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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 23/05/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 906/2024
TRIBUNALE DI FERMO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 906/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Parte_1 C.F._1
Rollino, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Annalisa Marchegiani, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta;
- RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
OGGETTO: “modifica delle condizioni di divorzio”
***
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27/6/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
domandando la modifica delle condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale Controparte_1 di Ascoli Piceno con sentenza n. 1027/2018 pubblicata il 23/11/2018 nel procedimento iscritto al R.G.N.R. 2199/2018 – con riguardo agli obblighi di mantenimento posti a proprio carico in favore della figlia maggiorenne nata il [...], sul presupposto Persona_1 del sopravvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di quest'ultima.
A sostegno della domanda, in sintesi e per quanto di interesse, la ricorrente ha dedotto che:
a) dall'unione matrimoniale sono nate due figlie, il 20/11/2004 ed il Per_1 Per_2
26/5/2009; b) successivamente alla separazione consensuale dei coniugi il Tribunale di
Ascoli Piceno con sentenza n. 1027/2018 pubblicata il 23/11/2018 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti ed in accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti, ha posto a carico della madre l'obbligo di corrispondere al CP_1
(genitore collocatario) a titolo di mantenimento in favore delle figlie la somma complessiva di euro 400 mensili, nonché l'obbligo di contribuire per il 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per le stesse;
c) nell'attualità la figlia è divenuta maggiorenne Per_1
e dal mese di settembre 2023 ha raggiunto la piena indipendenza economica, avendo reperito una stabile occupazione.
La ricorrente ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, accertata la raggiunta adeguata e sufficiente capacità economica della figlia - a modifica della sentenza di divorzio n. 1027/2018 del 23.11.2018 del Tribunale di Per_1
Ascoli Piceno - revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sulla sig.ra in favore del sig. Parte_1 CP_1 quale contributo al mantenimento della figlia nonchè di partecipazione alle spese
[...] Per_1 straordinarie relative alla stessa. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
2. Il resistente costituitosi in giudizio, ha contestato tutte le Controparte_1 domande e difese avversarie.
3. Nel corso del giudizio, successivamente alla prima udienza, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo (sottoscritto personalmente dalle stesse e depositato in data
2 7/3/2025). All'udienza del 10/4/2025 i procuratori delle parti hanno, quindi, precisato congiuntamente le conclusioni (con rinuncia ai termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.) chiedendo l'integrale recepimento dell'accordo raggiunto, di seguito trascritto: “• Revoca, con decorrenza dal mese di luglio 2024, dell'obbligazione di pagamento gravante sulla sig.ra in favore del sig. Parte_1 quale contributo al mantenimento della figlia nonché di partecipazione alle spese Controparte_1 Per_1 straordinarie della figlia , stante la raggiunta indipendenza economica della stessa, salvi ed Per_1 impregiudicati i diritti del a richiedere alla tutte le mensilità pregresse Controparte_1 Parte_1 maturate e non pagate dalla stessa a titolo di contributo al mantenimento della figlia nonché Pt_1 Per_1 le somme maturate e non pagate a titolo di adeguamento dell'assegno di mantenimento in favore di entrambe le figlie;
• Aumento, con decorrenza dal mese di dicembre 2024, dell'assegno gravante sulla sig.ra a Parte_1
Per_ titolo di contributo al mantenimento della figlia minore ad euro 300,00 mensili, rivalutabile ogni anno secondo l'indice Istat, da versarsi in favore del sig. oltre spese straordinarie nella misura del Controparte_1
50%; Per_
• Assegno unico relativo alla figlia minore interamente in favore del sig. Controparte_1
• Spese compensate”.
4. Il Collegio preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ritiene che le predette condizioni, sopra riportate, possano essere integralmente recepite – non risultando contrarie a norme imperative ed avendo ad oggetto diritti disponibili delle parti secondo modalità che non contrastano con l'ordine pubblico, ravvisato altresì che le clausole relative alla figlia minorenne non sono in contrasto con il superiore interesse della stessa.
Le spese del procedimento, avuto riguardo all'accordo intervenuto tra le parti, vengono integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale - in recepimento dell'accordo raggiunto tra i coniugi sopra trascritto - a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.
