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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4550/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio contenzioso n. 4550/2020 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. VEZZOLI SARA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. CHIARI SIMONA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da udienza del 5.2.2025)
“Revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla e dell'assegno di mantenimento per la Parte_2
figlia a carico del padre a decorrere dal mese di febbraio 2025, dando atto che, per accordo Per_1
intervenuto fra i coniugi, non vi è nulla a che pretendere reciprocamente per debiti pregressi a titolo di contributo al mantenimento della figlia a carico del padre né a titolo di contributo al Per_1
mantenimento della moglie;
il consentirà alla e ai figli , e di Pt_1 Parte_2 Per_1 Per_2 Per_3
rimanere ad abitare nella casa coniugale sino al 31.12.2025, e verserà alla un assegno Parte_2 divorzile di € 250,00 mensili a decorrere dal mese di febbraio 2025, importo che sarà innalzato ad €
300,00 mensili dopo che costei avrà lasciato la casa coniugale, ossia dal mese di gennaio 2026. I coniugi danno atto che, dal mese di maggio 2024, il non ha più pagato. Le parti, quindi, Pt_1
concludono nel senso che il divorzio, già pronunciato con sentenza non definitiva n. 821/2022, pubblicata in data 5.4.2022, sia regolato dalle condizioni concordate suddette, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a RA d'LI (BS) in data 15.5.1993, trascritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 3, parte II, serie A, anno 1993.
Dall'unione sono nati i figli e , oggi tutti maggiorenni ed economicamente Per_3 Per_2 Per_1
autosufficienti.
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Brescia emesso all'esito della camera di consiglio del 6.3.2014.
Con ricorso depositato il 13.5.2020 ha, quindi, chiesto la pronuncia del Parte_1
divorzio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie a condizioni alle quali, inizialmente, si è opposta la resistente . Parte_2
Con sentenza non definitiva n. 821/2022, pubblicata in data 5.4.2022, così come corretta con successivo decreto emesso all'esito della camera di consiglio del 5.7.2022, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti.
All'udienza del 5.2.2025 le parti hanno raggiunto un accordo a definizione della lite, precisando le conclusioni trascritte in epigrafe e rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio in vista della decisione definitiva senza termini ex art. 190 c.p.c.
***
Le condizioni di divorzio concordate dalle parti sono adeguate e conformi alla legge, pertanto il
Tribunale può recepirle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. Dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio, già pronunciata con sentenza non definitiva n. 821/2022, pubblicata in data 5.4.2022, così come corretta con successivo decreto emesso all'esito della camera di consiglio del 5.7.2022, sia disciplinata in conformità alle condizioni concordate dalle parti in epigrafe trascritte;
2. Spese di lite del presente giudizio integralmente compensate fra le parti. Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 6.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio contenzioso n. 4550/2020 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. VEZZOLI SARA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. CHIARI SIMONA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da udienza del 5.2.2025)
“Revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla e dell'assegno di mantenimento per la Parte_2
figlia a carico del padre a decorrere dal mese di febbraio 2025, dando atto che, per accordo Per_1
intervenuto fra i coniugi, non vi è nulla a che pretendere reciprocamente per debiti pregressi a titolo di contributo al mantenimento della figlia a carico del padre né a titolo di contributo al Per_1
mantenimento della moglie;
il consentirà alla e ai figli , e di Pt_1 Parte_2 Per_1 Per_2 Per_3
rimanere ad abitare nella casa coniugale sino al 31.12.2025, e verserà alla un assegno Parte_2 divorzile di € 250,00 mensili a decorrere dal mese di febbraio 2025, importo che sarà innalzato ad €
300,00 mensili dopo che costei avrà lasciato la casa coniugale, ossia dal mese di gennaio 2026. I coniugi danno atto che, dal mese di maggio 2024, il non ha più pagato. Le parti, quindi, Pt_1
concludono nel senso che il divorzio, già pronunciato con sentenza non definitiva n. 821/2022, pubblicata in data 5.4.2022, sia regolato dalle condizioni concordate suddette, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a RA d'LI (BS) in data 15.5.1993, trascritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 3, parte II, serie A, anno 1993.
Dall'unione sono nati i figli e , oggi tutti maggiorenni ed economicamente Per_3 Per_2 Per_1
autosufficienti.
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Brescia emesso all'esito della camera di consiglio del 6.3.2014.
Con ricorso depositato il 13.5.2020 ha, quindi, chiesto la pronuncia del Parte_1
divorzio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie a condizioni alle quali, inizialmente, si è opposta la resistente . Parte_2
Con sentenza non definitiva n. 821/2022, pubblicata in data 5.4.2022, così come corretta con successivo decreto emesso all'esito della camera di consiglio del 5.7.2022, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti.
All'udienza del 5.2.2025 le parti hanno raggiunto un accordo a definizione della lite, precisando le conclusioni trascritte in epigrafe e rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio in vista della decisione definitiva senza termini ex art. 190 c.p.c.
***
Le condizioni di divorzio concordate dalle parti sono adeguate e conformi alla legge, pertanto il
Tribunale può recepirle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. Dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio, già pronunciata con sentenza non definitiva n. 821/2022, pubblicata in data 5.4.2022, così come corretta con successivo decreto emesso all'esito della camera di consiglio del 5.7.2022, sia disciplinata in conformità alle condizioni concordate dalle parti in epigrafe trascritte;
2. Spese di lite del presente giudizio integralmente compensate fra le parti. Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 6.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri