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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 17/04/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2050/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2050/2024 avente ad oggetto
Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso)
promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CASTIGNANI PIETRO, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. e (c.f. _1 C.F._2 CP_2 [...]
) rappresentate e difes dall'avv. DIGNANI GESI per procura in calce/a margine alla C.F._3
comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
Conclusioni
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 14.04.2025: “Pagamento da parte di
[...]
entro il dicembre 2026 dell'importo arretrato di spese straordinarie pari a 3.827,09 con Parte_1
prima rata a decorrere da aprile 2025 di pari importo salva eventualmente l'ultima; Versamento da parte di a per la figlia , tramite versamento Parte_1 CP_2 _1 pagina 1 di 4 diretto INPS, della somma di euro 417,77 (fissa e non soggetta ad ulteriore rivalutazione) al mese fino al dicembre 2026; Spese straordinarie per la figlia al 50% sui genitori fino al _1 dicembre 2026; Cessazione dell'obbligo di mantenimento e di corrispondere le spese straordinarie per il padre dal gennaio 2027; Compensazione integrale delle spese di lite
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di ottenere la revoca Parte_1
dell'assegno di mantenimento dovuto dallo stesso alla figlia prossima al _1 compimento dei trent'anni d'età.
Egli ha in particolare dedotto che:
- (nata il [...]) è nata dalla relazione affettiva tra lo stesso ricorrente e _1
; CP_2
- Con sentenza del Tribunale dei Minorenni vi è stato il riconoscimento di quale CP_1
figlia naturale del (sent. n. 40/2012, doc.n. 1 allegato al ricorso) e l'uomo veniva Pt_1
condannato a versare alla madre della figlia, la somma di 500 euro, a titolo di CP_2
mantenimento della figlia, nonché il 50% delle spese straordinarie;
- A fronte di mutamenti peggiorativi delle condizioni economiche del a causa dei Pt_1
prestiti assunti dallo stesso presso gli istituti di credito per assicurare il mantenimento alla figlia
(doc. n. 7 e doc. 9 all. a ricorso), la Corte di Appello di Ancona riduceva l'assegno CP_1
di mantenimento dovuto dal per la figlia a 350,00 euro al mese - considerando anche Pt_1
che il ricorrente era padre di altri 3 figli avuti da un precedente matrimonio (doc. n. 2 all. al ricorso)
- L'età della figlia maggiorenne (prossima a compiere anni 30) era tale ormai da escludere la debenza del contributo
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati alle controparti, costituitesi il 18.11.2024.
Difatti, le convenute richiamato anche il percorso di studio della ragazza hanno specificato che il
è sempre venuto meno all'obbligo di mantenimento della figlia su di lui Pt_1 CP_1
gravante.
All'udienza del 17.3.2025 presente personalmente, ha dichiarato “io ho _1 sostenuto l'esame di avvocato a dicembre 2024, avrò i risultati fra poco, sto facendo i corsi per
pagina 2 di 4 l'esame di magistratura, avevo provato il concorso per addetto Ufficio per il Processo e non sono rientrata negli ammessi, non ho tentato ad oggi altri concorsi, mi sono concentrata sull'esame
d'avvocato e sullo studio per il concorso in magistratura, ho prima fatto la pratica forense e poi iniziato il tirocinio a norma dell'art. 73 d.l. 69/2013, la scuola forense prevede comunque una frequenza obbligatoria di mesi 18, io non ho rapporti con mio padre dal 2004, l'ho visto l'ultima volta al Tribunale dei Minorenni nel 2012, ero minorenne, ero stata sentita dal Giudice al
Tribunale dei Minorenni”
Fissata nuova udienza al 14.04.2025 si sono presentate, assistite dai rispettivi legali, sia parte ricorrente che le parti resistenti e, tentata dal Giudice la conciliazione, le parti hanno raggiunto l'accordo come segue: “Pagamento da parte di entro il dicembre 2026 Parte_1 dell'importo arretrato di spese straordinarie pari a 3.827,09 con prima rata a decorrere da aprile
2025 di pari importo salva eventualmente l'ultima; Versamento da parte di a Parte_1
per la figlia , tramite versamento diretto INPS, della somma di CP_2 _1
euro 417,77 (fissa e non soggetta ad ulteriore rivalutazione) al mese fino al dicembre 2026; Spese straordinarie per la figlia al 50% sui genitori fino al dicembre 2026; _1
Cessazione dell'obbligo di mantenimento e di corrispondere le spese straordinarie per il padre dal gennaio 2027; Compensazione integrale delle spese di lite.”
Pertanto, il Giudice disposto il mutamento del rito da contenzioso a congiunto si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
***
Il Tribunale non può che prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti, atteso che CP_1
ha da tempo raggiunto la maggiore età e, pertanto, la previsione di un quantum di mantenimento
[...] che cessi al compimento del 32esimo anno d'età appare conforme con la giurisprudenza formatasi in materia, la quale ovviamente responsabilizza il figlio maggiorenne nella ricerca di una occupazione, anche ove non perfettamente corrispondente alle proprie aspettative (pur essendo vero infatti che
[...]
aspira a divenire magistrato è evidente che trattasi di percorso lungo e difficoltoso che, pur CP_1
richiedendo dedizione e impegno, deve essere coniugato anche con l'istanza del padre di non essere più obbligato alla contribuzione).
Le spese di lite vanno compensate come da accordo fra le parti.
P.Q.M
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
- In modifica delle pregresse condizioni, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti
[...]
, e quanto al mantenimento della figlia Parte_1 CP_2 _1 CP_1
come da conclusioni congiuntamente precisate in data 14.4.2025;
[...]