1027/2018 pubblicata il 23/11/2018 nel procedimento iscritto al R.G.N.R. 2199/2018 così decide:
3 DICHIARA che le condizioni inerenti il contributo economico posto a carico di Pt_1 in favore delle figlie, sono quelle di cui all'accordo raggiunto tra le parti – riportato in
[...] parte motiva e da intendersi ivi integralmente trascritto;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 15/5/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Lucia Rocchi
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
4
TRIBUNALE DI FERMO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 906/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Parte_1 C.F._1
Rollino, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Annalisa Marchegiani, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta;
- RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
OGGETTO: “modifica delle condizioni di divorzio”
***
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27/6/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
domandando la modifica delle condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale Controparte_1 di Ascoli Piceno con sentenza n. 1027/2018 pubblicata il 23/11/2018 nel procedimento iscritto al R.G.N.R. 2199/2018 – con riguardo agli obblighi di mantenimento posti a proprio carico in favore della figlia maggiorenne nata il [...], sul presupposto Persona_1 del sopravvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di quest'ultima.
A sostegno della domanda, in sintesi e per quanto di interesse, la ricorrente ha dedotto che:
a) dall'unione matrimoniale sono nate due figlie, il 20/11/2004 ed il Per_1 Per_2
26/5/2009; b) successivamente alla separazione consensuale dei coniugi il Tribunale di
Ascoli Piceno con sentenza n. 1027/2018 pubblicata il 23/11/2018 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti ed in accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti, ha posto a carico della madre l'obbligo di corrispondere al CP_1
(genitore collocatario) a titolo di mantenimento in favore delle figlie la somma complessiva di euro 400 mensili, nonché l'obbligo di contribuire per il 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per le stesse;
c) nell'attualità la figlia è divenuta maggiorenne Per_1
e dal mese di settembre 2023 ha raggiunto la piena indipendenza economica, avendo reperito una stabile occupazione.
La ricorrente ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, accertata la raggiunta adeguata e sufficiente capacità economica della figlia - a modifica della sentenza di divorzio n. 1027/2018 del 23.11.2018 del Tribunale di Per_1
Ascoli Piceno - revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sulla sig.ra in favore del sig. Parte_1 CP_1 quale contributo al mantenimento della figlia nonchè di partecipazione alle spese
[...] Per_1 straordinarie relative alla stessa. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
2. Il resistente costituitosi in giudizio, ha contestato tutte le Controparte_1 domande e difese avversarie.
3. Nel corso del giudizio, successivamente alla prima udienza, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo (sottoscritto personalmente dalle stesse e depositato in data
2 7/3/2025). All'udienza del 10/4/2025 i procuratori delle parti hanno, quindi, precisato congiuntamente le conclusioni (con rinuncia ai termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.) chiedendo l'integrale recepimento dell'accordo raggiunto, di seguito trascritto: “• Revoca, con decorrenza dal mese di luglio 2024, dell'obbligazione di pagamento gravante sulla sig.ra in favore del sig. Parte_1 quale contributo al mantenimento della figlia nonché di partecipazione alle spese Controparte_1 Per_1 straordinarie della figlia , stante la raggiunta indipendenza economica della stessa, salvi ed Per_1 impregiudicati i diritti del a richiedere alla tutte le mensilità pregresse Controparte_1 Parte_1 maturate e non pagate dalla stessa a titolo di contributo al mantenimento della figlia nonché Pt_1 Per_1 le somme maturate e non pagate a titolo di adeguamento dell'assegno di mantenimento in favore di entrambe le figlie;
• Aumento, con decorrenza dal mese di dicembre 2024, dell'assegno gravante sulla sig.ra a Parte_1
Per_ titolo di contributo al mantenimento della figlia minore ad euro 300,00 mensili, rivalutabile ogni anno secondo l'indice Istat, da versarsi in favore del sig. oltre spese straordinarie nella misura del Controparte_1
50%; Per_
• Assegno unico relativo alla figlia minore interamente in favore del sig. Controparte_1
• Spese compensate”.
4. Il Collegio preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ritiene che le predette condizioni, sopra riportate, possano essere integralmente recepite – non risultando contrarie a norme imperative ed avendo ad oggetto diritti disponibili delle parti secondo modalità che non contrastano con l'ordine pubblico, ravvisato altresì che le clausole relative alla figlia minorenne non sono in contrasto con il superiore interesse della stessa.
Le spese del procedimento, avuto riguardo all'accordo intervenuto tra le parti, vengono integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale - in recepimento dell'accordo raggiunto tra i coniugi sopra trascritto - a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.
1027/2018 pubblicata il 23/11/2018 nel procedimento iscritto al R.G.N.R. 2199/2018 così decide:
3 DICHIARA che le condizioni inerenti il contributo economico posto a carico di Pt_1 in favore delle figlie, sono quelle di cui all'accordo raggiunto tra le parti – riportato in
[...] parte motiva e da intendersi ivi integralmente trascritto;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 15/5/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Lucia Rocchi
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
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