Ordinanza cautelare 13 settembre 2021
Sentenza breve 10 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 13/09/2021, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/09/2021
N. 00751/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 751 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Maria Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento -OMISSIS-con cui il Ministero della Difesa esprimeva il diniego in sede di riesame dell'istanza di assegnazione temporanea per ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151 del 2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che l’Amministrazione, nel quadro della valutazione dei presupposti necessari ai fini della concessione del trasferimento temporaneo, richiesto ai sensi dell’art. 42 bis , del D. Lgs. n. 151 del 2001, e dell’accertamento di eventuali circostanze eccezionali, idonee a legittimarne la reiezione, ha ritenuto di respingere l’istanza ravvisando l’assenza, presso la sede di destinazione, di posizioni vacanti pertinenti alla qualifica di -OMISSIS-posseduta dal ricorrente, -OMISSIS-dell’Esercito;
Considerato che, nelle specialità di fanteria, il ruolo di -OMISSIS- costituisce un incarico generico di base, sicché non può essere a priori esclusa l’attribuzione nella nuova sede, benché provvisoria, di differenti mansioni, ancorché pertinenti ad altra qualifica, compatibili con il carattere non specialistico dei compiti svolti presso il reparto di provenienza;
Ritenuto pertanto di disporre, in accoglimento della domanda cautelare, che l’Amministrazione provveda a riesaminare la posizione del ricorrente sulla base dei principi ora espressi, assegnando a tal fine il termine di giorni venti decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
Ritenuto di rinviare la causa all’udienza camerale del 6 ottobre 2021 al solo fine di monitorare lo stato del procedimento;
Ritenuto che le spese della presente fase possono essere compensate sussistendone giusti motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare nei sensi e nei limiti sopra precisati e per l’effetto assegna all’Amministrazione il termine di venti giorni per provvedere al riesame della domanda di assegnazione temporanea secondo le indicazioni di cui in motivazione.
Rinvia la causa all’udienza camerale del 6 ottobre 2021.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.