- compensa le spese di lite;
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2050/2024 avente ad oggetto
Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso)
promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CASTIGNANI PIETRO, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. e (c.f. _1 C.F._2 CP_2 [...]
) rappresentate e difes dall'avv. DIGNANI GESI per procura in calce/a margine alla C.F._3
comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
Conclusioni
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 14.04.2025: “Pagamento da parte di
[...]
entro il dicembre 2026 dell'importo arretrato di spese straordinarie pari a 3.827,09 con Parte_1
prima rata a decorrere da aprile 2025 di pari importo salva eventualmente l'ultima; Versamento da parte di a per la figlia , tramite versamento Parte_1 CP_2 _1 pagina 1 di 4 diretto INPS, della somma di euro 417,77 (fissa e non soggetta ad ulteriore rivalutazione) al mese fino al dicembre 2026; Spese straordinarie per la figlia al 50% sui genitori fino al _1 dicembre 2026; Cessazione dell'obbligo di mantenimento e di corrispondere le spese straordinarie per il padre dal gennaio 2027; Compensazione integrale delle spese di lite
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di ottenere la revoca Parte_1
dell'assegno di mantenimento dovuto dallo stesso alla figlia prossima al _1 compimento dei trent'anni d'età.
Egli ha in particolare dedotto che:
- (nata il [...]) è nata dalla relazione affettiva tra lo stesso ricorrente e _1
; CP_2
- Con sentenza del Tribunale dei Minorenni vi è stato il riconoscimento di quale CP_1
figlia naturale del (sent. n. 40/2012, doc.n. 1 allegato al ricorso) e l'uomo veniva Pt_1
condannato a versare alla madre della figlia, la somma di 500 euro, a titolo di CP_2
mantenimento della figlia, nonché il 50% delle spese straordinarie;
- A fronte di mutamenti peggiorativi delle condizioni economiche del a causa dei Pt_1
prestiti assunti dallo stesso presso gli istituti di credito per assicurare il mantenimento alla figlia
(doc. n. 7 e doc. 9 all. a ricorso), la Corte di Appello di Ancona riduceva l'assegno CP_1
di mantenimento dovuto dal per la figlia a 350,00 euro al mese - considerando anche Pt_1
che il ricorrente era padre di altri 3 figli avuti da un precedente matrimonio (doc. n. 2 all. al ricorso)
- L'età della figlia maggiorenne (prossima a compiere anni 30) era tale ormai da escludere la debenza del contributo
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati alle controparti, costituitesi il 18.11.2024.
Difatti, le convenute richiamato anche il percorso di studio della ragazza hanno specificato che il
è sempre venuto meno all'obbligo di mantenimento della figlia su di lui Pt_1 CP_1
gravante.
All'udienza del 17.3.2025 presente personalmente, ha dichiarato “io ho _1 sostenuto l'esame di avvocato a dicembre 2024, avrò i risultati fra poco, sto facendo i corsi per
pagina 2 di 4 l'esame di magistratura, avevo provato il concorso per addetto Ufficio per il Processo e non sono rientrata negli ammessi, non ho tentato ad oggi altri concorsi, mi sono concentrata sull'esame
d'avvocato e sullo studio per il concorso in magistratura, ho prima fatto la pratica forense e poi iniziato il tirocinio a norma dell'art. 73 d.l. 69/2013, la scuola forense prevede comunque una frequenza obbligatoria di mesi 18, io non ho rapporti con mio padre dal 2004, l'ho visto l'ultima volta al Tribunale dei Minorenni nel 2012, ero minorenne, ero stata sentita dal Giudice al
Tribunale dei Minorenni”
Fissata nuova udienza al 14.04.2025 si sono presentate, assistite dai rispettivi legali, sia parte ricorrente che le parti resistenti e, tentata dal Giudice la conciliazione, le parti hanno raggiunto l'accordo come segue: “Pagamento da parte di entro il dicembre 2026 Parte_1 dell'importo arretrato di spese straordinarie pari a 3.827,09 con prima rata a decorrere da aprile
2025 di pari importo salva eventualmente l'ultima; Versamento da parte di a Parte_1
per la figlia , tramite versamento diretto INPS, della somma di CP_2 _1
euro 417,77 (fissa e non soggetta ad ulteriore rivalutazione) al mese fino al dicembre 2026; Spese straordinarie per la figlia al 50% sui genitori fino al dicembre 2026; _1
Cessazione dell'obbligo di mantenimento e di corrispondere le spese straordinarie per il padre dal gennaio 2027; Compensazione integrale delle spese di lite.”
Pertanto, il Giudice disposto il mutamento del rito da contenzioso a congiunto si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
***
Il Tribunale non può che prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti, atteso che CP_1
ha da tempo raggiunto la maggiore età e, pertanto, la previsione di un quantum di mantenimento
[...] che cessi al compimento del 32esimo anno d'età appare conforme con la giurisprudenza formatasi in materia, la quale ovviamente responsabilizza il figlio maggiorenne nella ricerca di una occupazione, anche ove non perfettamente corrispondente alle proprie aspettative (pur essendo vero infatti che
[...]
aspira a divenire magistrato è evidente che trattasi di percorso lungo e difficoltoso che, pur CP_1
richiedendo dedizione e impegno, deve essere coniugato anche con l'istanza del padre di non essere più obbligato alla contribuzione).
Le spese di lite vanno compensate come da accordo fra le parti.
P.Q.M
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
- In modifica delle pregresse condizioni, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti
[...]
, e quanto al mantenimento della figlia Parte_1 CP_2 _1 CP_1
come da conclusioni congiuntamente precisate in data 14.4.2025;
[...]
- compensa le spese di lite;
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
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