231/2024, resa dal Tribunale di Trento (Presidente dott.ssa Renata Fermanelli, Giudice dott. Massimo Morandini, Giudice Relatore dott. Giuseppe Barbato) d.d. 21.02.2024, pubblicata in data 22.02.2024 e notificata in data 07.03.2024 ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare nel procedimento RG 183/2021 – Tribunale di Trento.
• Riformare la predetta sentenza n. 231/2024 nella parte in cui “condanna in solido, , la società e a Controparte_2 CP_1 Parte_1 rifondere a le spee di lite, che liquida in € 7.254,00 per Controparte_3 compenso, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e cpa come per legge” nel senso di quantificare l'importo delle spese di lite del primo grado in € 72.106,90 oltre a 15% per spese generali e accessori di legge o nel maggior o minor ritenuto secondo giustizia, e quindi condannare in solido,
[...]
, la società e a rifonderle _2 CP_1 Parte_1
a Controparte_3
• Con vittoria di spese e compensi di lite anche del presente grado d'appello da determinarsi secondo DM 55/14, scaglione di valore compreso tra € 1.000.000 e € 2.000.000 o in subordine secondo lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di particolare complessità.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pag. 6/25 Il 26 luglio 2017 decedeva in Trento, celibe e senza figli, , lasciando eredi Persona_2 legittimi i fratelli e In primo grado, Controparte_2 Parte_2 _2
, in persona dei due amministratori di sostegno nominati in suo favore, citava
[...] in giudizio quale erede testamentaria, e quale Controparte_3 Persona_1 ulteriore possibile erede legittimo in aggiunta a esso attore, esponendo che:
➢ il 18.9.2017 aveva chiesto e ottenuto il certificato di eredità quale Controparte_2 erede legittimo del fratello de per la quota di ½, per poi provvedere Per_2 all'intavolazione a proprio nome dei diritti immobiliari intestati al de cuius;
➢ il 1° marzo dell'anno successivo figlia di , Controparte_3 Controparte_2 aveva presentato per la pubblicazione un testamento olografo apparentemente riferibile a , in base al quale aveva poi ottenuto un certificato ereditario quale erede Persona_2 universale del predetto;
➢ il testo e la sottoscrizione del testamento in questione, secondo l'attore, non erano riferibili a , ma ad altro soggetto che ne aveva imitato la grafia, come Persona_2 accertato dal tecnico di fiducia di : Controparte_2
➢ in base al certificato ereditario dd. 21.9.2020, aveva intavolato a Controparte_3 suo nome il diritto di proprietà sui beni contenuti in C.C. Gais, P.T. 35/I con GN 3598/2020 previa revoca del certificato di eredità dd. 18.9.2017 in favore degli eredi legittimi e previa cancellazione dell'intavolazione del diritto di proprietà per _2
e dell'annotazione del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno sub
[...]
GN 1326/2020.
Sulla base di tali premesse, conveniva in giudizio il fratello e la figlia, Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'insistenza o la nullità o l'annullamento del testamento apparentemente olografo di pubblicato in Messina a ministero notaio Persona_2
con verbale 01.03.2018 Rep. 18668 Racc. 9424; Persona_3
accertare e dichiarare che eredi di c.f. sono per Persona_2 CodiceFiscale_9 successione legittima i fratelli germani c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_10
e C.F. , per la quota di 1/2 ciascuno;
Persona_1 CodiceFiscale_11
revocare la revoca del certificato di eredità emesso in favore di il Controparte_2
18.09.2017 dal Tribunale di Trento;
revocare o cancellare la cancellazione dell'annotazione del decreto di nomina di amministratore di sostegno per e pertanto ripristinare tale Controparte_2 annotazione;
pag. 7/25 cancellare l'intavolazione sub GN 3958/2020 Libro Fondiario di Brunico;
condannare a rilasciare e restituire in favore di Controparte_3 Controparte_2 tutti i beni ereditari, mobili e immobili, della successione di . Persona_2
si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto di tutte le domande Controparte_3 dell'attore, manifestando il proposito di avvalersi del testamento impugnato e di chiederne la verificazione in caso di eventuale adesione del tribunale al superato orientamento giurisprudenziale che riteneva applicabile il disposto dell'art. 214 c.p.c. in materia di impugnazione di testamento olografo ex art. 606 c.c. ed evidenziando che la controparte non aveva indicato alcuna ragione a fondamento dell'ulteriore domanda di annullamento di tale testamento, per poi rilevare che l'attore era privo della necessaria autorizzazione del giudice tutelare in ordine alla domanda di restituzione dei beni ereditari e alle domande tavolari e che comunque essa convenuta non era in possesso di alcun bene del de cuius.
In data 6.5.2021 intervenivano la con sede in Controparte_1
Mezzolombardo, in persona del suo legale rappresentante de , e Parte_1 quest'ultimo in proprio, per formulare le seguenti domande:
“accertare e dichiarare l'inesistenza, l'invalidità, la nullità comunque annullare il testamento apparentemente olografo di pubblicato in Messina con Persona_2 verbale 01.03.2018…e, per l'effetto, accertare e dichiarare che eredi di Parte_3
i successori legittimi …e … per la quota di
[...] Controparte_2 Persona_1 un mezzo (1/2) ciascuno, adottando ogni conseguente provvedimento.
Conseguentemente accertare a dichiarare che i predetti e Parte_4 Per_1
…quali eredi legittimi di sono titolati a subentrare mortis causa
[...] Persona_2 nella titolarità della quota di partecipazione sociale - pari all'11,09% - intestata al de cuius in . Controparte_1
- Nel merito, in via subordinata: annullare ex art. 624 c.c. il testamento apparentemente olografo di per l'effetto, accertare e dichiarare che eredi di Persona_4 Per_2 [...]
i successori legittimi la quota di Parte_3 Parte_5 Parte_6 un mezzo (1/2) ciascuno, adottando ogni conseguente provvedimento.
Conseguentemente accertare a dichiarare che i predetti Parte_5 [...] eredi legittimi di sono titolati a subentrare mortis causa CP_5 Persona_2 nella titolarità della quota di partecipazione sociale - pari all'11,09% - intestata al de cuius in .” Controparte_1
A sostegno di tali domande nell'atto di intervento si esponeva, fra l'altro, che:
pag. 8/25 ➢ era titolare di una quota di partecipazione sociale nella Parte_1 ari all'88,91%; CP_1
➢ la residua quota dell'11,09% era nella titolarità del defunto;
Persona_2
➢ il 24.12.2018 il socio maggioritario aveva comunicato a , erede Controparte_3 testamentaria del socio defunto, la propria intenzione di esercitare, ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, l'opzione di acquisto della quota intestata a quest'ultimo;
➢ una volta appreso della pendenza dell'odierno giudizio in ordine alla validità del testamento e temendo di esercitare il diritto di opzione nei confronti di soggetto non legittimato, aveva chiesto e ottenuto inaudita altera parte Parte_1 sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. della quota societaria intestata a;
Persona_2
➢ era titolare di interesse in grado di legittimarne la Parte_1 partecipazione al presente giudizio, rilevando l'individuazione del soggetto erede del socio deceduto in relazione alla clausola di gradimento prevista dallo Statuto ed essendo legittimato all'azione di nullità chiunque vi abbia interesse;
➢ inoltre, il presente giudizio costituiva la vertenza di merito ex art. 669 octies c.p.c. relativa al detto sequestro giudiziario, come peraltro statuito dal giudice che l'aveva concesso;
➢ la non riferibilità del testamento impugnato alla persona di era Persona_2 desumibile dalla perizia allegata alla citazione;
➢ risultava alquanto singolare la scelta della convenuta di far pubblicare il testamento in Messina, luogo privo di qualsivoglia collegamento con tutte le parti coinvolte;
➢ peraltro, vi erano elementi da cui desumere che le disposizioni di ultima volontà di erano state il frutto di captazione, di talché in subordine la scheda Persona_2 testamentaria doveva essere annullata ex art. 624 c.c..
In prossimità della scadenza del primo termine assegnato ai sensi dell'art. 183, 6° co., n. 1, c.p.c., nella sua previgente formulazione, si costituiva in giudizio anche l'altro convenuto aderendo alle difese svolte dall'attore, nonché dai terzi Persona_1 intervenuti in precedenza (la e ), e, quindi, CP_1 Parte_1 formulando le seguenti testuali domande:
“1) accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo, redatto in parte in data 2 luglio 2013 e in parte in data 11 luglio 2013, recante le firme apparenti di Persona_2
e pubblicato dal Notaio dott.ssa in Messina in data 01 marzo 2018 rep. Persona_3
n. 18668, racc. n. 9424 per difetto di sottoscrizioni autografe del de cuius;
pag. 9/25 2) accertare e dichiarare che eredi per legge di nato a [...] il Persona_2
26.11.1930 e deceduto in Trento in data 26 luglio 2017, sono i fratelli nato Persona_1
a LE (TN) il 07.12.1929, con la quota di ½ e nato a [...] il Controparte_2
11.09.1933, con la quota di ½;
3) accertare e dichiarare la nullità delle intavolazioni concesse in favore di CP_3 quale erede testamentario di in forza del testamento di cui al
[...] Persona_2 punto 1) che precede, disponendo il ripristino dello stato tavolare anteriore e quindi l'intavolazione in favore degli eredi legittimi nato a [...] il Persona_1
07.12.1929, con la quota di ½ e nato a [...] il [...], con Controparte_2 la quota di ½;
4) accertare e dichiarare che e quali eredi legittimi di Controparte_2 Persona_1
sono titolati a subentrare mortis causa nella titolarità della quota di Persona_2 partecipazione sociale, pari all'11,09%, intestata al de cuius in Controparte_1
,
[...]
5) conseguentemente condannare a rilasciare e restituire in favore di Controparte_3 tutti i beni ereditari, mobili ed immobili, della successione di Persona_1 Per_2
includendo tra i beni, oltre a quelli contenuti in P.T. 35/I ed in P.T 36/I C.C. Gais,
[...] la quota di 11,09% della società ”. Controparte_1
La causa veniva istruita con il solo espletamento di c.t.u. grafologica, al fine di accertare la riferibilità del contenuto e delle sottoscrizioni dell'impugnato testamento olografo alla mano del defunto . Persona_2
Con provvedimento dd.
2.11.2022 veniva dichiarata l'interruzione del processo per il sopravvenuto decesso del convenuto . Persona_1
Il giudizio veniva successivamente riassunto su ricorso dd. 25.1.2023 di Parte_1
, il quale, nella dichiarata e documentata veste di erede universale di
[...] [...] per effetto del testamento pubblico dd. 13.10.2014, faceva proprie le deduzioni Per_1 svolte in giudizio dal proprio dante causa, reiterandone le conclusioni ed eccependo la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, “in quanto formatasi in dispregio delle regole minime del doveroso contraddittorio tecnico positivizzato dall'art. 194 c.p.c., riservandosi ogni più ampia deduzione nella fissanda udienza di prosecuzione del giudizio”.
All'esito la causa veniva rimessa per la decisione al collegio, che così statuiva:
“Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra , , e Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 [...]
, con sede in Mezzolombardo (TN), Corso Mazzini n° 18, in Controparte_1
pag. 10/25 persona del legale rappresentante, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'intervento della e di CP_1 Parte_1 effettuato con la comparsa di costituzione depositata in data 6.5.2021;
- per l'effetto dichiara inammissibili le domande ivi formulate e le domande formulate dall'originario convenuto;
Persona_1
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna, in solido, , la società e Controparte_2 CP_1 Parte_1
a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 7.254,00 per
[...] Controparte_3 compenso, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e cpa come per legge;
- pone gli oneri di ctu, liquidati come in atti, a carico di , di Controparte_2 [...]
e di , in solido fra loro”. CP_1 Parte_1
presentava appello contro la sentenza di primo Parte_1 grado, proponendo 5 motivi di impugnazione:
1) Violazione e falsa applicazione di legge e dei principi di legge (artt. 105 e 100 c.p.c.; art. 606 Codice Civile) nonché motivazione erronea e perplessa rispetto alla pronunciata inammissibilità dell'atto di intervento dispiegato da Parte_1
in proprio e quale socio e legale rappresentante di
[...] Controparte_1
2) Violazione e falsa applicazione di legge e dei principi di legge (artt. 166 c.p.c.) in relazione alla pronunciata inammissibilità delle domande svolte in giudizio dal convenuto Persona_1
3) Ancora violazione e falsa applicazione di legge e dei principi di legge (art. 194 c.p.c.) relativamente al rigetto dell'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio sollevata dal signor Parte_1
4) Motivazione erronea, perplessa e comunque difettosa in relazione agli accertamenti compiuti dal C.T.U.;
5) Sulle ulteriori istanze istruttorie formulate da Omessa Parte_1 pronuncia.
Dall'auspicato accoglimento dei motivi di appello, chiedeva poi una diversa statuizione in punto regolamentazione delle spese di lite, anche in punto compensi del C.T.U., con conseguente riforma del relativo capo di decisione.
Si costituiva in giudizio il signor in persona dell'amministratore di Controparte_2 sostegno, aderendo all'appello principale.
pag. 11/25 Si costituiva altresì in giudizio con comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale, chiedendo il rigetto di tutte le domande. Chiedeva, in Controparte_3 via incidentale, la riforma della pronuncia sulle spese, a suo dire liquidate in misura eccessivamente bassa e, comunque, inferiore alle tariffe vigenti.
Con ordinanza del 23.10.2024 la Corte assegnava alle parti i termini di legge ex art. 352 cpc per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche, e rinviava per il trattenimento in decisione all'udienza del 05.06.2025, sempre con le forme dell'art. 127 ter cpc;
all'esito, il collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verrà esaminato per primo il secondo motivo di appello, in quanto da esso consegue l'ammissibilità o meno della presente azione;
infatti, se la costituzione di Persona_1 in primo grado dovesse essere qualificata come intervento adesivo dipendente, tale posizione di dipendenza e di accessorietà determinerebbe per l'interventore adesivo l'impossibilità di proporre autonomamente l'impugnazione. non ha Controparte_2 proposto motivi autonomi, aderendo alle conclusioni ed alle domande dell'attore, per cui l'esame dei motivi di appello sarà unitario per entrambe le parti.
