Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/04/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 10 aprile 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11704/2022 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura C.F._1 speciale in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Luciano Antonio Borghese;
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti in Notar Per_1 di Fiumicino (Roma) del 23/01/2023 Repertorio n. 37590 Raccolta n.7131,
[...] in atti;
- RESISTENTE -
Avente ad oggetto: pensione di reversibilità.
Conclusioni: come da ricorso, memoria difensiva e note ex art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/12/2022, il ricorrente esponeva: di essere figlio di nato a [...] il [...], già deceduto in data Persona_2
05.04.2017 e di nata ad [...] il [...], già deceduta Persona_3 in data 16.04.2019 di avere presentato, in data 13/01/2021, domanda (domanda amministrativa n. 2038883800014) per il riconoscimento della pensione di reversibilità ex art. 22 L. 903/65, nella qualità di figlio di (deceduto Persona_2 in data 05/04/2017 e titolare di pensione n. 10075086 Cat. VO) in quanto già inabile;
- che detta domanda era stata respinta per difetto del requisito sanitario richiesto ai fini dell'erogazione della prestazione (il rigetto recava la seguente motivazione:
“Non è stato riconosciuto inabile alla morte del familiare”);
- che lo stesso - già riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% con percentuale 80%, nonché portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/92, - entrambi giudizi confermati in sede di revisione nel mese di giugno 2019 -ha diritto alla richiesta pensione di reversibilità ex art. 22 l. 903/1965, sussistendo i requisiti sia della inabilità al lavoro sia della vivenza a carica del familiare defunto. Tanto premesso, chiedeva di accertare e dichiarare il diritto dello stesso al riconoscimento della pensione di reversibilità, sussistendo i requisiti sanitari ed
1
- per l'effetto condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pronto pagamento in favore del Ricorrente della pensione di reversibilità in quanto superstite inabile a decorre dalla data della morte del padre (05.04.2017), nella misura del 20% in quanto contitolare con la madre deceduta in Persona_3 data 16.04.2019, e nella misura del 60% dalla data del decesso della madre
[...]
(16.04.2019), dell'importo della pensione di anzianità percepita dal padre Per_3 del Ricorrente e/o nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c. su ogni rateo maturato e maturando determinandone l'ammontare come per legge.
- condannare, altresì, l'istituto convenuto in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procurato antistatario…” Con memoria depositata in data 22/03/2023, si costituiva in giudizio l
[...]
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_2 del ricorso per decadenza, nonché nel merito il difetto, in capo al ricorrente, del requisito sanitario, previsto dall'art. 2 e 8 della legge n. 222/1984 ai fini dell'erogazione della prestazione;
negava altresì la sussistenza del requisito della vivenza a carico del genitore, rilevando inoltre che il ricorrente è titolare di prestazione di invalidità civile;
eccepiva in ogni caso l'intervenuta prescrizione
“anche parziale dei ratei reclamati da aprile 2012 a marzo 2014” chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi difensivi. Concludeva dunque nei seguenti termini: “Voglia l'adito Giudice del lavoro del Tribunale di Catania, reietta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa: PRELIMINARMENTE: dichiarare inammissibile la domanda previa verifica del compimento dei termini decadenziali di cui all'art.4 del d.l. n°384/1992, conv. in legge n°438/1992. NEL MERITO: rigettare tutte le avverse domande infondate e non provate. In subordine, fissare la decorrenza degli accessori sugli eventuali ratei pregressi dalla data in cui sia perfezionato l'accertamento giudiziale sopra atti, fatti, qualità e stati soggettivi di parte ricorrente. Spese, competenze ed onorari del giudizio come per legge..”. La causa è stata istruita mediante C.T.U. medico-legale. L'udienza del 10 aprile 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., come in atti e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
________________________
Preliminarmente si dà atto che non si riscontra l'eccepita decadenza (ex art.4 D.L.
