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Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 27/09/2024, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Nella persona del Giudice, dott.ssa Roberta Bisogno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 2860/2022 e instaurata da in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall' Avv.Mirko Persichilli per Parte_1 procura congiunta all'atto di citazione;
OPPOSTA nella fase cautelare – ATTRICE nel merito contro in persona del l.r.p.t., e rappresentate e difese Controparte_1 CP_2 dall'Avv. Giovanni Andrea Todini per procura congiunta alla comparsa di costituzione;
OPPONENTI nella fase cautelare – CONVENUTE nel merito
e nei confronti di
Controparte_3
[...]
OPPONENTI nella fase cautelare – CONVENUTI nel merito
CONTUMACI
OGGETTO: opposizione all'esecuzione successiva – passaggio in giudicato di pronuncia di revocatoria ordinaria.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Sospesa l'esecuzione immobiliare presso il terzo proprietario R.G.E. n. 126/2021 con l'ordinanza del GE del 23.08.2022, nel termine assegnato per l'introduzione del merito dell'opposizione esecutiva, creditrice procedente in forza di decreto ingiuntivo Parte_1
immediatamente esecutivo n. 1414/2014, emesso dal Tribunale di Frosinone il 12.12.2014, nei confronti della e dei soci illimitatamente Controparte_3 responsabili, e per la somma di euro 8.784,00, oltre canoni a scadere, CP_2 CP_3
interessi e spese di procedura, quantificata nel precetto notificato il 12.05.2021 nella complessiva somma di euro 20.919,42, oltre spese di notifica e interessi ulteriori, ha convenuto in giudizio e chiedendo, in via preliminare, la sospensione del processo ex art. Controparte_1 CP_2
337, c. 2, c.p.c., in attesa del passaggio in giudicato dell'ordinanza emessa dal Tribunale di
Frosinone il 4.04.2021, rep. n. 596/2021 dell'8 aprile 2021, con cui, in accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria avanzata dalla società era dichiarata l'inefficacia relativa della Pt_1
vendita immobiliare disposta da in favore della il 23.04.2012, gravata CP_2 Controparte_1 in appello;
nel merito, il rigetto dell'opposizione all'esecuzione avanzata dalla e da Controparte_1
facendo acquiescenza all'ordinanza cautelare del GE in ordine ai profili di CP_2
opposizione agli atti esecutivi pure elevati dalle controparti e respinti per tardività del rimedio.
La società ha, a tal fine, evidenziato la pregiudizialità della pronuncia della Corte Pt_1
d'Appello adita per l'impugnazione dell'ordinanza di revocatoria ordinaria in favore della Parte_1
onde accertare definitivamente la proseguibilità dell'esecuzione forzata ex art. 602 c.p.c.,
[...]
promossa contro il terzo esecutato per il recupero del credito verso la società Controparte_1 [...]