Contro Con il secondo motivo di appello, e deducono Parte_1
“Violazione e falsa applicazione di legge e dei principi di legge (artt. 166 c.p.c.) in relazione alla pronunciata inammissibilità delle domande svolte in giudizio dal convenuto . Persona_1
Il motivo è parzialmente fondato;
come ha già osservato correttamente il tribunale in primo grado, è l'unico erede dell'originario convenuto Parte_1 [...]
deceduto in corso di causa. Il che comporta che egli, essendo subentrato iure Per_1 successionis allo zio potrebbe vantare, ove l'eredità fosse da devolvere Persona_1 per successione legittima, diritti sulla successione di , sicché nella detta Persona_2 veste gli è senz'altro ascrivibile un concreto e attuale interesse giuridico a sostenere la tesi dell'invalidità del testamento oggetto di causa. Peraltro, la sua posizione processuale, quale erede di è identica a quella già assunta da Persona_1 quest'ultimo, il quale si è costituito oltre il termine stabilito nell'art. 166 c.p.c. vigente ratione temporis, ragion per cui occorre valutare se le domande che lo stesso ebbe a proporre in comparsa di costituzione, seppure sostanzialmente coincidenti con quelle attoree, siano state correttamente o meno dichiarate inammissibili dal giudice di primo grado.
Ebbene, l'art. 166 c.p.c., nella formulazione previgente, prevedeva che “Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo pag. 12/25 comma dell'articolo 163bis ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168bis, quinto comma (1), depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione”. È pacifico che ciò non sia avvenuto. L'articolo 167 c.p.c., vigente fino al 28.02.2023, prevedeva che “Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione. Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269”.
Orbene, l'unica decadenza in cui incorre il convenuto che si costituisca dopo il termine è relativa alle domande riconvenzionali e alle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio; nel caso di specie, il convenuto in primo Parte_2 grado, si costituì in giudizio associandosi a tutte le deduzioni in fatto ed in diritto indicate dall'attore e dall'intervenuto in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante di assumendo le seguenti formali conclusioni: “1) CP_1 accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo, redatto in parte in data 2 luglio 2013 e in parte in data 11 luglio 2013, recante le firme apparenti di e Persona_2 pubblicato dal Notaio dott.ssa in Messina in data 01 marzo 2018 rep. n. Persona_3
18668, racc. n. 9424 per difetto di sottoscrizioni autografe del de cuius;
2) accertare e dichiarare che eredi per legge di nato a [...] il Persona_2
26.11.1930 e deceduto in Trento in data 26 luglio 2017, sono i fratelli nato Persona_1
a LE (TN) il 07.12.1929, con la quota di ½ e nato a [...] il Controparte_2
11.09.1933, con la quota di ½;
3) accertare e dichiarare la nullità delle intavolazioni concesse in favore di CP_3 quale erede testamentario di in forza del testamento di cui al
[...] Persona_2 punto 1) che precede, disponendo il ripristino dello stato tavolare anteriore e quindi l'intavolazione in favore degli eredi legittimi nato a [...] il Persona_1
07.12.1929, con la quota di ½ e nato a [...] il [...], con Controparte_2 la quota di ½;
4) accertare e dichiarare che e quali eredi legittimi di Controparte_2 Persona_1
sono titolati a subentrare mortis causa nella titolarità della quota di Persona_2
pag. 13/25 partecipazione sociale, pari all'11,09%, intestata al de cuius in Controparte_1
,
[...]
5) conseguentemente condannare a rilasciare e restituire in favore di Controparte_3 tutti i beni ereditari, mobili ed immobili, della successione di Persona_1 Per_2
includendo tra i beni, oltre a quelli contenuti in P.T. 35/I ed in P.T 36/I C.C. Gais,
[...] la quota di 11,09% della società ; Controparte_1
6) compensi e spese di assistenza legale rifusi, oltre 15% rimborso forfettario ex art 2 DM n. 55 dd. 10.03.2014, oltre 4% CNPA e 22% IVA sull'imponibile, ivi compreso il costo sopportato per il procedimento di mediazione.”
L'attore in primo grado, così aveva concluso: “- accertare e dichiarare Controparte_2
l'insistenza o la nullità o l'annullamento del testamento apparentemente olografo di pubblicato in Messina a ministero notaio con verbale Persona_2 Persona_3
01.03.2018 Rep. 18668 Racc. 9424;
- accertare e dichiarare che eredi di c.f. sono Persona_2 CodiceFiscale_9 per successione legittima i fratelli germani c.f. Controparte_2 C.F._10
e C.F. , per la quota di 1/2 ciascuno;
[...] Persona_1 CodiceFiscale_11
- revocare la revoca del certificato di eredità emesso in favore di il Controparte_2
18.09.2017 dal Tribunale di Trento;
- revocare o cancellare la cancellazione dell'annotazione del decreto di nomina di amministratore di sostegno per e pertanto ripristinare tale Controparte_2 annotazione;
- cancellare l'intavolazione sub GN 3958/2020 Libro Fondiario di Brunico;
- condannare a rilasciare e restituire in favore di Controparte_3 Controparte_2 tutti i beni ereditari, mobili e immobili, della successione di Persona_2
(…)
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali d'avvocato di tutti i gradi del giudizio, nonché spese generali 15% ex art. 2 c. 2 D.M. 55/2014, oltre C.N.P.A. e I.V.A., se ed in quanto dovuta, come per legge e rimborso spese di C.T.U. e C.T.P.”.
Da un semplice raffronto tra le due conclusioni, si vede che l'intervento di Persona_1 non poteva dirsi semplicemente adesivo, introducendo delle domande proprie e
“nuove”, sebbene correlate con quelle proposte dall'attore. In particolare, devono considerarsi domande nuove, in quanto non proposte dall'attore principale, e dunque inammissibili in quanto tardive, per il disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c., quelle relative: - alla domanda di intavolazione in favore dell'erede legittimo - Persona_1
pag. 14/25 all'accertamento che e quali eredi legittimi di Controparte_2 Persona_1 Per_2
sono titolati a subentrare mortis causa nella titolarità della quota di partecipazione
[...] sociale, pari all'11,09%, intestata al de cuius in Controparte_1
(l'ammissibilità di questa domanda dipende dall'esame del primo motivo di appello, al quale si rimanda), - alla condannare di a rilasciare e restituire in Controparte_3 favore di tutti i beni ereditari, mobili ed immobili, della successione di Persona_1
includendo tra i beni, oltre a quelli contenuti in P.T. 35/I ed in P.T 36/I Persona_2
C.C. Gais, la quota di 11,09% della società . Controparte_1
L'inammissibilità di queste domande in primo grado comporta, di conseguenza, l'inammissibilità dell'appello sulle relative questioni. Conseguentemente, l'appello deve considerarsi validamente proposto solo per le domande coincidenti con quelle proposte dall'attore in primo grado e cioè per “accertare e dichiarare la nullità Controparte_2 del testamento olografo, redatto in parte in data 2 luglio 2013 e in parte in data 11 luglio 2013, recante le firme apparenti di e pubblicato dal Notaio dott.ssa Persona_2 in Messina in data 01 marzo 2018 rep. n. 18668, racc. n. 9424 per Persona_3 difetto di sottoscrizioni autografe del de cuius;
2) accertare e dichiarare che eredi per legge di nato a [...] il Persona_2
26.11.1930 e deceduto in Trento in data 26 luglio 2017, sono i fratelli nato Persona_1
a LE (TN) il 07.12.1929, con la quota di ½ e nato a [...] il Controparte_2
11.09.1933, con la quota di ½”.
Passando ora al primo motivo di appello, deduce “Violazione Parte_1
e falsa applicazione di legge e dei principi di legge (artt. 105 e 100 c.p.c.; art. 606 Codice Civile) nonché motivazione erronea e perplessa rispetto alla pronunciata inammissibilità dell'atto di intervento dispiegato da in Parte_1 proprio e quale socio e legale rappresentante di . Controparte_1
Sostiene l'appellante che il signor – in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante di - aveva un interesse concreto e attuale Controparte_1 all'intervento nel giudizio di primo grado, contestando la decisione del Tribunale di Trento che ha negato tale interesse. L'interesse è stato argomentato su tre punti principali: a) Esercizio della clausola di gradimento: l'esito della controversia sulla successione del socio defunto e, conseguentemente, sull'attribuzione Persona_2 della sua quota sociale di inciderebbe direttamente Controparte_1 sull'esercizio della clausola di gradimento prevista dallo statuto (art. 11, comma 6). Il Signor in quanto avente diritto di prelazione, potrebbe Parte_1 differenziare il suo gradimento a seconda di chi acquisisce la quota mortis causa. La sentenza impugnata ha erroneamente negato la natura di vera e propria clausola di gradimento a questa disposizione statutaria. b) Connessione con il giudizio di merito: L'azione di nullità del testamento è strettamente connessa e susseguente al ricorso per pag. 15/25 sequestro giudiziario della quota sociale avviato dal Signor Parte_1
Questa connessione è stata riconosciuta dal Tribunale di Trento in sede cautelare, laddove ha individuato nella causa di primo grado il “merito” della fase cautelare di sequestro. c) Legittimazione all'azione di nullità del testamento: La legge civile consente a "chiunque vi abbia interesse" di far valere la nullità di un testamento e dunque anche a chi vanti un diritto di opzione connesso alla clausola di gradimento all'ingresso di nuovi soci. Anche sotto tale profilo la Sentenza di prime cure si appaleserebbe distonica rispetto alle norme ed ai principi regolanti la materia, laddove pretende di delimitare l'interesse all'azione di nullità in capo ai soli soggetti che possano vantare diritti successori e, dunque, nel concreto, ai soli eredi legittimi. Argomenta, poi, parte appellante che l'interesse ad agire deve essere verificato con riferimento al momento della decisione, per cui sarebbe rilevante anche un interesse sopravvenuto, quale era quello di nel frattempo divenuto erede di Parte_1
e, quindi, potenziale erede di in caso di declaratoria di Parte_2 Persona_2 nullità del testamento oggetto di lite.
Questo motivo non può essere accolto;
innanzitutto va ribadito, come correttamente osservato dal tribunale, che la categoria dei legittimati non è infinita, ma occorre avere un interesse all'impugnazione del testamento: “l'art. 591, ult. comma, cod. civ., come i successivi artt. 606, 2° comma, e 624, 1° comma, concedendo la possibilità di impugnare il testamento a "chiunque vi ha interesse", estende indubbiamente, rispetto alla normale azione di annullamento, la categoria dei soggetti legittimati all'impugnazione, assimilando la relativa disciplina a quella dell'azione di nullità prevista dall'art. 1421 cod. civ. -…, ma, altrettanto indubbiamente, pone un preciso limite a detta estensione, rappresentato, appunto, dalla necessità che chi invoca l'annullamento abbia interesse ad ottenerlo e non sia un quisque de populo”. Tale interesse “deve essere diretto ed attuale, e non eventuale e futuro, di guisa che la posizione giuridica soggettiva di chi agisce sia suscettibile di ricevere un concreto ed effettivo pregiudizio dal permanere dell'atto nel mondo del diritto e, per converso, un concreto ed effettivo vantaggio dalla sua caducazione” (così, in motivazione, Cass., n° 12291/1998). Dunque, l'esperibilità di un'azione da parte di chiunque vi abbia interesse deve essere valutata alla luce del generale principio sull'interesse ad agire, “dato dalla situazione giuridica soggettiva di vantaggio sostanziale, il cui riconoscimento viene posto ad oggetto della pretesa fatta valere in giudizio, e che si concreta nella esigenza di conseguire un risultato utile o giuridicamente apprezzabile attraverso l'indispensabile intervento del giudice” (così Cass., n° 3049/1968, richiamata più di recente in Cass., n° 26062/2018). Più di recente e più in dettaglio, la Corte regolatrice ha affermato che il titolare della legittimazione ad esercitare le azioni di nullità ed annullamento non è esentato dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire e della necessità di ricorrere al giudice per evitare - attraverso la rimozione degli effetti del pag. 16/25 testamento impugnato - una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica (cfr. Cass. Sez. 6, 29/01/2019, n. 2489, Rv. 652507 - 01). Orbene, a ben vedere, nel caso in esame difetta proprio sia una lesione attuale di un diritto di colui che agisce per la nullità del testamento, sia anche solo l'esistenza di un danno alla sua sfera giuridica. E' proprio il diritto di opzione contenuto nell'articolo 11, comma sei, dello statuto della società ad escludere qualsiasi compromissione dei diritti spettanti ai soci;
in caso di successione mortis causa, infatti, indipendentemente da chi sia l'erede subentrante, gli altri soci hanno la possibilità di escluderlo esercitando il predetto diritto di opzione. Da un punto di vista giuridico, pertanto, risulta del tutto indifferente, ai fini della tutela dei diritti dei soci residui, chi sia l'erede del socio defunto. La clausola stessa, quale che sia il suo scopo (consentire la concentrazione delle quote in capo ai soci originari o evitare l'ingresso di persone non gradite) ha chiaramente l'effetto pratico di proteggere i soci dall'ingresso di soggetti non graditi e lo fa attraverso una clausola di opzione di acquisto e non una vera e propria clausola di gradimento (qual è quella prevista al comma 5 dell'art. 11). Peraltro, anche ove volesse qualificarsi come clausola di gradimento, proprio l'esistenza di una siffatta clausola, che consente l'ingresso o l'esclusione di fatto dei nuovi soci, metterebbe i soci superstiti al riparo da qualunque ingerenza non gradita. In ogni caso, come già correttamente osservato dal giudice di prime cure, il limite alla libera disponibilità della quota inter vivos costituito dalla prelazione accordata ai soci, ove pure posto a tutela dell'intuitus personae, non appare rilevante ai fini per cui si procede, visto che l'attribuzione della quota del socio defunto a non pregiudica in alcun modo l'esercizio, Controparte_3 da parte del socio superstite , del diritto attribuitogli dall'art. Parte_1
11 dello statuto, la cui applicabilità non risulta pertanto vanificata dalla contestata disposizione testamentaria.