n.384/1992, conv. in legge n. 438/1992), laddove a fronte della domanda amministrativa, presentata in data 13/03/2021 (cfr all. 7 produzione ricorrente) e
2 rigettata con provvedimento datato 02/04/2021, conosciuto da parte del ricorrente in data 19/07/2022 a seguito di richiesta comunicazione, come evincibile dalla documentazione in atti (cfr all. n. 8 produzione ricorrente) e in difetto di diversa deduzione di parte resistente, si profila tempestiva l'azione giudiziaria proposta con l'atto introduttivo del presente giudizio in data 01/12/2022. Nel merito, Il ricorso è fondato, sussistendo in capo a parte ricorrente le condizioni per godere delle provvidenze reclamata. A tal riguardo, l'art. 22 l. 903/1965 nel modificare l'art. 2 l. 218/1952 ha conseguentemente disposto la modifica dell'art. 13 R.D.L. 636/1939, conv. con mod. dalla l. 1272/1939, nei termini seguenti: “L'articolo 13, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente: "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9,
n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12: a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli. Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università. La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60 per cento, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12. […] Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa. Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18° anno di età, conserva il diritto alla pensione di riversibilità anche dopo il compimento della predetta età…” (La Corte Costituzionale, con sentenza 29 - 31 dicembre 1993, n. 495 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui non prevede che la pensione di riversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire”). Inoltre, l'art. 8 l. 222/1984 stabilisce che “
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657 e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa…..”. Quanto al concetto di inabilità cui fa riferimento il richiamato impianto normativo, la Corte di Cassazione, superando alcune oscillazioni interpretative che in passato
3 avevano caratterizzato la materia, ha adottato negli ultimi anni un orientamento giurisprudenziale, ormai consolidatosi, che è ben espresso nella pronuncia n. 9500/2015, secondo cui “La nozione di inabilità, rilevante ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, deve essere intesa come assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale, il cui accertamento rende superflua la verifica di una residua possibilità d'impiego compatibile con la condizione dell'interessato” (cfr. altresì C. Cass. nn. 9946/2014, 11966/2015, 8678/2018 secondo cui “L'art. 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità e delle altre prestazioni contemplate dalla norma, nonché della pensione di riversibilità prevista dagli artt.
21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, all'unico criterio oggettivo della
"assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa" ed esclude, pertanto, che si debba verificare, nel caso di mancato raggiungimento di un'inabilità totale, il possibile impiego delle energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle attitudini generali del soggetto”, nonché C. Cass. 16955/2004 secondo cui “Il riconoscimento della pensione di riversibilità ai figli superstiti dell'assicurato o pensionato presuppone, ai sensi dell'art. 8 legge n. 222 del 1984, l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di una infermità ovvero di un difetto fisico o mentale, pertanto tale impossibilità non può essere determinata da circostanze estranee alla salute del soggetto e deve essere assoluta, essendo escluso il riferimento al "proficuo lavoro" contenuto nella disciplina precedente”). Come evidenziato dalla Suprema Corte, inoltre, “In tema di pensione di reversibilità di cui all'art. 13 l. 4 aprile 1952 n. 218, nel testo sostituito dall'art. 22 l. 21 luglio 1965 n. 903, il requisito della inabilità, prescritto ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta in favore del figlio ultradiciottenne vivente a carico del genitore, pensionato o assicurato, al momento del decesso di quest'ultimo, deve esistere con riferimento a tale momento perché possa ritenersi integrata la fattispecie costitutiva del diritto stesso, restando lo stato di inabilità irrilevante ove insorga successivamente a quel momento, attesa la inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c., riguardante soltanto la pensione diretta di invalidità. La prova del requisito della vivenza a carico, poi, non si esaurisce con la dimostrazione della convivenza, occorrendo anche provare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” (cfr. C. Cass. 15440/2004; C. Cass. 21425/2011). Nella fattispecie in esame, l' , costituendosi in giudizio, ha Controparte_3 eccepito tra l'altro l'insussistenza del requisito sanitario, necessario per l'accoglimento della domanda di parte ricorrente.