e le socie predette. Controparte_3
Hanno resistito in giudizio e ribadendo i motivi di opposizione agli Controparte_1 CP_2 atti esecutivi e all'esecuzione elevati con il ricorso introduttivo della fase cautelate e, dunque, chiedendo, in via preliminare, che sia dichiarata l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'atto di citazione introduttivo del merito, con conseguente consolidamento degli effetti dell'ordinanza cautelare del G.E., per l'omessa produzione nella fase di merito dei documenti indicati dal GE (in particolare, copie autentiche del verbale dell'udienza dinanzi al GE, dell'ordinanza cautelare, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al GE) e per la mancata evocazione in giudizio dei debitori, e ancorché litisconsorti Controparte_4 CP_3 necessari;
che sia dichiarata l'inesistenza e/o la nullità del precetto perché carente della indicazione esatta del bene che si intendeva sottoporre a pignoramento ex art. 603 c.p.c., l'omessa notifica del titolo esecutivo nei confronti della ai sensi dell'art. 603 c.p.c., l'inesistenza Organizzazione_1
e/o la nullità della notifica dell'atto di pignoramento immobiliare nei confronti della società in quanto effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la l.r.p.t. senza indicare Controparte_1 nell'atto residenza domicilio o dimora dello stesso e senza tentarla previamente presso la sede legale della società ovvero tentarla presso lo stesso legale rappresentante ma con le modalità di cui agli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. (tanto che la società veniva a conoscenza dell'esecuzione solo in data
22.03.2022 con la notifica della nomina del custode e dell'udienza di comparizione), e, per l'effetto, che sia dichiarata la nullità e/o l'infondatezza e/o l'improcedibilità e/o illegittimità e comunque l'inefficacia del precetto e/o del pignoramento immobiliare e/o della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 126/2021; che sia dichiarata l'improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 126/2021 per assenza dei presupposti di cui all'art. 602 e seg. c.p.c. e, in particolare, poiché non ancora passata in giudicato l'ordinanza del Tribunale di Frosinone sulla revocatoria ordinaria della vendita dell'immobile oggetto dell'esecuzione immobiliare, impugnata innanzi alla Corte d'Appello; in via subordinata, che sia dichiarata l'improcedibilità e/o l'assenza dei presupposti di esperibilità della procedura esecutiva immobiliare per violazione del beneficio di escussione in favore dei soci, posto dall'art. 2304 c.c. per i debiti sociali, disatteso dalla società
[...]
che promuoveva immediatamente esecuzione nei confronti della socia Pt_1 CP_2 aggredendo la in ogni caso, che sia dichiarata, la nullità, l'infondatezza e comunque Controparte_1
l'inefficacia del precetto e/o del pignoramento immobiliare e/o della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 126/2021 e/o dell'avverso atto di citazione e/o della fase di merito e, per l'effetto, che sia rigettato l'avverso atto di citazione e tutte le domande contenute nello stesso, perché infondate in fatto ed in diritto.
A seguito del provvedimento di integrazione del contraddittorio, sono state convenute in giudizio anche e tuttavia rimaste CP_3 Controparte_3
contumaci.
Con ordinanza del 13.05.2024 è stata dichiarata inammissibile la richiesta di sospensione ex art. 337, c. 2, c.p.c. e fissata udienza per la decisione.
Con le note conclusionali, l'attrice ha contestato la riproponibilità da parte delle convenute dei motivi di opposizione agli atti esecutivi con cui hanno adito il GE, sull'assunto che non introducendo il merito vi avevano fatto acquiescenza;
ha replicato all'eccezione inerente l'irritualità della citazione, evidenziando di aver prodotto la documentazione di cui all'ordinanza del GE;
ha obiettato altresì che, ai sensi dell'art. 602 c.p.c., il passaggio in giudicato è necessario per l'avvio dell'esecuzione forzata in quanto si tratti del titolo esecutivo, ipotesi che non ricorre nel caso di specie in cui il titolo dell'esecuzione intrapresa è costituito da decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e non dall'ordinanza del Tribunale di Frosinone sub iudice in appello;
ha evidenziato l'erroneità dell'ordinanza del 13.05.2024 con cui è stata respinta l'istanza di sospensione dell'opposizione in attesa della pronuncia in appello, rilevando di avere interesse – contrariamente a quanto affermato nella detta ordinanza – alla istata sospensione per la conservazione degli atti della procedura esecutiva medio tempore posti in essere, valorizzando altresì l'effetto retroattivo della pronuncia di revocatoria alla data di trascrizione della relativa domanda e il rapporto di pregiudizialità tra la statuizione sulla revocatoria il giudizio che occupa, a ciò facendo conseguire la sospensione ex art. 337 c.p.c.. La società ha perciò, preliminarmente, insistito nella richiesta di sospensione dell'opposizione in attesa del passaggio in giudicato dell'ordinanza di revocatoria ordinaria e, nel merito, nel rigetto dell'opposizione all'esecuzione avversaria.
Nel medesimo scritto le convenute hanno ribadito argomentazioni e conclusioni articolate nella comparsa di costituzione.