Ciò comporta che da un'eventuale invalidità del testamento olografo oggetto di causa sia la che non potevano ricavare alcun vantaggio CP_1 Parte_1 giuridicamente apprezzabile e, soprattutto, un qualche effetto che non potessero ottenere altrimenti (attraverso l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 11 dello statuto, poi in effetti esercitata).
Va poi interamente condivisa la considerazione del tribunale, laddove afferma che a sostegno dell'ammissibilità dell'intervento in esame non appare, quindi, significativamente valorizzabile la preferenza implicitamente manifestata negli allegati scritti difensivi dal socio per l'attribuzione mortis causa della Parte_1 quota del de cuius (secondo le norme della successione legittima), laddove si è, di fatto, prospettata la possibilità di non esercitare il diritto accordato dalla citata disposizione statutaria in caso di invalidità del testamento e di conseguenziale devoluzione della quota societaria agli eredi legittimi;
tanto più che, sotto questo profilo, per come è stato genericamente prospettato, viene in rilievo un interesse di mero fatto ad un esito della pag. 17/25 controversia favorevole ai fratelli del de cuius, come tale non giuridicamente rilevante e, quindi, non meritevole di protezione in sede giudiziale.
Del resto, non è stato provato, e neppure specificamente dedotto, che, in caso di devoluzione dell'eredità contesa alla convenuta, si sarebbe Parte_1 trovato in difficoltà o nell'impossibilità di esercitare il diritto di opzione.
In sostanza, al fine di conferire gli indefettibili requisiti di concretezza e attualità al dedotto interesse ad agire, sarebbe stato comunque necessario quantomeno allegare i tangibili vantaggi che parte intervenuta avrebbe potuto conseguire se a succedere a
[...]
fossero stati gli eredi legittimi e/o le conseguenze dannose che avrebbero Per_2 potuto subire per effetto del testamento olografo oggetto di causa e, quindi, dell'attribuzione della quota societaria del socio defunto alla sua erede testamentaria. Peraltro, il subentro in società di come osservò il tribunale, non Controparte_3 farebbe neppure venir meno la connotazione familiare della società e, quindi, quantomeno sotto questo profilo, non renderebbe ex se necessario l'esercizio del diritto di cui all'art. 11 dello statuto per garantire l'omogeneità parentale della compagine societaria, fermo restando che, come detto, il socio superstite, se non gradisce l'ingresso della convenuta in società, può sempre evitarlo con l'esercizio del diritto di opzione riconosciuto dalla detta disposizione statutaria, a cui peraltro Parte_1 ebbe già a determinarsi con l'allegata comunicazione del 24.12.2018, riportata anche negli atti della convenuta . Controparte_3
In ordine alla questione in esame neppure rileva l'incertezza relativa all'individuazione del successore del socio defunto, derivante dalla pendenza del presente procedimento, ove si tenga presente, da un lato, che “per l'amministrazione dei beni dell'eredità, in ipotesi di pendenza di giudizio di nullità o di annullamento del testamento, le quote ereditarie rimangono provvisoriamente determinate in base alle disposizioni del testamento stesso, anche ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per la gestione della comunione ereditaria, fino a quando la nullità o l'annullamento del testamento non siano riconosciuti con sentenza definitiva” (così Cass., 6398/1984); e dall'altro che comunque, ove si fosse provveduto all'incombente richiesto dal 2° co. dell'art. 2470 c.c. in caso di trasferimento della quota mortis causa, un eventuale acquisto, da parte di
[...]
, della quota del socio defunto sarebbe stato comunque Parte_1 ovviamente condizionato all'accertamento della validità del testamento in favore di
[...]
con conseguente obbligo di quest'ultima di restituire la somma Controparte_3 incassata in caso di successiva declaratoria di nullità o di annullamento della disposizione testamentaria in suo favore. Senza contare, poi, che medio tempore l'appellante aveva comunque ottenuto il sequestro giudiziario delle quote e che l'operatività della società, detenendo egli la maggioranza assoluta, non avrebbe dovuto in alcun modo risentirne. Dato che anche in ipotesi di accoglimento della domanda pag. 18/25 dell'appellante la questione sarebbe rimasta sub judice fino al passaggio in giudicato della sentenza (ancora suscettibile di ricorso per cassazione), non vi sarebbe stata maggior certezza dei diritti delle parti che in caso di rigetto. In base all'esito definitivo del giudizio, vi sarà l'attribuzione definitiva delle quote in sequestro e in forza di tale attribuzione il sig. potrà o meno esercitare in via definitiva i Parte_1 suoi diritti di opzione di cui all'art. 11 dello statuto.
Considerato, dunque, che anche “in materia testamentaria, l'attore titolare della legittimazione ad esercitare le azioni di nullità ed annullamento non è esentato dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte del medesimo attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare - attraverso la rimozione degli effetti del testamento impugnato - una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica” (v. Cass., n° 2489/2018), l'evidenziata carenza di prova e di allegazione in ordine alle possibili conseguenze dannose derivabili alla e/o a CP_1
, quale socio e legale rappresentante di tale società, dalla Parte_1 soccombenza dell'attore (non constando neppure che tale evenienza potrebbe incidere sulla sfera giuridica del socio superstite per il solo fatto di privarlo della possibilità di esercitare i suoi diritti nelle stesse condizioni in cui potrebbe farlo in caso di invalidità del testamento) induce a ritenere inammissibili le domande proposte nell'atto di intervento.
Quanto alla dedotta rilevanza della sopravvenienza di un interesse di in Parte_1 forza della successione di deceduto in corso di causa, va innanzitutto Parte_2 rilevato che la parte cita una sentenza di cassazione (n. 2406/83) che si riferisce esattamente al caso opposto, ossia al caso in cui l'interesse, originariamente esistente, venga meno prima della decisione, mentre Cass. 619/21si riferisce ad una pronuncia sulla giurisdizione, in cui non si ravvisano passaggi sull'interesse ad agire. Neanche le altre sentenze citate paiono fare alcun riferimento alla rilevanza di un interesse sopravvenuto. Quanto, poi, a Cass. 16409 del 2024, ivi si afferma solamente che l'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione, ma con specifico riferimento allo ius superveniens. Nel caso di specie non solo si trattava di una rivalutazione dell'interesse a seguito di un evento (la morte di e l'apertura della sua successione) e non di una norma sopravvenuta, Parte_2 ma, come correttamente osservato dalla controparte qui vi era stata Controparte_3 un'apposita nuova costituzione di in proprio, quale erede di Parte_1 Parte_2
[...]
Con il terzo motivo di appello, si lamenta violazione e falsa applicazione di legge e dei principi di legge (art. 194 c.p.c.) relativamente al rigetto dell'eccezione di nullità della pag. 19/25 consulenza tecnica d'ufficio sollevata dal signor Sotto tale Parte_1 profilo, l'appellante osserva che:
- costituisce ius receptum che in tema di consulenza tecnica d'ufficio, le attività dell'ausiliario devono essere espletate con la partecipazione di tutte le parti del processo, tenuto conto della necessità di rispettare il principio del contraddittorio nell'intero svolgimento delle operazioni peritali, con la conseguenza che, ove una delle parti sia stata privata della possibilità di parteciparvi, la consulenza deve ritenersi nulla;
- anche volendo – per ipotesi – prescindere da quanto sopra, non è data separatamente comprendersi la ragione per cui il C.T.U. non abbia in ogni caso acconsentito ai CC.TT.PP. assenti di organizzare un ulteriore accesso presso lo studio del Notaio in Messina – come dai medesimi in subordine richiesto – per Per_3 effettuare la verifica sull'originale del testamento (paventando che il diniego possa essere stato dettato da mere ragioni di natura economica).
Tale eccezione è stata rigettata dal giudice istruttore con il provvedimento del 2.4.2023, ove si osservava: “ritenuto che l'eccezione di nullità dell'espletata ctu sollevata dalla difesa di e non sia fondata, ove si Parte_1 Controparte_1 consideri, da un lato, che i consulenti di tali parti erano stati informati della data fissata per l'accesso presso lo studio notarile in Messina dieci giorni prima (come asserito nelle stesse note depositate per l'udienza del 22.3.2023), e dall'altro che non vi è prova che la mancata partecipazione dei due consulenti di parte alle operazioni peritali espletate presso il detto studio sia effettivamente dipesa dal ridotto termine di preavviso, non risultando in ogni caso neppure dimostrato che gli stessi si siano trovati nell'oggettiva assoluta impossibilità di recarsi a Messina nella data fissata;
- ritenuto che analoghi rilievi possono essere svolti con riguardo agli ulteriori accessi presso altri studi notarili e l'Archivio Notarile;
…
p.q.m.
- rigetta l'eccezione di nullità della ctu…”.
Il presente collegio, così come quello di primo grado, non ravvisa valide ragioni per discostarsi dalle precedenti considerazioni;
un preavviso di dieci giorni per una trasferta all'interno del territorio dello stato risulta più che congrua, mentre deve rilevarsi l'assoluta mancanza di prova circa l'esistenza di un concomitante, non derogabile e non differibile, impegno dei CTP. Anzi, proprio per il fatto che il giudice di primo grado aveva ritenuto non provata l'esistenza e l'inderogabilità di impegni concomitanti, l'appello avrebbe dovuto argomentare in modo specifico su tali elementi, rimanendo, in caso contrario, affetto da estrema genericità. Di fatto, l'appellante si è limitato a ribadire l'impossibilità di partecipare alle operazioni peritali, ma senza argomentare nulla in ordine alla predetta asserita impossibilità. Devesi, poi, rilevare che non è l'effettiva partecipazione dei ctp alle operzioni peritali che rileva, quanto piuttosto il fatto che gli stessi siano stati messi in condizione di parteciparvi, attraverso idonea convocazione. Effettuata la convocazione, ritenuto congruo il preavviso e mancata la prova pag. 20/25 dell'esistenza di un valido impedimento, l'eccezione di difetto di contraddittorio non può essere accolta, non essendo peraltro obbligatoria la partecipazione dei ctp.
Quanto, poi, alla richiesta di nuovo accesso, sia sufficiente osservare che esso, in mancanza di assoluto impedimento, non era affatto obbligato, ma semmai rispondeva ad una disponibilità del tutto eventuale del ctu. Disponibilità che il ctu non ha inteso evidentemente manifestare e che, per quanto possa essere eventualmente stigmatizzata sotto un profilo di rapporti personali tra professionisti, non comporta alcuna conseguenza sul piano della validità delle operazioni tecniche. Peraltro, una nuova trasferta a Messina, in mancanza di valide ragioni, era prevedibile che sarebbe stata respinta, dato che avrebbe comportato non solo dei costi aggiuntivi, ma anche notevoli risorse temporali. Fa specie, poi, che ci si lamenti del fatto che la trasferta non è stata rinnovata per questioni economiche, quando le stesse parti che avevano fatto richiesta di consulenza erano onerate degli anticipi, su cui evidentemente non sono state molto attente, dato che il ctu era stato persino indotto a rinunciare all'incarico per mancanza di corresponsione del fondo spese liquidato (istanza poi respinta dal giudice istruttore con ordinanza del 25.01.2021, con cui aveva altresì sollecitato le parti al versamento del precitato fondo spese).
Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce “Motivazione erronea, perplessa e comunque difettosa in relazione agli accertamenti compiuti dal C.T.U”.
L'attore censura la sentenza di primo grado laddove richiama le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. dott. nella contestata perizia depositata, reputate nel loro Per_5 complesso condivisibili;
il tribunale non avrebbe tenuto in debito conto le marcate deficienze che, comunque, erano state rappresentate in merito ai presunti accertamenti svolti. In particolare, il ctu avrebbe totalmente omesso di prendere posizione sugli oggettivi rilievi critici che il C.T.P. di parte Ing. aveva Persona_2 CP_6 comunque partitamente mosso nelle proprie osservazioni di data 24.07.2022 (riportate da pagg. 111 a pag. 158 della perizia definitiva), esplicativi tanto dell'assoluta lacunosità degli accertamenti svolti, quanto dell'erroneità del metodo valutativo adottato, con ogni conseguenza sull'accertamento asseritamente compiuto. Tanto che lo stesso giudice istruttore aveva disposto un supplemento di ctu per ottenere una più esauriente risposta alle questioni sollevate dal ctp. Ma, secondo l'attore, il ctu avrebbe omesso di dare risposta ai chiarimenti richiesti.
