Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/04/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 176/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati: dott.ssa Valeria ALBINO - Presidente dott. Lorenzo FABRIS - Consigliere dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile d'appello avverso l'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Imperia,
(repertorio n. 39/2023), emessa in data 17 gennaio 2023, pubblicata e comunicata dalla
Cancelleria il 18 gennaio 2023 e notificata in data 24 gennaio 2023, nella causa a cognizione sommaria R.G. n. 1029/2023. promossa da:
Parte_1
- APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
[...]
[...]
[...]
- APPELLATI
-.-.-.-.-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello contro l'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Parte_1
Tribunale di Imperia, (repertorio n. 39/2023), emessa in data 17 gennaio 2023.
Gli appellati si sono costituiti in giudizio opponendosi all'accoglimento dell'appello.
All'udienza del 14.1.2025 cui la causa è stata rinviata per verificare il buon esito delle trattative nessuno è comparso.
La causa è stata ulteriormente rinviata all'udienza dell'8.4.2025, questa volta sostituita dal deposito di note scritte, e nessuno ha depositato note scritte.
La Corte, dato atto, osserva che in caso di mancata comparizione delle parti in udienza il giudice deve provvedere a norma dell'art.181 co.1 c.p.c., richiamato dall'art.309 c.p.c. applicabile ai giudizi di appello ai sensi dell'art.359 c.p.c. L'art.181, come modificato da ultimo dall'art. 50 d.l. n. 112 /2008 convertito in legge n. 133/2008, applicabile ai giudizi instaurati dal 25.6.2008, prevede che, nel caso in cui nessuna parte compaia in udienza , viene fissata nuova udienza e che, in caso di mancata comparizione delle parti anche ad essa, viene disposta la cancellazione dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
L'estinzione opera di diritto e deve essere dichiarata con sentenza dal collegio. Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 ult. comma c.p.c.
P.Q.M.
visti gli artt.309, 181 e 359 c.p.c. definitivamente pronunciando, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Genova, 09/04/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Maria Laura Morello Dott. ssa Valeria Albino