All'udienza del 24.09.2024 i Difensori hanno discusso la causa e rassegnato le conclusioni insistendo nell'accoglimento delle richieste spiegate in atti, con rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. La causa è stata, quindi, assunta in decisione, senza la concessione dei suddetti termini.
2. Deve essere respinta, perché infondata, la domanda di merito attorea, accogliendo l'opposizione all'esecuzione promossa dalle odierne parti convenute (dinanzi al GE, ribadita costituendosi nella fase di merito).
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, la domanda deve essere accolta quanto al profilo di opposizione all'esecuzione elevato, in disparte il vaglio – pure logicamente preliminare – delle questioni di validità della citazione e di regolarità formale del precetto, delle notifiche del titolo esecutivo e del pignoramento, contestate come motivi di opposizione agli atti esecutivi.
Difatti, come noto, il citato principio "imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (così Cass. 12002/2014;
Cass. S.U. 9936/2014; da ultimo nella giurisprudenza di merito Trib. Benevento n. 1317 del
5.07.2017; Trib. Roma n.13588 del 28.06.2017).
Deve ravvisarsi l'improcedibilità della esecuzione immobiliare intrapresa ex art. 602 c.p.c. dalla creditrice procedente per il recupero di credito verso le debitrici Parte_1 [...]
e escutendo la Controparte_3 CP_2 CP_3 Controparte_1
terza proprietaria del bene staggito per effetto di compravendita dalla debitrice CP_2
revocata con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., resa dal Tribunale di Frosinone il 4.04.2021, ma gravata in appello.
Difetta infatti la condizione di procedibilità del passaggio in giudicato della detta ordinanza.
Mette conto osservare, a tal fine, che l'art. 2902 c.c., sotto la rubrica “effetti” della revocatoria ordinaria, prevede che il creditore che abbia ottenuto la dichiarazione di inefficacia può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.
Pertanto, tramite la pronuncia di revocatoria il creditore dispone di un'azione esecutiva nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, ossia il terzo acquirente, assoggettato, quanto al bene oggetto dell'atto revocato, all'aggressione esecutiva del creditore fino alla concorrenza del debito del suo dante causa, nelle modalità dell'esecuzione contro il terzo proprietario ex art. 602 c.p.c., come se il creditore vantasse un diritto di sequela sul bene.
La procedura di cui all'art. 602 e ss. c.p.c. consente l'espropriazione di beni di terzi che, per una delle specifiche situazioni contemplate, ossia bene gravato da pegno o ipoteca ovvero “la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode”, debbano rispondere di un debito altrui.
In tale secondo caso previsto nella disposizione predetta si fa rientrare l'ipotesi di aggressione esecutiva del bene di terzo pervenutogli in base ad atto di disposizione del debitore, revocato.
Ha chiarito la Suprema Corte che, indispensabile la sussistenza del titolo esecutivo,
“Nell'espropriazione presso il terzo proprietario, costituisce condizione di procedibilità il previo esperimento, con esito positivo, di un'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'alienazione del bene dal debitore al terzo;
(…)” (in termini Cass. 6836/2017 estendendo tale principio anche all'ipotesi di espropriazione promossa in forza di conversione in pignoramento, ex art. 320 c.p.p., di un sequestro conservativo penale di beni di terzi acquirenti a titolo oneroso dall'imputato, condannato con sentenza penale al risarcimento dei danni in favore della parte civile).
Proseguendo nel ragionamento va detto che la pronuncia di inefficacia per effetto di revocatoria ha natura costitutiva.
In termini si è espressa la giurisprudenza di legittimità “la sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o fallimentare, al di là delle differenze esistenti tra le due azioni ed in considerazione dell'elemento soggettivo di comune accertamento da parte del giudice, ha natura costitutiva in quanto modifica "ex post" una situazione giuridica preesistente, privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia e determinando la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto dispositivo” (Cass., Sez. Un, 23 novembre 2018, n. 30416).