Anche questa censura non può essere accolta. Invero, risulta dal supplemento di consulenza del 2 maggio 2023 che il ctu ha risposto ai chiarimenti richiesti e ne ha dato altresì una giustificazione razionale, per esempio spiegando che le conclusioni sulla autografia sono la risultante di un'analisi condotta su tutti gli aspetti della scrittura, ai quali si aggiungono alcuni segni particolari. Anche per quanto riguarda il mancato esame degli originali, il CTU risponde che tali rilievi sarebbero comunque irrilevanti pag. 21/25 perché “ciò che conta è la gestualità dello scrivente che si può descrivere come di seguito: la mano forma un ovale, direziona verso l'alto e raggiunto il culmine scende verso il basso a creare la “d”. In alcuni casi e solo in apparenza, il segmento verticale che compone la “d” sembra essere lineare, ma l'occhio attento nota la presenza di un piccolo uncino che è la conseguenza del gesto testé descritto: il movimento è sempre lo stesso ma lo scrivente staccando la penna dal foglio e percorrendo sempre lo stesso gesto sopra descritto, ricongiunge la penna al foglio poco prima di raggiungere la zona alta dell'asse della “d” per poi intraprendere la discesa, generando l'uncino”. Sono argomentazioni che possono essere condivise o meno (e di certo la parte appellante non le condivide), ma che non sono certo affette da omissioni od illogicità. Anche le altre questioni sollevate dal ctp hanno trovato puntuale risposta nel supplemento di ctu, che, così come la consulenza “principale”, risulta esente da censure;
nel rispondere al quesito, il Ctu ha descritto le essenziali caratteristiche della grafia in verifica, con particolare riguardo all'andamento del gesto grafico, all'abilità grafomotoria, alla forma, all'inclinazione, al tratto, alla dimensione, alla direzione, alla continuità, alla velocità, alla pressione, allo “spazio/impostazione”, agli aspetti strutturali delle lettere. Ha, quindi, ritenuto di riscontrare “omogeneità tra il testo e le firme del documento in verifica” e uniformità “in tutto il documento”, nonché “coerenza del gesto grafico del testo e quello delle sottoscrizioni” e, quindi, di attribuire particolare rilevanza al “modo di coniare la lettera “d””, quale “gesto costantemente presente, sia nel testo, sia nelle firme”, come “elemento altamente qualificante e identificativo della mano scrivente”, per poi affermare che “il documento in verifica nella sua interezza è redatto dalla stessa mano scrivente”. Il CTU ha, poi, esaminato le firme comparative, riportando una descrizione delle loro caratteristiche in ordine ai predetti aspetti grafici sostanzialmente corrispondente a quella esposta per il documento in verifica e riscontrando, quindi, nel confronto fra le une e l'altro, una pressoché totale convergenza per dinamismo grafico, inclinazione, tratto, dimensioni, direzione, continuità, velocità, pressione e spazio impostazione.
Non è pertanto suscettibile di censura la decisione di primo grado, laddove afferma che le conclusioni cui è giunto il ctu, in quanto rassegnate all'esito di accertamenti aderenti agli atti di causa e sorrette da logiche e coerenti argomentazioni, da cui non vi è ragione di discostarsi, appaiono in grado di costituire il legittimo fondamento della decisione, non deponendo significativamente in senso contrario i rilievi critici del ct dell'originario Pe convenuto e poi del di lui erede , nessuno dei Persona_1 Parte_1 quali smentisce per tabulas le considerazioni tecniche esposte dall'ausiliario, neppure quelle relative ai ripassi nelle comparative (la cui assai limitata consistenza numerica rispetto al testo del testamento in verifica è verosimilmente spiegabile con il fatto che la grafia di comparazione è costituita soltanto da firme) e alle modalità esecutive della lettera “d” (visto che nello stesso atto innanzi al notaio dd. 14.3.2013 Per_6
pag. 22/25 menzionato dal ct di parte al fine di sostenere il proprio assunto, comunque figurano due firme del de cuius recanti la lettera “d” con le caratteristiche evidenziate dal Ctu nel proprio elaborato peritale).
Inoltre, come già osservato dal tribunale, nessun rilievo è ascrivibile alle divergenze evidenziate dal ctp nelle pagine 3 e 4 della relazione dd. 30.5.2023, in quanto sono riportate scritture comparative (quelle prodotte dalla parte intervenuta come doc. n° 14 della memoria dd. 26.7.2021) ulteriori e diverse da quelle menzionate nel quesito formulato dal giudice istruttore.
Con il quinto motivo di appello, si deduce omessa pronuncia sulle ulteriori istanze istruttorie formulate da L'appellante insiste per l'ammissione Parte_1 delle prove orali già dedotte nella seconda memoria ex articolo 183 c.p.c. e ribadite nel foglio di precisazione delle conclusioni in primo grado;
a prescindere dalla genericità della richiesta, che non argomenta minimamente sulla rilevanza delle suddette prove orali nell'ambito della presente causa di appello, deve rilevarsi che tali prove erano state dedotte ai fini della domanda di annullamento della disposizione testamentaria. Peraltro, tale annullamento era stato richiesto nelle conclusioni solamente per quanto riguardava l'intervento di in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Contro società agricola mentre nella costituzione in causa quale erede di Persona_1 egli si era limitato a chiedere la nullità della scheda testamentaria. Pertanto, richiamata la motivazione di rigetto del secondo motivo di appello e dunque l'originaria inammissibilità della costituzione in proprio e quale rappresentante Parte_7 della predetta società, ne consegue l'inammissibilità di ogni domanda formulata in quella sede. E' stata invece ritenuta ammissibile la costituzione quale erede di Pt_2
e nei limiti in cui erano state richiamate le domande svolte dall'attore principale;
[...] in tale veste il signor aveva unicamente chiesto di dichiararsi Parte_1 la nullità della scheda testamentaria, per cui è del tutto evidente la irrilevanza delle prove orali dedotte e richiamate in questa sede.
Sulle spese di lite c'è stato appello incidentale di che ne ha chiesto Controparte_3 la rideterminazione sia in forza di un valore della lite superiore a 1.700.000 euro, sia, in subordine, in considerazione del valore indeterminabile della lite di particolare importanza e con aumento del 90% ai sensi dell'art. 4, co. 2, DM 55/2014.
Il motivo è fondato. Se è impossibile determinare il valore della lite, mancando elementi precisi cui ancorarlo e tenuto conto del fatto che le domande principali avevano ad oggetto l'invalidità di un atto, deve altresì rilevarsi che la causa, di valore indeterminabile, deve essere considerata quantomeno di complessità media, sia per le questioni dibattute, che non si sono limitate alle risultanze di una ctu, ma hanno comportato l'esame di numerose e complesse questioni processuali, sia tenendo pag. 23/25 comunque conto del valore dell'asse ereditario, che in caso di annullamento avrebbe comportato trasferimenti di valori di notevole entità.
Ritiene, pertanto, la Corte di accogliere il motivo e, in riforma della sentenza di primo grado, condannare, in solido, , la società e Controparte_2 CP_1 Parte_1
a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 10.860,00
[...] Controparte_3
(valore indeterminabile, complessità media), con aumento ex art. 4, co. 2, di 9.774,00 (4 parti), per un totale complessivo di € 20.634,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e cpa come per legge.
Anche le spese del secondo grado devono essere poste a carico dei soccombenti;
nonostante sia stato parzialmente accolto il secondo motivo di ricorso, gli appellanti e sono risultati soccombenti su tutte le altre questioni e lo stesso Controparte_2 parziale accoglimento non ha portato alcun beneficio all'appellante, ragion per cui è persino dubbio che lo stesso avesse un interesse al motivo stesso.
La liquidazione, come per il primo grado, deve essere fatta per le cause di valore indeterminabile, complessità media, per cui viene quantificata in complessivi € 23.096,40, di cui 12.156,00 per compenso tabellare e 10.940,40 per aumento ex art. 4, co. 2., oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Trento, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa nella causa tra , e Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
, con sede in Mezzolombardo (TN), Corso Mazzini n° 18, Controparte_1 in persona del legale rappresentante:
- dichiara parzialmente ammissibili le domande formulate dall'originario convenuto e fatte proprie in riassunzione da;
Persona_1 Parte_1
- rigetta tutte le altre domande di parte attrice e di Controparte_2
- accoglie l'appello incidentale di e per l'effetto condanna, in solido, Controparte_3
, la società e a rifondere a Controparte_2 CP_1 Parte_1 [...]
le spese di lite del primo grado, liquidate in complessivi € 20.634,00€, Controparte_3 di cui € 10.860,00 per compenso tabellare ed € 9.774,00 ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e cpa come per legge.
- condanna, in solido, , la società e Controparte_2 CP_1 Parte_1
a rifondere a le spese di lite della fase di appello, che
[...] Controparte_3 liquida in complessivi € 23.096,40, di cui 12.156,00 per compenso tabellare e 10.940,40 per aumento ex art. 4, co.
2. D.M. 55/2014, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e cpa come per legge;
pag. 24/25 Conferma nel resto.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il Presidente estensore
Demarchi Albengo
pag. 25/25
DA
, (C.F.: ), in proprio Parte_1 C.F._1 nonché in qualità di socio e legale rappresentante di Controparte_1
(C.F. e P.IVA nonché ora in qualità di erede universale di P.IVA_1 Per_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Ravelli (C.F.
[...] C.F._2
– indirizzo PEC: – FAX N. 0461-222930) del Email_1
Foro di Trento ed elettivamente domiciliato nel loro studio sito in Trento (TN), piazza Mosna n. 22, come da mandato telematico in atti APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: in persona Controparte_2 C.F._3 dell'Amministratore di Sostegno avv. Luca Fontana, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Fontana (CF. – indirizzo PEC: C.F._4
– FAX n. 06233229808) del Foro di Roma ed elettivamente Email_2 domiciliato presso il suo studio sito in Roma (RO), Piazza del Popolo n. 18, come da mandato telematico in atti APPELLATO
E CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_3 C.F._5 difesa dall'Avv. Matteo Pallanch (C.F.: – indirizzo PEC: C.F._6
– FAX n. 0461-11600076) del Foro di Email_3
Trento ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Trento (TN), via Manci n. 54, come da mandato telematico in atti APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE: Il procuratore del dott. in proprio, nonché in qualità di Parte_1 socio e legale rappresentante di nonché in qualità di Controparte_1 erede universale del defunto conclude in via di merito ed in via Persona_1 istruttoria come in atto di citazione in appello dd. 08.04.2024, conclusioni di merito ed istruttorie da intendersi in questa sede integralmente riportate e ritrascritte, chiedendo il rigetto dell'appello incidentale spiegato da
[...]
CP_3
(“In riforma integrale della Sentenza del Tribunale di Trento n. 231/2024 di data 21.02.2024, pubblicata in data 22.02.2024 nella vertenza sub R.G. 183/2021, notificata a mezzo p.e.c. in data 07.03.2024, e dunque in accoglimento delle domande svolte nelle conclusioni assunte dall'appellante – nella sua duplice veste processuale – nel giudizio di primo grado, nei seguenti termini: a) Per l'intervenuto in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante : Controparte_1
- Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'inesistenza,
l'invalidità, la nullità comunque annullare il testamento apparentemente olografo di pubblicato in Messina con verbale 01.03.2018 Persona_2 sub Rep. 18668 - Racc. 9424 ministero Not. Dott. e, per Persona_3
l'effetto, accertare e dichiarare che eredi di (C.F. Persona_2 Per_
, nato a [...] [...] e deceduto in Trento il C.F._7
26.07.2017, sono i successori legittimi (C.F. Controparte_2
e (C.F. ), ed C.F._3 Persona_1 C.F._8 ora per l'erede universale di quest'ultimo (C.F. Parte_1
), per la quota di un mezzo (1/2) ciascuno, C.F._1 adottando ogni conseguente provvedimento. Conseguentemente accertare a dichiarare che i predetti Controparte_2
(C.F. e (C.F. C.F._3 Persona_1
), ed ora per l'erede universale di quest'ultimo C.F._8
(C.F. ), quali eredi Parte_1 C.F._1
pag. 2/25 legittimi di sono titolati a subentrare mortis causa nella Persona_2 titolarità della quota di partecipazione sociale – pari all'11,09% - intestata al de cuius in . Controparte_1
- Nel merito in via subordinata: annullare ex art. 624 c.c. il testamento apparentemente olografo di pubblicato in Persona_2
Messina con verbale 01.03.2018 sub Rep. 18668 - Racc. 9424 ministero Not. Dott. e, per l'effetto, accertare e dichiarare che eredi Persona_3 Per_ di (C.F. , nato a [...] [...] Persona_2 C.F._7
e deceduto in Trento il 26.07.2017, sono i successori legittimi _2
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._3 Persona_1
), ed ora per l'erede universale di quest'ultimo C.F._8
(C.F. ), per la quota di Parte_1 C.F._1 un mezzo (1/2) ciascuno, adottando ogni conseguente provvedimento. Conseguentemente accertare a dichiarare che i predetti Controparte_2
(C.F. e (C.F. C.F._3 Persona_1
), ed ora per l'erede universale di quest'ultimo C.F._8
(C.F. ), quali eredi Parte_1 C.F._1 legittimi di sono titolati a subentrare mortis causa nella Persona_2 titolarità della quota di partecipazione sociale – pari all'11,09% - intestata al de cuius in . Controparte_1
In via istruttoria: si omette b) Per il riassumente quale erede universale Parte_1 dell'originario convenuto Persona_1
1) accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo, redatto in parte in data 2 luglio 2013 e in parte in data 11 luglio 2013, recante le firme apparenti di e pubblicato dal Notaio dott.ssa Persona_2 Per_3 in Messina in data 01 marzo 2018 rep. n. 18668, racc. n. 9424
[...] per difetto di sottoscrizioni autografe del de cuius;
2) accertare e dichiarare che eredi per legge di nato a [...] Persona_2
(TN) il 26.11.1930 e deceduto in Trento in data 26 luglio 2017, sono i fratelli nato a [...] il [...], ed ora per l'erede Persona_1 universale di quest'ultimo (C.F. Parte_1
), con la quota di ½ e nato C.F._1 Controparte_2
a LE (TN) il 11.09.1933, con la quota di ½ 3) accertare e dichiarare la nullità delle intavolazioni concesse in favore di quale erede testamentario di in Controparte_3 Persona_2 forza del testamento di cui al punto 1) che precede, disponendo il ripristino dello stato tavolare anteriore e quindi l'intavolazione in favore degli eredi legittimi nato a [...] il Persona_1
07.12.1929, ed ora per l'erede universale di quest'ultimo Pt_1
pag. 3/25 (C.F. ), con la quota di ½ e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], con la quota di ½; Controparte_2
4) accertare e dichiarare che e ed ora per Controparte_2 Persona_1
l'erede universale di quest'ultimo (C.F. Parte_1
), quali eredi legittimi di sono C.F._1 Persona_2 titolati a subentrare mortis causa nella titolarità della quota di partecipazione sociale, pari all'11,09%, intestata al de cuius in
[...]