Al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario de quo, è stato disposto l'espletamento di consulenza medico-legale; in particolare, è stato conferito al nominato consulente tecnico d'ufficio il seguente incarico : “Accerti il c.t.u., sulla base della documentazione prodotta agli atti, nonché di quanto emergente dagli scritti difensivi, compiuto ogni altro opportuno accertamento, con riferimento al momento della morte del padre (avvenuta il 05/04/2017), se parte Persona_2 ricorrente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, sia inabile (ai sensi dell'art. 8 l. 222/1984 e degli artt. 21 e 22 l. 903/1965) per assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, specificando l'eventuale epoca della decorrenza di tale stato di cose, (alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inabilità al proficuo lavoro per grave
4 infermità deve essere intesa quale concreta impossibilità di dedicarsi ad una attività lavorativa” – cfr. Cassazione civile sez. VI, 15/01/2019, n.682)” (cfr. ordinanza del 18.04.2023).
Ciò premesso, il C.T.U. dott. - nominato in sede di rinnovazione delle Persona_4 operazioni di consulenza tecnica, ritenuta necessaria (come da ordinanza 01/10/2024) alla stregua dei rilievi mossi agli esiti dell'accertamento peritale già svolto e di cui alle ordinanza di richiamo del CTU del 18/04/2023 e del 18/11/2023
– sulla base delle indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto per il Parte_1 riconoscimento della provvidenza in esame. Invero il CTU dott. , dopo avere accertato le patologie da cui Per_4 Parte_1 è affetto “grave disturbo di personalità conseguente alla cronica
[...] assunzione di sostanze stupefacenti e alcool già dall'età di 20 anni”, ha ritenuto che “..il grado di compromissione del funzionamento psichico del sig.
[...]
affetto da un grave disturbo di personalità in soggetto con disturbo Parte_1 da abuso di alcol e di sostanze stupefacenti (il cui esordio, come riportato nella documentazione in atti, risale alla prima età adulta e pertanto in un periodo precedente la morte del padre avvenuta in data 05/04/2017) e mai opportunamente trattato sotto il profilo psicoterapeutico sia farmacologico, si conciliano, con molta buona verosimiglianza pressoché vicino alla certezza, con un persistente stato di alterazione della personalità, già presente in epoche antecedenti e comunque prima del mese di aprile 2017, che coinvolge aree diverse determinando un disagio clinicamente significativo con compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti che si traducono in una incompatibilità a far fronte, a lungo termine, agli obblighi sul piano lavorativo, così come su qualsivoglia altro aspetto.
Resta infatti ancora utile rilevare che eventi stressanti (separazioni, stato di detenzione, lutti, incidenti o traumi gravi) e abuso di sostanze stupefacenti, sono considerati fattori di vulnerabilità per i disturbi di personalità e che in assenza di fattori di protezione possono ben determinare alterazioni nei processi di pensiero, nell'umore e nella regolazione del comportamento. Tale condizione rende assai difficile la sussistenza di uno stato di equilibrio interiore che consenta di utilizzare le risorse fisiche, cognitive, emotive e sociali di cui un individuo dispone per affrontare positivamente le richieste quotidiane comprese quelle lavorative…”. Ed ha chiaramente concluso che: “Pertanto, vista la cronica assunzione di sostanze stupefacenti e alcool dall'età di 20 anni in soggetto con conseguente grave disturbo di personalità, il sig. è da considerarsi inabile ora, come Parte_1 al momento del decesso del proprio padre avvenuta in data 05/04/17” (cfr Relazione di CTU dott. depositata il 22/12/2024). Persona_4
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., prof , peraltro neppure Persona_4 specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti, che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento
(mentre con riguardo alla relazione svolta dal CTU previamente nominato, dott.ssa
S. valgono i rilievi e le osservazioni svolte con ordinanza del 18/11/2023 e Per_5
01/10/2024).
Con riferimento al secondo requisito, va premesso che la “vivenza a carico” è stata interpretata dalla giurisprudenza della Suprema Corte nel senso che 'il contributo economico continuativo del titolare della pensione al mantenimento dell'inabile deve aver avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in
5 misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente (Cass. n. 15440 del 2004; Cass.
n. 14346 del 2016) al sostentamento del discendente' (Cass. n. 23058/2020). In particolare, secondo Cass. n. 2630/2008 la nozione di “vivenza a carico” è definita dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 106 (T.U.), sia pure riferita alla diversa posizione degli ascendenti e dei collaterali, nei seguenti termini: “agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto”. Siffatta disposizione indica due presupposti (assenza di mezzi di sussistenza autonomi e sufficienti e mantenimento da parte del de cuius), necessari 'come due facce dello stesso fenomeno' (Cass. n. 18520/2006).