La natura della sentenza ha implicazioni sul momento di efficacia della stessa. Al riguardo la S.C. ha affermato che “la sentenza che accoglie una domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. ha natura costitutiva, sicché non è suscettibile di produrre effetto prima del passaggio in giudicato” (Cass., sez. Lavoro, sent. n.17311 del 24.08.2016).
Non è revocabile in dubbio, posto quanto sopra, che la procedura esecutiva debba subire un arresto perché intrapresa irritualmente, ossia in mancanza di una condizione di procedibilità, essendo stato aggredito il bene di un terzo, alienato in suo favore dal debitore, non ancora incontrovertibilmente assoggettabile all'esecuzione forzata per la soddisfazione di credito altrui, stante la pendenza del grado d'appello sul provvedimento di revocatoria dell'atto di alienazione del bene.
Visto che è stata ribadita l'istanza di sospensione ex art. 337, c. 2, c.p.c. del giudizio di opposizione per l'assunta pregiudizialità della decisione della Corte d'Appello sull'impugnazione della pronuncia di revocatoria ordinaria, va detto che essa non può essere condivisa per le ragioni già espresse nell'ordinanza del 13.05.2024. Al riguardo, richiamato il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui “Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici. (In applicazione del principio, la S.C. ha disposto la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice che, in una causa avente ad oggetto la restituzione di un fondo occupato dalla P.A. "sine titulo", aveva sospeso il procedimento limitandosi ad evidenziare il rapporto di pregiudizialità con il procedimento pendente davanti al Consiglio di
Stato avverso il provvedimento ablatorio emesso nelle more senza spiegare perché la sentenza del
T.A.R., che lo aveva annullato, fosse inidonea a spiegare effetti di autorità nel giudizio davanti a sé).” (Cass. ord. 14738/2019; conf. succ. Cass. ord. 14146/2020); deve, più specificamente, evidenziarsi che l'istante la sospensione di cui alla norma richiamata avrebbe interesse – secondo l'interpretazione dello strumento invocato data dalla Suprema Corte e appena innanzi riportata – a promuoverla solo in quanto potesse aspirare ad una revisione del provvedimento impugnato in appello, non anche se, come nella specie, debba invece sperare in una conferma dello stesso, in quanto parte vittoriosa nel primo grado di revocatoria ordinaria (né può ritenersi che l'azione revocatoria sia pregiudiziale nei termini di cui all'art. 295 c.p.c. al giudizio di opposizione all'esecuzione, essendo tale solo per la procedura esecutiva di cui costituisce – come detto – condizione di esercizio del diritto all'espropriazione del bene del terzo, come affermando dalla sentenza Cass. 6836/2017 in parte motiva, giàe richiamata nell'ordinanza del 13.05.2024).
3. Nel rapporto processuale tra la attrice e le convenute costituite nel giudizio di merito, le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza in base al disposto dell'art. 91
c.p.c. e liquidate in base ai parametri del d.m. 55/2014, applicando una riduzione in considerazione della semplicità delle questioni sottese al giudizio e della effettiva attività difensiva svolta. Nulla sulle spese di lite delle convenute contumaci.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- respinge la domanda di merito attorea e, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione promossa da e dichiara l'improcedibilità Controparte_1 CP_2
della procedura esecutiva presso il terzo proprietario R.G.E. n. 126/2021 per carenza della condizione dell'azione esecutiva costituita dal passaggio in giudicato dell'ordinanza del Tribunale di Frosinone del 4.04.2021, rep. n. 596/2021 dell'8 aprile
2021, di revocatoria ordinaria della compravendita del bene staggito in favore del terzo esecutato;
- condanna alla rifusione, in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
delle spese di lite, che liquida in euro 2.538,50, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del Procuratore di parte vittoriosa dichiaratosi antistatario;
- nulla sulle spese di lite delle parti convenute contumaci.