Controparte_1
5) conseguentemente condannare a rilasciare e Controparte_3 restituire in favore di ed ora all'erede universale di Persona_1 quest'ultimo (C.F. ) Parte_1 C.F._1 tutti i beni ereditari, mobili ed immobili, della successione di Per_2
includendo tra i beni, oltre a quelli contenuti in P.T. 35/I ed in
[...]
P.T 36/I C.C. Gais, la quota di 11,09% della società Controparte_1
;
[...]
6) compensi e spese di assistenza legale rifusi, oltre 15% rimborso forfettario ex art 2 DM n. 55 dd. 10.03.2014, oltre 4% CNPA e 22% IVA sull'imponibile, ivi compreso il costo sopportato dal signor per il procedimento di mediazione. Persona_1
7) In via istruttoria: si omette Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi ai sensi della parametrazione vigente al momento della pronuncia, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché a ed I.V.A. di legge su detti imponibili, se ed in CP_4 quanto dovuta”).
DI PARTE APPELLATA Controparte_2
Insiste er l'accoglimento dell'appello principale e, in conseguente riforma dell'impugnata sentenza, chiede che la Corte Voglia: Nel merito, in via principale, in riforma dell'impugnata sentenza:
- accertare e dichiarare l'inesistenza, l'invalidità, la nullità comunque annullare il testamento apparentemente olografo di pubblicato in Persona_2
Messina con verbale 01.03.2018 sub Rep. 18668 - Racc. 9424 ministero Not. Dott. e, per l'effetto, accertare e dichiarare che eredi di Persona_3 [...] Per_ (C.F. , nato a [...] [...] e deceduto Per_2 C.F._7 in Trento il 26.07.2017, sono i successori legittimi (C.F. Controparte_2
e (C.F. ), ed ora C.F._3 Persona_1 C.F._8 per l'erede universale di quest'ultimo (C.F.: Parte_1
pag. 4/25 ), per la quota di un mezzo (1/2) ciascuno, adottando C.F._1 ogni conseguente provvedimento.
- Conseguentemente accertare a dichiarare che i predetti Controparte_2
(C.F. e (C.F. ), C.F._3 Persona_1 C.F._8 ed ora per l'erede universale di quest'ultimo (C.F. Parte_1
), quali eredi legittimi di sono titolati C.F._1 Persona_2
a subentrare mortis causa nella titolarità della quota di partecipazione sociale
– pari all'11,09% - intestata al de cuius in . Controparte_1
Nel merito, in via subordinata:
- annullare ex art. 624 c.c. il testamento apparentemente olografo di Per_2 pubblicato in Messina con verbale 01.03.2018 sub Rep. 18668 - Racc.
[...]
9424 ministero Not. Dott. e, per l'effetto, accertare e Persona_3 dichiarare che eredi di (C.F. , nato a Persona_2 C.F._7 Per_ il 26.11.1930 e deceduto in Trento il 26.07.2017, sono i successori legittimi (C.F. e (C.F. Controparte_2 C.F._3 Persona_1
), ed ora per l'erede universale di quest'ultimo C.F._8
(C.F. ), per la quota di un Parte_1 C.F._1 mezzo (1/2) ciascuno, adottando ogni conseguente provvedimento.
- Conseguentemente accertare a dichiarare che i predetti Controparte_2
(C.F. e (C.F. ), C.F._3 Persona_1 C.F._8 ed ora per l'erede universale di quest'ultimo (C.F. Parte_1
), quali eredi legittimi di sono titolati C.F._1 Persona_2
a subentrare mortis causa nella titolarità della quota di partecipazione sociale
– pari all'11,09% - intestata al de cuius in . Controparte_1
In ogni caso:
- Rigettare l'appello incidentale della Sig.ra Controparte_3
- revocare la revoca del certificato di eredità emesso in favore di _2 il 18.09.2017 dal Tribunale di Trento;
[...]
- cancellare l'intavolazione sub GN 3958/2020 Libro Fondiario di Brunico;
- condannare a rilasciare e restituire in favore di Controparte_3 _2 tutti i beni ereditari, mobili e immobili, della successione di
[...] Per_2
[...]
- accertare e dichiarare la nullità delle intavolazioni concesse in favore di quale erede testamentario di in forza del Controparte_3 Persona_2 testamento annullato come da precedenti conclusioni che precede, disponendo il ripristino dello stato tavolare anteriore e quindi l'intavolazione in favore degli eredi legittimi nato a [...] il [...], ed ora per Persona_1
l'erede universale di quest'ultimo (C.F. Parte_1
), con la quota di ½ e nato a [...] C.F._1 Controparte_2
(TN) il 11.09.1933, con la quota di ½;
pag. 5/25 Sulla liquidazione delle spese di lite:
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi ai sensi della parametrazione vigente al momento della pronuncia, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché a ed I.V.A. di legge su detti imponibili, se ed in CP_4 quanto dovuta, con applicazioni delle maggiorazioni previste dal comma 1- bis dell'art. 4 del DM 55/2014, come modificato dal DM n.147/2022 nell'ipotesi di atti redatti e depositati con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione. In via istruttoria: si omette
DI PARTE APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
[...]
CP_3
Che Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, per tutti i sopra esposti motivi, voglia:
• rigettare il gravame proposto da in proprio , quale erede Parte_1 universale di e quale socio e legale rappresentante di Persona_1 [...]
, nonché quello proposto da confermando Controparte_1 Controparte_2 nel merito la sentenza n. 231/2024, resa dal Tribunale di Trento (Presidente dott.ssa Renata Fermanelli, Giudice dott. Massimo Morandini, Giudice Relatore dott. Giuseppe Barbato) d.d. 21.02.2024, pubblicata in data 22.02.2024 e notificata in data 07.03.2024 ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare nel procedimento RG 183/2021 – Tribunale di Trento.
• Riformare la predetta sentenza n. 231/2024 nella parte in cui “condanna in solido, , la società e a Controparte_2 CP_1 Parte_1 rifondere a le spee di lite, che liquida in € 7.254,00 per Controparte_3 compenso, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e cpa come per legge” nel senso di quantificare l'importo delle spese di lite del primo grado in € 72.106,90 oltre a 15% per spese generali e accessori di legge o nel maggior o minor ritenuto secondo giustizia, e quindi condannare in solido,
[...]
, la società e a rifonderle _2 CP_1 Parte_1
a Controparte_3
• Con vittoria di spese e compensi di lite anche del presente grado d'appello da determinarsi secondo DM 55/14, scaglione di valore compreso tra € 1.000.000 e € 2.000.000 o in subordine secondo lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di particolare complessità.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pag. 6/25 Il 26 luglio 2017 decedeva in Trento, celibe e senza figli, , lasciando eredi Persona_2 legittimi i fratelli e In primo grado, Controparte_2 Parte_2 _2
, in persona dei due amministratori di sostegno nominati in suo favore, citava
[...] in giudizio quale erede testamentaria, e quale Controparte_3 Persona_1 ulteriore possibile erede legittimo in aggiunta a esso attore, esponendo che:
➢ il 18.9.2017 aveva chiesto e ottenuto il certificato di eredità quale Controparte_2 erede legittimo del fratello de per la quota di ½, per poi provvedere Per_2 all'intavolazione a proprio nome dei diritti immobiliari intestati al de cuius;
➢ il 1° marzo dell'anno successivo figlia di , Controparte_3 Controparte_2 aveva presentato per la pubblicazione un testamento olografo apparentemente riferibile a , in base al quale aveva poi ottenuto un certificato ereditario quale erede Persona_2 universale del predetto;
➢ il testo e la sottoscrizione del testamento in questione, secondo l'attore, non erano riferibili a , ma ad altro soggetto che ne aveva imitato la grafia, come Persona_2 accertato dal tecnico di fiducia di : Controparte_2
➢ in base al certificato ereditario dd. 21.9.2020, aveva intavolato a Controparte_3 suo nome il diritto di proprietà sui beni contenuti in C.C. Gais, P.T. 35/I con GN 3598/2020 previa revoca del certificato di eredità dd. 18.9.2017 in favore degli eredi legittimi e previa cancellazione dell'intavolazione del diritto di proprietà per _2
e dell'annotazione del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno sub
[...]
GN 1326/2020.
Sulla base di tali premesse, conveniva in giudizio il fratello e la figlia, Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'insistenza o la nullità o l'annullamento del testamento apparentemente olografo di pubblicato in Messina a ministero notaio Persona_2
con verbale 01.03.2018 Rep. 18668 Racc. 9424; Persona_3
accertare e dichiarare che eredi di c.f. sono per Persona_2 CodiceFiscale_9 successione legittima i fratelli germani c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_10
e C.F. , per la quota di 1/2 ciascuno;
Persona_1 CodiceFiscale_11
revocare la revoca del certificato di eredità emesso in favore di il Controparte_2
18.09.2017 dal Tribunale di Trento;
revocare o cancellare la cancellazione dell'annotazione del decreto di nomina di amministratore di sostegno per e pertanto ripristinare tale Controparte_2 annotazione;
pag. 7/25 cancellare l'intavolazione sub GN 3958/2020 Libro Fondiario di Brunico;
condannare a rilasciare e restituire in favore di Controparte_3 Controparte_2 tutti i beni ereditari, mobili e immobili, della successione di . Persona_2
si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto di tutte le domande Controparte_3 dell'attore, manifestando il proposito di avvalersi del testamento impugnato e di chiederne la verificazione in caso di eventuale adesione del tribunale al superato orientamento giurisprudenziale che riteneva applicabile il disposto dell'art. 214 c.p.c. in materia di impugnazione di testamento olografo ex art. 606 c.c. ed evidenziando che la controparte non aveva indicato alcuna ragione a fondamento dell'ulteriore domanda di annullamento di tale testamento, per poi rilevare che l'attore era privo della necessaria autorizzazione del giudice tutelare in ordine alla domanda di restituzione dei beni ereditari e alle domande tavolari e che comunque essa convenuta non era in possesso di alcun bene del de cuius.
In data 6.5.2021 intervenivano la con sede in Controparte_1
Mezzolombardo, in persona del suo legale rappresentante de , e Parte_1 quest'ultimo in proprio, per formulare le seguenti domande:
“accertare e dichiarare l'inesistenza, l'invalidità, la nullità comunque annullare il testamento apparentemente olografo di pubblicato in Messina con Persona_2 verbale 01.03.2018…e, per l'effetto, accertare e dichiarare che eredi di Parte_3
i successori legittimi …e … per la quota di
[...] Controparte_2 Persona_1 un mezzo (1/2) ciascuno, adottando ogni conseguente provvedimento.
Conseguentemente accertare a dichiarare che i predetti e Parte_4 Per_1
…quali eredi legittimi di sono titolati a subentrare mortis causa
[...] Persona_2 nella titolarità della quota di partecipazione sociale - pari all'11,09% - intestata al de cuius in . Controparte_1
- Nel merito, in via subordinata: annullare ex art. 624 c.c. il testamento apparentemente olografo di per l'effetto, accertare e dichiarare che eredi di Persona_4 Per_2 [...]
i successori legittimi la quota di Parte_3 Parte_5 Parte_6 un mezzo (1/2) ciascuno, adottando ogni conseguente provvedimento.
Conseguentemente accertare a dichiarare che i predetti Parte_5 [...] eredi legittimi di sono titolati a subentrare mortis causa CP_5 Persona_2 nella titolarità della quota di partecipazione sociale - pari all'11,09% - intestata al de cuius in .” Controparte_1
A sostegno di tali domande nell'atto di intervento si esponeva, fra l'altro, che:
pag. 8/25 ➢ era titolare di una quota di partecipazione sociale nella Parte_1 ari all'88,91%; CP_1
➢ la residua quota dell'11,09% era nella titolarità del defunto;
Persona_2
➢ il 24.12.2018 il socio maggioritario aveva comunicato a , erede Controparte_3 testamentaria del socio defunto, la propria intenzione di esercitare, ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, l'opzione di acquisto della quota intestata a quest'ultimo;
➢ una volta appreso della pendenza dell'odierno giudizio in ordine alla validità del testamento e temendo di esercitare il diritto di opzione nei confronti di soggetto non legittimato, aveva chiesto e ottenuto inaudita altera parte Parte_1 sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. della quota societaria intestata a;
Persona_2
➢ era titolare di interesse in grado di legittimarne la Parte_1 partecipazione al presente giudizio, rilevando l'individuazione del soggetto erede del socio deceduto in relazione alla clausola di gradimento prevista dallo Statuto ed essendo legittimato all'azione di nullità chiunque vi abbia interesse;
➢ inoltre, il presente giudizio costituiva la vertenza di merito ex art. 669 octies c.p.c. relativa al detto sequestro giudiziario, come peraltro statuito dal giudice che l'aveva concesso;
➢ la non riferibilità del testamento impugnato alla persona di era Persona_2 desumibile dalla perizia allegata alla citazione;
➢ risultava alquanto singolare la scelta della convenuta di far pubblicare il testamento in Messina, luogo privo di qualsivoglia collegamento con tutte le parti coinvolte;
➢ peraltro, vi erano elementi da cui desumere che le disposizioni di ultima volontà di erano state il frutto di captazione, di talché in subordine la scheda Persona_2 testamentaria doveva essere annullata ex art. 624 c.c..