In relazione al primo dei due requisiti (insussistenza di mezzi sufficienti), Cass. n.
14996/2007 (richiamata di recente da Cass. nn. 19555 e 32286/2019) ha osservato che “ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla Delib. dell'istituto previdenziale n. 478 del 2000...”, sicché devono “considerarsi a carico (per i decessi successivi al 31 ottobre 2000) i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale”. A tal fine è dunque necessario accertare, anche mediante un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, se il primo concorreva effettivamente in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del figlio.
Non è richiesto che l'assicurato o pensionato provvedesse in via esclusiva al mantenimento del figlio;
invero, il requisito della vivenza a carico non si “identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza e neanche con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, ma va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” (cfr., ex plurimis, Cass., Ord. n. 9237/2018 e Cass. 14 febbraio 2013, n. 3678).
Tali principi possono qui essere richiamati.
Al riguardo occorre evidenziare che la domanda amministrativa di Parte_1
è stata respinta dall' esclusivamente per la mancanza del requisito
[...] CP_1 sanitario, avendo l'Istituto ritenuto che non vi fosse la prova della totale inabilità del ricorrente alla data del decesso del padre.
Il requisito della vivenza a carico del de cuius non è stato in alcun modo contestato in sede amministrativa, mentre lo è stato in sede processuale in termini del tutto generici, atteso che l' - pur avendo la possibilità di verificare la veridicità di CP_1 quanto dichiarato dal ricorrente nella domanda amministrativa sul mancato svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa dipendente e/o autonoma e sull'omessa percezione di altri redditi – non risulta abbia compiuto detta verifica.
Tanto più che il medesimo resistente ammette che il ricorrente percepisca CP_2 prestazione di invalidità civile, producendo nel presente giudizio schermata da
Cassetto previdenziale dalla quale si evince che il ricorrente percepisce, con decorrenza 12/2016, assegno di invalidità civile (Certificato 07212408), per cui possedeva redditi non superiori a quelli prescritti dalla legge per poter fruire della pensione d'inabilità civile.
Inoltre, dal certificato di stato di famiglia del 22 maggio 2019 emerge che
[...] era convivente con la madre (successivamente Parte_1 Persona_3 deceduta in data 16.04.2019) e che dello stesso nucleo familiare aveva fatto parte
6 anche il padre sino al suo decesso in data 05/04/2017 (cfr. doc. 6 di Persona_2 parte ricorrente); dalla dichiarazione dei redditi del 2017 di si evince Persona_2 che il ricorrente era fiscalmente a carico di Parte_1 Persona_2
(cfr. doc. n. 9 di parte ricorrente laddove il ricorrente è indicato al 100% a carico del de cuius per 12 mesi). Per quanto osservato e considerato che – come accertato dal CTU – il ricorrente è
“..da considerarsi inabile ora, come al momento del decesso del proprio padre avvenuta in data 05/04/17” (cfr. conclusioni della CTU) e che – come allegato in ricorso e non specificamente contestato – “.. .[…]…a Persona_6 causa delle predette patologie non ha mai svolto alcuna attività lavorativa, rimanendo sempre a carico del padre con il quale ha sempre Persona_2 convissuto…[…]………… il ricorrente non ha mai avuto né occupazione né capacità di guadagno (rectius reddito) a cause delle citate patologie, rispettando così, ai fini dell'accertamento del requisito in capo ai figli maggiorenni inabili, il limite di reddito che non deve esser superato, individuato secondo la circolare 478/2000 in quello determinato dall'art. 14 septies della legge 29 febbraio CP_1
1980, n. 33 per il diritto a pensione degli invalidi civili, oggi pari ad € 17.050,42#.