Frosinone, 25.09.2024
IL GIUDICE
dott.ssa Roberta Bisogno
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Nella persona del Giudice, dott.ssa Roberta Bisogno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 2860/2022 e instaurata da in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall' Avv.Mirko Persichilli per Parte_1 procura congiunta all'atto di citazione;
OPPOSTA nella fase cautelare – ATTRICE nel merito contro in persona del l.r.p.t., e rappresentate e difese Controparte_1 CP_2 dall'Avv. Giovanni Andrea Todini per procura congiunta alla comparsa di costituzione;
OPPONENTI nella fase cautelare – CONVENUTE nel merito
e nei confronti di
Controparte_3
[...]
OPPONENTI nella fase cautelare – CONVENUTI nel merito
CONTUMACI
OGGETTO: opposizione all'esecuzione successiva – passaggio in giudicato di pronuncia di revocatoria ordinaria.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Sospesa l'esecuzione immobiliare presso il terzo proprietario R.G.E. n. 126/2021 con l'ordinanza del GE del 23.08.2022, nel termine assegnato per l'introduzione del merito dell'opposizione esecutiva, creditrice procedente in forza di decreto ingiuntivo Parte_1
immediatamente esecutivo n. 1414/2014, emesso dal Tribunale di Frosinone il 12.12.2014, nei confronti della e dei soci illimitatamente Controparte_3 responsabili, e per la somma di euro 8.784,00, oltre canoni a scadere, CP_2 CP_3
interessi e spese di procedura, quantificata nel precetto notificato il 12.05.2021 nella complessiva somma di euro 20.919,42, oltre spese di notifica e interessi ulteriori, ha convenuto in giudizio e chiedendo, in via preliminare, la sospensione del processo ex art. Controparte_1 CP_2
337, c. 2, c.p.c., in attesa del passaggio in giudicato dell'ordinanza emessa dal Tribunale di
Frosinone il 4.04.2021, rep. n. 596/2021 dell'8 aprile 2021, con cui, in accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria avanzata dalla società era dichiarata l'inefficacia relativa della Pt_1
vendita immobiliare disposta da in favore della il 23.04.2012, gravata CP_2 Controparte_1 in appello;
nel merito, il rigetto dell'opposizione all'esecuzione avanzata dalla e da Controparte_1
facendo acquiescenza all'ordinanza cautelare del GE in ordine ai profili di CP_2
opposizione agli atti esecutivi pure elevati dalle controparti e respinti per tardività del rimedio.
La società ha, a tal fine, evidenziato la pregiudizialità della pronuncia della Corte Pt_1
d'Appello adita per l'impugnazione dell'ordinanza di revocatoria ordinaria in favore della Parte_1
onde accertare definitivamente la proseguibilità dell'esecuzione forzata ex art. 602 c.p.c.,
[...]
promossa contro il terzo esecutato per il recupero del credito verso la società Controparte_1 [...]
e le socie predette. Controparte_3
Hanno resistito in giudizio e ribadendo i motivi di opposizione agli Controparte_1 CP_2 atti esecutivi e all'esecuzione elevati con il ricorso introduttivo della fase cautelate e, dunque, chiedendo, in via preliminare, che sia dichiarata l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'atto di citazione introduttivo del merito, con conseguente consolidamento degli effetti dell'ordinanza cautelare del G.E., per l'omessa produzione nella fase di merito dei documenti indicati dal GE (in particolare, copie autentiche del verbale dell'udienza dinanzi al GE, dell'ordinanza cautelare, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al GE) e per la mancata evocazione in giudizio dei debitori, e ancorché litisconsorti Controparte_4 CP_3 necessari;
che sia dichiarata l'inesistenza e/o la nullità del precetto perché carente della indicazione esatta del bene che si intendeva sottoporre a pignoramento ex art. 603 c.p.c., l'omessa notifica del titolo esecutivo nei confronti della ai sensi dell'art. 603 c.p.c., l'inesistenza Organizzazione_1
e/o la nullità della notifica dell'atto di pignoramento immobiliare nei confronti della società in quanto effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la l.r.p.t. senza indicare Controparte_1 nell'atto residenza domicilio o dimora dello stesso e senza tentarla previamente presso la sede legale della società ovvero tentarla presso lo stesso legale rappresentante ma con le modalità di cui agli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. (tanto che la società veniva a conoscenza dell'esecuzione solo in data
22.03.2022 con la notifica della nomina del custode e dell'udienza di comparizione), e, per l'effetto, che sia dichiarata la nullità e/o l'infondatezza e/o l'improcedibilità e/o illegittimità e comunque l'inefficacia del precetto e/o del pignoramento immobiliare e/o della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 126/2021; che sia dichiarata l'improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 126/2021 per assenza dei presupposti di cui all'art. 602 e seg. c.p.c. e, in particolare, poiché non ancora passata in giudicato l'ordinanza del Tribunale di Frosinone sulla revocatoria ordinaria della vendita dell'immobile oggetto dell'esecuzione immobiliare, impugnata innanzi alla Corte d'Appello; in via subordinata, che sia dichiarata l'improcedibilità e/o l'assenza dei presupposti di esperibilità della procedura esecutiva immobiliare per violazione del beneficio di escussione in favore dei soci, posto dall'art. 2304 c.c. per i debiti sociali, disatteso dalla società
[...]
che promuoveva immediatamente esecuzione nei confronti della socia Pt_1 CP_2 aggredendo la in ogni caso, che sia dichiarata, la nullità, l'infondatezza e comunque Controparte_1
l'inefficacia del precetto e/o del pignoramento immobiliare e/o della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 126/2021 e/o dell'avverso atto di citazione e/o della fase di merito e, per l'effetto, che sia rigettato l'avverso atto di citazione e tutte le domande contenute nello stesso, perché infondate in fatto ed in diritto.
A seguito del provvedimento di integrazione del contraddittorio, sono state convenute in giudizio anche e tuttavia rimaste CP_3 Controparte_3
contumaci.
Con ordinanza del 13.05.2024 è stata dichiarata inammissibile la richiesta di sospensione ex art. 337, c. 2, c.p.c. e fissata udienza per la decisione.
Con le note conclusionali, l'attrice ha contestato la riproponibilità da parte delle convenute dei motivi di opposizione agli atti esecutivi con cui hanno adito il GE, sull'assunto che non introducendo il merito vi avevano fatto acquiescenza;
ha replicato all'eccezione inerente l'irritualità della citazione, evidenziando di aver prodotto la documentazione di cui all'ordinanza del GE;
ha obiettato altresì che, ai sensi dell'art. 602 c.p.c., il passaggio in giudicato è necessario per l'avvio dell'esecuzione forzata in quanto si tratti del titolo esecutivo, ipotesi che non ricorre nel caso di specie in cui il titolo dell'esecuzione intrapresa è costituito da decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e non dall'ordinanza del Tribunale di Frosinone sub iudice in appello;
ha evidenziato l'erroneità dell'ordinanza del 13.05.2024 con cui è stata respinta l'istanza di sospensione dell'opposizione in attesa della pronuncia in appello, rilevando di avere interesse – contrariamente a quanto affermato nella detta ordinanza – alla istata sospensione per la conservazione degli atti della procedura esecutiva medio tempore posti in essere, valorizzando altresì l'effetto retroattivo della pronuncia di revocatoria alla data di trascrizione della relativa domanda e il rapporto di pregiudizialità tra la statuizione sulla revocatoria il giudizio che occupa, a ciò facendo conseguire la sospensione ex art. 337 c.p.c.. La società ha perciò, preliminarmente, insistito nella richiesta di sospensione dell'opposizione in attesa del passaggio in giudicato dell'ordinanza di revocatoria ordinaria e, nel merito, nel rigetto dell'opposizione all'esecuzione avversaria.
Nel medesimo scritto le convenute hanno ribadito argomentazioni e conclusioni articolate nella comparsa di costituzione.