In prossimità della scadenza del primo termine assegnato ai sensi dell'art. 183, 6° co., n. 1, c.p.c., nella sua previgente formulazione, si costituiva in giudizio anche l'altro convenuto aderendo alle difese svolte dall'attore, nonché dai terzi Persona_1 intervenuti in precedenza (la e ), e, quindi, CP_1 Parte_1 formulando le seguenti testuali domande:
“1) accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo, redatto in parte in data 2 luglio 2013 e in parte in data 11 luglio 2013, recante le firme apparenti di Persona_2
e pubblicato dal Notaio dott.ssa in Messina in data 01 marzo 2018 rep. Persona_3
n. 18668, racc. n. 9424 per difetto di sottoscrizioni autografe del de cuius;
pag. 9/25 2) accertare e dichiarare che eredi per legge di nato a [...] il Persona_2
26.11.1930 e deceduto in Trento in data 26 luglio 2017, sono i fratelli nato Persona_1
a LE (TN) il 07.12.1929, con la quota di ½ e nato a [...] il Controparte_2
11.09.1933, con la quota di ½;
3) accertare e dichiarare la nullità delle intavolazioni concesse in favore di CP_3 quale erede testamentario di in forza del testamento di cui al
[...] Persona_2 punto 1) che precede, disponendo il ripristino dello stato tavolare anteriore e quindi l'intavolazione in favore degli eredi legittimi nato a [...] il Persona_1
07.12.1929, con la quota di ½ e nato a [...] il [...], con Controparte_2 la quota di ½;
4) accertare e dichiarare che e quali eredi legittimi di Controparte_2 Persona_1
sono titolati a subentrare mortis causa nella titolarità della quota di Persona_2 partecipazione sociale, pari all'11,09%, intestata al de cuius in Controparte_1
,
[...]
5) conseguentemente condannare a rilasciare e restituire in favore di Controparte_3 tutti i beni ereditari, mobili ed immobili, della successione di Persona_1 Per_2
includendo tra i beni, oltre a quelli contenuti in P.T. 35/I ed in P.T 36/I C.C. Gais,
[...] la quota di 11,09% della società ”. Controparte_1
La causa veniva istruita con il solo espletamento di c.t.u. grafologica, al fine di accertare la riferibilità del contenuto e delle sottoscrizioni dell'impugnato testamento olografo alla mano del defunto . Persona_2
Con provvedimento dd.
2.11.2022 veniva dichiarata l'interruzione del processo per il sopravvenuto decesso del convenuto . Persona_1
Il giudizio veniva successivamente riassunto su ricorso dd. 25.1.2023 di Parte_1
, il quale, nella dichiarata e documentata veste di erede universale di
[...] [...] per effetto del testamento pubblico dd. 13.10.2014, faceva proprie le deduzioni Per_1 svolte in giudizio dal proprio dante causa, reiterandone le conclusioni ed eccependo la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, “in quanto formatasi in dispregio delle regole minime del doveroso contraddittorio tecnico positivizzato dall'art. 194 c.p.c., riservandosi ogni più ampia deduzione nella fissanda udienza di prosecuzione del giudizio”.
All'esito la causa veniva rimessa per la decisione al collegio, che così statuiva:
“Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra , , e Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 [...]
, con sede in Mezzolombardo (TN), Corso Mazzini n° 18, in Controparte_1
pag. 10/25 persona del legale rappresentante, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'intervento della e di CP_1 Parte_1 effettuato con la comparsa di costituzione depositata in data 6.5.2021;
- per l'effetto dichiara inammissibili le domande ivi formulate e le domande formulate dall'originario convenuto;
Persona_1
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna, in solido, , la società e Controparte_2 CP_1 Parte_1
a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 7.254,00 per
[...] Controparte_3 compenso, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e cpa come per legge;
- pone gli oneri di ctu, liquidati come in atti, a carico di , di Controparte_2 [...]
e di , in solido fra loro”. CP_1 Parte_1
presentava appello contro la sentenza di primo Parte_1 grado, proponendo 5 motivi di impugnazione:
1) Violazione e falsa applicazione di legge e dei principi di legge (artt. 105 e 100 c.p.c.; art. 606 Codice Civile) nonché motivazione erronea e perplessa rispetto alla pronunciata inammissibilità dell'atto di intervento dispiegato da Parte_1
in proprio e quale socio e legale rappresentante di
[...] Controparte_1
2) Violazione e falsa applicazione di legge e dei principi di legge (artt. 166 c.p.c.) in relazione alla pronunciata inammissibilità delle domande svolte in giudizio dal convenuto Persona_1
3) Ancora violazione e falsa applicazione di legge e dei principi di legge (art. 194 c.p.c.) relativamente al rigetto dell'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio sollevata dal signor Parte_1
4) Motivazione erronea, perplessa e comunque difettosa in relazione agli accertamenti compiuti dal C.T.U.;
5) Sulle ulteriori istanze istruttorie formulate da Omessa Parte_1 pronuncia.
Dall'auspicato accoglimento dei motivi di appello, chiedeva poi una diversa statuizione in punto regolamentazione delle spese di lite, anche in punto compensi del C.T.U., con conseguente riforma del relativo capo di decisione.
Si costituiva in giudizio il signor in persona dell'amministratore di Controparte_2 sostegno, aderendo all'appello principale.
pag. 11/25 Si costituiva altresì in giudizio con comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale, chiedendo il rigetto di tutte le domande. Chiedeva, in Controparte_3 via incidentale, la riforma della pronuncia sulle spese, a suo dire liquidate in misura eccessivamente bassa e, comunque, inferiore alle tariffe vigenti.
Con ordinanza del 23.10.2024 la Corte assegnava alle parti i termini di legge ex art. 352 cpc per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche, e rinviava per il trattenimento in decisione all'udienza del 05.06.2025, sempre con le forme dell'art. 127 ter cpc;
all'esito, il collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verrà esaminato per primo il secondo motivo di appello, in quanto da esso consegue l'ammissibilità o meno della presente azione;
infatti, se la costituzione di Persona_1 in primo grado dovesse essere qualificata come intervento adesivo dipendente, tale posizione di dipendenza e di accessorietà determinerebbe per l'interventore adesivo l'impossibilità di proporre autonomamente l'impugnazione. non ha Controparte_2 proposto motivi autonomi, aderendo alle conclusioni ed alle domande dell'attore, per cui l'esame dei motivi di appello sarà unitario per entrambe le parti.
Contro Con il secondo motivo di appello, e deducono Parte_1
“Violazione e falsa applicazione di legge e dei principi di legge (artt. 166 c.p.c.) in relazione alla pronunciata inammissibilità delle domande svolte in giudizio dal convenuto . Persona_1
Il motivo è parzialmente fondato;
come ha già osservato correttamente il tribunale in primo grado, è l'unico erede dell'originario convenuto Parte_1 [...]
deceduto in corso di causa. Il che comporta che egli, essendo subentrato iure Per_1 successionis allo zio potrebbe vantare, ove l'eredità fosse da devolvere Persona_1 per successione legittima, diritti sulla successione di , sicché nella detta Persona_2 veste gli è senz'altro ascrivibile un concreto e attuale interesse giuridico a sostenere la tesi dell'invalidità del testamento oggetto di causa. Peraltro, la sua posizione processuale, quale erede di è identica a quella già assunta da Persona_1 quest'ultimo, il quale si è costituito oltre il termine stabilito nell'art. 166 c.p.c. vigente ratione temporis, ragion per cui occorre valutare se le domande che lo stesso ebbe a proporre in comparsa di costituzione, seppure sostanzialmente coincidenti con quelle attoree, siano state correttamente o meno dichiarate inammissibili dal giudice di primo grado.
Ebbene, l'art. 166 c.p.c., nella formulazione previgente, prevedeva che “Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo pag. 12/25 comma dell'articolo 163bis ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168bis, quinto comma (1), depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione”. È pacifico che ciò non sia avvenuto. L'articolo 167 c.p.c., vigente fino al 28.02.2023, prevedeva che “Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione. Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269”.
Orbene, l'unica decadenza in cui incorre il convenuto che si costituisca dopo il termine è relativa alle domande riconvenzionali e alle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio; nel caso di specie, il convenuto in primo Parte_2 grado, si costituì in giudizio associandosi a tutte le deduzioni in fatto ed in diritto indicate dall'attore e dall'intervenuto in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante di assumendo le seguenti formali conclusioni: “1) CP_1 accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo, redatto in parte in data 2 luglio 2013 e in parte in data 11 luglio 2013, recante le firme apparenti di e Persona_2 pubblicato dal Notaio dott.ssa in Messina in data 01 marzo 2018 rep. n. Persona_3
18668, racc. n. 9424 per difetto di sottoscrizioni autografe del de cuius;
2) accertare e dichiarare che eredi per legge di nato a [...] il Persona_2
26.11.1930 e deceduto in Trento in data 26 luglio 2017, sono i fratelli nato Persona_1
a LE (TN) il 07.12.1929, con la quota di ½ e nato a [...] il Controparte_2
11.09.1933, con la quota di ½;
3) accertare e dichiarare la nullità delle intavolazioni concesse in favore di CP_3 quale erede testamentario di in forza del testamento di cui al
[...] Persona_2 punto 1) che precede, disponendo il ripristino dello stato tavolare anteriore e quindi l'intavolazione in favore degli eredi legittimi nato a [...] il Persona_1
07.12.1929, con la quota di ½ e nato a [...] il [...], con Controparte_2 la quota di ½;
4) accertare e dichiarare che e quali eredi legittimi di Controparte_2 Persona_1
sono titolati a subentrare mortis causa nella titolarità della quota di Persona_2
pag. 13/25 partecipazione sociale, pari all'11,09%, intestata al de cuius in Controparte_1
,
[...]
5) conseguentemente condannare a rilasciare e restituire in favore di Controparte_3 tutti i beni ereditari, mobili ed immobili, della successione di Persona_1 Per_2
includendo tra i beni, oltre a quelli contenuti in P.T. 35/I ed in P.T 36/I C.C. Gais,
[...] la quota di 11,09% della società ; Controparte_1
6) compensi e spese di assistenza legale rifusi, oltre 15% rimborso forfettario ex art 2 DM n. 55 dd. 10.03.2014, oltre 4% CNPA e 22% IVA sull'imponibile, ivi compreso il costo sopportato per il procedimento di mediazione.”
L'attore in primo grado, così aveva concluso: “- accertare e dichiarare Controparte_2
l'insistenza o la nullità o l'annullamento del testamento apparentemente olografo di pubblicato in Messina a ministero notaio con verbale Persona_2 Persona_3
01.03.2018 Rep. 18668 Racc. 9424;
- accertare e dichiarare che eredi di c.f. sono Persona_2 CodiceFiscale_9 per successione legittima i fratelli germani c.f. Controparte_2 C.F._10
e C.F. , per la quota di 1/2 ciascuno;
[...] Persona_1 CodiceFiscale_11
- revocare la revoca del certificato di eredità emesso in favore di il Controparte_2
18.09.2017 dal Tribunale di Trento;
- revocare o cancellare la cancellazione dell'annotazione del decreto di nomina di amministratore di sostegno per e pertanto ripristinare tale Controparte_2 annotazione;
- cancellare l'intavolazione sub GN 3958/2020 Libro Fondiario di Brunico;
- condannare a rilasciare e restituire in favore di Controparte_3 Controparte_2 tutti i beni ereditari, mobili e immobili, della successione di Persona_2
(…)
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali d'avvocato di tutti i gradi del giudizio, nonché spese generali 15% ex art. 2 c. 2 D.M. 55/2014, oltre C.N.P.A. e I.V.A., se ed in quanto dovuta, come per legge e rimborso spese di C.T.U. e C.T.P.”.
Da un semplice raffronto tra le due conclusioni, si vede che l'intervento di Persona_1 non poteva dirsi semplicemente adesivo, introducendo delle domande proprie e
“nuove”, sebbene correlate con quelle proposte dall'attore. In particolare, devono considerarsi domande nuove, in quanto non proposte dall'attore principale, e dunque inammissibili in quanto tardive, per il disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c., quelle relative: - alla domanda di intavolazione in favore dell'erede legittimo - Persona_1
pag. 14/25 all'accertamento che e quali eredi legittimi di Controparte_2 Persona_1 Per_2
sono titolati a subentrare mortis causa nella titolarità della quota di partecipazione
[...] sociale, pari all'11,09%, intestata al de cuius in Controparte_1
(l'ammissibilità di questa domanda dipende dall'esame del primo motivo di appello, al quale si rimanda), - alla condannare di a rilasciare e restituire in Controparte_3 favore di tutti i beni ereditari, mobili ed immobili, della successione di Persona_1
includendo tra i beni, oltre a quelli contenuti in P.T. 35/I ed in P.T 36/I Persona_2
C.C. Gais, la quota di 11,09% della società . Controparte_1
L'inammissibilità di queste domande in primo grado comporta, di conseguenza, l'inammissibilità dell'appello sulle relative questioni. Conseguentemente, l'appello deve considerarsi validamente proposto solo per le domande coincidenti con quelle proposte dall'attore in primo grado e cioè per “accertare e dichiarare la nullità Controparte_2 del testamento olografo, redatto in parte in data 2 luglio 2013 e in parte in data 11 luglio 2013, recante le firme apparenti di e pubblicato dal Notaio dott.ssa Persona_2 in Messina in data 01 marzo 2018 rep. n. 18668, racc. n. 9424 per Persona_3 difetto di sottoscrizioni autografe del de cuius;
2) accertare e dichiarare che eredi per legge di nato a [...] il Persona_2
26.11.1930 e deceduto in Trento in data 26 luglio 2017, sono i fratelli nato Persona_1
a LE (TN) il 07.12.1929, con la quota di ½ e nato a [...] il Controparte_2
11.09.1933, con la quota di ½”.