E' chiaro, dunque, che da sempre privo di reddito, non è Parte_1 mai stato - e non è tutt'oggi - autosufficiente economicamente e doveva ricorrere al mantenimento da parte del padre pensionato deceduto, il quale fino alla sua morte ha sempre in maniera continuativa provveduto a tutte le necessità morali, materiali ed economiche del figlio inabile. …” (cfr. ivi pagg. 1, 4), in difetto di ulteriori deduzioni e allegazioni contrarie di parte resistente, può dunque reputarsi provato anche il requisito della vivenza a carico del de cuius alla data del decesso di quest'ultimo All'esito dell'attenta disamina degli atti di causa e della documentazione ad essi allegata, è emerso non solo che l'odierno ricorrente era totalmente inabile già prima del decesso del padre ma che quest'ultimo certamente aveva contribuito in maniera rilevante e continuativa al suo mantenimento, avendo percepito il ricorrente la sola ed esigua somma di cui all'assegno di invalidità civile. In definitiva, sulla base delle richiamate conclusioni cui è pervenuto il consulente e dell'incontestata – e comunque riscontrata – vivenza del ricorrente a carico del padre con il quale era convivente al momento della sua morte, non essendo neppure specificamente contestati gli ulteriori presupposti per il riconoscimento della prestazione in esame, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione, dovendosi dunque riconoscere il diritto di parte ricorrente al conseguimento della prestazione richiesta, con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del de cuius (in tal senso, cfr. C. Cass. 18241/2011, secondo cui “In caso Persona_2 di decesso del pensionato, il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto ha diritto ad ottenere dall' l'attribuzione della pensione di reversibilità quale CP_1 superstite con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del "de cuius", senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio”). Né sussiste l'invocata prescrizione, invero considerando che il diritto alla corresponsione dei ratei di pensione decorre dalla data della morte di Persona_2
- titolare della pensione in relazione alla quale si richiede la reversibilità - avvenuta in data 05.04.2017 e che pertanto la domanda avanzata dal ricorrente in data
13/03/2021 appare precludere il maturare della dedotta prescrizione (inconferente pertanto essendo il riferimento ai “ratei reclamati da aprile 2012 a marzo 2014” di cui si fa menzione nella memoria difensiva dell' ). CP_1
7 CP_ L' va, pertanto, condannato al pagamento di quanto spettante a parte ricorrente a titolo pensione di reversibilità, dal mese successivo alla data del decesso del de cuius (id est: 05/04/2017), tenendo altresì conto – ai fini della Persona_2 determinazione del quantum debeatur – della pensione già riconosciuta alla madre (come si evince in atti laddove il ricorrente richiede il Persona_3 riconoscimento “nella misura del 20% in quanto contitolare con la madre
[...] deceduta in data 16/04/2019”), sino al decesso di quest'ultima avvenuto in Per_3 data 16.04.2019 (cfr. doc. n. 10 di parte ricorrente e documentazione prodotta in data 28.1.2023, cit.). Considerato che l'art. 16 l. 412/91 ha introdotto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti verso soggetti gestori di forma di previdenza e di assistenza, sulla prestazione economica de qua, in quanto sorta successivamente al
31.12.1991, va computata la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (cfr. C. Cost. 196/1993. La previsione di legge in esame, da ultimo, è stata confermata dall'art. 22 co. 36 l. 724/1994). Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 vanno poste a carico di parte resistente, disponendo che, stante l'ammissione della parte ricorrente al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, il pagamento sia eseguito, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, a favore dello Stato (e senza necessità di procedere al loro dimezzamento, cfr. C. Cass. 22017/2018, 11590/2019 e 136/2020). Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che possiede i requisiti richiesti per la Parte_1 concessione della pensione di reversibilità del padre Persona_2 condanna, conseguentemente, l' a corrispondere a parte ricorrente la pensione CP_1 di reversibilità, con decorrenza come in parte motiva, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei scaduti, come per legge;
pone a carico dell' le spese di lite, che liquida nella misura (non dimezzata) CP_1 di € 2.695,50, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone il pagamento direttamente a favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2002; pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catania, il 10 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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