All'udienza del 24.09.2024 i Difensori hanno discusso la causa e rassegnato le conclusioni insistendo nell'accoglimento delle richieste spiegate in atti, con rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. La causa è stata, quindi, assunta in decisione, senza la concessione dei suddetti termini.
2. Deve essere respinta, perché infondata, la domanda di merito attorea, accogliendo l'opposizione all'esecuzione promossa dalle odierne parti convenute (dinanzi al GE, ribadita costituendosi nella fase di merito).
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, la domanda deve essere accolta quanto al profilo di opposizione all'esecuzione elevato, in disparte il vaglio – pure logicamente preliminare – delle questioni di validità della citazione e di regolarità formale del precetto, delle notifiche del titolo esecutivo e del pignoramento, contestate come motivi di opposizione agli atti esecutivi.
Difatti, come noto, il citato principio "imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (così Cass. 12002/2014;
Cass. S.U. 9936/2014; da ultimo nella giurisprudenza di merito Trib. Benevento n. 1317 del
5.07.2017; Trib. Roma n.13588 del 28.06.2017).
Deve ravvisarsi l'improcedibilità della esecuzione immobiliare intrapresa ex art. 602 c.p.c. dalla creditrice procedente per il recupero di credito verso le debitrici Parte_1 [...]
e escutendo la Controparte_3 CP_2 CP_3 Controparte_1
terza proprietaria del bene staggito per effetto di compravendita dalla debitrice CP_2
revocata con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., resa dal Tribunale di Frosinone il 4.04.2021, ma gravata in appello.
Difetta infatti la condizione di procedibilità del passaggio in giudicato della detta ordinanza.
Mette conto osservare, a tal fine, che l'art. 2902 c.c., sotto la rubrica “effetti” della revocatoria ordinaria, prevede che il creditore che abbia ottenuto la dichiarazione di inefficacia può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.
Pertanto, tramite la pronuncia di revocatoria il creditore dispone di un'azione esecutiva nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, ossia il terzo acquirente, assoggettato, quanto al bene oggetto dell'atto revocato, all'aggressione esecutiva del creditore fino alla concorrenza del debito del suo dante causa, nelle modalità dell'esecuzione contro il terzo proprietario ex art. 602 c.p.c., come se il creditore vantasse un diritto di sequela sul bene.
La procedura di cui all'art. 602 e ss. c.p.c. consente l'espropriazione di beni di terzi che, per una delle specifiche situazioni contemplate, ossia bene gravato da pegno o ipoteca ovvero “la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode”, debbano rispondere di un debito altrui.
In tale secondo caso previsto nella disposizione predetta si fa rientrare l'ipotesi di aggressione esecutiva del bene di terzo pervenutogli in base ad atto di disposizione del debitore, revocato.
Ha chiarito la Suprema Corte che, indispensabile la sussistenza del titolo esecutivo,
“Nell'espropriazione presso il terzo proprietario, costituisce condizione di procedibilità il previo esperimento, con esito positivo, di un'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'alienazione del bene dal debitore al terzo;
(…)” (in termini Cass. 6836/2017 estendendo tale principio anche all'ipotesi di espropriazione promossa in forza di conversione in pignoramento, ex art. 320 c.p.p., di un sequestro conservativo penale di beni di terzi acquirenti a titolo oneroso dall'imputato, condannato con sentenza penale al risarcimento dei danni in favore della parte civile).
Proseguendo nel ragionamento va detto che la pronuncia di inefficacia per effetto di revocatoria ha natura costitutiva.
In termini si è espressa la giurisprudenza di legittimità “la sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o fallimentare, al di là delle differenze esistenti tra le due azioni ed in considerazione dell'elemento soggettivo di comune accertamento da parte del giudice, ha natura costitutiva in quanto modifica "ex post" una situazione giuridica preesistente, privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia e determinando la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto dispositivo” (Cass., Sez. Un, 23 novembre 2018, n. 30416).