Passando ora al primo motivo di appello, deduce “Violazione Parte_1
e falsa applicazione di legge e dei principi di legge (artt. 105 e 100 c.p.c.; art. 606 Codice Civile) nonché motivazione erronea e perplessa rispetto alla pronunciata inammissibilità dell'atto di intervento dispiegato da in Parte_1 proprio e quale socio e legale rappresentante di . Controparte_1
Sostiene l'appellante che il signor – in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante di - aveva un interesse concreto e attuale Controparte_1 all'intervento nel giudizio di primo grado, contestando la decisione del Tribunale di Trento che ha negato tale interesse. L'interesse è stato argomentato su tre punti principali: a) Esercizio della clausola di gradimento: l'esito della controversia sulla successione del socio defunto e, conseguentemente, sull'attribuzione Persona_2 della sua quota sociale di inciderebbe direttamente Controparte_1 sull'esercizio della clausola di gradimento prevista dallo statuto (art. 11, comma 6). Il Signor in quanto avente diritto di prelazione, potrebbe Parte_1 differenziare il suo gradimento a seconda di chi acquisisce la quota mortis causa. La sentenza impugnata ha erroneamente negato la natura di vera e propria clausola di gradimento a questa disposizione statutaria. b) Connessione con il giudizio di merito: L'azione di nullità del testamento è strettamente connessa e susseguente al ricorso per pag. 15/25 sequestro giudiziario della quota sociale avviato dal Signor Parte_1
Questa connessione è stata riconosciuta dal Tribunale di Trento in sede cautelare, laddove ha individuato nella causa di primo grado il “merito” della fase cautelare di sequestro. c) Legittimazione all'azione di nullità del testamento: La legge civile consente a "chiunque vi abbia interesse" di far valere la nullità di un testamento e dunque anche a chi vanti un diritto di opzione connesso alla clausola di gradimento all'ingresso di nuovi soci. Anche sotto tale profilo la Sentenza di prime cure si appaleserebbe distonica rispetto alle norme ed ai principi regolanti la materia, laddove pretende di delimitare l'interesse all'azione di nullità in capo ai soli soggetti che possano vantare diritti successori e, dunque, nel concreto, ai soli eredi legittimi. Argomenta, poi, parte appellante che l'interesse ad agire deve essere verificato con riferimento al momento della decisione, per cui sarebbe rilevante anche un interesse sopravvenuto, quale era quello di nel frattempo divenuto erede di Parte_1
e, quindi, potenziale erede di in caso di declaratoria di Parte_2 Persona_2 nullità del testamento oggetto di lite.
Questo motivo non può essere accolto;
innanzitutto va ribadito, come correttamente osservato dal tribunale, che la categoria dei legittimati non è infinita, ma occorre avere un interesse all'impugnazione del testamento: “l'art. 591, ult. comma, cod. civ., come i successivi artt. 606, 2° comma, e 624, 1° comma, concedendo la possibilità di impugnare il testamento a "chiunque vi ha interesse", estende indubbiamente, rispetto alla normale azione di annullamento, la categoria dei soggetti legittimati all'impugnazione, assimilando la relativa disciplina a quella dell'azione di nullità prevista dall'art. 1421 cod. civ. -…, ma, altrettanto indubbiamente, pone un preciso limite a detta estensione, rappresentato, appunto, dalla necessità che chi invoca l'annullamento abbia interesse ad ottenerlo e non sia un quisque de populo”. Tale interesse “deve essere diretto ed attuale, e non eventuale e futuro, di guisa che la posizione giuridica soggettiva di chi agisce sia suscettibile di ricevere un concreto ed effettivo pregiudizio dal permanere dell'atto nel mondo del diritto e, per converso, un concreto ed effettivo vantaggio dalla sua caducazione” (così, in motivazione, Cass., n° 12291/1998). Dunque, l'esperibilità di un'azione da parte di chiunque vi abbia interesse deve essere valutata alla luce del generale principio sull'interesse ad agire, “dato dalla situazione giuridica soggettiva di vantaggio sostanziale, il cui riconoscimento viene posto ad oggetto della pretesa fatta valere in giudizio, e che si concreta nella esigenza di conseguire un risultato utile o giuridicamente apprezzabile attraverso l'indispensabile intervento del giudice” (così Cass., n° 3049/1968, richiamata più di recente in Cass., n° 26062/2018). Più di recente e più in dettaglio, la Corte regolatrice ha affermato che il titolare della legittimazione ad esercitare le azioni di nullità ed annullamento non è esentato dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire e della necessità di ricorrere al giudice per evitare - attraverso la rimozione degli effetti del pag. 16/25 testamento impugnato - una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica (cfr. Cass. Sez. 6, 29/01/2019, n. 2489, Rv. 652507 - 01). Orbene, a ben vedere, nel caso in esame difetta proprio sia una lesione attuale di un diritto di colui che agisce per la nullità del testamento, sia anche solo l'esistenza di un danno alla sua sfera giuridica. E' proprio il diritto di opzione contenuto nell'articolo 11, comma sei, dello statuto della società ad escludere qualsiasi compromissione dei diritti spettanti ai soci;
in caso di successione mortis causa, infatti, indipendentemente da chi sia l'erede subentrante, gli altri soci hanno la possibilità di escluderlo esercitando il predetto diritto di opzione. Da un punto di vista giuridico, pertanto, risulta del tutto indifferente, ai fini della tutela dei diritti dei soci residui, chi sia l'erede del socio defunto. La clausola stessa, quale che sia il suo scopo (consentire la concentrazione delle quote in capo ai soci originari o evitare l'ingresso di persone non gradite) ha chiaramente l'effetto pratico di proteggere i soci dall'ingresso di soggetti non graditi e lo fa attraverso una clausola di opzione di acquisto e non una vera e propria clausola di gradimento (qual è quella prevista al comma 5 dell'art. 11). Peraltro, anche ove volesse qualificarsi come clausola di gradimento, proprio l'esistenza di una siffatta clausola, che consente l'ingresso o l'esclusione di fatto dei nuovi soci, metterebbe i soci superstiti al riparo da qualunque ingerenza non gradita. In ogni caso, come già correttamente osservato dal giudice di prime cure, il limite alla libera disponibilità della quota inter vivos costituito dalla prelazione accordata ai soci, ove pure posto a tutela dell'intuitus personae, non appare rilevante ai fini per cui si procede, visto che l'attribuzione della quota del socio defunto a non pregiudica in alcun modo l'esercizio, Controparte_3 da parte del socio superstite , del diritto attribuitogli dall'art. Parte_1
11 dello statuto, la cui applicabilità non risulta pertanto vanificata dalla contestata disposizione testamentaria.
Ciò comporta che da un'eventuale invalidità del testamento olografo oggetto di causa sia la che non potevano ricavare alcun vantaggio CP_1 Parte_1 giuridicamente apprezzabile e, soprattutto, un qualche effetto che non potessero ottenere altrimenti (attraverso l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 11 dello statuto, poi in effetti esercitata).
Va poi interamente condivisa la considerazione del tribunale, laddove afferma che a sostegno dell'ammissibilità dell'intervento in esame non appare, quindi, significativamente valorizzabile la preferenza implicitamente manifestata negli allegati scritti difensivi dal socio per l'attribuzione mortis causa della Parte_1 quota del de cuius (secondo le norme della successione legittima), laddove si è, di fatto, prospettata la possibilità di non esercitare il diritto accordato dalla citata disposizione statutaria in caso di invalidità del testamento e di conseguenziale devoluzione della quota societaria agli eredi legittimi;
tanto più che, sotto questo profilo, per come è stato genericamente prospettato, viene in rilievo un interesse di mero fatto ad un esito della pag. 17/25 controversia favorevole ai fratelli del de cuius, come tale non giuridicamente rilevante e, quindi, non meritevole di protezione in sede giudiziale.
Del resto, non è stato provato, e neppure specificamente dedotto, che, in caso di devoluzione dell'eredità contesa alla convenuta, si sarebbe Parte_1 trovato in difficoltà o nell'impossibilità di esercitare il diritto di opzione.
In sostanza, al fine di conferire gli indefettibili requisiti di concretezza e attualità al dedotto interesse ad agire, sarebbe stato comunque necessario quantomeno allegare i tangibili vantaggi che parte intervenuta avrebbe potuto conseguire se a succedere a
[...]
fossero stati gli eredi legittimi e/o le conseguenze dannose che avrebbero Per_2 potuto subire per effetto del testamento olografo oggetto di causa e, quindi, dell'attribuzione della quota societaria del socio defunto alla sua erede testamentaria. Peraltro, il subentro in società di come osservò il tribunale, non Controparte_3 farebbe neppure venir meno la connotazione familiare della società e, quindi, quantomeno sotto questo profilo, non renderebbe ex se necessario l'esercizio del diritto di cui all'art. 11 dello statuto per garantire l'omogeneità parentale della compagine societaria, fermo restando che, come detto, il socio superstite, se non gradisce l'ingresso della convenuta in società, può sempre evitarlo con l'esercizio del diritto di opzione riconosciuto dalla detta disposizione statutaria, a cui peraltro Parte_1 ebbe già a determinarsi con l'allegata comunicazione del 24.12.2018, riportata anche negli atti della convenuta . Controparte_3
In ordine alla questione in esame neppure rileva l'incertezza relativa all'individuazione del successore del socio defunto, derivante dalla pendenza del presente procedimento, ove si tenga presente, da un lato, che “per l'amministrazione dei beni dell'eredità, in ipotesi di pendenza di giudizio di nullità o di annullamento del testamento, le quote ereditarie rimangono provvisoriamente determinate in base alle disposizioni del testamento stesso, anche ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per la gestione della comunione ereditaria, fino a quando la nullità o l'annullamento del testamento non siano riconosciuti con sentenza definitiva” (così Cass., 6398/1984); e dall'altro che comunque, ove si fosse provveduto all'incombente richiesto dal 2° co. dell'art. 2470 c.c. in caso di trasferimento della quota mortis causa, un eventuale acquisto, da parte di
[...]
, della quota del socio defunto sarebbe stato comunque Parte_1 ovviamente condizionato all'accertamento della validità del testamento in favore di
[...]
con conseguente obbligo di quest'ultima di restituire la somma Controparte_3 incassata in caso di successiva declaratoria di nullità o di annullamento della disposizione testamentaria in suo favore. Senza contare, poi, che medio tempore l'appellante aveva comunque ottenuto il sequestro giudiziario delle quote e che l'operatività della società, detenendo egli la maggioranza assoluta, non avrebbe dovuto in alcun modo risentirne. Dato che anche in ipotesi di accoglimento della domanda pag. 18/25 dell'appellante la questione sarebbe rimasta sub judice fino al passaggio in giudicato della sentenza (ancora suscettibile di ricorso per cassazione), non vi sarebbe stata maggior certezza dei diritti delle parti che in caso di rigetto. In base all'esito definitivo del giudizio, vi sarà l'attribuzione definitiva delle quote in sequestro e in forza di tale attribuzione il sig. potrà o meno esercitare in via definitiva i Parte_1 suoi diritti di opzione di cui all'art. 11 dello statuto.
Considerato, dunque, che anche “in materia testamentaria, l'attore titolare della legittimazione ad esercitare le azioni di nullità ed annullamento non è esentato dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte del medesimo attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare - attraverso la rimozione degli effetti del testamento impugnato - una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica” (v. Cass., n° 2489/2018), l'evidenziata carenza di prova e di allegazione in ordine alle possibili conseguenze dannose derivabili alla e/o a CP_1
, quale socio e legale rappresentante di tale società, dalla Parte_1 soccombenza dell'attore (non constando neppure che tale evenienza potrebbe incidere sulla sfera giuridica del socio superstite per il solo fatto di privarlo della possibilità di esercitare i suoi diritti nelle stesse condizioni in cui potrebbe farlo in caso di invalidità del testamento) induce a ritenere inammissibili le domande proposte nell'atto di intervento.
Quanto alla dedotta rilevanza della sopravvenienza di un interesse di in Parte_1 forza della successione di deceduto in corso di causa, va innanzitutto Parte_2 rilevato che la parte cita una sentenza di cassazione (n. 2406/83) che si riferisce esattamente al caso opposto, ossia al caso in cui l'interesse, originariamente esistente, venga meno prima della decisione, mentre Cass. 619/21si riferisce ad una pronuncia sulla giurisdizione, in cui non si ravvisano passaggi sull'interesse ad agire. Neanche le altre sentenze citate paiono fare alcun riferimento alla rilevanza di un interesse sopravvenuto. Quanto, poi, a Cass. 16409 del 2024, ivi si afferma solamente che l'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione, ma con specifico riferimento allo ius superveniens. Nel caso di specie non solo si trattava di una rivalutazione dell'interesse a seguito di un evento (la morte di e l'apertura della sua successione) e non di una norma sopravvenuta, Parte_2 ma, come correttamente osservato dalla controparte qui vi era stata Controparte_3 un'apposita nuova costituzione di in proprio, quale erede di Parte_1 Parte_2
[...]
Con il terzo motivo di appello, si lamenta violazione e falsa applicazione di legge e dei principi di legge (art. 194 c.p.c.) relativamente al rigetto dell'eccezione di nullità della pag. 19/25 consulenza tecnica d'ufficio sollevata dal signor Sotto tale Parte_1 profilo, l'appellante osserva che:
- costituisce ius receptum che in tema di consulenza tecnica d'ufficio, le attività dell'ausiliario devono essere espletate con la partecipazione di tutte le parti del processo, tenuto conto della necessità di rispettare il principio del contraddittorio nell'intero svolgimento delle operazioni peritali, con la conseguenza che, ove una delle parti sia stata privata della possibilità di parteciparvi, la consulenza deve ritenersi nulla;
- anche volendo – per ipotesi – prescindere da quanto sopra, non è data separatamente comprendersi la ragione per cui il C.T.U. non abbia in ogni caso acconsentito ai CC.TT.PP. assenti di organizzare un ulteriore accesso presso lo studio del Notaio in Messina – come dai medesimi in subordine richiesto – per Per_3 effettuare la verifica sull'originale del testamento (paventando che il diniego possa essere stato dettato da mere ragioni di natura economica).
