CASS
Sentenza 8 gennaio 2021
Sentenza 8 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2021, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2021 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) ER ER, nato il [...]; Avverso l'ordinanza emessa il 25/05/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 496 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 02/12/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunciata il 25/02/2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, quale Giudice dell'esecuzione, decidendo de plano, respingeva la richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione emesso il 24/02/2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce nei confronti di ERl ER, sull'assunto che la disciplina del bilanciamento circostanziale di cui all'art. 69 cod. pen. non incideva ai fini dell'applicazione della norma dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. 2. Avverso tale ordinanza ERl ER, a mezzo dell'avv. Alessandro Costantini Dal Sant, ricorreva per cassazione, eccependo preliminarmente la violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., conseguente al fatto che, nel caso di specie, si era proceduto de plano, in assenza dei presupposti prescritti da tale disposizione. Si deduceva, al contempo, la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 62-bis e 69 cod. pen., la cui erronea applicazione aveva determinato l'emissione dell'ordine di esecuzione controverso ex art. 656, comma 9, cod. proc. pen. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da ERl ER è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione emesso il 24/02/2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce nei confronti di ERl ER veniva adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce de plano, senza la fissazione dell'udienza in camera di consiglio, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Il provvedimento censurato, invero, veniva emesso ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., al di fuori delle ipotesi espressamente previste da tale disposizione, che ne legittima l'adozione nei soli casi in cui l'istanza manchi dei suoi requisiti costitutivi e la presa d'atto di tale carenza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali;
condizioni, queste, pacificamente non riscontrabili nel caso di specie, risultando il respingimento dell'istanza di ER fondato sull'assunto che il giudizio di bilanciamento 2 79 circostanziale, concretamente formulato, non incideva ai fini dell'applicazione della norma dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714-01; Sez. 1, n. 34045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017-01). In questa cornice, non si può che ribadire che il presupposto legittimante l'emissione di un provvedimento adottato de plano dal giudice dell'esecuzione risiede nell'evidente insussistenza delle condizioni formali e sostanziali della domanda, il cui accertamento non deve richiedere giudizi di merito o apprezzamenti discrezionali, né implicare la soluzione di questioni ermeneutiche controverse (Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, Vitiello, Rv. 259475-01; Sez. 1, n. 10747 del 18/02/2009, Mastrillo, Rv. 242894-01). Nel caso di specie, pertanto, si è verificata una nullità assoluta, rilevante ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., attinente all'instaurazione del contraddittorio tra le parti processuali, che determina la nullità del giudizio svoltosi davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce e del provvedimento conclusivo, oggetto d'impugnazione. 3. Restano assorbite nel motivo di ricorso oggetto di accoglimento le residue doglianze, il cui vaglio presuppone la corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti processuali, che, per le ragioni esposte nel paragrafo precedente, deve essere esclusa. 4. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con la conseguente trasmissione degli atti processuali al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso. Così deciso il 02/12/2020.
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 496 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 02/12/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunciata il 25/02/2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, quale Giudice dell'esecuzione, decidendo de plano, respingeva la richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione emesso il 24/02/2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce nei confronti di ERl ER, sull'assunto che la disciplina del bilanciamento circostanziale di cui all'art. 69 cod. pen. non incideva ai fini dell'applicazione della norma dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. 2. Avverso tale ordinanza ERl ER, a mezzo dell'avv. Alessandro Costantini Dal Sant, ricorreva per cassazione, eccependo preliminarmente la violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., conseguente al fatto che, nel caso di specie, si era proceduto de plano, in assenza dei presupposti prescritti da tale disposizione. Si deduceva, al contempo, la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 62-bis e 69 cod. pen., la cui erronea applicazione aveva determinato l'emissione dell'ordine di esecuzione controverso ex art. 656, comma 9, cod. proc. pen. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da ERl ER è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione emesso il 24/02/2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce nei confronti di ERl ER veniva adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce de plano, senza la fissazione dell'udienza in camera di consiglio, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Il provvedimento censurato, invero, veniva emesso ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., al di fuori delle ipotesi espressamente previste da tale disposizione, che ne legittima l'adozione nei soli casi in cui l'istanza manchi dei suoi requisiti costitutivi e la presa d'atto di tale carenza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali;
condizioni, queste, pacificamente non riscontrabili nel caso di specie, risultando il respingimento dell'istanza di ER fondato sull'assunto che il giudizio di bilanciamento 2 79 circostanziale, concretamente formulato, non incideva ai fini dell'applicazione della norma dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714-01; Sez. 1, n. 34045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017-01). In questa cornice, non si può che ribadire che il presupposto legittimante l'emissione di un provvedimento adottato de plano dal giudice dell'esecuzione risiede nell'evidente insussistenza delle condizioni formali e sostanziali della domanda, il cui accertamento non deve richiedere giudizi di merito o apprezzamenti discrezionali, né implicare la soluzione di questioni ermeneutiche controverse (Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, Vitiello, Rv. 259475-01; Sez. 1, n. 10747 del 18/02/2009, Mastrillo, Rv. 242894-01). Nel caso di specie, pertanto, si è verificata una nullità assoluta, rilevante ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., attinente all'instaurazione del contraddittorio tra le parti processuali, che determina la nullità del giudizio svoltosi davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce e del provvedimento conclusivo, oggetto d'impugnazione. 3. Restano assorbite nel motivo di ricorso oggetto di accoglimento le residue doglianze, il cui vaglio presuppone la corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti processuali, che, per le ragioni esposte nel paragrafo precedente, deve essere esclusa. 4. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con la conseguente trasmissione degli atti processuali al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso. Così deciso il 02/12/2020.