La natura della sentenza ha implicazioni sul momento di efficacia della stessa. Al riguardo la S.C. ha affermato che “la sentenza che accoglie una domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. ha natura costitutiva, sicché non è suscettibile di produrre effetto prima del passaggio in giudicato” (Cass., sez. Lavoro, sent. n.17311 del 24.08.2016).
Non è revocabile in dubbio, posto quanto sopra, che la procedura esecutiva debba subire un arresto perché intrapresa irritualmente, ossia in mancanza di una condizione di procedibilità, essendo stato aggredito il bene di un terzo, alienato in suo favore dal debitore, non ancora incontrovertibilmente assoggettabile all'esecuzione forzata per la soddisfazione di credito altrui, stante la pendenza del grado d'appello sul provvedimento di revocatoria dell'atto di alienazione del bene.
Visto che è stata ribadita l'istanza di sospensione ex art. 337, c. 2, c.p.c. del giudizio di opposizione per l'assunta pregiudizialità della decisione della Corte d'Appello sull'impugnazione della pronuncia di revocatoria ordinaria, va detto che essa non può essere condivisa per le ragioni già espresse nell'ordinanza del 13.05.2024. Al riguardo, richiamato il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui “Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici. (In applicazione del principio, la S.C. ha disposto la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice che, in una causa avente ad oggetto la restituzione di un fondo occupato dalla P.A. "sine titulo", aveva sospeso il procedimento limitandosi ad evidenziare il rapporto di pregiudizialità con il procedimento pendente davanti al Consiglio di
Stato avverso il provvedimento ablatorio emesso nelle more senza spiegare perché la sentenza del
T.A.R., che lo aveva annullato, fosse inidonea a spiegare effetti di autorità nel giudizio davanti a sé).” (Cass. ord. 14738/2019; conf. succ. Cass. ord. 14146/2020); deve, più specificamente, evidenziarsi che l'istante la sospensione di cui alla norma richiamata avrebbe interesse – secondo l'interpretazione dello strumento invocato data dalla Suprema Corte e appena innanzi riportata – a promuoverla solo in quanto potesse aspirare ad una revisione del provvedimento impugnato in appello, non anche se, come nella specie, debba invece sperare in una conferma dello stesso, in quanto parte vittoriosa nel primo grado di revocatoria ordinaria (né può ritenersi che l'azione revocatoria sia pregiudiziale nei termini di cui all'art. 295 c.p.c. al giudizio di opposizione all'esecuzione, essendo tale solo per la procedura esecutiva di cui costituisce – come detto – condizione di esercizio del diritto all'espropriazione del bene del terzo, come affermando dalla sentenza Cass. 6836/2017 in parte motiva, giàe richiamata nell'ordinanza del 13.05.2024).
3. Nel rapporto processuale tra la attrice e le convenute costituite nel giudizio di merito, le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza in base al disposto dell'art. 91
c.p.c. e liquidate in base ai parametri del d.m. 55/2014, applicando una riduzione in considerazione della semplicità delle questioni sottese al giudizio e della effettiva attività difensiva svolta. Nulla sulle spese di lite delle convenute contumaci.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- respinge la domanda di merito attorea e, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione promossa da e dichiara l'improcedibilità Controparte_1 CP_2
della procedura esecutiva presso il terzo proprietario R.G.E. n. 126/2021 per carenza della condizione dell'azione esecutiva costituita dal passaggio in giudicato dell'ordinanza del Tribunale di Frosinone del 4.04.2021, rep. n. 596/2021 dell'8 aprile
2021, di revocatoria ordinaria della compravendita del bene staggito in favore del terzo esecutato;
- condanna alla rifusione, in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
delle spese di lite, che liquida in euro 2.538,50, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del Procuratore di parte vittoriosa dichiaratosi antistatario;
- nulla sulle spese di lite delle parti convenute contumaci.
Frosinone, 25.09.2024
IL GIUDICE
dott.ssa Roberta Bisogno