Tale eccezione è stata rigettata dal giudice istruttore con il provvedimento del 2.4.2023, ove si osservava: “ritenuto che l'eccezione di nullità dell'espletata ctu sollevata dalla difesa di e non sia fondata, ove si Parte_1 Controparte_1 consideri, da un lato, che i consulenti di tali parti erano stati informati della data fissata per l'accesso presso lo studio notarile in Messina dieci giorni prima (come asserito nelle stesse note depositate per l'udienza del 22.3.2023), e dall'altro che non vi è prova che la mancata partecipazione dei due consulenti di parte alle operazioni peritali espletate presso il detto studio sia effettivamente dipesa dal ridotto termine di preavviso, non risultando in ogni caso neppure dimostrato che gli stessi si siano trovati nell'oggettiva assoluta impossibilità di recarsi a Messina nella data fissata;
- ritenuto che analoghi rilievi possono essere svolti con riguardo agli ulteriori accessi presso altri studi notarili e l'Archivio Notarile;
…
p.q.m.
- rigetta l'eccezione di nullità della ctu…”.
Il presente collegio, così come quello di primo grado, non ravvisa valide ragioni per discostarsi dalle precedenti considerazioni;
un preavviso di dieci giorni per una trasferta all'interno del territorio dello stato risulta più che congrua, mentre deve rilevarsi l'assoluta mancanza di prova circa l'esistenza di un concomitante, non derogabile e non differibile, impegno dei CTP. Anzi, proprio per il fatto che il giudice di primo grado aveva ritenuto non provata l'esistenza e l'inderogabilità di impegni concomitanti, l'appello avrebbe dovuto argomentare in modo specifico su tali elementi, rimanendo, in caso contrario, affetto da estrema genericità. Di fatto, l'appellante si è limitato a ribadire l'impossibilità di partecipare alle operazioni peritali, ma senza argomentare nulla in ordine alla predetta asserita impossibilità. Devesi, poi, rilevare che non è l'effettiva partecipazione dei ctp alle operzioni peritali che rileva, quanto piuttosto il fatto che gli stessi siano stati messi in condizione di parteciparvi, attraverso idonea convocazione. Effettuata la convocazione, ritenuto congruo il preavviso e mancata la prova pag. 20/25 dell'esistenza di un valido impedimento, l'eccezione di difetto di contraddittorio non può essere accolta, non essendo peraltro obbligatoria la partecipazione dei ctp.
Quanto, poi, alla richiesta di nuovo accesso, sia sufficiente osservare che esso, in mancanza di assoluto impedimento, non era affatto obbligato, ma semmai rispondeva ad una disponibilità del tutto eventuale del ctu. Disponibilità che il ctu non ha inteso evidentemente manifestare e che, per quanto possa essere eventualmente stigmatizzata sotto un profilo di rapporti personali tra professionisti, non comporta alcuna conseguenza sul piano della validità delle operazioni tecniche. Peraltro, una nuova trasferta a Messina, in mancanza di valide ragioni, era prevedibile che sarebbe stata respinta, dato che avrebbe comportato non solo dei costi aggiuntivi, ma anche notevoli risorse temporali. Fa specie, poi, che ci si lamenti del fatto che la trasferta non è stata rinnovata per questioni economiche, quando le stesse parti che avevano fatto richiesta di consulenza erano onerate degli anticipi, su cui evidentemente non sono state molto attente, dato che il ctu era stato persino indotto a rinunciare all'incarico per mancanza di corresponsione del fondo spese liquidato (istanza poi respinta dal giudice istruttore con ordinanza del 25.01.2021, con cui aveva altresì sollecitato le parti al versamento del precitato fondo spese).
Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce “Motivazione erronea, perplessa e comunque difettosa in relazione agli accertamenti compiuti dal C.T.U”.
L'attore censura la sentenza di primo grado laddove richiama le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. dott. nella contestata perizia depositata, reputate nel loro Per_5 complesso condivisibili;
il tribunale non avrebbe tenuto in debito conto le marcate deficienze che, comunque, erano state rappresentate in merito ai presunti accertamenti svolti. In particolare, il ctu avrebbe totalmente omesso di prendere posizione sugli oggettivi rilievi critici che il C.T.P. di parte Ing. aveva Persona_2 CP_6 comunque partitamente mosso nelle proprie osservazioni di data 24.07.2022 (riportate da pagg. 111 a pag. 158 della perizia definitiva), esplicativi tanto dell'assoluta lacunosità degli accertamenti svolti, quanto dell'erroneità del metodo valutativo adottato, con ogni conseguenza sull'accertamento asseritamente compiuto. Tanto che lo stesso giudice istruttore aveva disposto un supplemento di ctu per ottenere una più esauriente risposta alle questioni sollevate dal ctp. Ma, secondo l'attore, il ctu avrebbe omesso di dare risposta ai chiarimenti richiesti.
Anche questa censura non può essere accolta. Invero, risulta dal supplemento di consulenza del 2 maggio 2023 che il ctu ha risposto ai chiarimenti richiesti e ne ha dato altresì una giustificazione razionale, per esempio spiegando che le conclusioni sulla autografia sono la risultante di un'analisi condotta su tutti gli aspetti della scrittura, ai quali si aggiungono alcuni segni particolari. Anche per quanto riguarda il mancato esame degli originali, il CTU risponde che tali rilievi sarebbero comunque irrilevanti pag. 21/25 perché “ciò che conta è la gestualità dello scrivente che si può descrivere come di seguito: la mano forma un ovale, direziona verso l'alto e raggiunto il culmine scende verso il basso a creare la “d”. In alcuni casi e solo in apparenza, il segmento verticale che compone la “d” sembra essere lineare, ma l'occhio attento nota la presenza di un piccolo uncino che è la conseguenza del gesto testé descritto: il movimento è sempre lo stesso ma lo scrivente staccando la penna dal foglio e percorrendo sempre lo stesso gesto sopra descritto, ricongiunge la penna al foglio poco prima di raggiungere la zona alta dell'asse della “d” per poi intraprendere la discesa, generando l'uncino”. Sono argomentazioni che possono essere condivise o meno (e di certo la parte appellante non le condivide), ma che non sono certo affette da omissioni od illogicità. Anche le altre questioni sollevate dal ctp hanno trovato puntuale risposta nel supplemento di ctu, che, così come la consulenza “principale”, risulta esente da censure;
nel rispondere al quesito, il Ctu ha descritto le essenziali caratteristiche della grafia in verifica, con particolare riguardo all'andamento del gesto grafico, all'abilità grafomotoria, alla forma, all'inclinazione, al tratto, alla dimensione, alla direzione, alla continuità, alla velocità, alla pressione, allo “spazio/impostazione”, agli aspetti strutturali delle lettere. Ha, quindi, ritenuto di riscontrare “omogeneità tra il testo e le firme del documento in verifica” e uniformità “in tutto il documento”, nonché “coerenza del gesto grafico del testo e quello delle sottoscrizioni” e, quindi, di attribuire particolare rilevanza al “modo di coniare la lettera “d””, quale “gesto costantemente presente, sia nel testo, sia nelle firme”, come “elemento altamente qualificante e identificativo della mano scrivente”, per poi affermare che “il documento in verifica nella sua interezza è redatto dalla stessa mano scrivente”. Il CTU ha, poi, esaminato le firme comparative, riportando una descrizione delle loro caratteristiche in ordine ai predetti aspetti grafici sostanzialmente corrispondente a quella esposta per il documento in verifica e riscontrando, quindi, nel confronto fra le une e l'altro, una pressoché totale convergenza per dinamismo grafico, inclinazione, tratto, dimensioni, direzione, continuità, velocità, pressione e spazio impostazione.
Non è pertanto suscettibile di censura la decisione di primo grado, laddove afferma che le conclusioni cui è giunto il ctu, in quanto rassegnate all'esito di accertamenti aderenti agli atti di causa e sorrette da logiche e coerenti argomentazioni, da cui non vi è ragione di discostarsi, appaiono in grado di costituire il legittimo fondamento della decisione, non deponendo significativamente in senso contrario i rilievi critici del ct dell'originario Pe convenuto e poi del di lui erede , nessuno dei Persona_1 Parte_1 quali smentisce per tabulas le considerazioni tecniche esposte dall'ausiliario, neppure quelle relative ai ripassi nelle comparative (la cui assai limitata consistenza numerica rispetto al testo del testamento in verifica è verosimilmente spiegabile con il fatto che la grafia di comparazione è costituita soltanto da firme) e alle modalità esecutive della lettera “d” (visto che nello stesso atto innanzi al notaio dd. 14.3.2013 Per_6
pag. 22/25 menzionato dal ct di parte al fine di sostenere il proprio assunto, comunque figurano due firme del de cuius recanti la lettera “d” con le caratteristiche evidenziate dal Ctu nel proprio elaborato peritale).
Inoltre, come già osservato dal tribunale, nessun rilievo è ascrivibile alle divergenze evidenziate dal ctp nelle pagine 3 e 4 della relazione dd. 30.5.2023, in quanto sono riportate scritture comparative (quelle prodotte dalla parte intervenuta come doc. n° 14 della memoria dd. 26.7.2021) ulteriori e diverse da quelle menzionate nel quesito formulato dal giudice istruttore.
Con il quinto motivo di appello, si deduce omessa pronuncia sulle ulteriori istanze istruttorie formulate da L'appellante insiste per l'ammissione Parte_1 delle prove orali già dedotte nella seconda memoria ex articolo 183 c.p.c. e ribadite nel foglio di precisazione delle conclusioni in primo grado;
a prescindere dalla genericità della richiesta, che non argomenta minimamente sulla rilevanza delle suddette prove orali nell'ambito della presente causa di appello, deve rilevarsi che tali prove erano state dedotte ai fini della domanda di annullamento della disposizione testamentaria. Peraltro, tale annullamento era stato richiesto nelle conclusioni solamente per quanto riguardava l'intervento di in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Contro società agricola mentre nella costituzione in causa quale erede di Persona_1 egli si era limitato a chiedere la nullità della scheda testamentaria. Pertanto, richiamata la motivazione di rigetto del secondo motivo di appello e dunque l'originaria inammissibilità della costituzione in proprio e quale rappresentante Parte_7 della predetta società, ne consegue l'inammissibilità di ogni domanda formulata in quella sede. E' stata invece ritenuta ammissibile la costituzione quale erede di Pt_2
e nei limiti in cui erano state richiamate le domande svolte dall'attore principale;
[...] in tale veste il signor aveva unicamente chiesto di dichiararsi Parte_1 la nullità della scheda testamentaria, per cui è del tutto evidente la irrilevanza delle prove orali dedotte e richiamate in questa sede.
Sulle spese di lite c'è stato appello incidentale di che ne ha chiesto Controparte_3 la rideterminazione sia in forza di un valore della lite superiore a 1.700.000 euro, sia, in subordine, in considerazione del valore indeterminabile della lite di particolare importanza e con aumento del 90% ai sensi dell'art. 4, co. 2, DM 55/2014.
Il motivo è fondato. Se è impossibile determinare il valore della lite, mancando elementi precisi cui ancorarlo e tenuto conto del fatto che le domande principali avevano ad oggetto l'invalidità di un atto, deve altresì rilevarsi che la causa, di valore indeterminabile, deve essere considerata quantomeno di complessità media, sia per le questioni dibattute, che non si sono limitate alle risultanze di una ctu, ma hanno comportato l'esame di numerose e complesse questioni processuali, sia tenendo pag. 23/25 comunque conto del valore dell'asse ereditario, che in caso di annullamento avrebbe comportato trasferimenti di valori di notevole entità.
Ritiene, pertanto, la Corte di accogliere il motivo e, in riforma della sentenza di primo grado, condannare, in solido, , la società e Controparte_2 CP_1 Parte_1
a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 10.860,00
[...] Controparte_3
(valore indeterminabile, complessità media), con aumento ex art. 4, co. 2, di 9.774,00 (4 parti), per un totale complessivo di € 20.634,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e cpa come per legge.
Anche le spese del secondo grado devono essere poste a carico dei soccombenti;
nonostante sia stato parzialmente accolto il secondo motivo di ricorso, gli appellanti e sono risultati soccombenti su tutte le altre questioni e lo stesso Controparte_2 parziale accoglimento non ha portato alcun beneficio all'appellante, ragion per cui è persino dubbio che lo stesso avesse un interesse al motivo stesso.
La liquidazione, come per il primo grado, deve essere fatta per le cause di valore indeterminabile, complessità media, per cui viene quantificata in complessivi € 23.096,40, di cui 12.156,00 per compenso tabellare e 10.940,40 per aumento ex art. 4, co. 2., oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Trento, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa nella causa tra , e Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
, con sede in Mezzolombardo (TN), Corso Mazzini n° 18, Controparte_1 in persona del legale rappresentante:
- dichiara parzialmente ammissibili le domande formulate dall'originario convenuto e fatte proprie in riassunzione da;
Persona_1 Parte_1
- rigetta tutte le altre domande di parte attrice e di Controparte_2
- accoglie l'appello incidentale di e per l'effetto condanna, in solido, Controparte_3
, la società e a rifondere a Controparte_2 CP_1 Parte_1 [...]
le spese di lite del primo grado, liquidate in complessivi € 20.634,00€, Controparte_3 di cui € 10.860,00 per compenso tabellare ed € 9.774,00 ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e cpa come per legge.
- condanna, in solido, , la società e Controparte_2 CP_1 Parte_1
a rifondere a le spese di lite della fase di appello, che
[...] Controparte_3 liquida in complessivi € 23.096,40, di cui 12.156,00 per compenso tabellare e 10.940,40 per aumento ex art. 4, co.
2. D.M. 55/2014, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e cpa come per legge;
pag. 24/25 Conferma nel resto.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il Presidente estensore
Demarchi Albengo
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